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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/05/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3938/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.05.1990, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata alla Via R. Raiola n. 19, presso lo studio dell'avv.to Maria Cava (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso (per le C.F._2
comunicazioni: fax n. 081-8710575, indirizzo di p.e.c.: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
AS di IA (Na), alla Via Denza, n. 21 presso lo studio dell'Avvocato NG Cuomo
(CF: e dell'Avvocato Rosaria Cinque (CF: ), che lo C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono, per procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata in data 20.9.2024 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_2
Resistente - ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il TR di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente: dell'importo del mantenimento per il figlio minore quale concordato dalle parti in corso di causa.
Chiede l'immediato adempimento degli accordi relativamente all'intestazione di un libretto pupillare in capo al minore con il versamento della somma di euro 7000,00 . Conclude in conformità alle conclusioni rese nel ricorso laddove non venga confermato da controparte l'accordo raggiunto in precedenza dalle parti>>.
Parte resistente: conclude << come da comparsa tenendo conto del mutamento della situazione di fatto sottesa all'accordo raggiunto dalle parti, nel senso che l'immobile che il sig. si era CP_1
impegnato a donare al figlio minore in realtà era intestato al padre del che nelle more è CP_1
deceduto sì che è caduto nela successione ereditaria. Di conseguenza il non è in condizione CP_1 di eseguire l'accordo per la parte che riguarda la donazione dell'immobile. Concludono quindi come da comparsa rappresentando altresì che il attualmente non percepisce neanche più il reddito CP_1 di cittadinanza per cui non può impegnarsi a versare l'assegno di mantenimento per il minore nell'importo originariamente concordato con controparte così come il contributo al canone di locazione del pari concordato con controparte>>.
Il P.M., in data 10.12.2024 ha chisto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la corresponsione a carico del padre di un congruo assegno alla luce delle ravvisate difficoltà economiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 19.6.2019, premesso di aver contratto matrimonio Parte_2
concordatario con in AS di IA in data 18.7.2015 e che dalla lorounione CP_1
in data 23.12.2016 era nato in [...] il figlio , chiedeva al tribunale di Per_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge con addebito al coniuge, di affidare in via esclusiva alla madre il figlio minore , di individuare le modalità di visita più opportune nell'interesse del minore
(che al momento vedeva il padre solo in presenza e sotto la responsabilità dei nonni paterni), previa, ove necessaria, perizia medico-legale che accerti la idoenità del a svolgere le funzioni CP_1
genitoriali, di assegnare alla ricorrente la casa familiare in Gragnano, alla via AS n. 201 per continuare ad abitarvi unitamente al figlio, di porre a carico del l'assegno mensile di euro CP_1
500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive occorrenti per lo stesso figlio, con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione alla procuratrice.
A fondamento della domanda la affermava che il rapporto coniugale nell'ultimo anno era Pt_1
stato irreversibilmente pregiudicato dalla patologia da cui era affetto il - disturbo ossessivo CP_1
compulsivo - consistente in un disordine psichiaatrico che si manifestava in varie forme, ma principalmente caratterizzato dalla presenza di ossessioni e/o compulsioni per un tempo significativo della giornata che interferivano con le attività del quotidiano;
che a causa di tale patologia il CP_1
si era sottoposto a cure psichiatriche con assunzione di farmaci psicotici, ansiolitici ed antidepressivi;
che tale patologia, per quanto appreso in occasione delle visite mediche, era preesistente al matrimonio e tuttavia sottaciuta sia dal che dalla sua famiglia;
che i medici avevano CP_1
raccomandato il ricovero presso una struttura ospedaliera specializzata, cui tuttavia tanto il CP_1 quanto la famiglia d'origine dello stesso si erano fermamente opposti;
che il figlio minore aveva manifestato atteggiamenti di disagio nei confronti del padre, totalmente assente ed incurante dei bisogni primari della propria persona;
che per tale motivo la ricorrente aveva momentaneamente lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso i propri genitori, preoccupata degli effetti che lo stato depressivo e di abbandono del coniuge potevano avere sul piccolo;
che in data 24.4.2019, Per_1 pochi giorni dopo l'allontanamento della moglie, il aveva venduto la casa coniugale al padre, CP_1
spogliandosi di tutti i suoi beni ed impendendo alla ricorrente e al figlio di rientrare e di recuperare i propri beni e quelli del minore.
La ricorrente allegava altresì che il dichiaratosi disoccupato, lavorava nello studio legale CP_1 della sorella NG e aveva dichiarato la propria disponibilità a versare l'assegno mensile di euro
300,00 per il mantenimento del figlio, oltre ad un contributo di euro 200,00 per un nuovo alloggio, ed a vedere il figlio in presenza del nonno, ma di fatto aveva inviato per il mese di giugno l'esiguo importo di euro 200,00.
1.2 - Costituitosi in giudizio, chiedeva a sua volta pronunciarsi la separazione personale CP_1 dei coniugi con addebito alla disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione Pt_1 presso la madre ed un'ampia regolamentazione del diritto di visita del padre, prevedere allo stato un contributo mensile del padre al mantenimento del minore di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con il favore di spese e competenze del giudizio.
Il resistente allegava di aver avuto un crollo fisico e psichico a seguito del licenziamento dal posto di lavoro presso la ditta Iela Shop;
che la aveva sottovalutato la patologia del marito, inveendo Pt_1 contro quest'ultimo e sollecitandolo a reagire e a riprendersi;
che solo in seguito aveva accompganato il coniuge per controlli medici, sollecitandolo anche duramente ad avere una reazione virile;
che nonostante i primi benefici delle terapie prescritte il 7.3.2019 la decideva di abbandonare il Pt_1 marito e la casa coniugale portando con sé il figlio presso l'abitazione dei suoi genitori ed impedendo incontri tra padre e figlio;
di aver venduto al proprio genitore la casa coniugale (acquistata nel 2012 con un prestito dello stesso genitore) poiché senza lavoro e nell'impossibilità di mantenerla e di restiture al padre il prestito, trasferendosi nella casa di origine in Gragnano;
negava che la sua malattia fosse preesistente al matrimonio, negava che il figlio provasse disagio nei rapporti con lui, con cui aveva invece un rapporto affettuoso;
ribadiva pertanto che la scelta della di allontanarsi Pt_1
dalla casa familiare era stata arbitaria, era intervenuta in un momento delicato della sua esistenza e si era tradotto in un abbandono del coniuge, che alla non era mai stato impedito di tornare Pt_1
nella casa coniugale fin quando questa era rimasta nella disponibilità del resistente;
ribadiva altresì di essere disoccupato e privo di reddito, di frequentare in modo sporadico lo studio della sorella solo per distrarsi e tenersi attivo, .
1.3.- Esperito infruttuosamente, all'udienza di comparizione del 6.11.2019, il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 11.11.2019, proonunciata all'esito di detta udienza, il presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del minore, con collocazione preferenziale presso la madre con la quale da marzo del 2019 risiedeva presso l'abitazione dei nonni materni , nulla disponeva in ordine alla casa coniugale, di fatto lasciata da entrambi i coniugi e non più nella loro disponibilità in quanto venduta dal che ne era proprietario, al proprio padre per CP_1 estinguere il debito contratto con lo stesso nel 2012 per l'acquisto dell'immobile, regolamentava il diritto di visita del padre, disponendo che, per la tenera età del bambino e per la condizione psico- patologica del (peraltro in fase remissiva), gli incontri padre-figlio continuassero a svolgersi CP_1
alla costante presenza di congiunti dello stesso (salvo documentata evoluzione positiva delle CP_1
sue patologie), poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso necessarie;
quindi rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 2.3.2020. 1.4- Depositata dalla ricorrente memoria integrativa con cui, oltre a ribadire le iniziali richieste, a riferire che il si era presentato a scuola da solo chiedendo di prelevare ed aveva CP_1 Per_1 aggredito l'istante insime al padre in data 12.12.2019 (come da denuncia sporta) precisava che con provvedimento del 20.11.2019, la dott.ssa aveva disposto il reintegro della e del Per_2 Pt_1 figlio nel possesso della casa coniugale e domandava altresì di ordinanre la restituzione all'istante del
50% delle somme, custodite dal ricevute come regalo di matrimonio (euro 6000,00) e come CP_1
regali per il bambino (euro 5000,00); depositata dal resistente comparsa di costituzione con cui ribadiva le iniziali domande;
rinviata al 16.11.2020 l'udienza di comparizione delle parti e dispostane la trattazione scritta, con ordinanza in data 22.4.2021 l'istruttore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente (nelle more reintegrata nel possesso dell'abitazione), delegava ai servizi sociali di Gragnano lo svolgimento di indagini socio-ambientali anche al fine di verificare il regolare svolgimento delle relazioni genitori- figlio ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; nel prosieguo, depositato dalle parti un accordo per la regolazione delle condizioni della separazione ed acquisita la relazione dei Servizi
Sociali di Gragnano, l'istruttore disponeva l'integrazione delle suddette informazioni (con particolare riguardo ai rapporti padre-figlio ed alla acquiszione di documentazione sanitaria attestante le attuali condizioni di salute del ed evidenziava le criticità degli accordi raggiunti dai coniugi (in CP_1 specie riguardo all'assegnazione al padre della casa familiare condizionata al versamento di un contributo per il pagamento del canone di locazione in favore della ed alla mancata Pt_1
previsione di soggiorni prolungati del minore presso il padre – se del caso con l'assistenza di congiunti dello stesso – in mancanza di indicazioni e documentazione in ordine alle condizioni di salute del
; quindi, sentiti nuovamente i coniugi all'udienza del 14.2.2022, differita più volte, su CP_1 richiesta dei procuratori delle parti, l'udienza fissata dal giudice per la modifica degli accordi in conformità al nuovo assetto delle relazioni tra le parti emerso all'udienza suindicata e per conclusioni, con note scritte per l'udienza cartolare del 12.12.2023 la difesa della ricorrente lamentava l'inottemperanza del all'accordo raggiunto (in specie per la mancata intestazione al minore CP_1 della casa coniugale nonostante l'autorizzaione del G.T. in data 1.6.2023), chiedeva pertanto disporsi la comparizione delle parti e, in subordine, concludeva come da ricorso, mentre la difesa del CP_1 richiamati i propri atti e verbali, chiedeva rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto dalle parti ed il giudice, con ordinanza in data 19.5.2024 dichiarava l'interruzione del processo per la morte dell'avv.
Gennaro Torrese sopraggiunta il 2.3.2024; in prosieguo, depositato ricorso per riassunzione in data
10.5.2024 dalla difesa di parte ricorrente, all'udienza del 24.9.2024 fissata per la comparizione delle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. ed assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, delle accuse reciprocamente rivoltesi, del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al
Presidente del TR) ma anche del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente ad oltre cinque anni or sono, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Come rappresentato in premessa, entrambe le parti hanno poi proposto reciproche domande di addebito della separazione. Tali domande, tuttavia, non sono state coltivate nel corso del giudizio
(avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, le parti, nei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. allo scopo dalle stesse richiesti ed assegnati dal giudice, non hanno articolato istanze istruttorie), sì che allo stato (avendo le parti concluso come da ricorso e comparsa di costituzione, contenenti anche tali domande) vanno senz'altro rigettate poiché non provate.
4.- In ordine, poi, alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, riguardanti essenzialmente,
i rapporti con il figlio minore , ora di otto anni, come anticipato le parti hanno raggiunto un Per_1
accordo trasfuso in atto scritto e sottoscritto, con firme autenticate dai rispettivi difensori, recante la data del 27.5.2021. In seguito alle criticità dell'accordo evidenziate dal giudice istruttore con il provvedimento in data 27.9.2021 pronunciato alla scadenza , in pari data, dei termini per il deposito di note sostitutive dell'udienza (criticità attinenti all'assegnazione della casa familiare al CP_1
benchè non collocatario del figlio minore, ed alla sottoposizione di tale assegnazione alla condizione del versamento, da parte del predetto, alla di un contributo al pagamento del canone di Pt_1 locazione dell'immobile dalla stessa occupato con il figlio, contributo non altrimenti qualificato;
mancata previsione di periodi prolungati di permanenza del minore presso il padre in assenza di allegazioni e documentazione aggiornata sulle condizioni di salute del comprovanti la CP_1
persistenza di ragioni ostative a tale permanenza e, in ogni caso, la mancata previsione della necessità di affiancamento del padre da parte dei nonni paterni in caso di soggiorni prolungti), le parti, personalmente comparse all'udienza del 14.2.2022, hanno dato atto della regolare attuazione del diritto di visita come regolato dall'ordinanza presidenziale (che non prevedeva pernottamenti del minore presso il padre per tale motivo non attuati); la ha in particolarechiarito “che in questo Pt_1
momento lei lascia con tranquillità il bambino al padre per cui non avrebbe difficoltà ad introdurre anche detti pernottamenti”, mentre il ha dichiarato “che attualmente vive da solo nella casa CP_1
coniugale, che ancora non ha trovato lavoro ma nei prossimi giorni dovrebbe cominciare a percepire il reddito di cittadinanza di cui ignora l'importo; … che pur non avendo trovato lavoro e quindi non disponendo di retti propri è in condizione di sostenere gli esborsi di cui all'accordo grazie all'aiuto economico dei propri genitori”.
Come già evidenziato in premessa, i coniugi, che in ragione di tali nuove risultanze si erano riservati di modificare l'accordo in precedenza raggiunto, a tanto non hanno provveduto, per cui parte ricorrente, in ipotesi di persistente rifiuto di controparte di dare corso all'accordo (con particolare riferimento ai profili economici dello stesso riguardanti la donazione dell'immobile al minore e altri rapporti economico-patrimoniali estranei al contenuto essenziale del presente giudizio), ha concluso come da ricorso mentre parte resistente, stante il decesso del padre del proprietario della CP_1
casa familiare, e la conseguente impossibilità di dar corso alla donazione in favore del minore della nuda proprietà di tale immobile (ormai caduto in successione) prevista nell'accordo ed attesa anche la perdita del reddito di cittadinanza da parte del hanno a loro volta concluso come da CP_1
comparsa, non disponendo il delle risorse necessarie per ottemperare agli obblighi economici CP_1
come dianzi assunti (ossia assegno di euro 300,00 per il minore e contributo mensile di euro 550,00 per il canone di locazione).
4.1- Tanto premesso, in contrasto con la richiesta di affido esclusivo dalla formulata nel Pt_1
ricorso e in via gradata ribadita nelle conclusioni (ossia in caso di persistente inottemperanza del agli accordi come dianzi raggiunti), ritiene il TR che in questa sede va senz'altro CP_1 confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenzile dell'11.11.2019 e previsto dai coniugi negli accordi sottoscritti in data
27.5.2021.
Al riguardo deve evidenziarsi in diritto che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge
54/2006, l'affido condiviso costituisce la regola generale nell'affidamento dei figli, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti « pregiudizievole per l'interesse del minore », con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile sez. I,
01/08/2023, n. n.23333).
Posto che il Collegio deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore, si evidenzia che la dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Ebbene, nessuna delle condizioni suindicate ricorre nel caso di specie, atteso che la richiesta di affido esclusivo del minore formulata in ricorso dalla era motivata dalle precarie condizioni di Pt_1
saute psico-fisica del e, dunque, dalla inaffidabilità dello stesso, per tale motivo, nell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio all'epoca di soli tre anni e che l'ostacolo obiettivo rappresentato dalle condizioni di salute del in assenza di altre più gravi ragioni CP_1 ostative, era stato superato prevedendo l'affiancamento del in occasione degli incontri con il CP_1
figlio, da parte dei genitori o di altri congiunti.
Ciò posto va altresì evidenziato che le relazioni successivamente trasmesse dai Servizi Sociali di
Gragnano (in data 20.9.2021 e 13.12.2021) oltre a dare conto del sereno svolgimento degli incontri padre-figlio, di relazioni positive tra la ed il contesto familiare del del pieno Pt_1 CP_1 inserimento del minore nel suddetto contesto (già all'epoca il risiedeva infatti nella casa CP_1
familiare ubicata in un parco in cui vivevano anche i nonni paterni), della serenità del minore e del pieno inserimento dello stesso anche nel contesto scolastico, allegavano le certificazioni acquisite, su richiesta dell'istruttore, dallo specalista che aveva in cura il sin da marzo del 2019 (dott. CP_1
). Ebbene da tali certificazioni emerge non solo la completa risoluzione del quadro depressivo Per_3 del (accertata già a marzo del 2020 e rimasta stabile nell'anno successivo), ma anche la piena CP_1
risoluzione del quadro ossessivo con la scomparsa di rituali ancora presenti in forma residuale all'epoca del certificato del marzo 2020, con una valutazione finale dello specialista nel senso della risoluzione del quadro clinico complessivo “con totale restitutio ad integrum del funionamento del paziente sia in ambito socio-relazionale che lavorativo” e della capacità del paziente di esprimere a pieno le sue responsabilità genitoriali. A giudizio del tribunale nulla osta quindi non solo alla conferma del regime di affido condiviso con collocazione del minore presso la madre già in atto dall'inizio del gudizio, ma anche alla liberalizzazione degli incontri padre -figlio ed all'ampliamento del diritto di visita mediante l'inserimento di periodi prolungati di permanenza del minore con il padre sia a fine settimana alterni, sia in occasione dei periodi di vacanza scolastica estiva ed invernale (soluzione cui del resto la stessa si era dichiarata favorevole all'udienza di comparizione del 14.2.2022), il tutto nei termini Pt_1
precisati in dispositivo cui pertanto si rimanda.
4.2- Va, ancora rigettata la domanda avanzata dalla nel ricorso dalla di assegnazione in Pt_1
proprio favore della casa familiare per mancanza dei relativi presupposti.
Al riguardo giova invero rammentare che la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 28 marzo 2003, n. 4753; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736 e n. 13747; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500;
Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3030;
Cass. 24 febbraio 2006, n. 4188; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche di ordine economico, particolarmente valorizzati dalla L. n.
898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale solo alla condizione dell'affidamento, ancorchè condiviso, all'assegnatario di figli minori
(con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della
L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti. Pertanto, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato, pur nell'ipotesi in cui l'alloggio de quo appartenga in proprietà comune ad entrambi i coniugi, mentre, in mancanza di figli in possesso degli illustrati requisiti, ovvero di un accordo del genere di quello sopraindicato, i rapporti tra gli ex coniugi restano regolati dalle norme sulla comunione ed, in particolare, dall'art. 1102 c.c., senza possibilità, cioè, di disporre alcuna assegnazione.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge pacificamente che la - sebbene assegnataria Pt_1 della casa familiare giusta provvedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale emesso dall'istruttore in data 12.4.2021 a seguito della reintegra nel possesso dell'immobile nelle more dalla stessa ottenuta - di fatto non è mai rientrata nella suddetta abitazione (da cui si era allontanata a marzo del 2019 e nella quale era tornato a risiedere il , essendosi trasferita con il figlio in CP_1
AS di IA, in un appartamento condotto in locazione, sito alla via Principe Amedeo n.
10 (cfr, relazione dei SS di Gragnano in data 20.9.2021 e in specie dichiarazioni al riguardo rese dalla stessa in data 30.6.2021). Di conseguenza nulla va disposto in ordine alla casa Pt_1
familiare in Gragnano, alla via AS n. 201, la quale, non essendo più abitata da lungo tempo dal figlio minore – che dal 2019 vive altrive - ha ormai perso tale peculiare connotazione, la sola che ne giustifica l'assegnazione in favore del genitore collocatario.
4.3- Quanto, invece, ai rapporti economici e in specie al contributo da porre a carico del per CP_1
il mantenimento del figlio minore, va in primo luogo considerato che gli accordi raggiunti dai coniugi in corso di causa sono privi di efficacia, per le ragioni in precedenza indicate, nella parte in cui prevedono la donazione al minore della nuda proprietà (e al dell'usufrutto) della casa CP_1
familiare da parte del nonno paterno del minore che ne era proprietario e che, tuttavia, oltre ad essere rimasto estraneo all'accordo è deceduto prima del perfezionamento dell'atto. Su tale presupposto le parti avevano poi concordato l'assegnazione della casa familiare al a condizione pche lo CP_1 stesso provvedesse al pagamento del canone di locazione dell'appartamento condotto in locazione dalla fino alla concorrenza di euro 550,00, con l'espressa previsione che in caso di mancato Pt_1 pagamento di due mensilità del canone, lo stesso avrebbe dovuto rilasciare l'immobile alla moglie ed al figlio.
Deve, peraltro, darsi atto che dalla stipula di tali accordi ed in conformità a quanto in parte da essi previsto, il è rimasto ad abitare nella casa familiare (peraltro caduta in successione dopo il CP_1
decesso del padre che ne era proprietario) e ha provveduto al pagamento in favore della Pt_1 dell'assegno di mantenimento del figlio (concordato in euro 300 mensili) e del contributo per il canone di locazione dianzi indicato, assetto economico di cui la ricorrente ha chiesto la conferma ed il resistente la modifica (mediante la riduzione di entrambi gli esborsi) in ragione della modifica in termini peggiorativi della condizione economica del a seguito della perdita del reddito di CP_1
cittadinanza. Tanto premesso, riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli, va in primo luogo precisato che l'obbligo di mantenere il figlio minore, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi anche dopo la separazione, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, dalle allegazioni e dichiarazioni delle parti è emerso che la ricorrente lavora da sempre come estetista, da ultimo in un Centro Estetico di AS di IA con contratto part – time ed un reddito mensile di euro 450,00, oltre a svolgere attività privata nello stesso campo (v. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale e, successivamente, all'udienza dinanzi all'istruttore del 14.2.2022, in cui riferiva che a causa del covid in quel momento non stava svolgendo attività privata) e vive con il figlio in un appartaento in AS di IA condotto in locazione per cui versa un canone mensile di circa euro 600,00; quanto al è privo di lavoro e di reddito CP_1
dal 2017, ha collaborato con lo studio legale della sorella in termini non meglio precisati (posto che non risulta dotato di conoscenze tecnico-giuridiche), ha percepito per il passato il reddito di cittadinanza (per un importo non conosciuto), non risulta che percepisca l'assegno di inclusione, da alcuni anni è tornato ad abitare nella casa familiare (di proprietà del proprio genitore) e dall'inizio della separazione è stato sempre sostenuto economicamente dalla propria famiglia anche per l'adempimento degli obblighi come dianzi assunti, come del resto dallo stesso confermato all'udienza del 14.2.2022 allorchè ha riferito di poter sostenere gli esborsi previsti dall'accordo con la CP_1
(per complessivi euro 850,00 mensili) con il reddito di cittadinanza che gli era stato riconosciuto (e che nelle more è stato eliminato) e facendo affidamento sul sostegno economico dei propri genitori.
Orbene, avuto riguardo in particolare alla circostanza che il da anni è privo di lavoro e dei CP_1 conseguenti redditi, alle obiettive difficoltà per lo stesso, in ragione dell'età (51 anni) e delle attuali criticità del mercato del lavoro, a reperire una regolare e stabile occupazione, alla conseguente ragionevole presunzione che il resistente continui a far affidamento, per far fronte agli esborsi suindicati, sulle risorse economiche familiari, alla verosimile riduzione di tali risorse dopo il decesso del genitore intervenuto nel 2024; avuto riguardo altresì all'età (8 anni) ed alle accresciute e crescenti esigenze di vita personale, scolastica e sociale del figlio minore ma anche al significativo ampliamento dei tempi di permanenza anche continativa del minore presso il padre (nei fine settimana, durante le festività natalie e le vacanze estive) ossia dei periodi di mantenimento diretto del figlio da parte del predetto genitore, il tribunale stima congruo rideterminare in euro 100,00 mensili – da versare entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere da dicembre 2024 e da rivalutare annualmente in base agli indici istat a decorrere da dicembre 2025 - l'assegno dovuto dal resistente alla ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio ad integrazione della somma di Per_1
euro 550,00 dallo stesso versata per il pagamento del canone, con un esborso mensile complessivo di euro 650,00, in tal senso modificando l'accordo raggiunto dai coniugi.
Va poi disposto, in conformità a detto accordo, che entrambi i genitori sosterranno nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti per il minore (mediche, di struzione e ludico-sportive) previamente concordate.
4.4- Deve infine darsi atto, con riferimento alle ulteriori richieste a contenuto economico avanzate dalla ricorrente con la memoria integrativa e relative alle somme, rimaste nella disponibilità del ricevute in regalo dai coniugi in occasione del matrimonio e dal minore, che le parti con CP_1
l'accordo più volte richiamato hanno regolato anche tali rapporti in uno ad altre questioni tra essi pendenti, di cui pertanto il tribunale si limiterà a dare atto
5.- La specialità e la necessità del presente giudizio per conseguire la modifica dello status, la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle rispettive domande di addebito e la volontà dalle stesse parti espressa al riguardo nell'accordo raggiunto in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il TR, definitivamente pronunziando, sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di e sulle domande riconvenzionali proposte da Parte_3 CP_1 CP_1
così provvede:
[...]
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07.05.1990, e nato a [...] il [...]; CP_1
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di AS di Staba (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 153, parte II, serie A dell'anno 2015);
c) rigetta le reciproche domande di addebito;
d) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il [...], Per_1
con collocazione privilegiata presso la madre;
e) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da;
Parte_1
f) dispone che potrà tenere con se il figlio minore quando entrambi lo vorranno, previo CP_1
accordo con la madre, e comuqnue almeno secondo il seguente calendario:
1. due pomeriggi a settimana da concordare tra i genitori, ma che in caso di disaccordo si indicano nel martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20,30 (dopo cena);
2. a fine settimana alternati, dalle ore 11.00 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20,30 (dopo cena) della domenica con pernotto;
3. in occasione delle festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
4. in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì in albis;
5. ad anni alterni il giorno del compleanno o dell'onomastico del minore;
6.- il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre e della Festa del PÀ (il minore trascorrerà invece con la madre le festività corrispondenti di quest'ultima);
5. almeno due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
6.- sempre secondo il criterio dell'alternanza le altre festività e “ponti” infrannuali;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, l'assegno mensile di euro 100,00 - da versare entro il 5 di ogni mese a decorrere da dicembre 2024 e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025 – oltre alla somma di euro 550,00 mensili per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in AS di IA, alla via Principe Amedeo n. 10 in cui la risiede Pt_1
con il minore;
g) pone a carico di e il 50% delle spese straordinarie (mediche, CP_1 Parte_1
ludiche/ricreative e scolastiche) per il figlio minore , richiamando per la loro Per_1
regolamentazione le linee guida del CNF del 29.11.2017;
h) dà atto che con la scrittutra in data 27.5.2021 i coniugi hanno altresì concordato: - che prima a della sottoscrizione del presente atto il sig. consegni alla gli oggetti di proprietà esclusiva CP_1 Pt_1
della In particolare abbigliamento , biancheria intimo e da corredo, elettrodomestici vari, Pt_1
servizi di piatti e bicchieri, oggetti necessari al lavoro della - che entro la data del 15.6.2021 Pt_1 sarà versato limporto di euro 7000,00 – allo stato nella disponibilità del sig. – su libretto CP_1 postale /bancario con vincolo pupillare intestato al minore, con firma congiunta di entrambi i coniugi;
- che con la sottoscrizione del presente atto , rinunciano ai giudizi pendenti innanzi a ST
TR (RG 2325/2020, RG 3511/2020) per le spese legali dei richiamati giudizi, nonché del presente, vi è compensazione tra le parti. All'esito i detti procedimenti saranno fatti cancellare dal ruolo;
- per il giudizio RG 2325/2020 le parti chiederanno al Giudie di dichiarare cessata la materia del contendere con ordine al Conservatore dei RRII di Napoli 2 di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale.
n) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano