Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1991/2022
REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore
All'esito di discussione orale, all'udienza del 20.2.2025, ha pronunciato, dandone lettura, la seguente:
SENTENZA (ex artt. 429 – 437 c.p.c) nel giudizio di appello iscritto al RG N.1991 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (P.IVA Parte_2
), rappresentato e difeso, dall'Avv. Simone Galluccio ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Tagliamento n.18. APPELLANTE E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del in carica p. t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12; APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 957/2021, del Tribunale di Frosinone, depositata in data 29.10.2021.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, accertata l'erronea applicazione ratione temporis della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'art 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/07, come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, riformare l'impugnata sentenza, rideterminando la sanzione minima applicabile nella misura di
€ 3.000,00, in applicazione dell'art. 63, comma1, D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, in quanto norma successiva più favorevole, in vigore al
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
FATTO E DIRITTO Con la sentenza appellata, il Tribunale di Frosinone ha così statuito:
“a) rigetta l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 Parte_2 avverso l'ingiunzione n. 740368/A emessa nei loro confronti il 3/7/18
[...] dal , notificatagli il 5/7/18; b) non luogo a Controparte_1 provvedere sulle spese di lite;
c) fissa il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.” Così decidendo, il Tribunale ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione del 3.7.18, con la quale era stata irrogata in loro danno la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 9.856,00, a fronte della violazione dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 231/2007 (come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010), “per aver trasferito (Euro 166,724,86) ed acquisito (Euro 30.000,00) denaro contante per un importo complessivo di Euro 196.724,86 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_3
Parte appellante, premettendo di avere richiesto in primo grado la rideterminazione della sanzione nella misura minima dell'1% di cui all'art. 11 della L. 689/1981 o nella misura fissa prevista dall'art. 58 co. 1 del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017), con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erronea individuazione della sanzione amministrativa ratione temporis applicabile alla violazione accertata dalla P.A. Il primo Giudice, dopo aver disatteso l'istanza di applicazione della sanzione minima di Euro 3.000,00 prevista dal novellato art. 58, primo comma, d.lgs. 231/07 in quanto riferibile alla diversa ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette, aveva poi determinato la sanzione finale per la violazione contestata (trasferimento di denaro contante per importo superiore a 50.000,00 Euro) sulla base del combinato disposto dei commi 1 ed 8 dell'art. 58 del d.lgs. n. 231/07, nella formulazione prevista dal D.L. 78/10 convertito nella legge 122/10, così come disposto nell'ingiunzione. Di contro, ad avviso di parte appellante, una volta correttamente individuata nell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/07 la norma violata, la sanzione applicabile alla fattispecie era quella di cui all'art. 63, d.lgs. n. 231/2007, nel testo modificato dal d.lgs. n. 90/2017 e vigente al momento dell'emissione del provvedimento di ingiunzione (giugno 2018) e tanto alla luce del principio di retroattività della legge più favorevole. In applicazione di tale disposizione, considerato che la stessa P.A. aveva ritenuto applicabile la sanzione nella misura minima di legge, l'importo dovuto era pari ad € 3.000,00 diversamente da quanto irrogato in concreto nella misura di Euro 9.856,00 e confermato dalla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo gli appellanti hanno rilevato come la conclusione sopra prospettata fosse in ogni caso da confermare alla luce del principio di retroattività della legge più favorevole, definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 anche con riferimento agli illeciti amministrativi di natura punitiva. Alla luce di tali considerazioni, l'appellante ha concluso per la rideterminazione della sanzione nell'importo di Euro 3.000,00. Il si è costituito in giudizio rilevando la Controparte_1 correttezza della pronuncia di primo grado: in proposito ha evidenziato come la norma sanzionatoria applicabile alla fattispecie fosse quella di cui all'art. 58 del d.lgs. 231/2007, nel testo vigente per effetto delle modifiche di cui al D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. L'illecito amministrativo ascritto all' odierno appellante, commesso in epoca collocabile tra il 2010 ed il 2013, è stato contestato con verbale risalente al settembre 2015, data alla quale la sanzione applicabile era in effetti quella prevista dall'art. 58 del d.lgs. 231/2007, nel testo modificato dalla legge 122/2010; in applicazione di tale norma la sanzione è stata dunque quantificata dagli agenti verbalizzanti, ai fini dell'eventuale oblazione da parte dell'incolpato. Di contro, alla data in cui è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione (luglio 2018) erano già vigenti le modifiche al d.lgs. 231/2007 introdotte dal d.lgs. 90/2017. Per quanto qui interessi, l'art. 63, come novellato, prevedeva che le violazioni della disposizione di cui all'articolo 49, comma 1, relative alle limitazioni all'uso del contante, fossero punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a 50.000. Già a quella data, o comunque in sede di opposizione, era dunque applicabile il più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla norma in oggetto, posto che, come noto, in tema di disciplina antiriciclaggio l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, ha espressamente previsto la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative. In applicazione di tali principi, la sanzione che la P.A. ha ritenuto di comminare agli odierni appellanti, pari al minimo edittale, doveva essere ricalcolata sulla base della lex mitior in Euro 3.000,00, in luogo della somma di Euro 9.856,00 originariamente irrogata e confermata in primo grado. All'accoglimento del gravame, segue la condanna del appellato, che si è CP_1 opposto all'impugnazione, delle spese del doppio grado liquidate in dispositivo ai sensi del DM 13.08.2022 in base al valore della sanzione inflitta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 957/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, ridetermina la sanzione irrogata in danno degli appellanti in
€. 3.000; - condanna il , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 al pagamento in favore degli appellanti, in solido tra loro, delle spese del doppio grado che liquida in € 4.000 per compensi (di cui € 2.500 per il primo grado), oltre Iva, Cpa e rimborso spese gen. e rimborso del contributo unificato;
Così deciso in Roma, il 20.02.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino