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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 380/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 luglio 2023 da
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Cosimo Parte_1
MI CI che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante - contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. Sergio Sica che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale –
Oggetto: appello avverso sentenza n. 187/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: indebito pensionistico
Causa trattata all'udienza del 2 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “nel merito in via principale accogliersi il presente appello e, quindi, riformarsi parzialmente la sentenza n. 187/2023, pubblicata in data 04.04.2023 ed emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel procedimento rg. n. 698/2022, non notificata, revocando la condanna del signor al Pt_1 pagamento delle somme percepite negli anni 2019 e 2020 e riconoscendo che nulla egli deve all' per il titolo di cui è causa;
CP_1 con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, riformarsi parzialmente la sentenza n. 187/2023, pubblicata in data 04.04.2023 ed emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel procedimento rg. n. 698/2022, non notificata, revocando la condanna del signor al Pt_1 pagamento delle somme percepite nell'anno 2019 e limitando il diritto alla ripetizione da parte dell' alle sole somme erogate dal 2020 CP_1 con ogni conseguente statuizione di legge anche in punto di spese di lite;
in via istruttoria […]”
Conclusioni per parte appellata: “C H I E D E la reiezione dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto. Al contempo, C H I E D E in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall ed in CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi il ricorso proposto da , con conferma dell'indebito nella misura Parte_1 richiesta.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.07.2023 ha Parte_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia impugnato la sentenza del Tribunale di Padova indicata in epigrafe, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 92/22, notificato dall pari ad € 77.930,75, avente CP_1
ad oggetto somme indebitamente percepite dall'ingiunto a titolo di pensione di reversibilità da gennaio 2017 a gennaio 2021 e chieste in restituzione dall' . CP_2
Il giudice di prime cure ha rilevato che, trattandosi di pensione di reversibilità in favore di un figlio a carico del genitore al momento del decesso e percepita oltre il termine di perenzione del diritto – ossia, per gli studenti universitari al compimento del 26° anno di età – troverebbero applicazione il primo e il secondo comma dell'art. 13 della L. n. 412/91. In particolare, ai sensi del primo comma del suddetto articolo, la ripetibilità ad opera dell' sarebbe collegata, CP_2
oltre che all'ipotesi di dolo, all'omessa ed incompleta segnalazione da parte del beneficiario di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti all . Controparte_3
Il secondo comma dell'art. 13 della L. n. 412/91 prevede che l CP_2
proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero delle eventuali somme versate in eccedenza.
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto che, non avendo il Pt_1
alcun obbligo di comunicazione, alla luce del fatto che il superamento del requisito anagrafico non poteva non essere conosciuto dall' e CP_1
considerando che la domanda di restituzione formulata dall' è CP_2
datata 17.12.2020, il diritto alla ripetizione dell'indebito riguarderebbe solamente le somme percepite dall'anno 2019.
Propone appello l'originario opponente sulla base di due motivi.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha applicato il secondo comma dell'art. 13 della
L. n. 412/91. Rileva che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto applicarsi il suddetto comma in quanto relativo ad ipotesi di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, con obbligo di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali e, successiva, verifica annuale da parte dell' Evidenzia, invero, che CP_1
il dato legittimante l'erogazione del trattamento pensionistico, ossia il requisito anagrafico, era un'informazione già nota e disponibile all' cui non corrispondeva un obbligo di comunicazione da parte CP_1
dell'appellante. Sostiene, invece, che nella fattispecie per cui è causa trovi applicazione l'art. 52, comma 2, della L. 88/89, come interpretato dall'art. 13, comma 1, della L. 412/1991, in base al quale, essendo l'indebita erogazione della pensione imputabile ad errore dell' , CP_2
in assenza di omessa comunicazione o dolo da parte del beneficiario, sarebbero irripetibili le somme corrisposte anche con riguardo agli anni 2019 e 2020.
b) Con il secondo motivo di appello, in via subordinata, censura la sentenza nella parte in cui, in applicazione dell'art. 13, comma 2, della
L. 412/91, si afferma il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell' a partire dall'anno 2019, alla luce del fatto che la richiesta di CP_1
restituzione sarebbe stata formulata in data 17.12.2020. Sul punto, rileva che la richiesta era stata datata 17.12.2020, protocollata il
10.02.2021, inviata con raccomandata al il 24.04.2021 e, infine, Pt_1
ricevuta da quest'ultimo il 29.04.2021; pertanto, sostiene che la formalizzazione della richiesta di restituzione dell'indebito all'appellante deve intendersi avvenuta ad aprile 2021. In conclusione, evidenzia che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile il secondo comma dell'art. 13 della L. 412/91, il recupero dell'indebito
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente le prestazioni erogate nel
2020, ossia nell'anno precedente alla notificazione della richiesta di restituzione.
Si è costituito ritualmente l' chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
proponendo a sua volta appello incidentale.
Rileva che a dicembre 2016 il aveva compiuto 26 anni e, quindi, Pt_2
dal mese di gennaio 2017 non aveva più diritto alla pensione di reversibilità.
Illustra che era rimasta priva di riscontro la raccomandata, notificata in data 20.04.2021, con cui l'Istituto comunicava all'appellante l'esistenza dell'indebito sulla pensione di reversibilità che, seppur non più spettante, era stata continuativamente liquidata fino a gennaio
2021.
Evidenzia altresì che dal 2019 il risulta essersi trasferito in Pt_2
Germania per ragioni lavorative mai comunicate all' ma che CP_1
avrebbero dovuto essere riferite all'ente, in quanto nella domanda di liquidazione l'appellante si era impegnato a comunicare ogni variazione del proprio status di studente o di lavoratore.
Sostiene che, nel momento in cui viene meno il requisito tassativamente previsto dalla normativa, il diritto alla fruizione della pensione di reversibilità si estingue automaticamente ex lege, senza necessità d'emissione di un formale provvedimento di revoca da parte dell'Ente previdenziale, il quale, sulla base dei dati in suo possesso, deve immediatamente interrompere l'erogazione dei ratei pensionistici.
Pertanto, rileva che le somme versate dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età costituiscono un “indebito oggettivo” e quindi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l' ha diritto alla restituzione di CP_1
tali somme erogate “sine causa”, a prescindere dalla sussistenza di uno
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia stato di buona o di mala fede in capo al soggetto che ne fu beneficiario.
Evidenzia, inoltre, che nel caso di specie non trova applicazione il primo comma dell'art.13 della L. 412/91 che tutela il pensionato nelle ipotesi di percezione, in buona fede e a causa di errori attribuibili all'Ente, di somme non spettanti.
Sostiene, invero, che il era consapevole dell'indebita percezione Pt_2
di una prestazione prevista per legge fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e, pertanto, non può invocare di essere stato in buona fede.
In via di appello incidentale, per le suddette motivazioni, insiste per la ripetizione dell'intera somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito di un rinvio motivato dal transito ad altra giurisdizione del giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello principale e incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
L'appellante principale sostiene che, nel caso di specie, verrebbe in rilievo la disciplina di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/89, come interpretato dall'art. 13, comma 1, della L. 412/1991, mentre sarebbe inconferente il richiamo da parte della sentenza gravata al comma 2 dell'art. 13, riferito alle ipotesi – qui non ricorrenti - di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale (con obbligo di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali e successiva verifica annuale da parte dell' ). L'assunto è CP_1
condivisibile laddove esclude la rilevanza nel caso di specie dell'art.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
13, co. 2, che disciplina ipotesi qui non ricorrenti, ma è infondato nella sua premessa (la ritenuta applicabilità dell'art. 52, co. 2, l. n.
88/1989) per un duplice ordine di motivi che giustificano l'accoglimento dell'appello incidentale.
1.1 – Leggendo la norma nella sua interezza, si rileva che in base al primo comma “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”. Il secondo comma dispone poi che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Se ne ricava, in primo luogo che la disciplina si riferisce alle pensioni a carico dell'AGO per i lavoratori dipendenti (FPLD) e delle ulteriori gestioni, sostitutive e integrative specificamente indicate ma, nel caso di specie, viene in rilievo una pensione ricadente nella gestione dei dipendenti pubblici, gestione ex NP (come si ricava sia da quanto dichiarato dall'appellante, sia dalla lettura della domanda di pensione di reversibilità, indirizzata all'NP). La gestione ex NP è una
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contro gestione esclusiva dell' non specificamente contemplata dalla norma.
1.2 - In secondo luogo, l'affermata irripetibilità deve discendere da un
“provvedimento modificato” e, dunque, deve intervenire una rettifica all'originario provvedimento di liquidazione che ha dato origine all'erogazione, poi divenuta indebita a fronte del provvedimento di rettifica adottato dall' . In coerenza con tale interpretazione, CP_2
l'art. 13, co. 1, l. n. 421/1991 chiarisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Laddove si fa riferimento ad un provvedimento di liquidazione viziato da errore imputabile all'ente erogatore, la norma conferma che la disciplina in parola si applica ai casi in cui viene rilevato, e poi corretto, un errore del provvedimento di originaria liquidazione della prestazione che, se determinato autonomamente dall , in mancanza di dolo da CP_2
parte del beneficiario, determina l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate in favore di un beneficiario che, proprio per questo motivo, va considerato un accipiens in buona fede. Nel caso di specie, di contro, l'originario provvedimento di liquidazione non è stato affatto modificato a causa di un errore, né era viziato, ma viene piuttosto in rilievo una cessazione ex lege del trattamento pensionistico conseguente al superamento del limite temporale di erogazione della prestazione, rappresentato dal compimento del ventiseiesimo anno di età del beneficiario. Si tratta, dunque, di una fattispecie che non rientra nell'orizzonte applicativo dell'art. 52,
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
comma 2, della L. 88/89, quanto piuttosto nella comune disciplina dell'indebito oggettivo, come sostenuto dall' . CP_1
1.3 – La Suprema Corte, nell'esaminare una fattispecie in larga parte sovrapponibile, in cui veniva in rilievo l'erogazione indebita oltre il ventiseiesimo anno di età di una pensione di reversibilità afferente la gestione dei dipendenti pubblici, ha avuto modo di affermare che “è incontestato che il beneficiario abbia conseguito un provvedimento di assegnazione della pensione di reversibilità, su domanda del
28/5/1996, nel quale era menzionato il compimento del 26 anno di età; parimenti è pacifico che l'ultimo anno di iscrizione universitaria risalga all'a.a. 2000/2001. Da ultimo, è pacifico che la erogazione del trattamento sia proseguita fino al dicembre 2015, con comunicazione di recupero pensionistico del 19/2/2016 (dati emergenti dalla impugnata sentenza).
A fronte di tale situazione di fatto, il giudice dell'appello non ha individuato correttamente la disciplina applicabile.
7. Non è conferente la disciplina dettata dagli artt. 204-206 D.P.R.
1092/73 in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, che è relativa alle ipotesi di revoca o modifica del provvedimento attributivo del trattamento pensionistico. Il provvedimento attributivo del diritto a pensione è revocato quando ricorrano errori di fatto, errori di calcolo ovvero quando non si sia tenuto conto di elementi risultanti dagli atti o siano rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento ovvero ancora quando esso sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
La fattispecie di causa riguarda il diverso caso di cessazione ex lege del trattamento di reversibilità (come previsto dal terzo comma dell'art. 13 r.D.L. 636/39 e ss. mod.). Il provvedimento attributivo del
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
trattamento, dunque, poggia su una corretta ricostruzione della posizione assicurativa e su un titolo esistente ed idoneo a legittimarne
l'erogazione. La cessazione del trattamento pensionistico di reversibilità al venir meno del requisito anagrafico è un dato oggettivo, di fonte legale e noto alle parti.
8. Neppure risulta applicabile l'art. 162 D.P.R. 1092/73, che disciplina la liquidazione provvisoria della pensione, con successivo conguaglio, a credito o a debito, qualora l'importo della pensione non sia eguale a quello attribuito in sede provvisoria.
9. Entrambi i meccanismi non contemplano l'ipotesi di cessazione per legge della pensione di reversibilità, che esula dal riesame dei presupposti per la concessione della pensione. Il provvedimento di liquidazione non è stato revocato o modificato né vi è stato un conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva.
10. Peraltro la normativa speciale di cui al D.P.R. 1092/1973 contempla una precisa disposizione in caso di cessazione delle condizioni previste per il conseguimento del diritto l'art. 86 del D.P.R.
1092/73 prevede, infatti, al quarto comma, l'obbligo degli interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare. Trattasi di un onere gravante sul percettore, coinvolgente, nel caso di specie, non solo il superamento del limite di età ma anche la cessazione del ciclo di studi universitari, circostanze entrambe direttamente note al superstite beneficiario del trattamento di reversibilità.
11. Nè rileva la disciplina dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, relativa alle pensioni erogate dalla gestione CP_4
L'erogazione della pensione in epoca successiva alla conclusione del ciclo di studi universitari (ultima iscrizione per l'anno accademico
2000/2001) proseguita anche dopo il compimento del ventiseiesimo
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
anno di età (27/11/2001), va dunque qualificata come prestazione indebita la cui ripetizione è disciplinata dall'art. 2033 c.c.” (Cass. sez. lav., 31/05/2025, n. 14673).
Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche qui non può venire in rilievo l'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989 che, anche a voler prescindere dal mancato richiamo alla gestione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ex NP, condivide con la disciplina di cui all'art. 206 D.P.R. 1092/73 (che norma il trattamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato) la previsione secondo cui sono irripetibili le somme erogate in conseguenza “del provvedimento revocato o modificato”, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Conseguentemente, proprio perché non viene in rilievo un provvedimento viziato o affetto da errore di qualsiasi tipo, ma la naturale cessazione del trattamento pensionistico a seguito del raggiungimento del ventiseiesimo anno di età del beneficiario, non può farsi applicazione dell'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989, venendo in rilievo un'ipotesi di indebito oggettivo.
Inoltre, pur non trattandosi di rilievo determinante ai fini della decisione, si rileva che l'appellante – nel richiedere l'accredito della pensione sul proprio conto corrente – aveva contestualmente dichiarato nella domanda di pensione di avere l'obbligo di comunicare alla competente sede INPDAP il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori e che l'incompleta o la mancata segnalazione dei fatti o stati che incidono sul diritto e/o sulla misura del trattamento pensionistico comporta il recupero delle somme indebitamente riscosse, autorizzando l'eventuale prelevamento
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto (tali previsioni risultano coerenti con la previsione dell'art. 20 del d.P.R. n. 429/1986 secondo cui “I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma”).
1.4 – Per le ragioni esposte, l'appello principale va respinto, mentre va accolto l'appello incidentale dell' . Rimane assorbito il secondo CP_2
motivo di appello principale, formulato in via subordinata, che presuppone l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13, co. 2, l. n.
412/1991 secondo cui “L procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Già si è detto che tale disciplina risulta inapplicabile al caso di specie non venendo in rilievo un'ipotesi di erogazione indebita di ratei pensionistici in relazione ai dati reddituali del pensionato e, parimenti, si è esclusa anche l'applicabilità dell'art. 13, co. 1, di interpretazione autentica dell'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989, essendo qui in presenza di un indebito oggettivo.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale e rigettato l'appello principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va confermato l'indebito a carico dell'appellante principale nella misura originaria di Euro 77.930,75 e lo stesso va condannato al relativo pagamento in favore dell' (che ha chiesto la conferma CP_2
dell'indebito nella misura richiesta nel decreto ingiuntivo opposto).
2.1 – Le spese di lite del doppio grado vengono compensate attesa la recente pronuncia di legittimità, successiva al deposito dell'appello, che ha chiarito alcune delle questioni di diritto oggetto della presente controversia.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la sussistenza dell'indebito a carico dell'appellante principale nella misura originaria di Euro 77.930,75 e lo condanna al relativo pagamento in favore dell' ; CP_2
- Compensa le spese di lite del doppio grado;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP GI AN IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 luglio 2023 da
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Cosimo Parte_1
MI CI che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante - contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. Sergio Sica che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale –
Oggetto: appello avverso sentenza n. 187/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: indebito pensionistico
Causa trattata all'udienza del 2 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “nel merito in via principale accogliersi il presente appello e, quindi, riformarsi parzialmente la sentenza n. 187/2023, pubblicata in data 04.04.2023 ed emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel procedimento rg. n. 698/2022, non notificata, revocando la condanna del signor al Pt_1 pagamento delle somme percepite negli anni 2019 e 2020 e riconoscendo che nulla egli deve all' per il titolo di cui è causa;
CP_1 con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, riformarsi parzialmente la sentenza n. 187/2023, pubblicata in data 04.04.2023 ed emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel procedimento rg. n. 698/2022, non notificata, revocando la condanna del signor al Pt_1 pagamento delle somme percepite nell'anno 2019 e limitando il diritto alla ripetizione da parte dell' alle sole somme erogate dal 2020 CP_1 con ogni conseguente statuizione di legge anche in punto di spese di lite;
in via istruttoria […]”
Conclusioni per parte appellata: “C H I E D E la reiezione dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto. Al contempo, C H I E D E in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall ed in CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi il ricorso proposto da , con conferma dell'indebito nella misura Parte_1 richiesta.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.07.2023 ha Parte_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia impugnato la sentenza del Tribunale di Padova indicata in epigrafe, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 92/22, notificato dall pari ad € 77.930,75, avente CP_1
ad oggetto somme indebitamente percepite dall'ingiunto a titolo di pensione di reversibilità da gennaio 2017 a gennaio 2021 e chieste in restituzione dall' . CP_2
Il giudice di prime cure ha rilevato che, trattandosi di pensione di reversibilità in favore di un figlio a carico del genitore al momento del decesso e percepita oltre il termine di perenzione del diritto – ossia, per gli studenti universitari al compimento del 26° anno di età – troverebbero applicazione il primo e il secondo comma dell'art. 13 della L. n. 412/91. In particolare, ai sensi del primo comma del suddetto articolo, la ripetibilità ad opera dell' sarebbe collegata, CP_2
oltre che all'ipotesi di dolo, all'omessa ed incompleta segnalazione da parte del beneficiario di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti all . Controparte_3
Il secondo comma dell'art. 13 della L. n. 412/91 prevede che l CP_2
proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero delle eventuali somme versate in eccedenza.
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto che, non avendo il Pt_1
alcun obbligo di comunicazione, alla luce del fatto che il superamento del requisito anagrafico non poteva non essere conosciuto dall' e CP_1
considerando che la domanda di restituzione formulata dall' è CP_2
datata 17.12.2020, il diritto alla ripetizione dell'indebito riguarderebbe solamente le somme percepite dall'anno 2019.
Propone appello l'originario opponente sulla base di due motivi.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha applicato il secondo comma dell'art. 13 della
L. n. 412/91. Rileva che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto applicarsi il suddetto comma in quanto relativo ad ipotesi di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, con obbligo di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali e, successiva, verifica annuale da parte dell' Evidenzia, invero, che CP_1
il dato legittimante l'erogazione del trattamento pensionistico, ossia il requisito anagrafico, era un'informazione già nota e disponibile all' cui non corrispondeva un obbligo di comunicazione da parte CP_1
dell'appellante. Sostiene, invece, che nella fattispecie per cui è causa trovi applicazione l'art. 52, comma 2, della L. 88/89, come interpretato dall'art. 13, comma 1, della L. 412/1991, in base al quale, essendo l'indebita erogazione della pensione imputabile ad errore dell' , CP_2
in assenza di omessa comunicazione o dolo da parte del beneficiario, sarebbero irripetibili le somme corrisposte anche con riguardo agli anni 2019 e 2020.
b) Con il secondo motivo di appello, in via subordinata, censura la sentenza nella parte in cui, in applicazione dell'art. 13, comma 2, della
L. 412/91, si afferma il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell' a partire dall'anno 2019, alla luce del fatto che la richiesta di CP_1
restituzione sarebbe stata formulata in data 17.12.2020. Sul punto, rileva che la richiesta era stata datata 17.12.2020, protocollata il
10.02.2021, inviata con raccomandata al il 24.04.2021 e, infine, Pt_1
ricevuta da quest'ultimo il 29.04.2021; pertanto, sostiene che la formalizzazione della richiesta di restituzione dell'indebito all'appellante deve intendersi avvenuta ad aprile 2021. In conclusione, evidenzia che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile il secondo comma dell'art. 13 della L. 412/91, il recupero dell'indebito
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente le prestazioni erogate nel
2020, ossia nell'anno precedente alla notificazione della richiesta di restituzione.
Si è costituito ritualmente l' chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
proponendo a sua volta appello incidentale.
Rileva che a dicembre 2016 il aveva compiuto 26 anni e, quindi, Pt_2
dal mese di gennaio 2017 non aveva più diritto alla pensione di reversibilità.
Illustra che era rimasta priva di riscontro la raccomandata, notificata in data 20.04.2021, con cui l'Istituto comunicava all'appellante l'esistenza dell'indebito sulla pensione di reversibilità che, seppur non più spettante, era stata continuativamente liquidata fino a gennaio
2021.
Evidenzia altresì che dal 2019 il risulta essersi trasferito in Pt_2
Germania per ragioni lavorative mai comunicate all' ma che CP_1
avrebbero dovuto essere riferite all'ente, in quanto nella domanda di liquidazione l'appellante si era impegnato a comunicare ogni variazione del proprio status di studente o di lavoratore.
Sostiene che, nel momento in cui viene meno il requisito tassativamente previsto dalla normativa, il diritto alla fruizione della pensione di reversibilità si estingue automaticamente ex lege, senza necessità d'emissione di un formale provvedimento di revoca da parte dell'Ente previdenziale, il quale, sulla base dei dati in suo possesso, deve immediatamente interrompere l'erogazione dei ratei pensionistici.
Pertanto, rileva che le somme versate dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età costituiscono un “indebito oggettivo” e quindi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l' ha diritto alla restituzione di CP_1
tali somme erogate “sine causa”, a prescindere dalla sussistenza di uno
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia stato di buona o di mala fede in capo al soggetto che ne fu beneficiario.
Evidenzia, inoltre, che nel caso di specie non trova applicazione il primo comma dell'art.13 della L. 412/91 che tutela il pensionato nelle ipotesi di percezione, in buona fede e a causa di errori attribuibili all'Ente, di somme non spettanti.
Sostiene, invero, che il era consapevole dell'indebita percezione Pt_2
di una prestazione prevista per legge fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e, pertanto, non può invocare di essere stato in buona fede.
In via di appello incidentale, per le suddette motivazioni, insiste per la ripetizione dell'intera somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito di un rinvio motivato dal transito ad altra giurisdizione del giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello principale e incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
L'appellante principale sostiene che, nel caso di specie, verrebbe in rilievo la disciplina di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/89, come interpretato dall'art. 13, comma 1, della L. 412/1991, mentre sarebbe inconferente il richiamo da parte della sentenza gravata al comma 2 dell'art. 13, riferito alle ipotesi – qui non ricorrenti - di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale (con obbligo di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali e successiva verifica annuale da parte dell' ). L'assunto è CP_1
condivisibile laddove esclude la rilevanza nel caso di specie dell'art.
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13, co. 2, che disciplina ipotesi qui non ricorrenti, ma è infondato nella sua premessa (la ritenuta applicabilità dell'art. 52, co. 2, l. n.
88/1989) per un duplice ordine di motivi che giustificano l'accoglimento dell'appello incidentale.
1.1 – Leggendo la norma nella sua interezza, si rileva che in base al primo comma “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”. Il secondo comma dispone poi che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Se ne ricava, in primo luogo che la disciplina si riferisce alle pensioni a carico dell'AGO per i lavoratori dipendenti (FPLD) e delle ulteriori gestioni, sostitutive e integrative specificamente indicate ma, nel caso di specie, viene in rilievo una pensione ricadente nella gestione dei dipendenti pubblici, gestione ex NP (come si ricava sia da quanto dichiarato dall'appellante, sia dalla lettura della domanda di pensione di reversibilità, indirizzata all'NP). La gestione ex NP è una
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contro gestione esclusiva dell' non specificamente contemplata dalla norma.
1.2 - In secondo luogo, l'affermata irripetibilità deve discendere da un
“provvedimento modificato” e, dunque, deve intervenire una rettifica all'originario provvedimento di liquidazione che ha dato origine all'erogazione, poi divenuta indebita a fronte del provvedimento di rettifica adottato dall' . In coerenza con tale interpretazione, CP_2
l'art. 13, co. 1, l. n. 421/1991 chiarisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Laddove si fa riferimento ad un provvedimento di liquidazione viziato da errore imputabile all'ente erogatore, la norma conferma che la disciplina in parola si applica ai casi in cui viene rilevato, e poi corretto, un errore del provvedimento di originaria liquidazione della prestazione che, se determinato autonomamente dall , in mancanza di dolo da CP_2
parte del beneficiario, determina l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate in favore di un beneficiario che, proprio per questo motivo, va considerato un accipiens in buona fede. Nel caso di specie, di contro, l'originario provvedimento di liquidazione non è stato affatto modificato a causa di un errore, né era viziato, ma viene piuttosto in rilievo una cessazione ex lege del trattamento pensionistico conseguente al superamento del limite temporale di erogazione della prestazione, rappresentato dal compimento del ventiseiesimo anno di età del beneficiario. Si tratta, dunque, di una fattispecie che non rientra nell'orizzonte applicativo dell'art. 52,
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comma 2, della L. 88/89, quanto piuttosto nella comune disciplina dell'indebito oggettivo, come sostenuto dall' . CP_1
1.3 – La Suprema Corte, nell'esaminare una fattispecie in larga parte sovrapponibile, in cui veniva in rilievo l'erogazione indebita oltre il ventiseiesimo anno di età di una pensione di reversibilità afferente la gestione dei dipendenti pubblici, ha avuto modo di affermare che “è incontestato che il beneficiario abbia conseguito un provvedimento di assegnazione della pensione di reversibilità, su domanda del
28/5/1996, nel quale era menzionato il compimento del 26 anno di età; parimenti è pacifico che l'ultimo anno di iscrizione universitaria risalga all'a.a. 2000/2001. Da ultimo, è pacifico che la erogazione del trattamento sia proseguita fino al dicembre 2015, con comunicazione di recupero pensionistico del 19/2/2016 (dati emergenti dalla impugnata sentenza).
A fronte di tale situazione di fatto, il giudice dell'appello non ha individuato correttamente la disciplina applicabile.
7. Non è conferente la disciplina dettata dagli artt. 204-206 D.P.R.
1092/73 in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, che è relativa alle ipotesi di revoca o modifica del provvedimento attributivo del trattamento pensionistico. Il provvedimento attributivo del diritto a pensione è revocato quando ricorrano errori di fatto, errori di calcolo ovvero quando non si sia tenuto conto di elementi risultanti dagli atti o siano rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento ovvero ancora quando esso sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
La fattispecie di causa riguarda il diverso caso di cessazione ex lege del trattamento di reversibilità (come previsto dal terzo comma dell'art. 13 r.D.L. 636/39 e ss. mod.). Il provvedimento attributivo del
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trattamento, dunque, poggia su una corretta ricostruzione della posizione assicurativa e su un titolo esistente ed idoneo a legittimarne
l'erogazione. La cessazione del trattamento pensionistico di reversibilità al venir meno del requisito anagrafico è un dato oggettivo, di fonte legale e noto alle parti.
8. Neppure risulta applicabile l'art. 162 D.P.R. 1092/73, che disciplina la liquidazione provvisoria della pensione, con successivo conguaglio, a credito o a debito, qualora l'importo della pensione non sia eguale a quello attribuito in sede provvisoria.
9. Entrambi i meccanismi non contemplano l'ipotesi di cessazione per legge della pensione di reversibilità, che esula dal riesame dei presupposti per la concessione della pensione. Il provvedimento di liquidazione non è stato revocato o modificato né vi è stato un conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva.
10. Peraltro la normativa speciale di cui al D.P.R. 1092/1973 contempla una precisa disposizione in caso di cessazione delle condizioni previste per il conseguimento del diritto l'art. 86 del D.P.R.
1092/73 prevede, infatti, al quarto comma, l'obbligo degli interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare. Trattasi di un onere gravante sul percettore, coinvolgente, nel caso di specie, non solo il superamento del limite di età ma anche la cessazione del ciclo di studi universitari, circostanze entrambe direttamente note al superstite beneficiario del trattamento di reversibilità.
11. Nè rileva la disciplina dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, relativa alle pensioni erogate dalla gestione CP_4
L'erogazione della pensione in epoca successiva alla conclusione del ciclo di studi universitari (ultima iscrizione per l'anno accademico
2000/2001) proseguita anche dopo il compimento del ventiseiesimo
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anno di età (27/11/2001), va dunque qualificata come prestazione indebita la cui ripetizione è disciplinata dall'art. 2033 c.c.” (Cass. sez. lav., 31/05/2025, n. 14673).
Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche qui non può venire in rilievo l'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989 che, anche a voler prescindere dal mancato richiamo alla gestione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ex NP, condivide con la disciplina di cui all'art. 206 D.P.R. 1092/73 (che norma il trattamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato) la previsione secondo cui sono irripetibili le somme erogate in conseguenza “del provvedimento revocato o modificato”, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Conseguentemente, proprio perché non viene in rilievo un provvedimento viziato o affetto da errore di qualsiasi tipo, ma la naturale cessazione del trattamento pensionistico a seguito del raggiungimento del ventiseiesimo anno di età del beneficiario, non può farsi applicazione dell'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989, venendo in rilievo un'ipotesi di indebito oggettivo.
Inoltre, pur non trattandosi di rilievo determinante ai fini della decisione, si rileva che l'appellante – nel richiedere l'accredito della pensione sul proprio conto corrente – aveva contestualmente dichiarato nella domanda di pensione di avere l'obbligo di comunicare alla competente sede INPDAP il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori e che l'incompleta o la mancata segnalazione dei fatti o stati che incidono sul diritto e/o sulla misura del trattamento pensionistico comporta il recupero delle somme indebitamente riscosse, autorizzando l'eventuale prelevamento
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto (tali previsioni risultano coerenti con la previsione dell'art. 20 del d.P.R. n. 429/1986 secondo cui “I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma”).
1.4 – Per le ragioni esposte, l'appello principale va respinto, mentre va accolto l'appello incidentale dell' . Rimane assorbito il secondo CP_2
motivo di appello principale, formulato in via subordinata, che presuppone l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13, co. 2, l. n.
412/1991 secondo cui “L procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Già si è detto che tale disciplina risulta inapplicabile al caso di specie non venendo in rilievo un'ipotesi di erogazione indebita di ratei pensionistici in relazione ai dati reddituali del pensionato e, parimenti, si è esclusa anche l'applicabilità dell'art. 13, co. 1, di interpretazione autentica dell'art. 52, co. 2, l. n. 88/1989, essendo qui in presenza di un indebito oggettivo.
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2 – In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale e rigettato l'appello principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va confermato l'indebito a carico dell'appellante principale nella misura originaria di Euro 77.930,75 e lo stesso va condannato al relativo pagamento in favore dell' (che ha chiesto la conferma CP_2
dell'indebito nella misura richiesta nel decreto ingiuntivo opposto).
2.1 – Le spese di lite del doppio grado vengono compensate attesa la recente pronuncia di legittimità, successiva al deposito dell'appello, che ha chiarito alcune delle questioni di diritto oggetto della presente controversia.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la sussistenza dell'indebito a carico dell'appellante principale nella misura originaria di Euro 77.930,75 e lo condanna al relativo pagamento in favore dell' ; CP_2
- Compensa le spese di lite del doppio grado;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore
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importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP GI AN IO
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