Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla parte ricrrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 4-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5090/2023
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta Parte_1
e Angela Barretta, e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., contumace Controparte_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21-9-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, premesso di aver lavorato per la Parte_1 CP_1
esercente supermercato in Mariglianella, dal 24-9-2020 al 16-5-2023,
[...]
svolgendo mansioni di cassiera, lamentava l'erroneo inquadramento al VII livello anziché al IV, ed asseriva che, nonostante l'inquadramento part time 24 ore settimanali, aveva sempre svolto 56 ore lavorative settimanali.
Ciò premesso, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro per cui è causa e per l'effetto delle mansioni svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato,
e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 53.612,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
Non si costituiva la società convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare parzialmente fondata, alla luce della prova testimoniale svolta in corso di causa.
Le due testimoni escusse, clienti del supermercato dove lavorava la ricorrente, hanno infatti dato conferma delle mansioni di cassiera effettivamente espletate dalla ricorrente, soggiungendo di averla vista lavorare sia in orario mattutino che pomeridiano, e a volte anche di domenica, quando il supermercato era aperto.
Manca tuttavia la prova circa lo straordinario svolto, e circa le ferie che si asserisce non siano state fruite.
Deve quindi accogliersi parzialmente la domanda proposta in ricorso, e, condividendo i conteggi di cui al ricorso, in quanto elaborati secondo i minimi contrattuali previsti dal
CCNL Commercio, applicabile al rapporto de quo, deve condannarsi la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme: euro 4582,16 a titolo di
TFR, euro 27042,65 a titolo di differenze retributive, euro 4465,04 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, euro 4.886,25 a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità, per un totale di euro 40976,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo.
Ogni altra istanza deve essere rigettata.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano tra le parti per un terzo le spese processuali, e si condanna la società convenuta al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: euro 4582,16 a titolo di TFR, euro
27042,65 a titolo di differenze retributive, euro 4465,04 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità, euro 4886,25 a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità, per un totale di euro 40976,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo;
b) Rigetta ogni altra istanza;
c) Compensa per un terzo tra le parti le spese processuali, e condanna parte resistente al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano in euro 3000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori della ricorrente, antistatari.
Nola, 4-3-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza