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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 938/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vassallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Catania, Via Morosoli n. 4, giusta procura in atti;
-ATTORE- contro
, (c.f. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...];
-CONVENUTA CONTUMACE-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare l'obbligo della convenuta di sottoscrivere la quietanza notarile ai fini della trascrizione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 170/2016; conseguentemente ordinare alla convenuta di presentarsi presso lo studio notarile incaricato di raccogliere la quietanza nel giorno e nell'ora che questo indicherà; con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento della domanda, ha dedotto: a) che con sentenza n. 170/2016 del 07.01.2016 pubblicata il 27.01.2016, emessa nella causa iscritta al n. 781/2010 r.g., notificata in pagina 1 di 5 forma esecutiva alla convenuta in data 15.04.2016, la Corte di Appello di Catania aveva disposto il trasferimento da e dell'appartamento sito Controparte_1 Parte_1
in Vizzini, via M. Agosta 25, oggi via Ser. L. Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub. 37 del N.C.U. del comune di Vizzini, meglio individuati e descritti nella planimetria allegata al contratto preliminare inter partes del 09.09.1991, comprese le parti comuni, ma nello stato di fatto in cui si trovano, verso il pagamento del residuo prezzo come determinato al punto 2) del dispositivo;
b) che la Corte di Appello di Catania aveva subordinato sospensivamente l'effetto traslativo della sentenza al pagamento del residuo prezzo pari ad euro 13.533,75 da effettuarsi entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
c) che in data 18.04.2016 veniva notificata la sentenza di secondo grado (cfr. allegato sentenza in forma esecutiva notificata), dunque, a fronte della sua mancata impugnazione, la stessa era passata in giudicato in data 17.06.2016; d) che il pagamento del residuo prezzo doveva essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza in questione, precisamente entro la data del
16.08.2016; e) che l'attore aveva provveduto a effettuare il pagamento entro il predetto termine, come si evince dalla copia della contabile del 03.08.2016 (cfr. allegato); f) che, al fine di procedere con la trascrizione della sentenza, era necessario il rilascio di apposita quietanza notarile da parte della convenuta;
g) che i vari solleciti profusi dall'attore in tal senso sono rimasti privi di riscontro.
All'udienza dell'01.12.2022, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente e il 19.09.2024, data originariamente fissata per lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale. In particolare, parte attrice che già con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. aveva precisato il petitum in questo senso, ha chiesto: “1) accertare e dichiarare, con statuizione sostitutiva della quietanza notarile, l'avvenuto versamento della somma di € 13.533,75 da parte dell'attore alla convenuta in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 170/2016; 2) in subordine, accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di
pagina 2 di 5 sottoscrivere la quietanza notarile ai fini della trascrizione della sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 170/2016; 3) conseguentemente ordinare alla convenuta di presentarsi presso lo studio notarile incaricato di raccogliere la quietanza nel giorno e nell'ora che questo indicherà; 4) con vittoria di spese e compensi.”.
L'art. 1199 c.c. dispone che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e spese del debitore, rilasciare quietanza…”. Tale disposizione trova applicazione nel solo caso in cui l'obbligazione sia stata estinta mediante pagamento e non attraverso altre forme di estinzione (cfr. di recente Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2023, n. 18529). Sotto altro profilo, essa deve essere coordinata con le norme del nostro ordinamento che prescrivono per determinate categorie di atti – e, per quel che qui interessa, per quelli che concernono il trasferimento di beni immobili – la forma dell'atto pubblico. Invero, se in generale la quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta di avere ricevuto il pagamento nella stessa indicato, d'altro canto la sua funzione certificativa comporta che essa debba avere forma scritta. Ciò non esclude che il debitore possa comunque provare con ogni mezzo di avere adempiuto mediante pagamento la propria obbligazione. La necessità della forma dell'atto pubblico riguarda in particolare quelle ipotesi in cui la fattispecie contrattuale si perfeziona progressivamente, poiché generalmente il notaio indica contestualmente alla sottoscrizione dell'atto le modalità attraverso le quali avviene il pagamento. Non è invece previsto alcun rigore formale per la richiesta del debitore.
Nel caso in esame il trasferimento dell'immobile ha avuto luogo mediante la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. e il successivo pagamento da parte del debitore, che fa sorgere il diritto in capo a quest'ultimo al rilascio della quietanza. L'attore ha documentato: il titolo, ossia la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania n.
170/2016; il pagamento della somma stabilita nella detta sentenza entro il termine indicato dalla Corte d'Appello; la richiesta di rilascio della quietanza alla debitrice mediante raccomandata nonché al suo legale tramite scambio di email tra i rispettivi procuratori.
Può ritenersi, pertanto, accertato e documentato il diritto dell'attore ad ottenere, a sue spese, il rilascio della quietanza di pagamento de qua da parte di , Controparte_1
mediante atto pubblico;
adempimento necessario al fine della trascrizione della sentenza sopra indicata.
pagina 3 di 5 Va, tuttavia, evidenziato che la richiesta proposta da parte attrice nella prima memoria, di emissione di una sentenza che abbia portata sostitutiva della quietanza, è pienamente ammissibile, trattandosi di precisazione del petitum, quale diretta conseguenza dell'accertamento che è stato sin dall'origine richiesto. Il diritto ad ottenere la quietanza presuppone, infatti, l'avvenuto accertamento in merito al pagamento del saldo prezzo nei termini indicati dalla Corte d'Appello. Tale valutazione può senz'altro essere compiuta dal giudice sul duplice presupposto della funzione certificativa della quietanza e del fatto che le sentenze costituiscono titolo per la trascrizione. Nel caso di specie ad essere trascritta sarà la sentenza della Corte d'Appello con cui è stato trasferito il diritto, ma subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva del pagamento. La presente decisione attesta l'avveramento della detta condizione. Pertanto, deve dichiararsi l'avvenuto pagamento da parte di in favore di di euro Parte_1 Controparte_1
13.533,75, quale saldo prezzo per il trasferimento dell'immobile sito in Vizzini, via M.
Agosta 25, oggi via Ser. L. Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub.
37 del N.C.U. del Comune di Vizzini, con la conseguenza che nulla osta alla trascrizione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 170/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi e tenuto conto delle attività effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'avvenuto pagamento da parte di in favore di Parte_1 CP_1
di euro 13.533,75, quale saldo prezzo per il trasferimento dell'immobile sito in
[...]
Vizzini, via M. Agosta 25, oggi via Ser. L. Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub. 37 del N.C.U. del Comune di Vizzini, in esecuzione a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 170/2016;
- In subordine, accerta e dichiara il diritto di al rilascio, a sue spese, da parte di Parte_1
della quietanza relativa al pagamento di euro 13.533,75, quale saldo prezzo Controparte_1 per il trasferimento dell'immobile sito in Vizzini, via M. Agosta 25, oggi via Ser. L.
Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al pagina 4 di 5 foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub. 37 del N.C.U. del Comune di Vizzini, mediante atto notarile e, conseguentemente, condanna a presentarsi presso Controparte_1 lo studio notarile incaricato di raccogliere la quietanza nel giorno e nell'ora concordati con per il rilascio della detta quietanza;
Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che liquida in euro 1.699,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge e rimborso delle spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il giorno 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 938/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vassallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Catania, Via Morosoli n. 4, giusta procura in atti;
-ATTORE- contro
, (c.f. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...];
-CONVENUTA CONTUMACE-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare l'obbligo della convenuta di sottoscrivere la quietanza notarile ai fini della trascrizione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 170/2016; conseguentemente ordinare alla convenuta di presentarsi presso lo studio notarile incaricato di raccogliere la quietanza nel giorno e nell'ora che questo indicherà; con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento della domanda, ha dedotto: a) che con sentenza n. 170/2016 del 07.01.2016 pubblicata il 27.01.2016, emessa nella causa iscritta al n. 781/2010 r.g., notificata in pagina 1 di 5 forma esecutiva alla convenuta in data 15.04.2016, la Corte di Appello di Catania aveva disposto il trasferimento da e dell'appartamento sito Controparte_1 Parte_1
in Vizzini, via M. Agosta 25, oggi via Ser. L. Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub. 37 del N.C.U. del comune di Vizzini, meglio individuati e descritti nella planimetria allegata al contratto preliminare inter partes del 09.09.1991, comprese le parti comuni, ma nello stato di fatto in cui si trovano, verso il pagamento del residuo prezzo come determinato al punto 2) del dispositivo;
b) che la Corte di Appello di Catania aveva subordinato sospensivamente l'effetto traslativo della sentenza al pagamento del residuo prezzo pari ad euro 13.533,75 da effettuarsi entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
c) che in data 18.04.2016 veniva notificata la sentenza di secondo grado (cfr. allegato sentenza in forma esecutiva notificata), dunque, a fronte della sua mancata impugnazione, la stessa era passata in giudicato in data 17.06.2016; d) che il pagamento del residuo prezzo doveva essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza in questione, precisamente entro la data del
16.08.2016; e) che l'attore aveva provveduto a effettuare il pagamento entro il predetto termine, come si evince dalla copia della contabile del 03.08.2016 (cfr. allegato); f) che, al fine di procedere con la trascrizione della sentenza, era necessario il rilascio di apposita quietanza notarile da parte della convenuta;
g) che i vari solleciti profusi dall'attore in tal senso sono rimasti privi di riscontro.
All'udienza dell'01.12.2022, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente e il 19.09.2024, data originariamente fissata per lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale. In particolare, parte attrice che già con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. aveva precisato il petitum in questo senso, ha chiesto: “1) accertare e dichiarare, con statuizione sostitutiva della quietanza notarile, l'avvenuto versamento della somma di € 13.533,75 da parte dell'attore alla convenuta in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 170/2016; 2) in subordine, accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di
pagina 2 di 5 sottoscrivere la quietanza notarile ai fini della trascrizione della sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 170/2016; 3) conseguentemente ordinare alla convenuta di presentarsi presso lo studio notarile incaricato di raccogliere la quietanza nel giorno e nell'ora che questo indicherà; 4) con vittoria di spese e compensi.”.
L'art. 1199 c.c. dispone che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e spese del debitore, rilasciare quietanza…”. Tale disposizione trova applicazione nel solo caso in cui l'obbligazione sia stata estinta mediante pagamento e non attraverso altre forme di estinzione (cfr. di recente Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2023, n. 18529). Sotto altro profilo, essa deve essere coordinata con le norme del nostro ordinamento che prescrivono per determinate categorie di atti – e, per quel che qui interessa, per quelli che concernono il trasferimento di beni immobili – la forma dell'atto pubblico. Invero, se in generale la quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta di avere ricevuto il pagamento nella stessa indicato, d'altro canto la sua funzione certificativa comporta che essa debba avere forma scritta. Ciò non esclude che il debitore possa comunque provare con ogni mezzo di avere adempiuto mediante pagamento la propria obbligazione. La necessità della forma dell'atto pubblico riguarda in particolare quelle ipotesi in cui la fattispecie contrattuale si perfeziona progressivamente, poiché generalmente il notaio indica contestualmente alla sottoscrizione dell'atto le modalità attraverso le quali avviene il pagamento. Non è invece previsto alcun rigore formale per la richiesta del debitore.
Nel caso in esame il trasferimento dell'immobile ha avuto luogo mediante la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. e il successivo pagamento da parte del debitore, che fa sorgere il diritto in capo a quest'ultimo al rilascio della quietanza. L'attore ha documentato: il titolo, ossia la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania n.
170/2016; il pagamento della somma stabilita nella detta sentenza entro il termine indicato dalla Corte d'Appello; la richiesta di rilascio della quietanza alla debitrice mediante raccomandata nonché al suo legale tramite scambio di email tra i rispettivi procuratori.
Può ritenersi, pertanto, accertato e documentato il diritto dell'attore ad ottenere, a sue spese, il rilascio della quietanza di pagamento de qua da parte di , Controparte_1
mediante atto pubblico;
adempimento necessario al fine della trascrizione della sentenza sopra indicata.
pagina 3 di 5 Va, tuttavia, evidenziato che la richiesta proposta da parte attrice nella prima memoria, di emissione di una sentenza che abbia portata sostitutiva della quietanza, è pienamente ammissibile, trattandosi di precisazione del petitum, quale diretta conseguenza dell'accertamento che è stato sin dall'origine richiesto. Il diritto ad ottenere la quietanza presuppone, infatti, l'avvenuto accertamento in merito al pagamento del saldo prezzo nei termini indicati dalla Corte d'Appello. Tale valutazione può senz'altro essere compiuta dal giudice sul duplice presupposto della funzione certificativa della quietanza e del fatto che le sentenze costituiscono titolo per la trascrizione. Nel caso di specie ad essere trascritta sarà la sentenza della Corte d'Appello con cui è stato trasferito il diritto, ma subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva del pagamento. La presente decisione attesta l'avveramento della detta condizione. Pertanto, deve dichiararsi l'avvenuto pagamento da parte di in favore di di euro Parte_1 Controparte_1
13.533,75, quale saldo prezzo per il trasferimento dell'immobile sito in Vizzini, via M.
Agosta 25, oggi via Ser. L. Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub.
37 del N.C.U. del Comune di Vizzini, con la conseguenza che nulla osta alla trascrizione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 170/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi e tenuto conto delle attività effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'avvenuto pagamento da parte di in favore di Parte_1 CP_1
di euro 13.533,75, quale saldo prezzo per il trasferimento dell'immobile sito in
[...]
Vizzini, via M. Agosta 25, oggi via Ser. L. Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub. 37 del N.C.U. del Comune di Vizzini, in esecuzione a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 170/2016;
- In subordine, accerta e dichiara il diritto di al rilascio, a sue spese, da parte di Parte_1
della quietanza relativa al pagamento di euro 13.533,75, quale saldo prezzo Controparte_1 per il trasferimento dell'immobile sito in Vizzini, via M. Agosta 25, oggi via Ser. L.
Cosentino n. 6, con relativo box auto di metri quadrati 24 circa, rispettivamente censiti al pagina 4 di 5 foglio 70, part. 529, sub. 8 e al foglio 70, part. 529, sub. 37 del N.C.U. del Comune di Vizzini, mediante atto notarile e, conseguentemente, condanna a presentarsi presso Controparte_1 lo studio notarile incaricato di raccogliere la quietanza nel giorno e nell'ora concordati con per il rilascio della detta quietanza;
Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che liquida in euro 1.699,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge e rimborso delle spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il giorno 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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