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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1054 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1054 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CARDINALE GRAZIELLA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CARDINALE GRAZIELLA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31.12.2020, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 6.07.2021 e
16.12.2023 i figli e Persona_1 Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo, liberi di fissare ove desiderano la loro residenza, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge;
-Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di contributo di mantenimento, disponendo ciascuno di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere ciascuno al proprio sostentamento, sia presente che futuro;
PIANO GENITORIALE PER I FI NO
-I figli minori e erranno affidati congiuntamente sia al padre che alla madre, con Per_3 Per_2 collocazione presso la residenza della madre sita in Novafeltria, Via Crispi n. 4, già casa coniugale e di proprietà della stessa. I coniugi infatti, di comune accordo, per il benessere psicofisico dei figli minori, hanno deciso di condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale, di modo che entrambi abbiano la possibilità di seguire e condividerne la crescita, educazione e istruzione, senza che gli stessi possano avere ripercussioni conseguenti alla separazione;
-Le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
-Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
I genitori si dovranno tenere reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente su tutto quanto inerisca la salute, l'istruzione e l'educazione della prole;
-L'assegnazione della casa coniugale è finalizzata a mantenere una continuità familiare anche di carattere ambientale.
Non potranno essere instaurate eventuali future convivenze all'interno della casa coniugale da parte del genitore collocatario, proprio per la finalità e la funzione che assolve l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario;
-Il diritto di visita del padre, salvo ogni differente o migliore accordo tra le parti, viene così regolamentato: egli potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati dal venerdì, indicativamente dalle ore 19,00 fino la domenica sera dopo cena entro le ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre. Potrà, altresì, tenere i figli due sere alla settimana dalle ore 19 fin dopo cena entro le ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre, con possibilità anche di effettuare un pernotto compatibilmente con le esigenze e le necessità della minore.
-Entrambi i genitori, o in loro vece i propri ascendenti, si obbligano a curare personalmente sia il ritiro sia l'accompagnamento della minore alla casa materna/paterna e/o alla scuola. Inoltre, sarà cura dei genitori seguire i figli nell'espletamento dei compiti e nello svolgimento delle attività culturali e sportive.
6. e rascorreranno con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della Per_3 Per_2 regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola. Entrambi i genitori potranno tenere i figli con sé, portandoli anche all'estero, per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza. Periodi più lunghi potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori;
-Le parti si obbligano comunque a comunicarsi sempre il proprio recapito e gli spostamenti in altre località quando avranno con sé i minori;
-I coniugi convengono espressamente che, al di là del calendario (il quale riporta delle condizioni minime), le visite padre-figli sopra enucleate potranno essere ampliate e modificate in qualunque momento e previo accordo tra i genitori, anche in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi e dei desideri e delle richieste dei minori;
pertanto il padre potrà vedere e passare del tempo con i figli fuori dai periodi e orari sopra indicati, previo preavviso all'altro genitore;
- Ciascun genitore permetterà il mantenimento di pacifiche e significative relazioni con i nonni e con gli altri familiari ed entrambi i genitori, in ogni caso, si obbligano ad astenersi, nel modo più assoluto, dal porre in essere qualsiasi atteggiamento ostile o considerazione negativa sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore alla presenza dei figli;
di comune accordo si impegnano altresì a non interferire l'uno nella vita dell'altra ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, comunque, da non condizionare negativamente la formazione dei minori, anche confondendo il ruolo materno o paterno in dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi nati prima o dopo la separazione;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
-Le utenze della casa coniugale saranno poste interamente a carico dalla sig.ra Pt_2
[...]
-Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre Parte_1 Per_3 Per_2
a quello diretto quando gli stessi saranno presso di lui, corrisponderà alla sig.ra Pt_2 la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) per entrambi i figli, entro il 15 di ogni mese,
[...] mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima;
tale somma sarà annualmente rivalutabile ex lege, con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, in base agli indici ISTAT;
-Entrambi i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative ai figli (spese mediche e di cura, scolastiche, sportive e ludiche), salvo quelle fatte spontaneamente dal genitore per spirito di liberalità (per es. abbigliamento e scarpe);
-Alla fine di ogni mese i coniugi scambieranno reciproco rendiconto delle spese anticipate, corredato dai relativi giustificativi di spesa e, provvedendo al rimborso, anche mediante compensazione, in favore al genitore che le avrà anticipate, entro il giorno dieci del mese successivo. In ogni caso tutte le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e documentate al momento della richiesta del pagamento della quota spettante all'altro genitore.
I coniugi, inoltre, si adopereranno di richiedere l'emissione di idonea documentazione, quali fatture e ricevute relative a spese che rappresentano oneri deducibili, direttamente col nominativo e il codice fiscale della figlia al fine di poter successivamente utilizzare detto documento nella propria dichiarazione dei redditi nella percentuale corrispondente a quella del relativo impegno di spesa;
-Il Sig. trasferirà la titolarità esclusiva dell'Assegno Unico Familiare a favore della Parte_1 sig.ra con regolarizzazione della pratica presso l'Inps; Parte_2
-i beni mobili, che costituivano l'arredo della casa coniugale, sono stati lasciati nella casa e i beni comuni sono stati divisi bonariamente tra i coniugi che si dichiarano pienamente soddisfatti e dichiarano, altresì, di aver già definito tra di loro ogni questione economica e patrimoniale, e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza in merito;
-I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 171 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1054 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CARDINALE GRAZIELLA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CARDINALE GRAZIELLA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31.12.2020, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 6.07.2021 e
16.12.2023 i figli e Persona_1 Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo, liberi di fissare ove desiderano la loro residenza, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge;
-Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di contributo di mantenimento, disponendo ciascuno di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere ciascuno al proprio sostentamento, sia presente che futuro;
PIANO GENITORIALE PER I FI NO
-I figli minori e erranno affidati congiuntamente sia al padre che alla madre, con Per_3 Per_2 collocazione presso la residenza della madre sita in Novafeltria, Via Crispi n. 4, già casa coniugale e di proprietà della stessa. I coniugi infatti, di comune accordo, per il benessere psicofisico dei figli minori, hanno deciso di condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale, di modo che entrambi abbiano la possibilità di seguire e condividerne la crescita, educazione e istruzione, senza che gli stessi possano avere ripercussioni conseguenti alla separazione;
-Le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
-Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
I genitori si dovranno tenere reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente su tutto quanto inerisca la salute, l'istruzione e l'educazione della prole;
-L'assegnazione della casa coniugale è finalizzata a mantenere una continuità familiare anche di carattere ambientale.
Non potranno essere instaurate eventuali future convivenze all'interno della casa coniugale da parte del genitore collocatario, proprio per la finalità e la funzione che assolve l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario;
-Il diritto di visita del padre, salvo ogni differente o migliore accordo tra le parti, viene così regolamentato: egli potrà vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati dal venerdì, indicativamente dalle ore 19,00 fino la domenica sera dopo cena entro le ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre. Potrà, altresì, tenere i figli due sere alla settimana dalle ore 19 fin dopo cena entro le ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre, con possibilità anche di effettuare un pernotto compatibilmente con le esigenze e le necessità della minore.
-Entrambi i genitori, o in loro vece i propri ascendenti, si obbligano a curare personalmente sia il ritiro sia l'accompagnamento della minore alla casa materna/paterna e/o alla scuola. Inoltre, sarà cura dei genitori seguire i figli nell'espletamento dei compiti e nello svolgimento delle attività culturali e sportive.
6. e rascorreranno con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della Per_3 Per_2 regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola. Entrambi i genitori potranno tenere i figli con sé, portandoli anche all'estero, per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza. Periodi più lunghi potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori;
-Le parti si obbligano comunque a comunicarsi sempre il proprio recapito e gli spostamenti in altre località quando avranno con sé i minori;
-I coniugi convengono espressamente che, al di là del calendario (il quale riporta delle condizioni minime), le visite padre-figli sopra enucleate potranno essere ampliate e modificate in qualunque momento e previo accordo tra i genitori, anche in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi e dei desideri e delle richieste dei minori;
pertanto il padre potrà vedere e passare del tempo con i figli fuori dai periodi e orari sopra indicati, previo preavviso all'altro genitore;
- Ciascun genitore permetterà il mantenimento di pacifiche e significative relazioni con i nonni e con gli altri familiari ed entrambi i genitori, in ogni caso, si obbligano ad astenersi, nel modo più assoluto, dal porre in essere qualsiasi atteggiamento ostile o considerazione negativa sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore alla presenza dei figli;
di comune accordo si impegnano altresì a non interferire l'uno nella vita dell'altra ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, comunque, da non condizionare negativamente la formazione dei minori, anche confondendo il ruolo materno o paterno in dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi nati prima o dopo la separazione;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
-Le utenze della casa coniugale saranno poste interamente a carico dalla sig.ra Pt_2
[...]
-Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre Parte_1 Per_3 Per_2
a quello diretto quando gli stessi saranno presso di lui, corrisponderà alla sig.ra Pt_2 la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) per entrambi i figli, entro il 15 di ogni mese,
[...] mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima;
tale somma sarà annualmente rivalutabile ex lege, con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, in base agli indici ISTAT;
-Entrambi i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative ai figli (spese mediche e di cura, scolastiche, sportive e ludiche), salvo quelle fatte spontaneamente dal genitore per spirito di liberalità (per es. abbigliamento e scarpe);
-Alla fine di ogni mese i coniugi scambieranno reciproco rendiconto delle spese anticipate, corredato dai relativi giustificativi di spesa e, provvedendo al rimborso, anche mediante compensazione, in favore al genitore che le avrà anticipate, entro il giorno dieci del mese successivo. In ogni caso tutte le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e documentate al momento della richiesta del pagamento della quota spettante all'altro genitore.
I coniugi, inoltre, si adopereranno di richiedere l'emissione di idonea documentazione, quali fatture e ricevute relative a spese che rappresentano oneri deducibili, direttamente col nominativo e il codice fiscale della figlia al fine di poter successivamente utilizzare detto documento nella propria dichiarazione dei redditi nella percentuale corrispondente a quella del relativo impegno di spesa;
-Il Sig. trasferirà la titolarità esclusiva dell'Assegno Unico Familiare a favore della Parte_1 sig.ra con regolarizzazione della pratica presso l'Inps; Parte_2
-i beni mobili, che costituivano l'arredo della casa coniugale, sono stati lasciati nella casa e i beni comuni sono stati divisi bonariamente tra i coniugi che si dichiarano pienamente soddisfatti e dichiarano, altresì, di aver già definito tra di loro ogni questione economica e patrimoniale, e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza in merito;
-I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 171 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi