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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6894/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6894/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. LA PERGOLA ENRICO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 172 CATANIA C/O Controparte_1 P.IVA_2
AVV. BONGIARDO;
rappresentato e difeso dall'avv. ROMEO CHRISTIAN giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 9/6/2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_2 giudizio, innanzi a codesto Tribunale, censurando talune irregolarità in relazione al Controparte_1 rapporto di conto corrente n. 017461/00, acceso in data 20 settembre 1991 presso il Credito Italiano
S.p.a. (ora , rinumerato a partire dal 16 febbraio 2005 con il n. 4576149 e Controparte_1 successivamente estinto per passaggio a sofferenza in data 22 settembre 2014.
In particolare, parte attrice contestava: la nullità delle clausole di determinazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto mediante rinvio ai c.d. “usi piazza”;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. nonchè l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito, di: “Ritenere e dichiarare, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4576149 (ex 17461) intrattenuto dalla dapprima con Credito Italiano Parte_1
s.p.a. e poi con la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso Controparte_2 di interessi;
ritenere e dichiarare, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4576149 (ex 17461) intrattenuto dalla dapprima con Credito Italiano s.p.a. e poi con Parte_1 Controparte_2
la nullità della clausola relativa alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e
[...] delle spese di tenuta conto;
ritenere e dichiarare, con riferimento al conto corrente ordinario n.
4576149 (ex 17461) intrattenuto dalla dapprima con Credito Italiano s.p.a. e poi Parte_1 con l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ritenere e Controparte_2 dichiarare l'illegittima applicazione al rapporto de quo delle c.d. “valute fittizie”; per l'effetto, procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente secondo la metodologia proposta dal consulente contabile della LA e riportata in premessa o seguendo altra metodologia ritenuta maggiormente corretta;
sempre per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione in favore della LA attrice, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., del complessivo importo di € 131.028,00 (euro centotrentunomilaventotto/00), pari al saldo scaturente dal ricalcolo del conto corrente n. 4576149 (ex 17461) alla data del 31.12.2012, o del diverso importo che dovesse risultare a seguito della esperenda CTU e dell'eventuale esibizione dei documenti da parte della banca (in tal caso il ricalcolo potrà riguardare il periodo fino al 30.09.2014), oltre interessi e rivalutazione;
condannare la convenuta alla refusione in favore della attrice di spese e CP_2 Pt_2 compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 13 Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Catania, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze attoree.
Chiedeva, dunque, al G.I. “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania a decidere la presente controversia, per essere competente il Tribunale di Milano
e/o, in subordine, il Tribunale di Verona e/o il Tribunale di Bologna;
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente oggetto di causa, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA,
CPA e oneri di legge”.
All'udienza del 5.10.2021 questo G.I. assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 2.11.2022, questo G.I. accoglieva l'istanza di esibizione formulata da parte attrice e ordinava – ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: “a) estratti del conto corrente ordinario n. 17461 acceso dalla presso il Credito Italiano s.p.a. relativi al periodo 20.09.1991 – Parte_1
03.10.1993 e relativi scalari;
b) estratti del conto corrente ordinario n. 4576149 acceso dalla
[...] presso relativi al periodo 1.1.2013 – 30.09.2014 e relativi scalari” Parte_1 Controparte_2
(ordinanza parzialmente ottemperata da - come da nota - in data 20.1.2023). CP_2
Veniva quindi disposta ctu tecnico-contabile e conferito al consulente il seguente mandato:
“ANATOCISMO: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera
CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TU, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;
per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TU dal 1.1.2014), verificare se la Banca si sia
pagina 3 di 13 adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TU. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del
3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il CP_2 cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014: Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_2 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. Per il periodo precedente mantenere la capitalizzazione reciproca per come pattuita. MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO: In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09
n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (nel testo antecedente il D.L. vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (così come modificato dal D.L. vo n.141/10). 4) in caso di totale mancanza di contratto il tasso legale;
VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: 1)
Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni CP_2 via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto
l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. COMMISSIONE DI MASSIMO
SCOPERTO: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se
pagina 4 di 13 prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: Effettui il
CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali: b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto;
b.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
c.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
CONTEGGIO FINALE: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al CP_2 tasso convenzionale. VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata
l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti successivi al 2011: a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TU e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TU”.
La predetta consulenza si svolgeva attraverso l'elaborazione di tre perizie contabili.
Dopo la prima relazione del 13.09.2023 (che concludeva per un saldo a credito del correntista, alla data del 12.5.2021, pari a € 198.120,19, di cui € 232.878,15 per saldo del conto e - € 34.757,96 per interessi) venivano infatti sviluppati due ulteriori conteggi.
pagina 5 di 13 In particolare, a seguito di istanza della Banca (cfr. verbale udienza del 25.10.2023), che chiedeva tenersi conto anche delle rimesse prescritte, questo G.I. disponeva una ctu integrativa che - depositata il
6.12.2023 - indicava in € 275.758,10 le somme prescritte non ripetibili, concludendo per un importo a debito per il correntista pari a € 42.879,94.
Con ordinanza del 6 giugno 2024 (con cui il G.I. riteneva di doversi “considerare nel conteggio dell'indebito anche le lettere di affidamento allegate all'atto di citazione e provvedere, ove erroneamente conteggiato, a stornare nel ricalcolo gli ulteriori importi a debito di cui non è dato comprendere la natura”) l'odierno decidente disponeva il richiamo del ctu al fine di rispondere ai rilievi formulati dalla difesa della curatela attrice nel verbale di udienza del 22 aprile 2024.
Con la relazione integrativa depositata il 10 luglio 2024, il consulente procedeva alla rimodulazione dei conteggi, eliminando le eventuali inesattezze riscontrate nel precedente computo ed inserendo quale fido quello emerso dalle lettere di affidamento del 29 aprile 1994, del 4 ottobre 1995 e del 21 aprile
2010.
Dalle nuove risultanze emergeva che le somme prescritte non ripetibili ammontano a € 91.379,00, le quali sono state sottratte dal saldo del conto corrente pari a € 198.120,19, ottenendo un importo a credito per il correntista pari a euro 106.742,00.
Espletate le operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.06.2025.
Indi, all'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Con atto del 17.11.1979 veniva costituita la società con oggetto sociale Parte_1
“commercio all'ingrosso ed al minuto di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisori...” (cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte attrice).
In data 20.09.1991, la stipulava con Credito Italiano s.p.a. il contratto di conto Parte_1 corrente contraddistinto con il n. 017461/00 (cfr. doc. 3 della produzione documentale di parte attrice).
Il detto rapporto veniva assistito da concessione di fido dapprima fino all'importo di £. 150.000.000 e poi fino all'importo di £. 300.000.000 (cfr. lettere del 29.04.1994 e del 4.10.1995 – doc. 4 e doc. 5 della produzione documentale di parte attrice).
pagina 6 di 13 A seguito della fusione per incorporazione del detto Istituto con il conto veniva Controparte_2 rinumerato con il n. 4576149 (cfr. lettera contratto del 16.02.2005 - doc. 6 della produzione documentale di parte attrice).
Anche tale conto corrente veniva affidato, avendo l'Istituto concesso alla correntista una linea di credito per € 310.000,00 e successivamente per € 100.000,00 (cfr. lettere del 21.04.2010 e del
19.07.2011 – doc. 7 e doc. 8 della produzione documentale di parte attrice).
Il rapporto di conto corrente in questione veniva chiuso per passaggio a sofferenza in data 22.09.2014 con l'indicazione di un saldo debitore per la correntista pari ad € 196.445,57 (cfr. estratto conto al
30.09.2014 - doc. 9 della produzione documentale di parte attrice).
Con sentenza n. 35 dell'11.03.2016 (doc. 10 della produzione documentale di parte attrice) il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della Parte_1
Con pec del 9.05.2016 (cfr. doc. 11 della produzione documentale di parte attrice) la LA odierna attrice richiedeva alla la trasmissione, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., di copia della Controparte_2 documentazione afferente ai rapporti intrattenuti dalla società fallita con il detto Istituto, non ricevendo tuttavia alcun riscontro.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società Parte_1 dapprima con Credito Italiano s.p.a. e successivamente - a seguito di fusione per incorporazione - con
Controparte_2
Tale rapporto bancario veniva instaurato in data 20 settembre 1991 con la stipula della lettera - contratto con conto corrente n. 017461/00 presso Credito Italiano s.p.a., assistito da concessione Pt_3 fino all'importo di £. 150.000.000 e successivamente fino all'importo di £. 300.000.000.
[...]
A seguito della fusione, il conto veniva rinumerato con il n. 4576149 mediante contratto del 16 febbraio 2005, con ulteriori affidamenti per euro 310.000,00 e successivamente per euro 100.000,00.
Il rapporto veniva in seguito chiuso per passaggio a sofferenza in data 22 settembre 2014 con l'indicazione di un saldo negativo pari ad € 196.445,57.
Con ricorso datato 30.12.2016 (cfr. doc. 12 della produzione documentale di parte attrice), CP_2
(e per essa , premettendo di essere creditrice della fallita per il complessivo
[...] CP_3 importo di € 615.491,39 (di cui € 198.027,20 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n.
4576149 alla data di dichiarazione del fallimento) chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della Parte_1
pagina 7 di 13 Tuttavia la domanda di non veniva accolta. Controparte_2
Pertanto, con ricorso ex art. 98 L.F. (cfr. doc. 14 della produzione documentale di parte attrice) la
[...]
(e per essa in qualità di cessionaria del credito, proponeva Controparte_4 CP_3 opposizione allo stato passivo del fallimento della chiedendo al Tribunale adito di Parte_1 ammettere il credito della al passivo fallimentare. Controparte_4
Nondimeno, con decreto n. cron. 2911/2020 del 21.03.2020 (cfr. doc. 15 della produzione documentale di parte attrice) il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nel summenzionato giudizio di opposizione allo stato passivo (rubricato al n. 7658/18 R.G.) rigettava la domanda.
Nelle more, la LA - odierna attrice - affidava incarico al proprio consulente contabile, Dott.ssa
, di procedere al ricalcolo del saldo del citato conto corrente mediante applicazione del Persona_1 tasso di interesse legale ed espunzione di commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale.
All'esito di tale ricalcolo, la consulente designata accertava che il conto corrente in questione, alla data del 31.12.2012, avrebbe dovuto presentare un saldo positivo per la correntista di € 131.028,00.
Richiamando gli esiti della propria perizia di parte, la LA si determinava quindi ad agire in giudizio onde ottenere la condanna della alla restituzione di tutte le somme - a suo dire, CP_2 indebitamente percepite - quantificate nell'importo sopra indicato.
Incoava, quindi, l'odierno giudizio in seno al quale chiedeva al Tribunale adito, ritenuta la illegittima applicazione ai rapporti sopra menzionati di interessi, spese e commissioni non pattuiti e/o non dovuti, di rideterminare il saldo del conto corrente in esame e condannare alla restituzione Controparte_2 degli importi emergenti dal corretto ricalcolo dei conti.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
Si procedeva, dunque, alla nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al quale conferire un articolato mandato volto alla verifica delle questioni controverse relative ad anatocismo, nullità delle clausole sui tassi di interesse, commissioni di massimo scoperto e valute.
All'esame del merito della questione che ci occupa, occorre premettere il vaglio delle eccezioni preliminari.
Va, innanzitutto, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, sollevata dalla difesa della convenuta, è destituita di fondamento. CP_2
pagina 8 di 13 eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, Controparte_1 affermando che la detta competenza sarebbe spettata al Tribunale di Milano (o, in subordine, al
Tribunale di Verona o di Bologna), in virtù delle clausole derogative del foro previste nella documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa.
In ordine alla – asserita - incompetenza per territorio del Tribunale adito, sulla scorta delle considerazioni già esposte in seno all'ordinanza resa in data 2.11.2022 (alla quale si rinvia), si ribadisce che tale eccezione debba ritenersi superata alla luce della non opponibilità alla curatela fallimentare della clausola contrattuale derogatrice della competenza (clausola peraltro non specificatamente approvata per iscritto dalla società correntista oggi fallita).
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, giova rilevare che, effettivamente, il rapporto di conto corrente n. 4576149 (ex 17461) presenta diverse criticità – sia con riferimento alle clausole che alla prassi bancaria applicata - che ne compromettono radicalmente la validità.
L'odierna attrice lamenta, in primo luogo, che la clausola di determinazione del tasso d'interesse di cui all'art. 7, comma terzo, della lettera contratto datata 20.09.1991 sia nulla in quanto pattuita “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”.
Gli (ipotetici) effetti della (asserita) nullità della clausola in esame, dunque, si rifletterebbero nell'illegittimità dell'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello legale.
Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza – premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse – occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92, in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione.
In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi
(Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass.
8-51998 n. 4696;
Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n.
10657).
pagina 9 di 13 In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge
154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data di acquisto dell'efficacia della legge stessa, atteso che l'art. 4 della citata legge, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l'innovazione normativa “impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo”(cfr. Cass.
S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 28-3-2002 n.
4490; Cass. 25-2002 n. 6258).
Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale, che nel caso de quo la non ha mai provveduto ad applicare. CP_2
Analogo discorso deve essere compiuto con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, che ai fini della loro validità devono essere necessariamente determinate e approvate per iscritto.
A tal riguardo, va rilevato che la banca – in riferimento al conto corrente n. del 1991 non prevedeva nessuna pattuizione scritta sul massimo scoperto che, di contro, avrebbe dovuto essere determinata nel suo ammontare o comunque determinabile ex art. 1346 c.c.
Anche prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (n. 154/1992), infatti, il rinvio contrattuale all'«uso piazza» risultava nullo per indeterminatezza ai sensi della richiamata disposizione.
Perciò, è senz'altro nulla la pattuizione di massimo scoperto, quale che sia il tempo in cui sia stata stipulata, che rapporta la misura della sua applicazione alle «condizioni generalmente applicate su piazza nel periodo» (Cassazione civile, Sez. I, 4 dicembre 2013, n. 27118).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la convenuta ha esplicitamente previsto la pattuizione di CMS - nella misura del 1,5% - solo a partire dal 2005.
Ne discende che le somme illegittimamente addebitate dal 1991 al 2005 debbano essere restituite dalla in favore dell'attrice (per nullità della pattuizione del massimo scoperto). CP_2
Considerato, poi, che dal 2012 la cms è stata abolita, la non avrà nulla a che pretendere dal 2012 CP_2 fino alla chiusura del conto corrente.
pagina 10 di 13 Sotto altro profilo, parimenti nulla si rivela la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché la capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
Tale asimmetria viola il principio di reciprocità e si pone in contrasto con l'art. 1283 c.c., che ammette la capitalizzazione soltanto a determinate condizioni e mai in regime di disparità.
La giurisprudenza di merito, ivi inclusa quella di questo Tribunale, è invece costante nel ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittima solo ove contrattualmente prevista in condizioni di reciprocità (Tribunale di Catania, sentenza n. 1859 del 4.5.2019).
In assenza di pattuizione scritta (avvenuta solamente nel 2005) deve essere escluso ogni interesse oltre la misura legale, la c.d. ricapitalizzazione, così come ogni commissione o spesa di conto non espressamente prevista da contratto e sottoscritta.
Pertanto, solo a far data dal 16 febbraio 2005, a seguito di delibera del CICR del 2000, l'istituto bancario ha potuto applicare la capitalizzazione, mentre per il periodo precedente (1991 – 2005) ogni capitalizzazione subita dal correntista deve ritenersi illegittima e, in quanto tale, va restituita.
L'attrice censura poi l'illegittimità dell'applicazione del sistema di determinazione delle valute nell'ambito del rapporto de quo.
Sul punto, va rilevato che l'istituto bancario - così come statuito dalla costante e pacifica giurisprudenza – avrebbe dovuto applicare la mera valuta coeva alla data contabile;
sulla scorta di tale criterio devono, pertanto, essere rideterminati i rapporti di dare e avere tra le parti.
Corollario della nullità e/o illegittimità delle suddette condizioni contrattuali è la necessità di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, con conseguente obbligo per la convenuta di restituire, CP_2 ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., gli importi illegittimamente addebitati alla correntista e da quest'ultima ingiustamente corrisposti.
Tali circostanze trovano riscontro nella relazione del ctu che ha smentito le difese della banca, a cominciare dall'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse di natura solutoria effettuate nel decennio antecedente alla proposizione della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Si noti al riguardo che, per giurisprudenza costante, la decorrenza del termine decennale di prescrizione varia a seconda che la rimessa in questione abbia natura solutoria o ripristinatoria.
Più precisamente: si ha un pagamento solutorio quando il rapporto di conto corrente non è affidato oppure quando la rimessa è stata eseguita dal correntista su un conto corrente passivo e quindi i singoli versamenti vengono effettuati al fine di coprire il debito (i.e. il passivo) – maturato verso la banca – eccedente la somma accreditata al cliente;
si ha, invece, pagamento ripristinatorio quando i versamenti pagina 11 di 13 siano effettuati su conto corrente affidato, ed il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, avendo quale unico effetto quello di ampliare la provvista della quale il correntista potrà continuare ancora a godere.
Nel primo caso, il dies a quo è da individuare nella data dei singoli versamenti effettuati dal correntista;
nel secondo caso il termine inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente (Cassazione
Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 24418 del 2.12.2010).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non possa trovare applicazione alla luce delle risultanze istruttorie, che di fatto considerano il rapporto di conto corrente n. 17461 (poi n. 4576149) con affidamento dal 1994.
La natura ripristinatoria delle rimesse de quibus risulta, peraltro, confermata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio nella relazione integrativa depositata a seguito del richiamo, in seno alla quale il ctu – rimodulando i conteggi in base alle lettere di affidamento datate 29.4.1994, 4.10.1995 e 21.4.2010 (cfr. doc. 4, 5 e 7 della produzione documentale di parte attrice) - ha affermato che: “dai conteggi effettuati
è emerso che le somme prescritte non ripetibili ammontano a euro 91.379. Queste sono state sottratte dal saldo del conto corrente pari a € 198.120,19 ottenendo un importo a credito per il correntista pari
a euro 106.742”.
Ne consegue, ai fini dell'eccezione in commento, che il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dal momento della chiusura del rapporto.
Considerato che il rapporto è stato chiuso in data 22.09.2014, è evidente che nessuna prescrizione sia maturata nel caso di specie.
Le conclusioni cui è approdato il consulente – esaminando i documenti di causa e prendendo posizione sulle osservazioni delle parti - paiono del tutto condivisibili, giacché scevre da vizi logici e tecnici.
Ne discende - ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. - l'obbligo restitutorio a carico della convenuta, CP_2 avendo la stessa incassato e trattenuto somme spettanti alla correntista e, per essa, oggi, alla LA attrice.
Pertanto va condannata al pagamento in favore della attrice della somma Controparte_1 Pt_2 complessiva di € 106.742, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
pagina 12 di 13 Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto e poste provvisoriamente a carico della convenuta, gravano definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.I. dott. RA TT, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6894/2021 R.G. così provvede: condanna al pagamento in favore della curatela attrice della somma complessiva di € Controparte_1
106.742,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € Controparte_1
786,00 per spese e € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu, già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.RA TT
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6894/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. LA PERGOLA ENRICO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 172 CATANIA C/O Controparte_1 P.IVA_2
AVV. BONGIARDO;
rappresentato e difeso dall'avv. ROMEO CHRISTIAN giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 9/6/2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_2 giudizio, innanzi a codesto Tribunale, censurando talune irregolarità in relazione al Controparte_1 rapporto di conto corrente n. 017461/00, acceso in data 20 settembre 1991 presso il Credito Italiano
S.p.a. (ora , rinumerato a partire dal 16 febbraio 2005 con il n. 4576149 e Controparte_1 successivamente estinto per passaggio a sofferenza in data 22 settembre 2014.
In particolare, parte attrice contestava: la nullità delle clausole di determinazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto mediante rinvio ai c.d. “usi piazza”;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. nonchè l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito, di: “Ritenere e dichiarare, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4576149 (ex 17461) intrattenuto dalla dapprima con Credito Italiano Parte_1
s.p.a. e poi con la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso Controparte_2 di interessi;
ritenere e dichiarare, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4576149 (ex 17461) intrattenuto dalla dapprima con Credito Italiano s.p.a. e poi con Parte_1 Controparte_2
la nullità della clausola relativa alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto e
[...] delle spese di tenuta conto;
ritenere e dichiarare, con riferimento al conto corrente ordinario n.
4576149 (ex 17461) intrattenuto dalla dapprima con Credito Italiano s.p.a. e poi Parte_1 con l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ritenere e Controparte_2 dichiarare l'illegittima applicazione al rapporto de quo delle c.d. “valute fittizie”; per l'effetto, procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente secondo la metodologia proposta dal consulente contabile della LA e riportata in premessa o seguendo altra metodologia ritenuta maggiormente corretta;
sempre per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione in favore della LA attrice, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., del complessivo importo di € 131.028,00 (euro centotrentunomilaventotto/00), pari al saldo scaturente dal ricalcolo del conto corrente n. 4576149 (ex 17461) alla data del 31.12.2012, o del diverso importo che dovesse risultare a seguito della esperenda CTU e dell'eventuale esibizione dei documenti da parte della banca (in tal caso il ricalcolo potrà riguardare il periodo fino al 30.09.2014), oltre interessi e rivalutazione;
condannare la convenuta alla refusione in favore della attrice di spese e CP_2 Pt_2 compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 13 Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Catania, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze attoree.
Chiedeva, dunque, al G.I. “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania a decidere la presente controversia, per essere competente il Tribunale di Milano
e/o, in subordine, il Tribunale di Verona e/o il Tribunale di Bologna;
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente oggetto di causa, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA,
CPA e oneri di legge”.
All'udienza del 5.10.2021 questo G.I. assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 2.11.2022, questo G.I. accoglieva l'istanza di esibizione formulata da parte attrice e ordinava – ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - alla Banca convenuta l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: “a) estratti del conto corrente ordinario n. 17461 acceso dalla presso il Credito Italiano s.p.a. relativi al periodo 20.09.1991 – Parte_1
03.10.1993 e relativi scalari;
b) estratti del conto corrente ordinario n. 4576149 acceso dalla
[...] presso relativi al periodo 1.1.2013 – 30.09.2014 e relativi scalari” Parte_1 Controparte_2
(ordinanza parzialmente ottemperata da - come da nota - in data 20.1.2023). CP_2
Veniva quindi disposta ctu tecnico-contabile e conferito al consulente il seguente mandato:
“ANATOCISMO: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera
CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TU, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;
per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TU dal 1.1.2014), verificare se la Banca si sia
pagina 3 di 13 adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TU. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del
3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il CP_2 cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014: Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_2 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. Per il periodo precedente mantenere la capitalizzazione reciproca per come pattuita. MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO: In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09
n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (nel testo antecedente il D.L. vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (così come modificato dal D.L. vo n.141/10). 4) in caso di totale mancanza di contratto il tasso legale;
VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: 1)
Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni CP_2 via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto
l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. COMMISSIONE DI MASSIMO
SCOPERTO: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se
pagina 4 di 13 prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: Effettui il
CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali: b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto;
b.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
c.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
CONTEGGIO FINALE: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al CP_2 tasso convenzionale. VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata
l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti successivi al 2011: a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TU e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TU”.
La predetta consulenza si svolgeva attraverso l'elaborazione di tre perizie contabili.
Dopo la prima relazione del 13.09.2023 (che concludeva per un saldo a credito del correntista, alla data del 12.5.2021, pari a € 198.120,19, di cui € 232.878,15 per saldo del conto e - € 34.757,96 per interessi) venivano infatti sviluppati due ulteriori conteggi.
pagina 5 di 13 In particolare, a seguito di istanza della Banca (cfr. verbale udienza del 25.10.2023), che chiedeva tenersi conto anche delle rimesse prescritte, questo G.I. disponeva una ctu integrativa che - depositata il
6.12.2023 - indicava in € 275.758,10 le somme prescritte non ripetibili, concludendo per un importo a debito per il correntista pari a € 42.879,94.
Con ordinanza del 6 giugno 2024 (con cui il G.I. riteneva di doversi “considerare nel conteggio dell'indebito anche le lettere di affidamento allegate all'atto di citazione e provvedere, ove erroneamente conteggiato, a stornare nel ricalcolo gli ulteriori importi a debito di cui non è dato comprendere la natura”) l'odierno decidente disponeva il richiamo del ctu al fine di rispondere ai rilievi formulati dalla difesa della curatela attrice nel verbale di udienza del 22 aprile 2024.
Con la relazione integrativa depositata il 10 luglio 2024, il consulente procedeva alla rimodulazione dei conteggi, eliminando le eventuali inesattezze riscontrate nel precedente computo ed inserendo quale fido quello emerso dalle lettere di affidamento del 29 aprile 1994, del 4 ottobre 1995 e del 21 aprile
2010.
Dalle nuove risultanze emergeva che le somme prescritte non ripetibili ammontano a € 91.379,00, le quali sono state sottratte dal saldo del conto corrente pari a € 198.120,19, ottenendo un importo a credito per il correntista pari a euro 106.742,00.
Espletate le operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.06.2025.
Indi, all'udienza del 9.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Con atto del 17.11.1979 veniva costituita la società con oggetto sociale Parte_1
“commercio all'ingrosso ed al minuto di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisori...” (cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte attrice).
In data 20.09.1991, la stipulava con Credito Italiano s.p.a. il contratto di conto Parte_1 corrente contraddistinto con il n. 017461/00 (cfr. doc. 3 della produzione documentale di parte attrice).
Il detto rapporto veniva assistito da concessione di fido dapprima fino all'importo di £. 150.000.000 e poi fino all'importo di £. 300.000.000 (cfr. lettere del 29.04.1994 e del 4.10.1995 – doc. 4 e doc. 5 della produzione documentale di parte attrice).
pagina 6 di 13 A seguito della fusione per incorporazione del detto Istituto con il conto veniva Controparte_2 rinumerato con il n. 4576149 (cfr. lettera contratto del 16.02.2005 - doc. 6 della produzione documentale di parte attrice).
Anche tale conto corrente veniva affidato, avendo l'Istituto concesso alla correntista una linea di credito per € 310.000,00 e successivamente per € 100.000,00 (cfr. lettere del 21.04.2010 e del
19.07.2011 – doc. 7 e doc. 8 della produzione documentale di parte attrice).
Il rapporto di conto corrente in questione veniva chiuso per passaggio a sofferenza in data 22.09.2014 con l'indicazione di un saldo debitore per la correntista pari ad € 196.445,57 (cfr. estratto conto al
30.09.2014 - doc. 9 della produzione documentale di parte attrice).
Con sentenza n. 35 dell'11.03.2016 (doc. 10 della produzione documentale di parte attrice) il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della Parte_1
Con pec del 9.05.2016 (cfr. doc. 11 della produzione documentale di parte attrice) la LA odierna attrice richiedeva alla la trasmissione, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., di copia della Controparte_2 documentazione afferente ai rapporti intrattenuti dalla società fallita con il detto Istituto, non ricevendo tuttavia alcun riscontro.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società Parte_1 dapprima con Credito Italiano s.p.a. e successivamente - a seguito di fusione per incorporazione - con
Controparte_2
Tale rapporto bancario veniva instaurato in data 20 settembre 1991 con la stipula della lettera - contratto con conto corrente n. 017461/00 presso Credito Italiano s.p.a., assistito da concessione Pt_3 fino all'importo di £. 150.000.000 e successivamente fino all'importo di £. 300.000.000.
[...]
A seguito della fusione, il conto veniva rinumerato con il n. 4576149 mediante contratto del 16 febbraio 2005, con ulteriori affidamenti per euro 310.000,00 e successivamente per euro 100.000,00.
Il rapporto veniva in seguito chiuso per passaggio a sofferenza in data 22 settembre 2014 con l'indicazione di un saldo negativo pari ad € 196.445,57.
Con ricorso datato 30.12.2016 (cfr. doc. 12 della produzione documentale di parte attrice), CP_2
(e per essa , premettendo di essere creditrice della fallita per il complessivo
[...] CP_3 importo di € 615.491,39 (di cui € 198.027,20 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n.
4576149 alla data di dichiarazione del fallimento) chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della Parte_1
pagina 7 di 13 Tuttavia la domanda di non veniva accolta. Controparte_2
Pertanto, con ricorso ex art. 98 L.F. (cfr. doc. 14 della produzione documentale di parte attrice) la
[...]
(e per essa in qualità di cessionaria del credito, proponeva Controparte_4 CP_3 opposizione allo stato passivo del fallimento della chiedendo al Tribunale adito di Parte_1 ammettere il credito della al passivo fallimentare. Controparte_4
Nondimeno, con decreto n. cron. 2911/2020 del 21.03.2020 (cfr. doc. 15 della produzione documentale di parte attrice) il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nel summenzionato giudizio di opposizione allo stato passivo (rubricato al n. 7658/18 R.G.) rigettava la domanda.
Nelle more, la LA - odierna attrice - affidava incarico al proprio consulente contabile, Dott.ssa
, di procedere al ricalcolo del saldo del citato conto corrente mediante applicazione del Persona_1 tasso di interesse legale ed espunzione di commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale.
All'esito di tale ricalcolo, la consulente designata accertava che il conto corrente in questione, alla data del 31.12.2012, avrebbe dovuto presentare un saldo positivo per la correntista di € 131.028,00.
Richiamando gli esiti della propria perizia di parte, la LA si determinava quindi ad agire in giudizio onde ottenere la condanna della alla restituzione di tutte le somme - a suo dire, CP_2 indebitamente percepite - quantificate nell'importo sopra indicato.
Incoava, quindi, l'odierno giudizio in seno al quale chiedeva al Tribunale adito, ritenuta la illegittima applicazione ai rapporti sopra menzionati di interessi, spese e commissioni non pattuiti e/o non dovuti, di rideterminare il saldo del conto corrente in esame e condannare alla restituzione Controparte_2 degli importi emergenti dal corretto ricalcolo dei conti.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
Si procedeva, dunque, alla nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al quale conferire un articolato mandato volto alla verifica delle questioni controverse relative ad anatocismo, nullità delle clausole sui tassi di interesse, commissioni di massimo scoperto e valute.
All'esame del merito della questione che ci occupa, occorre premettere il vaglio delle eccezioni preliminari.
Va, innanzitutto, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, sollevata dalla difesa della convenuta, è destituita di fondamento. CP_2
pagina 8 di 13 eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, Controparte_1 affermando che la detta competenza sarebbe spettata al Tribunale di Milano (o, in subordine, al
Tribunale di Verona o di Bologna), in virtù delle clausole derogative del foro previste nella documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa.
In ordine alla – asserita - incompetenza per territorio del Tribunale adito, sulla scorta delle considerazioni già esposte in seno all'ordinanza resa in data 2.11.2022 (alla quale si rinvia), si ribadisce che tale eccezione debba ritenersi superata alla luce della non opponibilità alla curatela fallimentare della clausola contrattuale derogatrice della competenza (clausola peraltro non specificatamente approvata per iscritto dalla società correntista oggi fallita).
Venendo al merito della vicenda che ci occupa, giova rilevare che, effettivamente, il rapporto di conto corrente n. 4576149 (ex 17461) presenta diverse criticità – sia con riferimento alle clausole che alla prassi bancaria applicata - che ne compromettono radicalmente la validità.
L'odierna attrice lamenta, in primo luogo, che la clausola di determinazione del tasso d'interesse di cui all'art. 7, comma terzo, della lettera contratto datata 20.09.1991 sia nulla in quanto pattuita “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”.
Gli (ipotetici) effetti della (asserita) nullità della clausola in esame, dunque, si rifletterebbero nell'illegittimità dell'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello legale.
Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza – premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse – occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92, in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione.
In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi
(Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass.
8-51998 n. 4696;
Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n.
10657).
pagina 9 di 13 In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge
154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data di acquisto dell'efficacia della legge stessa, atteso che l'art. 4 della citata legge, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l'innovazione normativa “impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo”(cfr. Cass.
S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 28-3-2002 n.
4490; Cass. 25-2002 n. 6258).
Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale, che nel caso de quo la non ha mai provveduto ad applicare. CP_2
Analogo discorso deve essere compiuto con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, che ai fini della loro validità devono essere necessariamente determinate e approvate per iscritto.
A tal riguardo, va rilevato che la banca – in riferimento al conto corrente n. del 1991 non prevedeva nessuna pattuizione scritta sul massimo scoperto che, di contro, avrebbe dovuto essere determinata nel suo ammontare o comunque determinabile ex art. 1346 c.c.
Anche prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (n. 154/1992), infatti, il rinvio contrattuale all'«uso piazza» risultava nullo per indeterminatezza ai sensi della richiamata disposizione.
Perciò, è senz'altro nulla la pattuizione di massimo scoperto, quale che sia il tempo in cui sia stata stipulata, che rapporta la misura della sua applicazione alle «condizioni generalmente applicate su piazza nel periodo» (Cassazione civile, Sez. I, 4 dicembre 2013, n. 27118).
Ebbene, nel caso che ci occupa, la convenuta ha esplicitamente previsto la pattuizione di CMS - nella misura del 1,5% - solo a partire dal 2005.
Ne discende che le somme illegittimamente addebitate dal 1991 al 2005 debbano essere restituite dalla in favore dell'attrice (per nullità della pattuizione del massimo scoperto). CP_2
Considerato, poi, che dal 2012 la cms è stata abolita, la non avrà nulla a che pretendere dal 2012 CP_2 fino alla chiusura del conto corrente.
pagina 10 di 13 Sotto altro profilo, parimenti nulla si rivela la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché la capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
Tale asimmetria viola il principio di reciprocità e si pone in contrasto con l'art. 1283 c.c., che ammette la capitalizzazione soltanto a determinate condizioni e mai in regime di disparità.
La giurisprudenza di merito, ivi inclusa quella di questo Tribunale, è invece costante nel ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittima solo ove contrattualmente prevista in condizioni di reciprocità (Tribunale di Catania, sentenza n. 1859 del 4.5.2019).
In assenza di pattuizione scritta (avvenuta solamente nel 2005) deve essere escluso ogni interesse oltre la misura legale, la c.d. ricapitalizzazione, così come ogni commissione o spesa di conto non espressamente prevista da contratto e sottoscritta.
Pertanto, solo a far data dal 16 febbraio 2005, a seguito di delibera del CICR del 2000, l'istituto bancario ha potuto applicare la capitalizzazione, mentre per il periodo precedente (1991 – 2005) ogni capitalizzazione subita dal correntista deve ritenersi illegittima e, in quanto tale, va restituita.
L'attrice censura poi l'illegittimità dell'applicazione del sistema di determinazione delle valute nell'ambito del rapporto de quo.
Sul punto, va rilevato che l'istituto bancario - così come statuito dalla costante e pacifica giurisprudenza – avrebbe dovuto applicare la mera valuta coeva alla data contabile;
sulla scorta di tale criterio devono, pertanto, essere rideterminati i rapporti di dare e avere tra le parti.
Corollario della nullità e/o illegittimità delle suddette condizioni contrattuali è la necessità di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, con conseguente obbligo per la convenuta di restituire, CP_2 ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., gli importi illegittimamente addebitati alla correntista e da quest'ultima ingiustamente corrisposti.
Tali circostanze trovano riscontro nella relazione del ctu che ha smentito le difese della banca, a cominciare dall'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse di natura solutoria effettuate nel decennio antecedente alla proposizione della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Si noti al riguardo che, per giurisprudenza costante, la decorrenza del termine decennale di prescrizione varia a seconda che la rimessa in questione abbia natura solutoria o ripristinatoria.
Più precisamente: si ha un pagamento solutorio quando il rapporto di conto corrente non è affidato oppure quando la rimessa è stata eseguita dal correntista su un conto corrente passivo e quindi i singoli versamenti vengono effettuati al fine di coprire il debito (i.e. il passivo) – maturato verso la banca – eccedente la somma accreditata al cliente;
si ha, invece, pagamento ripristinatorio quando i versamenti pagina 11 di 13 siano effettuati su conto corrente affidato, ed il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, avendo quale unico effetto quello di ampliare la provvista della quale il correntista potrà continuare ancora a godere.
Nel primo caso, il dies a quo è da individuare nella data dei singoli versamenti effettuati dal correntista;
nel secondo caso il termine inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente (Cassazione
Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 24418 del 2.12.2010).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non possa trovare applicazione alla luce delle risultanze istruttorie, che di fatto considerano il rapporto di conto corrente n. 17461 (poi n. 4576149) con affidamento dal 1994.
La natura ripristinatoria delle rimesse de quibus risulta, peraltro, confermata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio nella relazione integrativa depositata a seguito del richiamo, in seno alla quale il ctu – rimodulando i conteggi in base alle lettere di affidamento datate 29.4.1994, 4.10.1995 e 21.4.2010 (cfr. doc. 4, 5 e 7 della produzione documentale di parte attrice) - ha affermato che: “dai conteggi effettuati
è emerso che le somme prescritte non ripetibili ammontano a euro 91.379. Queste sono state sottratte dal saldo del conto corrente pari a € 198.120,19 ottenendo un importo a credito per il correntista pari
a euro 106.742”.
Ne consegue, ai fini dell'eccezione in commento, che il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dal momento della chiusura del rapporto.
Considerato che il rapporto è stato chiuso in data 22.09.2014, è evidente che nessuna prescrizione sia maturata nel caso di specie.
Le conclusioni cui è approdato il consulente – esaminando i documenti di causa e prendendo posizione sulle osservazioni delle parti - paiono del tutto condivisibili, giacché scevre da vizi logici e tecnici.
Ne discende - ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. - l'obbligo restitutorio a carico della convenuta, CP_2 avendo la stessa incassato e trattenuto somme spettanti alla correntista e, per essa, oggi, alla LA attrice.
Pertanto va condannata al pagamento in favore della attrice della somma Controparte_1 Pt_2 complessiva di € 106.742, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
pagina 12 di 13 Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto e poste provvisoriamente a carico della convenuta, gravano definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.I. dott. RA TT, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6894/2021 R.G. così provvede: condanna al pagamento in favore della curatela attrice della somma complessiva di € Controparte_1
106.742,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € Controparte_1
786,00 per spese e € 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu, già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.RA TT
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