Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 2415 del 2021 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Mauro Contin del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Corso Palladio n. 15
- attore opponente- contro
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 come da procura allegata alla comparsa di costituzione dall'avv. Nicola Cera e dall'avv. Stefano Peron entrambi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, via E. Jacchia n.
115
- convenuto opposto–
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale - opposizione a decreto ingiuntivo
1
PARTE ATTRICE:
NEL MERITO In via preliminare
Rigettarsi la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 383/2021 del 25/02/2021 del Tribunale di Vicenza.-
In via principale
Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia o comunque revocarsi o dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 383/2021 del 25/02/2021 del
Tribunale di Vicenza per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale
1. Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, l'indebito incasso da parte del Sig. della somma di euro 2.080,00 Controparte_1
(duemilaottanta/00) versata dal dott. ed accreditata in favore Parte_1 dell'opposto in data 04/03/2020;
2. conseguentemente condannarsi alla restituzione in favore Controparte_1 del dott. della predetta somma di euro 2.080,00 Parte_1
(duemilaottanta/00), oltre interessi legali maturati e maturandi dalla debenza al saldo.-
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali in misura di legge.-
In via istruttoria Si ribadisce il disconoscimento ex art. 2712 Cod. Civ. dei docc. 6), 7), 10) di parte opposta e si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori non ammessi in causa.-
PARTE CONVENUTA non ha depositato le note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, pertanto si considera aver precisato come da memoria ex 183 co. 6 n. 1 cpc che si riporta: in via preliminare
- concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 383/2021 D.I. –
R.G. n. 981/2021 del 25.02.2021 del Tribunale di Vicenza, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per i motivi di cui in narrativa;
nel merito
- rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 383/2021 D.I. – R.G. n. 981/2021 del 25.02.2021 del Tribunale di
Vicenza, o, in subordine, accertare e dichiarare che l'ing. è Controparte_1 creditore nei confronti di , per le causali di cui in narrativa, della Parte_1 somma di euro 5.720,00, oltre agli interessi moratori ex artt.
3-4 D. Lgs. n.
231/2002 decorrenti dalla scadenza indicata nella fattura azionata fino al saldo
2 effettivo, al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 pari ad € 40,00, oppure della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto, condannare al pagamento di dette somme;
Pt_1
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, per i motivi esposti in narrativa;
- con rifusione integrale delle spese del procedimento monitorio e delle spese del giudizio di opposizione, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e Cpa. In via istruttoria
- si chiede sin d'ora che venga emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del dott. e/o nei confronti di di tutte le Parte_1 Parte_2 fatture emesse da nei confronti del cliente negli anni Pt_1 Parte_2
2020/2021 e delle relative disposizioni di pagamento e/o ricevute di incasso.
- Con ogni riserva in merito alle ulteriori istanze istruttorie.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione –
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente, notificato opponeva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
383/2021 R. Ing. (R.G. 981/2021) emesso in data 18/25.02.21 dal Tribunale di
Vicenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a entro Controparte_1
quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 5.720 oltre ad interessi come da domanda, spese di procedura e compensi professionali. Segnatamente l'attore chiedeva in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in via principale la declaratoria di inefficacia o nullità dello stesso decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale la declaratoria di indebito incasso della controparte della somma di € 2.080,00.
A fondamento delle proprie domande l'attore evidenziava che tra le parti in causa non era mai stato stipulato alcun contratto di collaborazione professionale, e che comunque controparte non aveva mai incontrato né svolto alcuna prestazione in favore del cliente richiamato nella fattura azionata con il decreto ingiuntivo, ossia L'attore precisava altresì che l'attività Parte_2
professionale in favore del cliente in questione era stata svolta prevalentemente a partire da marzo 2020 da lui stesso e dall'ing. , dopo la cessazione dei CP_2
3 rapporti professionali con la controparte. Da ultimo, l'attore evidenziava che l'acconto versato alla controparte, pari ad € 2.080, costituiva un mero fondo spese per la prestazione professionale che lo stesso avrebbe dovuto svolgere all'interno del network che in quel periodo le parti avevano intenzione di formalizzare, e dunque doveva essere restituito.
I.
1. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto dell'avversaria opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine l'accertamento e la conseguente condanna di Pt_1
al pagamento della somma di € 5.720 oltre agli interessi e al risarcimento
[...]
dei danni subiti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, e il rigetto della domanda riconvenzionale.
A fondamento delle proprie domande il convenuto deduceva che le parti in causa, insieme all'ing. , avevano creato e sviluppato un network CP_2
professionale, prevedendo anche la ripartizione dei compensi in diverse percentuali, a prescindere dalla effettiva attività svolta. Con specifico riguardo alla fattura azionata con il decreto ingiuntivo, precisava che quando erano cessati i rapporti professionali con la controparte, ossia a giugno 2020 (cfr. doc.
8 convenuto), il contratto con era già in corso, e che per i Parte_2
compensi versati dallo stesso gli era stata accordata una percentuale del 10%
(cfr. doc. 6 convenuto) del corrispettivo concordato pari ad € 75.000, di cui €
15.000 già oggetto di preavviso di parcella parziale da parte del dott. Pt_1
(doc. 5 attore). A tal proposito il convenuto evidenziava parimenti che la fattura emessa per la somma complessiva di € 7.800 era stata in parte pagata per
€ 2.080, e parimenti non era stata oggetto di precedenti contestazioni, nemmeno nell'accordo che terminava formalmente la collaborazione tra le parti (doc.
7-8 convenuto).
4 II. All'udienza del 24.11.2021 le parti comparivano innanzi al giudice che concedeva, su richiesta conforme delle stesse, i termini ex art. 183 co.6.
All'udienza del 6.04.2022 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività di parte convenuta, atteso che la documentazione dimessa dalle parti appariva insufficiente;
di seguito il giudice ammetteva i capitoli di prova orale elencati a verbale e ordinava ex art. 210 cpc l'esibizione delle fatture emesse dall'attore negli anni 2020-2021 nei confronti di Parte_2
La causa veniva dunque istruita per mezzo delle prove documentali offerte dalle parti, anche in esecuzione dell'ordine di esibizione disposto dal giudice, e alle udienze del 12.10.2022 e del 22.02.2023 venivano assunte le prove orali sui capitoli ammessi di parte attrice. Successivamente, su richiesta conforme delle parti, la causa veniva rinviata per consentire alle stesse di esperire un tentativo di conciliazione, che tuttavia dava esito negativo.
All'udienza del 12.11.2024, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, parte attrice precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
III. L'opposizione al decreto ingiuntivo è solo parzialmente fondata.
III.
1. Le parti concordano sulla circostanza che le stesse, nel periodo intercorrente tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, hanno posto in essere un
“network professionale”, privo di particolari formalità e finalizzato alla segnalazione di clienti e alla collaborazione reciproca. In questo ambito, a margine di tutte le questioni afferenti alla stabilità dell'organizzazione che non rilevano ai fini della presente decisione, l'opposto è riuscito a provare di aver concluso con la controparte un contratto finalizzato ad assicurargli una percentuale dei compensi versati dal cliente Parte_2
Con specifico riferimento a questo contratto, appare opportuno chiarire fin da subito che lo stesso non è sottoposto ad alcun vincolo di forma, e pertanto risulta soggetto al generale principio di libertà delle forme. Ciò posto, appare allora evidente che le conversazioni whatsapp prodotte in giudizio, contenenti
5 la relativa proposta e accettazione, risultano sufficienti a provare la conclusione del contratto in questione. Oltretutto il testo della proposta, successivamente accettata dall'opposto, appare particolarmente eloquente in questi termini: “per incarichi che dovrò gestire da solo, la retrocessione di 10% e 10% viene comunque mantenuta. Questa impostazione garantisce a entrambi una fee di sostegno su tutti gli incarichi di fatto, anche non partecipando a nessuno degli incarichi ma ad esempio sostenendo le attività attraverso la gestione di modelli professionali ecc.” (cfr. pp.
4-5 doc. 11 attore). Il risponde “Mi CP_1
sembra molto equilibrata e logica…ottimo anche per me”.
A questo proposito, si osserva ulteriormente che il disconoscimento ex art. 2712 cc attuato dall'opponente non risulta idoneo a privare di efficacia probatoria il documento prodotto, tenuto conto altresì della giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, intervenuta sulla questione del valore da attribuire alle riproduzioni dei messaggi whatsapp. Segnatamente, la Suprema
Corte ha evidenziato che: “i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. email)- e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. civ, sez. II, ord. 18.01.2025, n. 1254 cit.; precedentemente anche Cass. civ, SSUU, 27.04.2023, n. 11197).
6 Alla luce di questi principi, oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la conversazione whatsapp prodotta può acquisire valore probatorio a seguito di un vaglio di attendibilità, purché non venga disconosciuta dalla parte contro cui viene prodotta.
Nondimeno, rispetto a questo profilo, occorre comunque considerare che la stessa giurisprudenza di legittimità non ritiene sufficiente una contestazione generica: “Quanto agli atti originariamente analogici prodotti in copia fotostatica, va ribadito il principio secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 18901; Cass.,
Sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass.,
Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass.,
Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476).” (oltre ai numerosi precedenti richiamati dalla Corte cfr. Cass civ, sez V, ord. 6.09.2024, n. 24029 cit.)
Appare allora evidente che la contestazione dell'opponente non sia minimamente precisata nei termini richiesti dalla giurisprudenza oramai consolidata nell'interpretazione dell'art. 2712 cc, così risultando del tutto inidonea a inficiare il valore probatorio della riproduzione di cui trattasi,
tenuto anche conto che la conversazione predetta è stata poi depositata in formato integrale, privo di parti omissate, dall'opposto (doc. 11), così permettendo anche di contestualizzarla nell'ambito del dialogo tra le parti dell'accordo.
Ad ulteriore conferma dell'accordo raggiunto sulla quota di compensi di da attribuire all'opposto, si evidenzia altresì che la stessa Parte_2
percentuale è stata confermata nella successiva bozza di modello organizzativo trasmessa dall'opponente all'opposto e all'ing. (cfr. doc. 3 attore). Non CP_2
7 persuade, invece, l'argomento addotto dall'opponente secondo cui tale bozza rappresenterebbe un mero “progetto” mai venuto ad esistenza, atteso che come detto l'accordo raggiunto non necessita di ulteriori formalizzazioni.
III.
2. Rilevata la sussistenza dell'accordo tra le parti sull'attribuzione di una parte dei compensi percepiti da all'opposto, occorre parimenti Parte_2
considerare che non appare condivisibile l'assunto secondo cui la stessa sarebbe stata condizionata all'effettivo svolgimento di attività professionale, o comunque di supporto all'incarico impartito da Parte_2
Sul punto, si osserva infatti che questa interpretazione appare incompatibile con la volontà manifestata dalle parti, sia nella bozza di modello organizzativo ove le stesse si limitano a chiarire le percentuali di spettanza senza apporre alcuna condizione espressa, sia, a ben vedere, nella conversazione whatsapp intercorsa tra le stesse parti.
L'inciso “anche non partecipando a nessuno degli incarichi ma ad esempio sostenendo le attività attraverso la gestione di modelli professionali ecc.”, infatti, deve essere correttamente interpretato all'interno della conversazione in corso, ove l'opponente propone esplicitamente “un'impostazione che non lasci a secco nessuno”, e comunque nell'ambito di contratti che lo stesso opponente presuppone dovrà gestire da solo. In ogni caso, l'inciso in questione non si presta alla lettura proposta dall'opponente dal momento che il riferimento alle “attività” e alla “gestione di modelli professionali” appare del tutto generico, e dunque non idoneo a condizionare la percentuale di compenso pattuita.
Al contrario, l'inciso appare più coerentemente interpretabile nel senso che la stessa percentuale sul compenso derivante dall'incarico è percepita dal professionista fintantoché lo stesso svolga attività utili nell'ambito del network di riferimento, benché non specificamente attinenti all'incarico, quali quelle emergenti dalla stessa conversazione whatsapp tra le parti.
8 Non si spiegherebbe altrimenti, infatti, l'attribuzione di una “fee di sostegno su tutti gli incarichi di fatto”, e neppure l'elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi alternative in cui è prevista una percentuale più alta, caratterizzate espressamente dal coinvolgimento del professionista nell'incarico.
D'altra parte, che la percentuale di compensi più contenuta sia dovuta proprio all'assenza di attività direttamente compiuta in adempimento allo specifico incarico, è confermato altresì dall'ing. , che in sede di testimonianza ha CP_2
riferito che: “Preciso che in relazione alla ripartizione del compenso per il cliente la ragione della diversità era rappresentata dal fatto che l'ing. Pt_2
non avrebbe dovuto intervenire in consulenza diretta con la CP_1
”. Pt_2
È pur vero che, successivamente lo stesso teste ha evidenziato che anche la quota di spettanza dell'opposto era subordinata al compimento di attività di segreteria o back office, e che quest'ultimo ha dichiarato parimenti che non gli risultava che “l'ing. abbia svolto prestazioni professionali in favore CP_1
del client né direttamente né indirettamente nei termini da me sopra Pt_2
precisati”. Tuttavia, considerando che tali dichiarazioni appaiono in contrasto con quanto innanzi esposto ed emergente dagli atti, e comunque che l'ing.
è tuttora stretto collaboratore dell'opponente, quanto da lui dichiarato CP_2
sul punto non appare attendibile.
Si osserva, infatti, che se fosse corretto quanto riferito dal teste, e dunque che nulla era dovuto all'opposto poiché lo stesso non aveva compiuto alcuna attività attinente all'incarico, non si spiegherebbe il pagamento parziale dell'opponente della fattura emessa dall'opposto (cfr. doc 3 convenuto, doc. 2
attore).
Sul punto, non appare convincente quanto dedotto dall'opponente, secondo cui si tratterebbe di un mero fondo spese per prestazioni mai svolte, e quindi che la somma dovrebbe essere restituita. Al contrario, si evidenzia che la causale della fattura in esame fa espresso riferimento a “competenze professionali” rispetto al
9 cliente non a meri anticipi o fondi spesa. Analogamente si Parte_2
evidenzia che l'opponente non ha prodotto alcun elemento di prova idoneo a superare il proprio spontaneo adempimento, benché parziale, ad un debito così
qualificato dalla controparte e da lui non contestato, bensì pagato.
Da ultimo, non appare condivisibile neppure l'argomento secondo cui l'incarico per sarebbe stato eseguito in gran parte dopo la Parte_2
cessazione dei rapporti professionali tra le parti.
Al contrario, si osserva che l'incarico attribuito da può dirsi Parte_2
avviato tra novembre e dicembre 2019, atteso che la circostanza è stata comunicata alle altre parti del network in data 13.11.2019 e il primo avviso di parcella risale al 20.12.2019. Successivamente l'incarico si è protratto fino al
30.09.2020, ossia fino al recesso anticipato di desumibile dalla Parte_2
relativa comunicazione (doc. 10 attore), e altresì confermato in sede di testimonianza da (presidente del consiglio di amministrazione Testimone_1
di e da (socio e legale rappresentante di Parte_2 Testimone_2 Parte_2
.
[...]
I rapporti professionali tra le parti risultano cessati con certezza a partire dalla data del 19.06.2020, ossia dall'accettazione delle dimissioni dell'opposto dalla carica di consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della società
costituita tra le parti, accompagnata dalla successiva cessione delle relative quote (cfr. doc 8-9 convenuto). Invero, a prescindere dall'insistenza dell'opponente sulla distinzione tra la società e il network, si ritiene comunque che tale elemento rappresenti un riferimento temporale certo della cessazione dei rapporti tra le parti. Oltretutto, non confutato da alcun elemento idoneo a provare con sufficiente grado di certezza che i rapporti professionali tra le parti siano cessati in data anteriore.
Cosicché, considerando che rimarrebbero esclusi solamente i mesi estivi, non sembra doversi apportare alcuna limitazione in questi termini alla parte di compenso spettante all'opposto. La medesima conclusione appare parimenti
10 necessitata considerando la percentuale di compensi non condizionata allo svolgimento, da parte dell'opposto, di specifiche attività nell'ambito dell'incarico con Pertanto, si deve ritenere sostanzialmente Parte_2
ininfluente la circostanza che l'incarico sia durato più a lungo della permanenza dell'opposto nel network, bastando a rigore la sua partecipazione durante la fase di conclusione del contratto con il cliente in questione.
III.3 Ciò posto con riguardo alla sussistenza del credito azionato, non può trovare condivisione la quantificazione proposta dall'opposto per la somma complessiva di € 7.800, di cui sarebbero già stati pagati € 2.080, dunque per il residuo oggetto del decreto ingiuntivo opposto pari ad € 5.720 (cfr. doc. 2
attore, doc. 3 convenuto).
Correttamente interpretato, invero, il contratto stipulato dalle parti non può
che essere riferito ai compensi effettivamente versati dal cliente Parte_2
cosicché la percentuale del 10% spettante all'opposto deve essere quantificata sul totale dei compensi percepiti, come desumibili dalle fatture depositate nel corso del giudizio e altresì oggetto di ordine di esibizione.
Poste queste premesse, si evidenzia allora che dal preavviso di parcella del
12.12.2019 emerge un compenso pari ad € 15.000 (cfr. doc. 5 attore), a cui deve sommarsi quanto complessivamente percepito per l'anno 2020 pari ad € 45.000
(cfr. doc. 11-19 attore), per un totale di € 60.000. Da ciò si desume che il credito spettante all'opposto ammonta complessivamente ad € 6.000, di cui risultano già pagati € 2.080. Pertanto, il quantum ancora dovuto deve essere limitato ad € 3.920, oltre agli accessori di legge se dovuti.
IV. In considerazione della pronuncia sulla domanda principale, e segnatamente atteso l'accertamento della debenza della somma oggetto di domanda riconvenzionale di indebito, la stessa deve essere rigettata.
V.In conclusione, accolta l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, l'attore opponente deve essere condannato a versare alla controparte la somma di € 3.920 oltre accessori di
11 legge se dovuti ed oltre agli interessi moratori al tasso ex d.lgs 231/2002, sulla minor somma predetta, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura azionata al saldo ex art. 4 D.lgs. 231/2002.
VI. Spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente dell'attore e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, al parametro medio per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, con compensazione nella misura di 1/3.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 383/2021 R. Ing. - R.G. 981/2021,
emesso in data 18/25.02.21 dal Tribunale di Vicenza):
2) ACCERTA la sussistenza del credito azionato in monitorio nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto CONDANNA l'attore opponente a versare al convenuto opposto la somma di € 3.920, oltre accessori di legge se dovuti ed oltre agli interessi moratori al tasso ex d.lgs 231/2002, sulla minor somma predetta, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura azionata al saldo ex art. 4 D.lgs. 231/2002;
3) CONDANNA l'attore opponente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio che liquida, già compensate nella misura di 1/3, in € 1.701 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 11 marzo 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
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