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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17964 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 27768/2025
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Roma
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente (d'ora in avanti identificata al maschile) premetteva di avere avuto fin dalla più tenera età una psicosessualità nettamente maschile, frutto di una naturale inclinazione ad assumere condotte maschili, e la stessa non risulta avere avuto figli. Chiedeva, ciò esposto, l'emanazione di una sentenza di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e prenome, indicato in quello di "Per_1"; in subordine, chiedeva di "- dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.".
Il ricorso veniva ritualmente comunicato al P.M. in sede.
All'udienza del 25.11.2025 il Giudice dava atto a verbale che il Parte_1 aveva un timbro di voce maschile
e peluria sul viso, dunque con esteriorizzazione della persona adeguata al genere maschile.
Deve, poi, darsi atto della relazione psicologica del 17.9.2025, in atti, nonché di quella del 7.4.2025 già allegata con il ricorso, entrambe provenienti dall'Ospedale S. Camillo-Forlanini di Roma, Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP), dalle quali emergeva che il Parte_1 aveva una Incongruenza di Genere, già denominata Disforia CP_1 , che lo stesso aveva portato a termine il percorso psicodiagnostico, che aveva iniziato la terapia ormonale mascolinizzante ad aprile 2023, nonchè che era in grado di affrontare l'intervento chirurgico per la rettificazione del sesso. La relazione del
17.9.2025 citata concludeva affermando che la persona aveva raggiunto, sia dal punto di vista psicosessuale che dal punto di vista fisico, un avanzato stato di mascolinizzazione tale da integrarne i caratteri sessuali secondari maschili.
Dalle suddette relazioni emergeva anche che il ricorrente, tramite l'identificazione al maschile, secondo il genere desiderato, aveva potuto contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, pur continuando lo stesso a volere intraprendere il percorso chirurgico di riattribuzione di sesso;
d'altra parte, veniva anche attestato che erano emerse profonde difficoltà dal possedere documenti anagrafici al femminile, fortemente limitative della libertà della persona, con rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza, rappresentandosi l'urgenza di provvedere al cambio del nome, date anche le lunghe liste di attesa per poter effettuare gli interventi chirurgici, così permettendo al ricorrente di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in modo sostanziale al suo benessere e contenendo, come detto, il rischio di sviluppare psicopatologie associate.
Si osserva la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, aveva dedotto che "...il trattamento chirurgico non si configura come un prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico", così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, I comma, L. 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita.
Sul punto è anche intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 15138 del 2015, del tutto condivisibile, la quale affermava che "In primo luogo, pertanto, deve escludersi, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della 1. n. 162 del 1984 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione della Corte d'Appello non risulta condivisibile per due ragioni. In primo luogo non può ritenersi che l'art. I, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi come è emerso anche dalle consulenze tecniche d'ufficio disposte nel giudizio di merito (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile).
Peraltro tale lettura è logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario". In secondo luogo l'interpretazione definita "storicosistematica" dalla Corte d'Appello non è condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt. I e 3 della legge n. 164del 1982, in palese contrasto con la precisa indicazione contenuta nella sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione. In particolare non è sostenibile ritenere che l'esclusione dell'obbligo indefettibile della demolizione chirurgica, desumibile dalla locuzione "quando risulti necessario" possa essere spiegato, come ha ritenuto la Corte d'Appello con l'esigenza di evitare l'intervento a chi lo avesse già subito prima dell'entrata in vigore della legge o non ne avesse necessità per ragioni congenite. L'impossibilità in natura di essere sottoposti ad un intervento demolitorio chirurgico esclude in radice la necessità di una norma che possa anche solo astrattamente imporne l'esecuzione.
L'interpretazione proposta, in conclusione, non è sostenibile perché priva di efficacia prescrittiva la previsione "quando risulti necessario". Maggiore solidità deve riconoscersi al giudizio interpretativo fondato sul bilanciamento degli interessi in gioco, peraltro condiviso da una parte della giurisprudenza di merito.
Secondo tale opzione il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità. Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico-fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medicopsicologiche, deve comunque ritenersi recessivo secondo il bilanciamento d'interessi in conflitto prospettato dalla Corte territoriale. Tale valutazione non risulta fondato su una corretta individuazione dei diritti costituzionali inviolabili che compongono la determinazione personale verso il mutamento di genere ed in particolare non risulta colto dalla Corte territoriale l'intreccio tra autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del "soma alla psiche" così efficacemente identificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte richiamata. La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico." ... "Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale. Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della 1. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale."
Successivamente, poi, con riguardo all'autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, è nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, la quale ha dichiarato "...l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.". La Consulta, premesso che "La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso", ha rilevato che "...il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015" che, come sopra evidenziato, hanno "escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).", potendo il percorso di transizione da un genere all'altro "...compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione..... Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis".
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere disposta la rettificazione dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da "femminile" a "maschile", nonchè di sostituire il prenome
"Pt_1 con quello di "Per_1", mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza. "
Alla luce, poi, della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili, per difetto di interesse, potendo l'interessato sottoporvisi senza la previa autorizzazione del Tribunale.
In vista della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Parte_1 "
[...], nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” ed il prenome da “ Pt_1” a
"Per_1";
-dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 9.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 27768/2025
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Roma
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente (d'ora in avanti identificata al maschile) premetteva di avere avuto fin dalla più tenera età una psicosessualità nettamente maschile, frutto di una naturale inclinazione ad assumere condotte maschili, e la stessa non risulta avere avuto figli. Chiedeva, ciò esposto, l'emanazione di una sentenza di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e prenome, indicato in quello di "Per_1"; in subordine, chiedeva di "- dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.".
Il ricorso veniva ritualmente comunicato al P.M. in sede.
All'udienza del 25.11.2025 il Giudice dava atto a verbale che il Parte_1 aveva un timbro di voce maschile
e peluria sul viso, dunque con esteriorizzazione della persona adeguata al genere maschile.
Deve, poi, darsi atto della relazione psicologica del 17.9.2025, in atti, nonché di quella del 7.4.2025 già allegata con il ricorso, entrambe provenienti dall'Ospedale S. Camillo-Forlanini di Roma, Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP), dalle quali emergeva che il Parte_1 aveva una Incongruenza di Genere, già denominata Disforia CP_1 , che lo stesso aveva portato a termine il percorso psicodiagnostico, che aveva iniziato la terapia ormonale mascolinizzante ad aprile 2023, nonchè che era in grado di affrontare l'intervento chirurgico per la rettificazione del sesso. La relazione del
17.9.2025 citata concludeva affermando che la persona aveva raggiunto, sia dal punto di vista psicosessuale che dal punto di vista fisico, un avanzato stato di mascolinizzazione tale da integrarne i caratteri sessuali secondari maschili.
Dalle suddette relazioni emergeva anche che il ricorrente, tramite l'identificazione al maschile, secondo il genere desiderato, aveva potuto contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, pur continuando lo stesso a volere intraprendere il percorso chirurgico di riattribuzione di sesso;
d'altra parte, veniva anche attestato che erano emerse profonde difficoltà dal possedere documenti anagrafici al femminile, fortemente limitative della libertà della persona, con rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza, rappresentandosi l'urgenza di provvedere al cambio del nome, date anche le lunghe liste di attesa per poter effettuare gli interventi chirurgici, così permettendo al ricorrente di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in modo sostanziale al suo benessere e contenendo, come detto, il rischio di sviluppare psicopatologie associate.
Si osserva la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, aveva dedotto che "...il trattamento chirurgico non si configura come un prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico", così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, I comma, L. 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita.
Sul punto è anche intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 15138 del 2015, del tutto condivisibile, la quale affermava che "In primo luogo, pertanto, deve escludersi, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della 1. n. 162 del 1984 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione della Corte d'Appello non risulta condivisibile per due ragioni. In primo luogo non può ritenersi che l'art. I, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi come è emerso anche dalle consulenze tecniche d'ufficio disposte nel giudizio di merito (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile).
Peraltro tale lettura è logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario". In secondo luogo l'interpretazione definita "storicosistematica" dalla Corte d'Appello non è condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt. I e 3 della legge n. 164del 1982, in palese contrasto con la precisa indicazione contenuta nella sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione. In particolare non è sostenibile ritenere che l'esclusione dell'obbligo indefettibile della demolizione chirurgica, desumibile dalla locuzione "quando risulti necessario" possa essere spiegato, come ha ritenuto la Corte d'Appello con l'esigenza di evitare l'intervento a chi lo avesse già subito prima dell'entrata in vigore della legge o non ne avesse necessità per ragioni congenite. L'impossibilità in natura di essere sottoposti ad un intervento demolitorio chirurgico esclude in radice la necessità di una norma che possa anche solo astrattamente imporne l'esecuzione.
L'interpretazione proposta, in conclusione, non è sostenibile perché priva di efficacia prescrittiva la previsione "quando risulti necessario". Maggiore solidità deve riconoscersi al giudizio interpretativo fondato sul bilanciamento degli interessi in gioco, peraltro condiviso da una parte della giurisprudenza di merito.
Secondo tale opzione il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità. Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico-fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medicopsicologiche, deve comunque ritenersi recessivo secondo il bilanciamento d'interessi in conflitto prospettato dalla Corte territoriale. Tale valutazione non risulta fondato su una corretta individuazione dei diritti costituzionali inviolabili che compongono la determinazione personale verso il mutamento di genere ed in particolare non risulta colto dalla Corte territoriale l'intreccio tra autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del "soma alla psiche" così efficacemente identificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte richiamata. La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra
"soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico." ... "Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale. Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della 1. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale."
Successivamente, poi, con riguardo all'autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, è nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, la quale ha dichiarato "...l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.". La Consulta, premesso che "La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso", ha rilevato che "...il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015" che, come sopra evidenziato, hanno "escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).", potendo il percorso di transizione da un genere all'altro "...compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione..... Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis".
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere disposta la rettificazione dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da "femminile" a "maschile", nonchè di sostituire il prenome
"Pt_1 con quello di "Per_1", mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma per quanto di competenza. "
Alla luce, poi, della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili, per difetto di interesse, potendo l'interessato sottoporvisi senza la previa autorizzazione del Tribunale.
In vista della natura del giudizio, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di Parte_1 "
[...], nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” ed il prenome da “ Pt_1” a
"Per_1";
-dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 9.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi