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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano
Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2929/2024 R.G. promossa
DA
C.F. e P.IVA. ), rappresento e difeso dagli avv.ti Niccolò Bertolini Parte_1 P.IVA_1
Clerici (C.F. , Monica Riva (C.F. ), Jacopo Celesia CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
(C.F. e Carlo Polizzi (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Broletto, n. 20
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA. ), rappresento e difeso dall'avv. Osvaldo Mossini (c.f. CP_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mariano Comense, Via CodiceFiscale_5
XX Settembre n. 54/E,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti introduttivi, da intendere di seguito integralmente riportati pagina 1 di 14
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(società che opera nell'ambito della produzione e del commercio all'ingrosso e al CP_2 dettaglio di mobili e articoli per l'arredamento, parte del gruppo tra cui la CP_3 Parte_2 specializzata nella produzione di mobili per la casa, e la specializzata nella Parte_3 fabbricazione di pareti divisorie), conveniva in giudizio (società di diritto armeno), Controparte_4 chiedendo al Tribunale di Milano di accertare l'illegittimità e/o l'abusività del recesso operato da quest'ultima dal contratto con essa stipulato condannandola al pagamento di un indennizzo non inferiore ad € 3.412.615,00 o, in subordine, di accertate il proprio diritto a trattenere la somma versata a titolo di caparra penitenziale. Chiedeva, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo recesso.
A sostegno delle proprie domande, esponeva: Pt_1
- che in data 19.11.2019 stipulava con un contratto, in base al quale veniva incaricata di CP_1 arredare a fronte del prezzo complessivo di € 11.375.381,42, di cui € 3.412.615,00 (30%) versati a titolo di caparra penitenziale, quattordici piani della Lakhta Tower in San Pietroburgo (grattacielo destinato a diventare la nuova sede di , nota compagnia energetica russa;
alto 462 metri, CP_5
l'edificio più alto d'Europa ed il sedicesimo più alto del mondo, per il quale aveva CP_5 commissionato l'esecuzione degli interni della struttura a Kaskad Energo LLC, con cui CP_1 aveva a suo tempo avviato una collaborazione e che a sua volta incaricava di
[...] Pt_1 realizzare gli arredi di 14 piani);
- che, in un primo momento, avrebbe dovuto realizzare un piano cd. “mock up” (il Pt_1 ventitreesimo) a scopo meramente espositivo, per poi procedere all'arredo degli ulteriori piani;
- che aveva ricevuto, dapprima, la somma di € 3.151.274,53 (cifra parziale rispetto all'importo pattuito pari a € 3.412.615,00) e, successivamente, una volta fornite tutte le strutture d'arredo per l'allestimento del piano mock-up, l'ulteriore importo di € 1.235817,91 a titolo di corrispettivo per il lavoro svolto;
pagina 2 di 14 - che, in data 21.12.2020, le comunicava improvvisamente la volontà di recedere dal CP_1 contratto in ragione del previo recesso esercitato dal contraente finale, invitandola a restituire l'importo corrisposto a titolo di caparra, nonché quello relativo alla merce non ancora consegnata;
Sosteneva, dunque, l'illegittimità del recesso operato da (e ciò sia nel caso in cui il CP_1 contratto concluso inter partes dovesse qualificarsi come contratto di fornitura, che quale contratto di appalto) e, in ogni caso, ove qualificato il contratto concluso in termini di appalto, il proprio diritto a ottenere un indennizzo ex art. 1671 c.c., da determinarsi in via equitativa in una somma non inferiore al
30% del corrispettivo pattuito (€ 3.412.615,00) o comunque pari all'importo ricevuto come “deposit”
(caparra penitenziale), che avrebbe diritto a trattenere.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_4 proponendo domanda riconvenzionale.
Sosteneva, in primo luogo, la legittimità del recesso esercitato a fronte della mancata accettazione del piano mock up da parte del committente finale e, in subordine, l'avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso o, comunque, per inadempimento di con conseguente diritto a ottenere la Pt_1 restituzione dell'importo versato in esecuzione del contratto, nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta di Pt_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8758/2024, del 9.10.2024 così statuiva:
“- dichiara che il contratto stipulato il 19.11.2019 tra e si è risolto CP_2 Controparte_4 per effetto del recesso esercitato dalla convenuta a mente dell'art. 1671 c.c.;
- dichiara che ha diritto a trattenere, a titolo di indennizzo, l'importo di € 1.013.956,41, CP_2 già incassato a titolo di acconto;
- condanna a restituire a € 2.137.318,12, oltre interessi ex art. CP_2 Controparte_4
1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
- rigetta per il resto le domande di entrambe le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”
Il Tribunale, preliminarmente, qualificava il contratto concluso inter-partes quale contratto di appalto
(ritenendo la prevalenza delle prestazioni di fare su quelle di dare) e accertava l'applicabilità della normativa italiana al caso di specie.
Con riferimento alle domande attoree:
- rigettava la domanda di accertamento dell'illegittimità o dell'abusività del recesso esercitato di rilevando che con missiva del 21.12.2021 la committente correttamente aveva CP_1
pagina 3 di 14 esercitato il proprio diritto potestativo di cui all'art. 1671 c.c., manifestando la volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale;
- respingeva poi la domanda di volta all'accertamento del proprio diritto di trattenere Pt_1
l'importo previsto di cui all'art. 8 del Contratto (pari ad € 3.412.615,00), ritenendo tale somma- indicata come “deposit”- qualificabile, non in termini di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., ma quale acconto, ossia la prima e parziale somma da corrispondere entro dieci giorni dall'emissione dell'Ordine di acquisto;
- riteneva invece sussistente il diritto di a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., per Pt_1
i lavori eseguiti, le spese sostenute e il mancato guadagno e, rilevando che tali voci avrebbero dovuto essere specificatamente dimostrate, ha accertato che:
• nessuna somma spettava all'appaltatrice per i lavori eseguiti, rilevando che questa aveva già ricevuto da (oltre il “deposit” di € 3.151.274,53) l'importo di circa un milione di CP_1 euro (€ 1.160.834,61 secondo la € 1.235817,91, secondo ” a titolo di CP_1 Pt_1 compenso per i lavori svolti in relazione al piano mock-up, che aveva dedotto tardivamente e in ogni caso non aveva dimostrato l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli già remunerati;
• nessuna somma spettava all'appaltatrice per le spese sostenute, avendo indicato Pt_1 tardivamente e approssimativamente le specifiche voci di spesa di cui chiedeva l'indennizzo ed in specie “soltanto con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., pag. 8, ha allegato di avere eseguito una “enorme mole di altri lavori (riferiti ai piani anche diversi dal 23°)”;
• le competeva invece il mancato guadagno, da liquidarsi in via equitativa (a fronte della mancanza di elementi sufficienti a poter valutare quale fosse il reale utile di impresa di Pt_1 applicando per analogia l'aliquota forfettaria prevista dalla disciplina degli appalti pubblici pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.
Quantificava quindi l'indennizzo in esame nella somma di € 1.013.956,41, (essendo il prezzo del contratto pari a circa € 11.375.382,00 e il corrispettivo maturato per le opere realizzate pari a € 1.235.817,91) e, considerando che aveva già incassato l'acconto di € 3.151.274,53, la Pt_1 condannava alla restituzione della differenza, pari ad € 2.137.318,12, oltre interessi.
Rigettava poi le ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta e, in specie:
- rigettava la domanda di risoluzione del contratto in conseguenza del recesso esercitato dal committente finale ritenendo la mancata approvazione del piano mock-up circostanza non idonea ad pagina 4 di 14 assurgere a presupposto condizionante l'efficacia dell'accordo (in quanto rimessa alla mera decisione di un soggetto terzo, e non essendo evento obiettivo e certo);
- rigettava inoltre sia la domanda di accertamento della risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti (rilevando che il rapporto era venuto meno in conseguenza del recesso unilaterale comunicato da con lettera dl 21.12.2020), che la domanda di accertamento della CP_1 risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice (ritenendo lo stesso indimostrato e, in ogni caso, di rilevanza e gravità non tali da giustificarne la risoluzione).
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando sette motivi di gravame: Pt_1
1. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto del carattere abusivo del recesso esercitato da Sostiene che anche l'esercizio CP_1 di un diritto potestativo deve essere esercitato nel rispetto del principio della buona fede oggettiva ma che, nel caso di specie, ciò non sia stato fatto, essendo stata inviata la missiva del 21.12.2020 senza preavviso e in assenza di alcun vizio, difetto o ritardo tale da giustificare la cessazione del rapporto contrattuale imputabile ad Pt_1
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto il diritto di trattenere l'importo di € 3.412.615,00 di cui all'art. 8 del contratto. erroneamente qualificando tale importo - denominato in contratto deposit”- quale acconto, senza tuttavia considerare che la corretta traduzione del termine e la corretta interpretazione del contratto imporrebbero di qualificare la somma in esame quale caparra penitenziale, con funzione di garanzia dell'altrui adempimento e di liquidazione convenzionale del danno. Sostiene quindi di aver diritto al trattenimento integrale della stessa, senza alcun obbligo restitutorio.
3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., una somma per le opere eseguite prima del recesso di controparte. Sostiene che, diversamente da quanto accertato in sentenza, aveva già prontamente dedotto (sin dall'atto di citazione e nella prima memoria difensiva) di aver eseguito ulteriori lavori e che, in ogni caso, l'esecuzione degli stessi risultava ben dimostrata, menzionando lo stesso contratto l'obbligo di di procedere immediatamente alla predisposizione dei disegni e degli shop Pt_1 drawings.
4. Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., le spese sostenute ai fini dell'esecuzione del contratto. Sostiene che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, aveva analiticamente pagina 5 di 14 documentato, sia nell'an che nel quantum, tutte le spese sostenute, tra cui i costi connessi all'impiego del personale assegnato al progetto per un totale di € 416.594,01, le spese sostenute per le attività di logistica commissionati allo per un importo pari ad € 82.862,00 (vd. doc. 44). Parte_4
Parimenti, è stata trascurata la voce relativa all'acquisto dei materiali. costi preparatori sostenuti da in previsione della produzione dei piani ulteriori rispetto al 23°, pari ad € 250.000,00, Pt_1 comprensivi dell'acquisto di materiali.
Precisa, inoltre, in ragione dell'intestazione di alcune fatture alla che l'attività di fornitura CP_3 dell'arredamento era stata affidata a quest'ultima, che ha agito quindi nell'esecuzione della commessa di cui è causa su incarico di Pt_1
Sostiene che nel complesso, ha fornito prova documentale di esborsi complessivi pari ad € Pt_1
814.456,01,
5. Con il quinto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha limitato l'indennizzo ex art. 1671 c.c. al solo lucro cessante, per l'importo di € 1.013.956,41 (salvo poi accertare l'obbligo dell'appaltatrice di restituire alla committente l'importo di € 2.137.318,12). Lamenta che il
Tribunale ha liquidato tale importo applicando analogicamente l'aliquota forfettaria prevista dalla disciplina degli appalti pubblici, senza tuttavia dare conto della proporzione effettuata tra il corrispettivo previsto e quanto ricevuto dall'appaltatrice a titolo di corrispettivo, scartando ingiustamente e immotivatamente, gli elementi di quantificazione oggettivi forniti da e cioè: A) Pt_1
Prezzo totale pattuito con il Contratto: € 11.375.381,42; B) Da dedurre:[a] € 1.235.817,91: importo fatturato da per la realizzazione del piano mock-up;[b] € 7.000.000,00: costi per materiali degli Pt_1 altri 13 piani, calcolati tenendo conto dei costi sostenuti in relazione al piano mock-up, incluse le materie prime sulla base dei prezzi unitari trattati con i fornitori, più il costo di produzione degli arredi;
[c] € 481.594,01: costo del personale impiegato, inclusa la logistica;
[d] € 250.000,00: costo dei materiali già acquistati per i piani diversi dal mock-up e il costo di produzione mock-up realizzati per definire i dettagli di tutti i piani;
[e] € 82.662,75: costi esternalizzati (già doc. 44);totale per differenza €
2.325.306,75.
Chiede dunque di dichiarare il proprio diritto di ricevere una liquidazione del lucro cessante pari a quella indicata che, aggiungendo il mancato guadagno conseguente alla rinuncia all'offerta proveniente da Fincantieri S.p.A, lievita ad € 8.756.000,00; in alternativa, di trattenere a titolo di indennizzo l'intero importo ricevuto da nel corso dell'esecuzione del contratto. CP_1
pagina 6 di 14
6. Con il sesto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno causato dall'abusiva interruzione del rapporto da parte di Sostiene di aver ampiamente documentato nell'an la propria richiesta risarcitoria, da CP_1 liquidarsi, con riferimento al quantum, in via equitativa.
7. Con il settimo motivo di appello contesta la ripartizione delle spese di lite così come operata in sentenza.
Si è costituita contestando integralmente l'appello avversario e proponendo a sua volta CP_1 appello incidentale e appello incidentale condizionato.
Con il proprio appello incidentale, lamenta che il Tribunale ha liquidato a ex art. 1671 c.c. una Pt_1 somma a titolo di lucro cessante in assenza di prova del danno subito dall'appaltatrice nonché in difetto dei presupposti per ipotizzarne l'esistenza. Evidenzia, a tal proposito, che aveva accettato la Pt_1 richiesta di sospensione della validità del contratto, terminando così la fornitura e produzione della merce a partire dal 28.12.2020 e che il suo bilancio relativo all'anno in cui aveva avuto parziale esecuzione il contratto (2020) riportava ricavi nettamente superiori a quelli quell'anno antecedente, così dimostrando che aveva recuperato aliunde (in un periodo peraltro caratterizzato dalla pandemia) ulteriori occasioni commerciali e non aveva subito alcun concreto pregiudizio.
Sostiene, inoltre, che una volta accertata l'assenza di prova in ordine all'effettiva esecuzione degli altri lavori e alle relative spese, il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto riconoscere alcun un indennizzo per il lucro cessante.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale principale CP_1 chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha qualificato il contratto come appalto e non compravendita, rigettando così la domanda di risoluzione di tale accordo.
In data 18.11.2024 veniva accolta l'istanza di sospensiva proposta da e all'udienza del Pt_1
8.05.2025 a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello non può essere accolto.
1.-Infondato è il motivo sub 1).
Il diritto di recesso del committente di cui all'art. 1671 c.c. esercitabile in qualunque momento e senza necessità di giustificazione, costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa (così Cass. 16404/2017 e n.9645/2011).
pagina 7 di 14 La ragione di questa particolare disciplina, derogatoria sia del principio di immutabilità del contratto ex art. 1372, sia dell'art. 1373 c.c. comma 1 (che preclude il recesso in casi di inizio di esecuzione) è ravvisata nella rilevanza che nell'appalto assume l'intuitus personae cosicché, venuta meno la fiducia nell'impresa appaltatrice, il committente ha la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale anche in assenza di inadempimenti dell'appaltatore, ovviamente facendo salvi i diritti dei quest'ultimo, prevedendosi un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore per le spese sostenute ed i lavori eseguiti, nonché al mancato guadagno (prescindendo in sé da eventuali inadempienze dell'altro contraente, che, se esistenti, facoltizzano eventualmente il committente ad invocare in controcredito il risarcimento dei danni subiti).
Né nella specie risultano elementi tali da rivelare, addirittura, un esercizio abusivo di tale diritto potestativo, nel senso che il suo concreto esercizio, anche se formalmente rispettoso della cornice normativa attributiva, abbia assunto modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico tale da comportare una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte (cfr. Cass. n. 20106/2009), non essendo neanche la condotta del recedente volta a conseguire fini diversi (Cass n.10324/2020) da quelli per i quali il diritto stesso è ex lege conferito;
peraltro, riconosciuto il diritto dell'appaltatore ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, non si vede quale altra voce risarcitoria possa essere richiesta.
Di conseguenza, anche il motivo sub 6) relativo al diritto al risarcimento del danno causato dalla asserita abusiva interruzione del rapporto viene a cadere per le medesime ragioni sopra esplicitate che quella abusività del recesso hanno negato.
2.-Infondato è anche il motivo sub 2)
Correttamente il primo giudice non ha riconosciuto all'appaltatore il diritto di trattenere l'importo di €
3.412.615,00 di cui all'art. 8 del contratto -denominato deposit.
Non può infatti condividersi al riguardo l'assunto dell'appellante secondo il quale la corretta traduzione del termine e la corretta interpretazione del contratto, imporrebbero di qualificare il versamento della somma in esame quale caparra penitenziale, con funzione di garanzia dell'altrui adempimento e di liquidazione convenzionale del danno.
Anzitutto caparra penitenziale, liquidazione convenzionale del danno e garanzia, sono fattispecie concettualmente distinte.
pagina 8 di 14 La prima è il corrispettivo per il recesso;
la seconda e la terza rappresentano le finalità normalmente assolte dalla caparra confirmatoria (di natura eclettica, in quanto ad un tempo volta a garantire l'esecuzione del contratto e a consentire in via di autotutela di recedervi, incassando la forfettaria liquidazione del danno); la terza è propria della funzione assunta dalla cauzione.
La seconda e la terza sono dunque correlate a fatti d'inadempimento altrui ed al risarcimento che ne consegue, mentre la prima ne prescinde.
Orbene, il contratto in esame non prevede affatto, all'art.8, il diritto dell'appaltatore a trattenere la somma ivi indicata a fronte di un eventuale inadempimento del committente (rectius: mancata cooperazione del committente) e tantomeno tale clausola assolve ad una funzione di garanzia per gli eventuali danni derivanti da fatti di inadempimento o altri illeciti contrattuali da questo commessi
(come in via d'ipotesi l'esercizio abusivo del diritto, peraltro come sopra detto da negarsi in radice); piuttosto, tale funzione assume, di fatto, nel senso che, riconosciuto per altra via il diritto all'indennizzo, questo, per l'importo già nelle mani dell'appaltatore, non dovrà esser restituito (come avvenuto).
Inoltre, pur acquisto (Cass n.15335/2024) che l'art. 1671 c.c è disposizione derogabile dalla volontà delle parti, non è certo attribuibile a quel deposit il significato di liquidazione forfettaria dell'obbligo indennitario di cui all'art.1671 c.c., predeterminato in sostanza quale corrispettivo del recesso, nessun riferimento esplicito o implicito essendovi in tal senso.
Ha puntualizzato del resto, sul punto, Cass.n. 4750/1991 che “La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c. c. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c. c. sono sostanzialmente diverse: la prima presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello ius poenitendi, di una somma (multa poenitentialis) integrante un debito di valuta e non di valore;
la seconda, invece, presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario”.
pagina 9 di 14 E in nessuna parte del contratto si legge che le parti hanno convenuto che in caso di anticipata interruzione del rapporto da parte del committente, quella somma sarebbe stata incamerata dall'appaltatore.
In definitiva, quel deposit, come correttamente affermato dal Tribunale, anche perché significativamente inserito nella clausola sui termini di pagamento quale prima somma da corrispondere entro 10 giorni dall'Ordine di acquisto, non rappresentava che un acconto prezzo
(“advance payment “come dalla stessa Unfor definito nella propria corrispondenza), al più con funzione di garanzia indiretta nel senso specificato, ma non certo autonoma fonte del diritto a trattenerla interamente quale contropartita dell'altrui recesso.
3.-Non miglior sorte ha il motivo sub 3) .
Infatti, circa l'indennizzo ex art. 1671 c.c. per le opere eseguite prima del recesso, non v'è prova che ne siano state eseguite ulteriori e diverse rispetto a quelle già riconosciute dal Tribunale per il piano mock- up.
Sostiene l'appellante che lo stesso contratto menzionava l'obbligo di di procedere Pt_1 immediatamente alla predisposizione dei disegni e degli shop drawings. ed a riprova dell'esecuzione allega i doc 42 e 36.
Se può ritenersi plausibile che sia del tutto fisiologico che l'appaltatore, per esigenze organizzative e gestionali, proceda quantomeno ad una progettazione di massima anticipata dell'intero progetto, e che del resto il contratto stesso prevedeva l'immediata progettazione, tuttavia, di questa e delle connesse spese non v'è puntuale riscontro documentale - se non che un pacchetto completo di disegni è stato inviato, senza riscontro, a febbraio 2020 (vedi e-mail del 19/02/2020).
Il doc 42 è una semplice relazione di parte (datata 3.3.2023) o meglio, un prospetto di presunte spese, privo di qualsiasi pezza giustificativa (quali fatture od altro) e del tutto generico quanto a spese per corrispondenza, preparazione materiali e documentazione incontri col cliente, oltre che per costi impiego personale vario, connesso ad ore lavorative nell'arco di circa 12 mesi (per un totale di ben €
416.594,01), rispetto a quale peraltro la prova per testi è affetta da genericità, essendo oltretutto difficoltoso anche scorporare le eventuali ore riguardanti il lavoro già remunerato da quello ancora, in tesi, non remunerato.
Né soccorrono criteri per poter quantificare, anche solo in via equitativa, l'ammontare di tale impiego di risorse ulteriore e diverso dalla progettazione e realizzazione del piano 23°già remunerato.
pagina 10 di 14 Anche il doc 36 non fornisce elementi ulteriori e non dimostra l'avvenuta progettazione di piani ulteriori e diversi dal piano 23, ed anzi sembra riferirsi solo a quest'ultimo.
A sua volta il doc 52 è una mail inviata da con la quale il collaboratore fa notare Pt_1 Parte_5 discrepanze di costi per il piano 11, ma non v'è allegazione di attività di progettazione specifica per detto piano ed al riguardo non può neanche ammettersi la chiesta c.t.u. perché meramente esplorativa.
Anche il doc 51 è una mail che fa generico riferimento al piano 11, ma sempre in assenza di riscontri sui lavori di progettazione di quest'ultimo.
Del resto, come anticipato era stata concordata (v mail dell'1.7.2020) proprio la realizzazione di un mock-up limitato a una porzione del 23° piano per definire le scelte progettuali da applicare successivamente agli altri 13 piani, scelte progettuali definitive (in tesi avvenute con notevole impiego di personale, anche di delle quali non puntuale riscontro, e del resto in più occasioni CP_3 Pt_1 aveva sollecitato ad inviare le informazioni necessarie per la progettazione dei piani CP_1 diversi da quello,
4.-Altrettanto privo di fondamento è il motivo sub 4) relativo al rimborso delle spese sostenute ai fini dell'esecuzione del contratto.
A tal proposito è opportuno chiarire che le spese di cui trattasi sono quelle inutili, cioè quelle per materiali o altro non utilizzati per i lavori eseguiti, altrimenti, se facenti parte di quanto già realizzato, rimangono ovviamente comprese nel corrispettivo dovuto.
Nell'atto introduttivo (imperniato sul diritto al trattenimento del deposit) non vi era una puntuale allegazione delle attività e spese effettuate, se non il riferimento generico a disegni e shop drawings.; e poiché tale indeterminatezza è stata colmata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il
Tribunale ne ha correttamente rilevato la tardività, anche in punto di allegazione.
In ogni caso i documenti richiamati al riguardo sono quelli contrassegnati coi nn 42 ,44,e 45
Il n. 42 è la relazione di parte di cui sopra per la quale valgono le considerazioni già espresse.
Il doc 44 riguarda le attività di logistica commissionate allo per un importo pari ad € Parte_4
82.862,00; tuttavia non si comprende se le fatture emesse (luglio 2020) da detto Studio si riferiscano al piano 23 (e quindi pagate ) o ad altri, essendo generica la descrizione (consuntivo servizi tecnici, sistemazione disegni e tabelle, rilievo presto vostro cantiere, restituzione grafica); inoltre la fattura n.
154/E del 9.12.2022 risulta emessa a distanza di due anni dall'estinzione del rapporto e dopo l'instaurazione del giudizio.
pagina 11 di 14 Ed ancora il doc 45 si riferisce invece a fatture elettroniche (in parte intestate a in parte a CP_3
per un importo complessivo (diverso per vero da quello indicato dall'appellante) di € Pt_1
137.243,71, dalle quali non si evince se ed in che misura siano riconducibili a lavori diversi da quelli già remunerati con la somma di € 1.235817,91.
5.-Non meritevole di accoglimento è poi il motivo sub 5) col quale si contestano i criteri di liquidazione dell'utile netto non conseguito, riconosciuto dal Tribunale in € 1.013.956 applicando analogicamente l'aliquota forfettaria del 10% prevista dalla disciplina degli appalti pubblici.
Motivo da trattarsi unitamente all'appello incidentale, sempre sul punto, col quale, di contro,
l'appellata lamenta che il Tribunale male ha fatto a liquidare a la indicata somma forfettaria in Pt_1 assenza di prova del danno concreto subito dall'appaltatrice.
Al riguardo va premesso che ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass
17/07/2020 n.15304)
Sotto il primo profilo, un consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dal Tribunale, ed al quale questo collegio intende aderire, consente comunque, allorché sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, di fare ricorso alle determinazione forfettaria (prevista per gli appalti pubblici) nell'aliquota del 10% (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023;
Sez. 1, Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018), ritenendo plausibile l'applicazione in via analogica di una disciplina regolante un settore affine a quello in esame, senza con ciò violare la regola dell'onere probatorio.
Nella specie, l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico, è stato operato dall'appellante con criteri che appaiono invero non suscettibili di un plausibile e concreto riscontro (ad esempio € 7.000.000,00 per costi di materiali) e comunque, anche considerando che i piani da realizzare avevano ciascuno caratteristiche proprie da precisare in corso d'opera e di difficile esatta quantificazione (del resto la stessa appellante pagina 12 di 14 con l'atto di citazione ha affermato che “nella liquidazione dell'indennizzo a favore dell'appaltatore, il giudice di merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo.. quando sia impossibile o assai difficoltoso (sulla base di una valutazione discrezionale del giudice) fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto”).
Bene ha fatto dunque il primo decidente ad avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza con ciò violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (così, da ultimo, Cass. 12/06/2024 n.16346).
Ciò posto, come detto, in linea teorica nulla esclude che il committente, per azzerare o ridurre la voce indennitaria spettante all'appaltatore, possa formulare eccezione di compensatio lucri con damno, laddove dimostri che l'appaltatore abbia recuperato aliunde ulteriori occasioni commerciali
Tuttavia, tale prova non è stata fornita dal committente (appellante incidentale), che si è limitato ad allegare che il bilancio di controparte relativo all'anno in cui aveva avuto parziale esecuzione il contratto (2020) riporta ricavi nettamente superiori a quelli quell'anno antecedente, poiché da sola tale circostanza non consente di affermare il recupero aliunde di occasioni commerciali sostitutive del rapporto interrotto.
Va infatti sul punto precisato, in tema di incidenza causale, che l'appaltatore, quale lavoratore autonomo, non veicola necessariamente sul committente tutta la sua capacità organizzativa, rimanendo libero di svolgere anche contemporaneamente altri appalti;
dunque il committente deve provare – prova nella specie carente -che l'appaltatore aveva impegnato tutta la sua organizzazione nell'esecuzione di quella commessa, cosicché a seguito del recesso ha potuto impiegare in altro le proprie risorse produttive, ciò che non avrebbe potuto fare ove avesse avuto regolare esecuzione il contratto.
Di conseguenza va respinto sul punto l'appello incidentale dell'appellata che pretende per CP_1 tale ragione di non riconoscere alcuna somma a titolo di lucro cessante.
Deve per converso negarsi, già in astratto, in favore dell'appaltatore l'ulteriore voce risarcitoria da perdita di chance per eventuali lavori tralasciati per aver accettato quello poi interrotto, non solo perché ampliamento del petitum risarcitorio avvenuto tardivamente solo con la memoria ex art.183 n.2
c.p.c., ma poiché il citato art.1671 c.c. chiude l'ingresso ad ipotesi risarcitorie diverse, nel momento pagina 13 di 14 stesso in cui prevede un sostanziale integrale indennizzo da recesso (equiparabile a vero e proprio risarcimento), altrimenti realizzandosi un ingiustificato arricchimento.
6.-Quanto infine all'appello incidentale condizionato formulato – col quale chiede la CP_1 riforma della sentenza nella parte in cui ha qualificato il contratto come appalto e non compravendita - anch'esso va respinto giacché esenti da censure appaiono le pertinenti considerazioni del Tribunale in ordine al fatto che la predisposizione di progetti ad hoc per la realizzazione su misura dell'arredamento dei quattordici piani, implica certa prevalenza delle prestazioni di fare su quelle di dare.
7.-In definitiva va confermata l'impugnata sentenza che ha riconosciuto ancora dovuta a la Pt_1 somma di € 1.013.956,41 (oltre all'importo già corrisposto per le opere eseguita pari a circa un milione di euro), con conseguente condanna di alla restituzione della differenza ricevuta in eccesso. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma integralmente la impugnata sentenza n. 8758/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano
Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2929/2024 R.G. promossa
DA
C.F. e P.IVA. ), rappresento e difeso dagli avv.ti Niccolò Bertolini Parte_1 P.IVA_1
Clerici (C.F. , Monica Riva (C.F. ), Jacopo Celesia CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
(C.F. e Carlo Polizzi (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Broletto, n. 20
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA. ), rappresento e difeso dall'avv. Osvaldo Mossini (c.f. CP_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mariano Comense, Via CodiceFiscale_5
XX Settembre n. 54/E,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti introduttivi, da intendere di seguito integralmente riportati pagina 1 di 14
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(società che opera nell'ambito della produzione e del commercio all'ingrosso e al CP_2 dettaglio di mobili e articoli per l'arredamento, parte del gruppo tra cui la CP_3 Parte_2 specializzata nella produzione di mobili per la casa, e la specializzata nella Parte_3 fabbricazione di pareti divisorie), conveniva in giudizio (società di diritto armeno), Controparte_4 chiedendo al Tribunale di Milano di accertare l'illegittimità e/o l'abusività del recesso operato da quest'ultima dal contratto con essa stipulato condannandola al pagamento di un indennizzo non inferiore ad € 3.412.615,00 o, in subordine, di accertate il proprio diritto a trattenere la somma versata a titolo di caparra penitenziale. Chiedeva, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo recesso.
A sostegno delle proprie domande, esponeva: Pt_1
- che in data 19.11.2019 stipulava con un contratto, in base al quale veniva incaricata di CP_1 arredare a fronte del prezzo complessivo di € 11.375.381,42, di cui € 3.412.615,00 (30%) versati a titolo di caparra penitenziale, quattordici piani della Lakhta Tower in San Pietroburgo (grattacielo destinato a diventare la nuova sede di , nota compagnia energetica russa;
alto 462 metri, CP_5
l'edificio più alto d'Europa ed il sedicesimo più alto del mondo, per il quale aveva CP_5 commissionato l'esecuzione degli interni della struttura a Kaskad Energo LLC, con cui CP_1 aveva a suo tempo avviato una collaborazione e che a sua volta incaricava di
[...] Pt_1 realizzare gli arredi di 14 piani);
- che, in un primo momento, avrebbe dovuto realizzare un piano cd. “mock up” (il Pt_1 ventitreesimo) a scopo meramente espositivo, per poi procedere all'arredo degli ulteriori piani;
- che aveva ricevuto, dapprima, la somma di € 3.151.274,53 (cifra parziale rispetto all'importo pattuito pari a € 3.412.615,00) e, successivamente, una volta fornite tutte le strutture d'arredo per l'allestimento del piano mock-up, l'ulteriore importo di € 1.235817,91 a titolo di corrispettivo per il lavoro svolto;
pagina 2 di 14 - che, in data 21.12.2020, le comunicava improvvisamente la volontà di recedere dal CP_1 contratto in ragione del previo recesso esercitato dal contraente finale, invitandola a restituire l'importo corrisposto a titolo di caparra, nonché quello relativo alla merce non ancora consegnata;
Sosteneva, dunque, l'illegittimità del recesso operato da (e ciò sia nel caso in cui il CP_1 contratto concluso inter partes dovesse qualificarsi come contratto di fornitura, che quale contratto di appalto) e, in ogni caso, ove qualificato il contratto concluso in termini di appalto, il proprio diritto a ottenere un indennizzo ex art. 1671 c.c., da determinarsi in via equitativa in una somma non inferiore al
30% del corrispettivo pattuito (€ 3.412.615,00) o comunque pari all'importo ricevuto come “deposit”
(caparra penitenziale), che avrebbe diritto a trattenere.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_4 proponendo domanda riconvenzionale.
Sosteneva, in primo luogo, la legittimità del recesso esercitato a fronte della mancata accettazione del piano mock up da parte del committente finale e, in subordine, l'avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso o, comunque, per inadempimento di con conseguente diritto a ottenere la Pt_1 restituzione dell'importo versato in esecuzione del contratto, nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta di Pt_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8758/2024, del 9.10.2024 così statuiva:
“- dichiara che il contratto stipulato il 19.11.2019 tra e si è risolto CP_2 Controparte_4 per effetto del recesso esercitato dalla convenuta a mente dell'art. 1671 c.c.;
- dichiara che ha diritto a trattenere, a titolo di indennizzo, l'importo di € 1.013.956,41, CP_2 già incassato a titolo di acconto;
- condanna a restituire a € 2.137.318,12, oltre interessi ex art. CP_2 Controparte_4
1284.4 c.c. dalla domanda al saldo;
- rigetta per il resto le domande di entrambe le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”
Il Tribunale, preliminarmente, qualificava il contratto concluso inter-partes quale contratto di appalto
(ritenendo la prevalenza delle prestazioni di fare su quelle di dare) e accertava l'applicabilità della normativa italiana al caso di specie.
Con riferimento alle domande attoree:
- rigettava la domanda di accertamento dell'illegittimità o dell'abusività del recesso esercitato di rilevando che con missiva del 21.12.2021 la committente correttamente aveva CP_1
pagina 3 di 14 esercitato il proprio diritto potestativo di cui all'art. 1671 c.c., manifestando la volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale;
- respingeva poi la domanda di volta all'accertamento del proprio diritto di trattenere Pt_1
l'importo previsto di cui all'art. 8 del Contratto (pari ad € 3.412.615,00), ritenendo tale somma- indicata come “deposit”- qualificabile, non in termini di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., ma quale acconto, ossia la prima e parziale somma da corrispondere entro dieci giorni dall'emissione dell'Ordine di acquisto;
- riteneva invece sussistente il diritto di a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., per Pt_1
i lavori eseguiti, le spese sostenute e il mancato guadagno e, rilevando che tali voci avrebbero dovuto essere specificatamente dimostrate, ha accertato che:
• nessuna somma spettava all'appaltatrice per i lavori eseguiti, rilevando che questa aveva già ricevuto da (oltre il “deposit” di € 3.151.274,53) l'importo di circa un milione di CP_1 euro (€ 1.160.834,61 secondo la € 1.235817,91, secondo ” a titolo di CP_1 Pt_1 compenso per i lavori svolti in relazione al piano mock-up, che aveva dedotto tardivamente e in ogni caso non aveva dimostrato l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli già remunerati;
• nessuna somma spettava all'appaltatrice per le spese sostenute, avendo indicato Pt_1 tardivamente e approssimativamente le specifiche voci di spesa di cui chiedeva l'indennizzo ed in specie “soltanto con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., pag. 8, ha allegato di avere eseguito una “enorme mole di altri lavori (riferiti ai piani anche diversi dal 23°)”;
• le competeva invece il mancato guadagno, da liquidarsi in via equitativa (a fronte della mancanza di elementi sufficienti a poter valutare quale fosse il reale utile di impresa di Pt_1 applicando per analogia l'aliquota forfettaria prevista dalla disciplina degli appalti pubblici pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.
Quantificava quindi l'indennizzo in esame nella somma di € 1.013.956,41, (essendo il prezzo del contratto pari a circa € 11.375.382,00 e il corrispettivo maturato per le opere realizzate pari a € 1.235.817,91) e, considerando che aveva già incassato l'acconto di € 3.151.274,53, la Pt_1 condannava alla restituzione della differenza, pari ad € 2.137.318,12, oltre interessi.
Rigettava poi le ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta e, in specie:
- rigettava la domanda di risoluzione del contratto in conseguenza del recesso esercitato dal committente finale ritenendo la mancata approvazione del piano mock-up circostanza non idonea ad pagina 4 di 14 assurgere a presupposto condizionante l'efficacia dell'accordo (in quanto rimessa alla mera decisione di un soggetto terzo, e non essendo evento obiettivo e certo);
- rigettava inoltre sia la domanda di accertamento della risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti (rilevando che il rapporto era venuto meno in conseguenza del recesso unilaterale comunicato da con lettera dl 21.12.2020), che la domanda di accertamento della CP_1 risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice (ritenendo lo stesso indimostrato e, in ogni caso, di rilevanza e gravità non tali da giustificarne la risoluzione).
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando sette motivi di gravame: Pt_1
1. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto del carattere abusivo del recesso esercitato da Sostiene che anche l'esercizio CP_1 di un diritto potestativo deve essere esercitato nel rispetto del principio della buona fede oggettiva ma che, nel caso di specie, ciò non sia stato fatto, essendo stata inviata la missiva del 21.12.2020 senza preavviso e in assenza di alcun vizio, difetto o ritardo tale da giustificare la cessazione del rapporto contrattuale imputabile ad Pt_1
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto il diritto di trattenere l'importo di € 3.412.615,00 di cui all'art. 8 del contratto. erroneamente qualificando tale importo - denominato in contratto deposit”- quale acconto, senza tuttavia considerare che la corretta traduzione del termine e la corretta interpretazione del contratto imporrebbero di qualificare la somma in esame quale caparra penitenziale, con funzione di garanzia dell'altrui adempimento e di liquidazione convenzionale del danno. Sostiene quindi di aver diritto al trattenimento integrale della stessa, senza alcun obbligo restitutorio.
3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., una somma per le opere eseguite prima del recesso di controparte. Sostiene che, diversamente da quanto accertato in sentenza, aveva già prontamente dedotto (sin dall'atto di citazione e nella prima memoria difensiva) di aver eseguito ulteriori lavori e che, in ogni caso, l'esecuzione degli stessi risultava ben dimostrata, menzionando lo stesso contratto l'obbligo di di procedere immediatamente alla predisposizione dei disegni e degli shop Pt_1 drawings.
4. Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., le spese sostenute ai fini dell'esecuzione del contratto. Sostiene che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, aveva analiticamente pagina 5 di 14 documentato, sia nell'an che nel quantum, tutte le spese sostenute, tra cui i costi connessi all'impiego del personale assegnato al progetto per un totale di € 416.594,01, le spese sostenute per le attività di logistica commissionati allo per un importo pari ad € 82.862,00 (vd. doc. 44). Parte_4
Parimenti, è stata trascurata la voce relativa all'acquisto dei materiali. costi preparatori sostenuti da in previsione della produzione dei piani ulteriori rispetto al 23°, pari ad € 250.000,00, Pt_1 comprensivi dell'acquisto di materiali.
Precisa, inoltre, in ragione dell'intestazione di alcune fatture alla che l'attività di fornitura CP_3 dell'arredamento era stata affidata a quest'ultima, che ha agito quindi nell'esecuzione della commessa di cui è causa su incarico di Pt_1
Sostiene che nel complesso, ha fornito prova documentale di esborsi complessivi pari ad € Pt_1
814.456,01,
5. Con il quinto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha limitato l'indennizzo ex art. 1671 c.c. al solo lucro cessante, per l'importo di € 1.013.956,41 (salvo poi accertare l'obbligo dell'appaltatrice di restituire alla committente l'importo di € 2.137.318,12). Lamenta che il
Tribunale ha liquidato tale importo applicando analogicamente l'aliquota forfettaria prevista dalla disciplina degli appalti pubblici, senza tuttavia dare conto della proporzione effettuata tra il corrispettivo previsto e quanto ricevuto dall'appaltatrice a titolo di corrispettivo, scartando ingiustamente e immotivatamente, gli elementi di quantificazione oggettivi forniti da e cioè: A) Pt_1
Prezzo totale pattuito con il Contratto: € 11.375.381,42; B) Da dedurre:[a] € 1.235.817,91: importo fatturato da per la realizzazione del piano mock-up;[b] € 7.000.000,00: costi per materiali degli Pt_1 altri 13 piani, calcolati tenendo conto dei costi sostenuti in relazione al piano mock-up, incluse le materie prime sulla base dei prezzi unitari trattati con i fornitori, più il costo di produzione degli arredi;
[c] € 481.594,01: costo del personale impiegato, inclusa la logistica;
[d] € 250.000,00: costo dei materiali già acquistati per i piani diversi dal mock-up e il costo di produzione mock-up realizzati per definire i dettagli di tutti i piani;
[e] € 82.662,75: costi esternalizzati (già doc. 44);totale per differenza €
2.325.306,75.
Chiede dunque di dichiarare il proprio diritto di ricevere una liquidazione del lucro cessante pari a quella indicata che, aggiungendo il mancato guadagno conseguente alla rinuncia all'offerta proveniente da Fincantieri S.p.A, lievita ad € 8.756.000,00; in alternativa, di trattenere a titolo di indennizzo l'intero importo ricevuto da nel corso dell'esecuzione del contratto. CP_1
pagina 6 di 14
6. Con il sesto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non le ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno causato dall'abusiva interruzione del rapporto da parte di Sostiene di aver ampiamente documentato nell'an la propria richiesta risarcitoria, da CP_1 liquidarsi, con riferimento al quantum, in via equitativa.
7. Con il settimo motivo di appello contesta la ripartizione delle spese di lite così come operata in sentenza.
Si è costituita contestando integralmente l'appello avversario e proponendo a sua volta CP_1 appello incidentale e appello incidentale condizionato.
Con il proprio appello incidentale, lamenta che il Tribunale ha liquidato a ex art. 1671 c.c. una Pt_1 somma a titolo di lucro cessante in assenza di prova del danno subito dall'appaltatrice nonché in difetto dei presupposti per ipotizzarne l'esistenza. Evidenzia, a tal proposito, che aveva accettato la Pt_1 richiesta di sospensione della validità del contratto, terminando così la fornitura e produzione della merce a partire dal 28.12.2020 e che il suo bilancio relativo all'anno in cui aveva avuto parziale esecuzione il contratto (2020) riportava ricavi nettamente superiori a quelli quell'anno antecedente, così dimostrando che aveva recuperato aliunde (in un periodo peraltro caratterizzato dalla pandemia) ulteriori occasioni commerciali e non aveva subito alcun concreto pregiudizio.
Sostiene, inoltre, che una volta accertata l'assenza di prova in ordine all'effettiva esecuzione degli altri lavori e alle relative spese, il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto riconoscere alcun un indennizzo per il lucro cessante.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale principale CP_1 chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha qualificato il contratto come appalto e non compravendita, rigettando così la domanda di risoluzione di tale accordo.
In data 18.11.2024 veniva accolta l'istanza di sospensiva proposta da e all'udienza del Pt_1
8.05.2025 a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello non può essere accolto.
1.-Infondato è il motivo sub 1).
Il diritto di recesso del committente di cui all'art. 1671 c.c. esercitabile in qualunque momento e senza necessità di giustificazione, costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa (così Cass. 16404/2017 e n.9645/2011).
pagina 7 di 14 La ragione di questa particolare disciplina, derogatoria sia del principio di immutabilità del contratto ex art. 1372, sia dell'art. 1373 c.c. comma 1 (che preclude il recesso in casi di inizio di esecuzione) è ravvisata nella rilevanza che nell'appalto assume l'intuitus personae cosicché, venuta meno la fiducia nell'impresa appaltatrice, il committente ha la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale anche in assenza di inadempimenti dell'appaltatore, ovviamente facendo salvi i diritti dei quest'ultimo, prevedendosi un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore per le spese sostenute ed i lavori eseguiti, nonché al mancato guadagno (prescindendo in sé da eventuali inadempienze dell'altro contraente, che, se esistenti, facoltizzano eventualmente il committente ad invocare in controcredito il risarcimento dei danni subiti).
Né nella specie risultano elementi tali da rivelare, addirittura, un esercizio abusivo di tale diritto potestativo, nel senso che il suo concreto esercizio, anche se formalmente rispettoso della cornice normativa attributiva, abbia assunto modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico tale da comportare una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte (cfr. Cass. n. 20106/2009), non essendo neanche la condotta del recedente volta a conseguire fini diversi (Cass n.10324/2020) da quelli per i quali il diritto stesso è ex lege conferito;
peraltro, riconosciuto il diritto dell'appaltatore ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, non si vede quale altra voce risarcitoria possa essere richiesta.
Di conseguenza, anche il motivo sub 6) relativo al diritto al risarcimento del danno causato dalla asserita abusiva interruzione del rapporto viene a cadere per le medesime ragioni sopra esplicitate che quella abusività del recesso hanno negato.
2.-Infondato è anche il motivo sub 2)
Correttamente il primo giudice non ha riconosciuto all'appaltatore il diritto di trattenere l'importo di €
3.412.615,00 di cui all'art. 8 del contratto -denominato deposit.
Non può infatti condividersi al riguardo l'assunto dell'appellante secondo il quale la corretta traduzione del termine e la corretta interpretazione del contratto, imporrebbero di qualificare il versamento della somma in esame quale caparra penitenziale, con funzione di garanzia dell'altrui adempimento e di liquidazione convenzionale del danno.
Anzitutto caparra penitenziale, liquidazione convenzionale del danno e garanzia, sono fattispecie concettualmente distinte.
pagina 8 di 14 La prima è il corrispettivo per il recesso;
la seconda e la terza rappresentano le finalità normalmente assolte dalla caparra confirmatoria (di natura eclettica, in quanto ad un tempo volta a garantire l'esecuzione del contratto e a consentire in via di autotutela di recedervi, incassando la forfettaria liquidazione del danno); la terza è propria della funzione assunta dalla cauzione.
La seconda e la terza sono dunque correlate a fatti d'inadempimento altrui ed al risarcimento che ne consegue, mentre la prima ne prescinde.
Orbene, il contratto in esame non prevede affatto, all'art.8, il diritto dell'appaltatore a trattenere la somma ivi indicata a fronte di un eventuale inadempimento del committente (rectius: mancata cooperazione del committente) e tantomeno tale clausola assolve ad una funzione di garanzia per gli eventuali danni derivanti da fatti di inadempimento o altri illeciti contrattuali da questo commessi
(come in via d'ipotesi l'esercizio abusivo del diritto, peraltro come sopra detto da negarsi in radice); piuttosto, tale funzione assume, di fatto, nel senso che, riconosciuto per altra via il diritto all'indennizzo, questo, per l'importo già nelle mani dell'appaltatore, non dovrà esser restituito (come avvenuto).
Inoltre, pur acquisto (Cass n.15335/2024) che l'art. 1671 c.c è disposizione derogabile dalla volontà delle parti, non è certo attribuibile a quel deposit il significato di liquidazione forfettaria dell'obbligo indennitario di cui all'art.1671 c.c., predeterminato in sostanza quale corrispettivo del recesso, nessun riferimento esplicito o implicito essendovi in tal senso.
Ha puntualizzato del resto, sul punto, Cass.n. 4750/1991 che “La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c. c. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c. c. sono sostanzialmente diverse: la prima presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello ius poenitendi, di una somma (multa poenitentialis) integrante un debito di valuta e non di valore;
la seconda, invece, presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario”.
pagina 9 di 14 E in nessuna parte del contratto si legge che le parti hanno convenuto che in caso di anticipata interruzione del rapporto da parte del committente, quella somma sarebbe stata incamerata dall'appaltatore.
In definitiva, quel deposit, come correttamente affermato dal Tribunale, anche perché significativamente inserito nella clausola sui termini di pagamento quale prima somma da corrispondere entro 10 giorni dall'Ordine di acquisto, non rappresentava che un acconto prezzo
(“advance payment “come dalla stessa Unfor definito nella propria corrispondenza), al più con funzione di garanzia indiretta nel senso specificato, ma non certo autonoma fonte del diritto a trattenerla interamente quale contropartita dell'altrui recesso.
3.-Non miglior sorte ha il motivo sub 3) .
Infatti, circa l'indennizzo ex art. 1671 c.c. per le opere eseguite prima del recesso, non v'è prova che ne siano state eseguite ulteriori e diverse rispetto a quelle già riconosciute dal Tribunale per il piano mock- up.
Sostiene l'appellante che lo stesso contratto menzionava l'obbligo di di procedere Pt_1 immediatamente alla predisposizione dei disegni e degli shop drawings. ed a riprova dell'esecuzione allega i doc 42 e 36.
Se può ritenersi plausibile che sia del tutto fisiologico che l'appaltatore, per esigenze organizzative e gestionali, proceda quantomeno ad una progettazione di massima anticipata dell'intero progetto, e che del resto il contratto stesso prevedeva l'immediata progettazione, tuttavia, di questa e delle connesse spese non v'è puntuale riscontro documentale - se non che un pacchetto completo di disegni è stato inviato, senza riscontro, a febbraio 2020 (vedi e-mail del 19/02/2020).
Il doc 42 è una semplice relazione di parte (datata 3.3.2023) o meglio, un prospetto di presunte spese, privo di qualsiasi pezza giustificativa (quali fatture od altro) e del tutto generico quanto a spese per corrispondenza, preparazione materiali e documentazione incontri col cliente, oltre che per costi impiego personale vario, connesso ad ore lavorative nell'arco di circa 12 mesi (per un totale di ben €
416.594,01), rispetto a quale peraltro la prova per testi è affetta da genericità, essendo oltretutto difficoltoso anche scorporare le eventuali ore riguardanti il lavoro già remunerato da quello ancora, in tesi, non remunerato.
Né soccorrono criteri per poter quantificare, anche solo in via equitativa, l'ammontare di tale impiego di risorse ulteriore e diverso dalla progettazione e realizzazione del piano 23°già remunerato.
pagina 10 di 14 Anche il doc 36 non fornisce elementi ulteriori e non dimostra l'avvenuta progettazione di piani ulteriori e diversi dal piano 23, ed anzi sembra riferirsi solo a quest'ultimo.
A sua volta il doc 52 è una mail inviata da con la quale il collaboratore fa notare Pt_1 Parte_5 discrepanze di costi per il piano 11, ma non v'è allegazione di attività di progettazione specifica per detto piano ed al riguardo non può neanche ammettersi la chiesta c.t.u. perché meramente esplorativa.
Anche il doc 51 è una mail che fa generico riferimento al piano 11, ma sempre in assenza di riscontri sui lavori di progettazione di quest'ultimo.
Del resto, come anticipato era stata concordata (v mail dell'1.7.2020) proprio la realizzazione di un mock-up limitato a una porzione del 23° piano per definire le scelte progettuali da applicare successivamente agli altri 13 piani, scelte progettuali definitive (in tesi avvenute con notevole impiego di personale, anche di delle quali non puntuale riscontro, e del resto in più occasioni CP_3 Pt_1 aveva sollecitato ad inviare le informazioni necessarie per la progettazione dei piani CP_1 diversi da quello,
4.-Altrettanto privo di fondamento è il motivo sub 4) relativo al rimborso delle spese sostenute ai fini dell'esecuzione del contratto.
A tal proposito è opportuno chiarire che le spese di cui trattasi sono quelle inutili, cioè quelle per materiali o altro non utilizzati per i lavori eseguiti, altrimenti, se facenti parte di quanto già realizzato, rimangono ovviamente comprese nel corrispettivo dovuto.
Nell'atto introduttivo (imperniato sul diritto al trattenimento del deposit) non vi era una puntuale allegazione delle attività e spese effettuate, se non il riferimento generico a disegni e shop drawings.; e poiché tale indeterminatezza è stata colmata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il
Tribunale ne ha correttamente rilevato la tardività, anche in punto di allegazione.
In ogni caso i documenti richiamati al riguardo sono quelli contrassegnati coi nn 42 ,44,e 45
Il n. 42 è la relazione di parte di cui sopra per la quale valgono le considerazioni già espresse.
Il doc 44 riguarda le attività di logistica commissionate allo per un importo pari ad € Parte_4
82.862,00; tuttavia non si comprende se le fatture emesse (luglio 2020) da detto Studio si riferiscano al piano 23 (e quindi pagate ) o ad altri, essendo generica la descrizione (consuntivo servizi tecnici, sistemazione disegni e tabelle, rilievo presto vostro cantiere, restituzione grafica); inoltre la fattura n.
154/E del 9.12.2022 risulta emessa a distanza di due anni dall'estinzione del rapporto e dopo l'instaurazione del giudizio.
pagina 11 di 14 Ed ancora il doc 45 si riferisce invece a fatture elettroniche (in parte intestate a in parte a CP_3
per un importo complessivo (diverso per vero da quello indicato dall'appellante) di € Pt_1
137.243,71, dalle quali non si evince se ed in che misura siano riconducibili a lavori diversi da quelli già remunerati con la somma di € 1.235817,91.
5.-Non meritevole di accoglimento è poi il motivo sub 5) col quale si contestano i criteri di liquidazione dell'utile netto non conseguito, riconosciuto dal Tribunale in € 1.013.956 applicando analogicamente l'aliquota forfettaria del 10% prevista dalla disciplina degli appalti pubblici.
Motivo da trattarsi unitamente all'appello incidentale, sempre sul punto, col quale, di contro,
l'appellata lamenta che il Tribunale male ha fatto a liquidare a la indicata somma forfettaria in Pt_1 assenza di prova del danno concreto subito dall'appaltatrice.
Al riguardo va premesso che ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass
17/07/2020 n.15304)
Sotto il primo profilo, un consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dal Tribunale, ed al quale questo collegio intende aderire, consente comunque, allorché sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, di fare ricorso alle determinazione forfettaria (prevista per gli appalti pubblici) nell'aliquota del 10% (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023;
Sez. 1, Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018), ritenendo plausibile l'applicazione in via analogica di una disciplina regolante un settore affine a quello in esame, senza con ciò violare la regola dell'onere probatorio.
Nella specie, l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico, è stato operato dall'appellante con criteri che appaiono invero non suscettibili di un plausibile e concreto riscontro (ad esempio € 7.000.000,00 per costi di materiali) e comunque, anche considerando che i piani da realizzare avevano ciascuno caratteristiche proprie da precisare in corso d'opera e di difficile esatta quantificazione (del resto la stessa appellante pagina 12 di 14 con l'atto di citazione ha affermato che “nella liquidazione dell'indennizzo a favore dell'appaltatore, il giudice di merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo.. quando sia impossibile o assai difficoltoso (sulla base di una valutazione discrezionale del giudice) fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto”).
Bene ha fatto dunque il primo decidente ad avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza con ciò violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (così, da ultimo, Cass. 12/06/2024 n.16346).
Ciò posto, come detto, in linea teorica nulla esclude che il committente, per azzerare o ridurre la voce indennitaria spettante all'appaltatore, possa formulare eccezione di compensatio lucri con damno, laddove dimostri che l'appaltatore abbia recuperato aliunde ulteriori occasioni commerciali
Tuttavia, tale prova non è stata fornita dal committente (appellante incidentale), che si è limitato ad allegare che il bilancio di controparte relativo all'anno in cui aveva avuto parziale esecuzione il contratto (2020) riporta ricavi nettamente superiori a quelli quell'anno antecedente, poiché da sola tale circostanza non consente di affermare il recupero aliunde di occasioni commerciali sostitutive del rapporto interrotto.
Va infatti sul punto precisato, in tema di incidenza causale, che l'appaltatore, quale lavoratore autonomo, non veicola necessariamente sul committente tutta la sua capacità organizzativa, rimanendo libero di svolgere anche contemporaneamente altri appalti;
dunque il committente deve provare – prova nella specie carente -che l'appaltatore aveva impegnato tutta la sua organizzazione nell'esecuzione di quella commessa, cosicché a seguito del recesso ha potuto impiegare in altro le proprie risorse produttive, ciò che non avrebbe potuto fare ove avesse avuto regolare esecuzione il contratto.
Di conseguenza va respinto sul punto l'appello incidentale dell'appellata che pretende per CP_1 tale ragione di non riconoscere alcuna somma a titolo di lucro cessante.
Deve per converso negarsi, già in astratto, in favore dell'appaltatore l'ulteriore voce risarcitoria da perdita di chance per eventuali lavori tralasciati per aver accettato quello poi interrotto, non solo perché ampliamento del petitum risarcitorio avvenuto tardivamente solo con la memoria ex art.183 n.2
c.p.c., ma poiché il citato art.1671 c.c. chiude l'ingresso ad ipotesi risarcitorie diverse, nel momento pagina 13 di 14 stesso in cui prevede un sostanziale integrale indennizzo da recesso (equiparabile a vero e proprio risarcimento), altrimenti realizzandosi un ingiustificato arricchimento.
6.-Quanto infine all'appello incidentale condizionato formulato – col quale chiede la CP_1 riforma della sentenza nella parte in cui ha qualificato il contratto come appalto e non compravendita - anch'esso va respinto giacché esenti da censure appaiono le pertinenti considerazioni del Tribunale in ordine al fatto che la predisposizione di progetti ad hoc per la realizzazione su misura dell'arredamento dei quattordici piani, implica certa prevalenza delle prestazioni di fare su quelle di dare.
7.-In definitiva va confermata l'impugnata sentenza che ha riconosciuto ancora dovuta a la Pt_1 somma di € 1.013.956,41 (oltre all'importo già corrisposto per le opere eseguita pari a circa un milione di euro), con conseguente condanna di alla restituzione della differenza ricevuta in eccesso. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma integralmente la impugnata sentenza n. 8758/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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