Sentenza 13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 13/01/2023, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04231/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4231 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento prot.-OMISSIS-del 7 ottobre 2014 con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di giorni sette.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Matthias Viggiano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, impugnava il provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione di sette giorni di consegna, nonché l’atto col quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la predetta sanzione disciplinare.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata.
3. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2022 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
4. Esaurita l’esposizione dello sviluppo del processo, è possibile ora illustrare la vicenda fattuale sottostante il provvedimento gravato.
4.1. L’odierno ricorrente, in data 20 luglio 2014 veniva impiegato a svolgere il turno di notte presso il corpo di guardia della caserma romana di-OMISSIS-, nella fascia oraria 19:00 – 07:00 (c.d. militare di servizio alla caserma ). Durante il servizio, si rifiutava di coadiuvare altro militare di pari grado impiegato al posto di controllo della succursale-OMISSIS- per l’espletamento dei cc.dd. giri di ronda , previsto alle ore 22.00, asserendo di non potersi allontanare dalla caserma, essendo l’unico militare ivi in servizio nella fascia oraria. Conseguentemente, la prevista ispezione non poteva svolgersi.
4.2. In ragione del disservizio causato dal ricorrente, si avviava il procedimento disciplinare contestando la violazione degli artt. 716, 717 e 729 d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – Turom), in particolare « dei doveri di agire d’iniziativa al fine di conseguire il risultato migliore [e] di osservare scrupolosamente le consegne e le disposizioni di servizio ».
4.3. All’esito della seduta della Commissione di disciplina veniva irrogata la sanzione della « consegna a sette giorni » per le violazioni in contestazione, evidenziando come il ricorrente «g raduato in forza a sezione vigilanza, comandato quale militare di servizio alla caserma, evidenziando minor senso di responsabilità e spirito d’iniziativa, non forniva, benché sollecitato, ausilio nel previsto giro di ispezione, creando disservizio ».
4.4. Avverso questo provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, respinto con la determinazione impugnata in questa sede.
5. Terminata l’illustrazione dei fatti, possono essere scrutinate le doglianze spiegate con il ricorso.
5.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 1398, comma 1, 6 e 7 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ord. mil.), per la tardività del procedimento disciplinare, atteso che la contestazione degli addebiti sarebbe stata notificata solo in data 11 settembre 2014, ossia 53 giorni dopo la conoscenza dell’infrazione, avvenuta in data 20 luglio 2014.
5.2. Attraverso il secondo motivo, poi, si lamenta la violazione degli artt. 1355 e 1361 ord. mil., in quanto la sanzione non sarebbe commisurata al tipo di mancanza commessa dal ricorrente e alla gravità della stessa, senza peraltro valutare l’assenza di precedenti disciplinari e la specchiata professionalità dell’esponente.
5.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 311 del Regolamento generale dell’Arma dei carabinieri (Rgac), laddove consente l’allontanamento del militare di servizio dalla caserma solo se sostituito: conseguentemente, non essendo la stessa stata disposta per il ricorrente (nonostante lo stesso avesse prontamente avvisato i suoi superiori), egli legittimamente rimaneva nella caserma.
5.4. A mezzo della quarta doglianza, invece, viene dedotta la violazione degli artt. 729 e 730 Turom, in quanto il ricorrente, contrariamente alle argomentazioni dell’amministrazione, avrebbe correttamente osservato gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio.
5.5. Tramite la quinta censura, inoltre, si evidenzia che, laddove il ricorrente si fosse recato a svolgere il giro di ronda, lo stesso avrebbe commesso il reato di abbandono del posto o violata consegna previsto dall’art. 120 c.p.m.p.
5.6. Per mezzo della sesta ragione d’impugnazione, si lamenta la violazione dell’art. 717 Turom, in quanto il ricorrente avrebbe immediatamente segnalato ai suoi superiori gerarchici i fatti impeditivi del servizio di ronda a cui era chiamato.
5.7. Con l’ultimo motivo, infine, si evidenzia l’omessa applicazione dell’esimente dello stato di necessità nell’espletamento delle consegne ricevute, che costituirebbe causa di esclusione della responsabilità disciplinare.
6. Nessuno dei motivi può essere accolto.
7. Principiando dalla censura della tardività del procedimento disciplinare, va rilevato come l’art. 1398, comma 1 ord. mil. prevede che « il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione ».
7.1. In linea con un’ormai granitica giurisprudenza, la locuzione « senza ritardo » non può essere intesa nel senso di immediatamente , in quanto la disposizione trascritta pone una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti a garanzia, da una parte, dell’esigenza dell’amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare e, dall’altra, di quella dell’incolpato di evitare la compromissione del diritto di difesa (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4137).
7.2. La tempestività deve essere, dunque, valutata in senso relativo, verificando concretamente che il ritardo della contestazione rispetto al fatto dell’infrazione sia giustificato, ad esempio, dalle difficoltà incontrate dall’amministrazione nell’espletamento della procedura o dal tempo strettamente necessario per svolgere eventuali incombenti istruttorî (Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2022, n. 4608).
7.3. Nel caso in esame, la condotta dell’amministrazione non appare tardiva, in quanto dalla data della commissione dell’infrazione, cioè il 20 luglio 2014, alla contestazione passavano meno di due mesi: si tratta di un lasso temporale ampiamente giustificato soprattutto alla luce del «conflitto di competenza» tra i reparti dell’Arma. Infatti, dopo che il rapporto disciplinare sull’odierno esponente veniva inviato al comandante della Compagnia carabinieri -OMISSIS- questi, reputando di non disporre della competenza per l’irrogazione della sanzione, rimetteva in pari data gli atti, tramite l’Ispettorato centro-sud carabinieri-OMISSIS-, al Comando carabinieri-OMISSIS-. Quest’ultimo comando, con nota dell’8 settembre 2014, ritrasmetteva l’incartamento al comandante della compagnia, il quale, quindi, a distanza di 3 giorni, cioè l’11 settembre 2014, procedeva all’istaurazione del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti notificata al ricorrente il 13 settembre.
7.4. Pertanto, la condotta dell’amministrazione risulta pienamente conforme ai canoni di diligenza individuati dalla giurisprudenza sopra citata, in quanto il ritardo di 53 giorni per l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente è giustificato da necessità istruttorie e procedurali.
8. Le successive censure, stante la loro intima connessione, possono essere trattate congiuntamente.
8.1. Preliminarmente, va osservato come le valutazioni svolte in sede di procedimento disciplinare siano connotate da ampia discrezionalità in ordine alla rilevanza del comportamento ai fini dell’irrogazione di una determina sanzione, nel rispetto dei principî di gradualità e proporzionalità della stessa rispetto all’illecito. Tale valutazione discrezionale non è, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9756).
8.2. Nel caso di specie, il giudizio emesso dall’amministrazione risulta privo dei menzionati vizî. Invero, alla luce delle circostanze desumibili dagli atti impugnati, la correlazione tra la condotta tenuta dal ricorrente, gli addebiti mossi e la sanzione irrogata risulta supportata sul piano della proporzionalità e scevro dei denunciati profilo di irragionevolezza.
8.3. Va rilevato, infatti, come il provvedimento impugnato individui specificamente le circostanze e le modalità dell’infrazione commessa dal ricorrente e la sua riconducibilità alla violazione dei doveri d’ufficio e, nello specifico, degli artt. 716, 717 e 729 Turom. Nel dettaglio, il ricorrente, non espletando volontariamente il giro di ronda, assumeva un’iniziativa in contrasto con quanto prevede l’art. 716 Turom, secondo cui, da una parte, « il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell’ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l’assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore » e, dall’altra, «q uando il militare assume l’iniziativa deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l’ordine originario » . A precisare il concetto di senso di responsabilità l’art. 717 Turom chiarisce come esso sia la « convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate ». Infine, l’istante, venendo meno all’ordine impartitogli, ha agito in contrasto con l’art. 729, comma 2 Turom che prevede come « il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato » .
8.4. Riportate le disposizioni regolamentari che assumono rilievo, va osservato come esse siano state palesemente violate dall’interessato: difatti, egli teneva – si tratta di circostanza incontestata – una condotta contraria all’ordine di servizio, reputandola giustificata in base al dovere di non abbandonare la caserma. Orbene, si tratta di un’argomentazione fallace atteso che il militare non può sindacare l’ordine ricevuto (salvo che trattasi di condotta costituente manifestamente reato): viepiú, nel caso in esame la condotta non appare aver fatto conseguire un risultato migliore, anzi creava un evidente disservizio.
8.5. In aggiunta, va rilevato come il giro di ronda spesso veniva eseguito dal militare al posto di controllo, unitamente al militare di servizio alla caserma: risulta per tabulas , infatti, che fosse prassi ricorrente l’«abbandono» della caserma da parte del militare di servizio alla stessa. Tuttavia, la circostanza non veniva mai segnalata ai fini di un’eventuale rimodulazioni dei turni: si tratta di un segno tangibile di come tutti i militari in servizio (compreso l’odierno ricorrente che partecipava otto volte ai menzionati giri di ronda ) non reputassero l’ipotesi caratterizzata da difficoltà esecutive ovvero contraria alle disposizioni regolamentari.
8.6. In aggiunta, va osservato come il provvedimento disciplinare evidenziasse l’atteggiamento polemico del ricorrente che già consapevole sin dal giorno prima della possibile sovrapposizione tra servizio alla caserma e giro di ronda , assumeva un contegno rigido e non collaborativo rispetto all’ordine ricevuto, rifiutandosi di impegnarsi a conseguire il risultato migliore (ossia l’effettuazione della ronda).
8.7. In ultimo, va rilevato come fallace è l’argomentazione secondo cui il militare di servizio alla caserma non possa mai allontanarsi dal posto: difatti, svariate disposizioni prevedono tale possibilità, anche d’iniziativa del singolo carabiniere, allorquando le circostanze fattuali impongano tale contegno. Nel caso in esame, un espresso ordine imponeva la condotta ed il militare l’ha violata causando un disservizio. Risulta indi palese la sussistenza dell’illecito disciplinare.
8.8. Quanto alla sanzione comminata, va rilevato che essa risulta proporzionata rispetto al fatto commesso, considerata la volontaria violazione dell’ordine ricevuto: d’altro canto, la consegna per giorni sette non presenta profili di rilevante gravità rispetto a quelle generalmente previste dall’ordinamento militare. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel determinare la specie e la durata della sanzione l’amministrazione ha applicato quanto previsto dall’art. 1355, commi 2 e 3 ord. mil., avendo considerato l’assenza dei precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio del ricorrente , nonché applicando un corretto rigore alla punizione trattandosi di infrazione intenzionale, commessa in presenza di altri militari.
9. Ne deriva che alcun profilo di irragionevolezza o sproporzionalità risulta dal provvedimento sanzionatorio impugnato.
10. La complessiva infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso.
11. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.