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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Emilia Caleca, in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 07 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 735 / 2025 e n 2551 / 2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] ed ivi residente, Cod. Fisc. ( ) , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Micali, nello studio del quale è elettivamente domiciliata , per procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero CP_1
Atzeni, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente Per_1 domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps. RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuta invalida nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività e chiedeva, pertanto,
l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 11.02.2025 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 07 luglio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità.
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che però non Le consentono di raggiungere il requisito sanitario pari o superiore al 74% , quindi senza diritto alla fruizione dell'assegno mensile di invalidità .
Il c.t.u. ha accertato che tali patologie determinano una invalidità pari al 68% , senza diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza: è possibile rivalutare il giudizio espresso in sede di A.T.P., pertanto in esito alla consulenza odierna la Perizianda presenta “Obesità con complicanze artrosiche in soggetto con cardiopatia ipertensiva e note di BPCO, nevrosi ansiosa”.
Globalmente, pertanto, dovendosi valutare l'incidenza reale delle varie infermità sulla complessiva validità fisica del soggetto si può affermare che in base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, esistono sufficienti motivazioni per affermare che, nel rispetto dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le
Minorazioni e Malattie Invalidanti” del D.M. del 5 Febbraio 1992, che IL GRADO DI INVALIDITÀ
ATTUALE SIA IDENTIFICABILE NELLA MISURA DEL 68% a decorrere da Maggio 2025, epoca in cui, le affezioni riscontrate, nella loro globalità, si possono considerare invalidanti .
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora
non possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO Parte_1
MENSILE DI INVALIDITA.
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. comporta la compensazione fra le parti delle spese di lite .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con ricorso Parte_2
CP_ di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- Rigetta le domande e dichiara che la è invalida nella misura del Parte_2
69% e NON possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO
MENSILE.
- Compensa fra le parti le spese di lite . CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 08 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Emilia Caleca, in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 07 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 735 / 2025 e n 2551 / 2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] ed ivi residente, Cod. Fisc. ( ) , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Micali, nello studio del quale è elettivamente domiciliata , per procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero CP_1
Atzeni, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente Per_1 domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps. RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuta invalida nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività e chiedeva, pertanto,
l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 11.02.2025 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 07 luglio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità.
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che però non Le consentono di raggiungere il requisito sanitario pari o superiore al 74% , quindi senza diritto alla fruizione dell'assegno mensile di invalidità .
Il c.t.u. ha accertato che tali patologie determinano una invalidità pari al 68% , senza diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza: è possibile rivalutare il giudizio espresso in sede di A.T.P., pertanto in esito alla consulenza odierna la Perizianda presenta “Obesità con complicanze artrosiche in soggetto con cardiopatia ipertensiva e note di BPCO, nevrosi ansiosa”.
Globalmente, pertanto, dovendosi valutare l'incidenza reale delle varie infermità sulla complessiva validità fisica del soggetto si può affermare che in base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, esistono sufficienti motivazioni per affermare che, nel rispetto dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le
Minorazioni e Malattie Invalidanti” del D.M. del 5 Febbraio 1992, che IL GRADO DI INVALIDITÀ
ATTUALE SIA IDENTIFICABILE NELLA MISURA DEL 68% a decorrere da Maggio 2025, epoca in cui, le affezioni riscontrate, nella loro globalità, si possono considerare invalidanti .
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora
non possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO Parte_1
MENSILE DI INVALIDITA.
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. comporta la compensazione fra le parti delle spese di lite .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con ricorso Parte_2
CP_ di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- Rigetta le domande e dichiara che la è invalida nella misura del Parte_2
69% e NON possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO
MENSILE.
- Compensa fra le parti le spese di lite . CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 08 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca