Sentenza 12 ottobre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/10/2011, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2011, proposto da:
EP RI, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Talenti, con domicilio eletto presso ON NÒ, Avv. in Reggio Calabria, via Palestino, 8;
contro
Comunità Montana "Aspromonte Orientale" in persona del Presidente p.t.;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente alla Comunità montana "Aspromonte orientale", ai sensi dell'art. 22 ss. della l. 241/90, ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 308 del 15 marzo 2011, nonchè per il conseguente riconoscimento del diritto all'accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il dott. RI EP ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso avanzata alla Comunità Montana in data 15.3.2011, avente ad oggetto: “a) tutti gli atti del procedimento di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario della Comunità Montana “Aspromonte Orientale” comprensivo della delibera definitiva e di tutti gli eventuali atti successivi di proroga e/o conferma, adottati negli anni, dall’1/3/2008 e fino ad oggi; b) tutti gli atti del procedimento di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa e/o Segretario e/o Consulente Legale della Comunità Montana “Aspromonte Orientale” comprensivo della delibera definitiva e di tutti gli atti successivi di proroga e/o conferma, adottati negli anni, dall’1/3/2008 e fino ad oggi; c)il piano triennale 2009/2011 delle assunzioni; d) se esistenti, gli atti modificativi e/o integrativi della pianta organica, con specifico riferimento all’Area Economica Finanziaria; e)l’elenco dei dipendenti cessati e relativi costi risparmiati dall’Ente dall’1/3/2008 e fino all’attualità.
Successivamente al deposito del ricorso, in data 7 giugno 2011, l’amministrazione ha rilasciato copia degli atti richiesti, ad eccezione degli atti del procedimento di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario successivi al 4 marzo 2009.
Il ricorrente, rilevato che dagli atti rilasciati si evince la scadenza dell’incarico de quo al 4 marzo 2009, insiste per il solo accesso agli atti aventi medesimo oggetto, successivi a tale data. In relazione a siffatta limitata richiesta, il medesimo ribadisce il proprio interesse giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, essendo vincitore di concorso proprio in relazione al posto ricoperto in forza degli atti di conferimento sopra citati.
La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale dell’8/9/2011.
Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la materia del contendere è parzialmente cessata. Rimane, tuttavia, inevasa la richiesta relativa agli atti di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario successivi al 4 marzo 2009.
In mancanza di specifiche contestazioni da parte dell’amministrazione, non costituita in giudizio, non si ravvisano elementi che possano legittimamente ostare al rilascio di quanto richiesto, ragion per cui il (parziale) rigetto tacito deve essere annullato, con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto all’ostensione dei documenti residui.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione il rilascio dei documenti - in premessa meglio specificati – entro e non oltre giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che in difetto di specifica nota si liquidano forfettariamente in €. 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
EP Caruso, Presidente FF
Caterina Criscenti, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO