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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, il Giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 30340 dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Strangio giusta procura Parte_1
allegata in atti;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Accertamento giusta causa dimissioni e condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso
La ricorrente, IG.ra , ha adito il Tribunale con ricorso depositato in data Parte_1
05.08.2024, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della (poi Controparte_2 CP_1
in qualità di Senior Graphic Designer con contratto a tempo indeterminato full-time dal
[...]
17.01.2022, applicando il CCNL Commercio Terziario e Servizi, inquadrata nel 3° livello.
Ha lamentato che, a partire dall'agosto 2023, la retribuzione è stata sistematicamente corrisposta in ritardo rispetto alle pattuizioni e agli usi aziendali (il 27 di ogni mese), con particolare riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2023, e che le retribuzioni di febbraio, marzo e aprile 2024 sono state del tutto omesse. A fronte di tali inadempienze, la ricorrente ha formalmente diffidato la società in data 15.04.2024 (a mezzo PEC personale e tramite procuratore) e, persistendo l'inadempimento, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in
1 data 07.05.2024, contestualmente presentando istanza di intervento ispettivo all'Ispettorato del Lavoro.
Ha quindi evidenziato che la società resistente aveva corrisposto le retribuzioni di febbraio, marzo e aprile 2024 solo successivamente alla formalizzazione delle dimissioni e ha allegato che essendo assistite da giusta causa le dimissioni rassegnate, erroneamente la società resistente aveva operato sul FR la trattenuta per mancato preavviso nelle dimissioni rassegnate.
Con ricorso introduttivo, la ricorrente aveva originariamente chiesto il riconoscimento e il pagamento di quattro crediti: 1) l'ultima busta paga (€ 168,49); 2) FR (€ 5.642,84); 3) indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta dal FR (€ 1.839,87); 4) indennità per le dimissioni rassegnate per giusta causa (€ 2.759,80).
Nelle more del giudizio, come documentato da nota depositata in atti, la società resistente ha corrisposto le somme di cui ai punti 1 e 2 (ultima busta paga e FR). Pertanto, la ricorrente ha circoscritto le proprie domande ai crediti residui. Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate, con condanna della società resistente al pagamento dell'indennità per giusta causa delle dimissioni e dell'indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta dal FR, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
La Società resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta e le deduzioni difensive, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Deve infatti rilevarsi dagli estratti conto prodotti (All. 4) emerge il sistematico ritardo nella corresponsione delle retribuzioni di novembre e dicembre 2023 e la corresponsione di quelle pertinenti ai di febbraio, marzo e aprile 2024, solo in epoca successiva alle rassegnate dimissioni per giusta causa.
Tali condotte del datore di lavoro costituiscono grave e reiterata violazione degli obblighi contrattuali, in particolare dell'obbligo primario di puntuale corresponsione della retribuzione, che rappresenta elemento essenziale del sinallagma contrattuale nel rapporto di lavoro atteso
2 che la retribuzione è corrispettivo delle prestazioni lavorative e strumento di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, garantito dall'art. 36 della Costituzione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il mancato o il consistente ritardo nel pagamento della retribuzione costituisce inadempimento così grave da integrare giusta causa delle dimissioni del lavoratore, ai sensi dell'art. 2119 c.c., poiché compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario e rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (si veda Cass. Civ. Sez. L., Ord. n. 21438/2023; Cass. Civ.
n. 8254/2004; Cass. Civ. n. 7029/2023).
Nel caso di specie, la condotta della non si è limitata a sporadici ritardi, Controparte_1
ma ha assunto i connotati di una prassi costante e reiterata, culminata nella completa omissione dei pagamenti per tre mesi consecutivi da febbraio ad aprile 2024. Il fatto che le retribuzioni siano state saldate solo dopo le dimissioni della ricorrente non elide la gravità dell'inadempimento precedente ed anzi rende giustifica la scelta della lavoratrice di risolvere il rapporto per dimissioni, con esonero del preavviso.
Conseguentemente, riconosciuta la giusta causa delle dimissioni, ne deriva il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, che il CCNL applicato (Commercio
Terziario e Servizi) quantifica in 30 giorni lavorativi per un Impiegato di 3° livello con meno di 5 anni di anzianità. L'importo richiesto a titolo di indennità per giusta causa delle dimissioni, calcolato sulla paga base giornaliera di € 91,99346 per 30 giorni, comprensivo dei ratei di 13ª e 14ª mensilità, ammonta a € 2.759,80, come richiesto e non diversamente eccepito o provato.
La resistente deve pertanto essere condannata a restituire alla ricorrente l'importo della trattenuta operata a titolo indennità di mancato preavviso per complessivi € 1.839,87, come documentato dal cedolino di liquidazione del FR ( all. 12 ), in ragione della giusta causa nelle dimissioni rassegnate, con esonero dall'obbligo di preavviso. Al contempo residua una differenza di euro 919,93 a favore della ricorrente ( € 2.759,80 - € 1.839,87) cui va condannata la resistente, essendo maggiore l'importo per il titolo che occupa, come allegato da parte ricorrente. Su tali somme sono dovuti gli interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito al saldo effettivo.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria orale, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente con ricorso depositato il 6 agosto 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di giusta causa nelle dimissioni rassegnate dalla ricorrente, in data 07.05.2024.
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione di euro 1.839,87 in favore della ricorrente ed al pagamento dell'importo pari ad € 919,93, oltre per entrambi gli importi, gli interessi al saggio legale ed la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al saldo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1184, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, il Giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 30340 dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Strangio giusta procura Parte_1
allegata in atti;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Accertamento giusta causa dimissioni e condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso
La ricorrente, IG.ra , ha adito il Tribunale con ricorso depositato in data Parte_1
05.08.2024, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della (poi Controparte_2 CP_1
in qualità di Senior Graphic Designer con contratto a tempo indeterminato full-time dal
[...]
17.01.2022, applicando il CCNL Commercio Terziario e Servizi, inquadrata nel 3° livello.
Ha lamentato che, a partire dall'agosto 2023, la retribuzione è stata sistematicamente corrisposta in ritardo rispetto alle pattuizioni e agli usi aziendali (il 27 di ogni mese), con particolare riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2023, e che le retribuzioni di febbraio, marzo e aprile 2024 sono state del tutto omesse. A fronte di tali inadempienze, la ricorrente ha formalmente diffidato la società in data 15.04.2024 (a mezzo PEC personale e tramite procuratore) e, persistendo l'inadempimento, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in
1 data 07.05.2024, contestualmente presentando istanza di intervento ispettivo all'Ispettorato del Lavoro.
Ha quindi evidenziato che la società resistente aveva corrisposto le retribuzioni di febbraio, marzo e aprile 2024 solo successivamente alla formalizzazione delle dimissioni e ha allegato che essendo assistite da giusta causa le dimissioni rassegnate, erroneamente la società resistente aveva operato sul FR la trattenuta per mancato preavviso nelle dimissioni rassegnate.
Con ricorso introduttivo, la ricorrente aveva originariamente chiesto il riconoscimento e il pagamento di quattro crediti: 1) l'ultima busta paga (€ 168,49); 2) FR (€ 5.642,84); 3) indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta dal FR (€ 1.839,87); 4) indennità per le dimissioni rassegnate per giusta causa (€ 2.759,80).
Nelle more del giudizio, come documentato da nota depositata in atti, la società resistente ha corrisposto le somme di cui ai punti 1 e 2 (ultima busta paga e FR). Pertanto, la ricorrente ha circoscritto le proprie domande ai crediti residui. Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate, con condanna della società resistente al pagamento dell'indennità per giusta causa delle dimissioni e dell'indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta dal FR, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
La Società resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta e le deduzioni difensive, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Deve infatti rilevarsi dagli estratti conto prodotti (All. 4) emerge il sistematico ritardo nella corresponsione delle retribuzioni di novembre e dicembre 2023 e la corresponsione di quelle pertinenti ai di febbraio, marzo e aprile 2024, solo in epoca successiva alle rassegnate dimissioni per giusta causa.
Tali condotte del datore di lavoro costituiscono grave e reiterata violazione degli obblighi contrattuali, in particolare dell'obbligo primario di puntuale corresponsione della retribuzione, che rappresenta elemento essenziale del sinallagma contrattuale nel rapporto di lavoro atteso
2 che la retribuzione è corrispettivo delle prestazioni lavorative e strumento di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, garantito dall'art. 36 della Costituzione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il mancato o il consistente ritardo nel pagamento della retribuzione costituisce inadempimento così grave da integrare giusta causa delle dimissioni del lavoratore, ai sensi dell'art. 2119 c.c., poiché compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario e rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (si veda Cass. Civ. Sez. L., Ord. n. 21438/2023; Cass. Civ.
n. 8254/2004; Cass. Civ. n. 7029/2023).
Nel caso di specie, la condotta della non si è limitata a sporadici ritardi, Controparte_1
ma ha assunto i connotati di una prassi costante e reiterata, culminata nella completa omissione dei pagamenti per tre mesi consecutivi da febbraio ad aprile 2024. Il fatto che le retribuzioni siano state saldate solo dopo le dimissioni della ricorrente non elide la gravità dell'inadempimento precedente ed anzi rende giustifica la scelta della lavoratrice di risolvere il rapporto per dimissioni, con esonero del preavviso.
Conseguentemente, riconosciuta la giusta causa delle dimissioni, ne deriva il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, che il CCNL applicato (Commercio
Terziario e Servizi) quantifica in 30 giorni lavorativi per un Impiegato di 3° livello con meno di 5 anni di anzianità. L'importo richiesto a titolo di indennità per giusta causa delle dimissioni, calcolato sulla paga base giornaliera di € 91,99346 per 30 giorni, comprensivo dei ratei di 13ª e 14ª mensilità, ammonta a € 2.759,80, come richiesto e non diversamente eccepito o provato.
La resistente deve pertanto essere condannata a restituire alla ricorrente l'importo della trattenuta operata a titolo indennità di mancato preavviso per complessivi € 1.839,87, come documentato dal cedolino di liquidazione del FR ( all. 12 ), in ragione della giusta causa nelle dimissioni rassegnate, con esonero dall'obbligo di preavviso. Al contempo residua una differenza di euro 919,93 a favore della ricorrente ( € 2.759,80 - € 1.839,87) cui va condannata la resistente, essendo maggiore l'importo per il titolo che occupa, come allegato da parte ricorrente. Su tali somme sono dovuti gli interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito al saldo effettivo.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria orale, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente con ricorso depositato il 6 agosto 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di giusta causa nelle dimissioni rassegnate dalla ricorrente, in data 07.05.2024.
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione di euro 1.839,87 in favore della ricorrente ed al pagamento dell'importo pari ad € 919,93, oltre per entrambi gli importi, gli interessi al saggio legale ed la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al saldo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1184, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa G. Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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