Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 2
A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
L'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato (e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio), essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e in tal caso l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta ovvero della sua qualità di incaricata del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. Tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione e in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione.
Commentario • 1
- 1. L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore. -…https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8485 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI RM TIT. DITTA INDIVIDUALE DI FALEGNAMERIA corrente in Berra, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, difeso dall'avvocato GIORGIO LA MALFA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDILFINANZIARIA s.p.a., in liquidazione in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. PETROLINI 2, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo DONNAMARIA, difesa dagli avvocati GIOVANNI GIORGI, STEFANO GRAZIOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n.02869/97 proposto da:
NI RM TITOLARE DITTA INDIVIDUALE DI FALEGNAMERIA CORRENTE IN BERRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo RINALDI, difeso dall'avvocato GIORGIO LA MALFA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDILFINANZIARIA S.p.a., in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. PETROLINI 2, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo DONNAMARIA, difesa dagli avvocati GIOVANNI GIORGI, STEFANO GRAZIOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 322/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 2/3/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato Sandro BARTOLOMUCCI, per delega dell'Avvocato GIORGI, depositata in udienza, difensore del resistente EDfinanziaria Spa, che si riporta agli atti depositati, deposita, altresì, nota spese;
udito il P.M.in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. p.q.r.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata senza data ER FA conferì alla società cooperativa a r.l. Italica Costruzioni EDi (IC), con sede in Berra (Ferrara), l'appalto per eseguire l'ampliamento del proprio laboratorio di falegnameria, convenendo la data del 18 giugno 1991 per l'inizio dei lavori e la somma di £. 70.000.000 a titolo di corrispettivo;
in relazione a tali accordi la soc. IC emise la fattura n 32 in data 26 settembre 1991 per complessive £. 83.300.000 (di cui £. 13.300.000 per Iva) il cui pagamento era stato previsto in due rate uguali scadenti il 30 dicembre 1991 ed il 31 gennaio 1992, quindi cedette questo suo credito alla s.p.a. ED ZI con sede in Bologna, dopo avere stipulato con quest'ultima un contratto di factoring e dopo essersi procurata l'accettazione del FA.
Con ricorso del 23 marzo 1992 diretto al Presidente del Tribunale di Bologna la soc. ED ZI chiese che fosse ingiunto al FA il pagamento della somma di £. 68.493.351, pari alla differenza tra l'importo della fattura n 32 e la somma di £. 14.806.649 già ricevute dall'IC.
Contro il decreto ingiuntivo, emesso il 31 marzo 1992, il FA propose tempestiva opposizione con atto di citazione notificato il 5 maggio 1992, col quale eccepì che l'IC aveva eseguito solo in parte i lavori commissionatile senza portarli a termine(per circa £.30.000.000); chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo nonché l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'IC allo scopo di essere garantito.
Costituendosi nel giudizio di opposizione la soc. ED ZI sostenne che gli atti di disposizione del credito intervenuti tra cedente e debitore ceduto non erano opponibili ad essa cessionaria e chiese pertanto il rigetto dell'opposizione.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 22 giugno 1994, rigettò l'opposizione dopo aver disatteso sia la richiesta di prove orali sia l'istanza di chiamata in giudizio della soc. IC (nelle more del giudizio dichiarata fallita) in considerazione dell'evidente autonomia della posizione dei tre soggetti coinvolti nell'operazione.
Contro la sentenza il FA propose appello chiedendone la riforma ed insistendo, in via subordinata, per la chiamata in giudizio della soc. IC e per l'ammissione delle prove orali già formulate. Propose appello anche la soc. ED ZI chiedendo la condanna del FA anche al danno da svalutazione monetaria. Il contraddittorio tra le parti si instaurò, pertanto, nuovamente davanti alla Corte d'appello di Bologna, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 2 marzo 1996, rigettò entrambi i gravami, confermò la decisione del Tribunale e condannò il FA alle spese.
Contro la sentenza (non notificata) ER FA ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 21 gennaio 1997) e formulato tre motivi d'impugnazione, poi illustrati con memoria. La s.p.a. ED ZI ha depositato controricorso ed eccepito preliminarmente l'inesistenza (o la nullità assoluta ed insanabile) della notifica del ricorso perché effettuata su richiesta di soggetto diverso sia dalla parte che dal suo procuratore speciale. Con atto notificato il successivo 8 marzo 1997 su richiesta del suo procuratore speciale il FA ha proposto identico ricorso per cassazione, facendo rilevare che comunque l'eccepita nullità era stata sanata dalla notifica del controricorso avvenuta entro il termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata. La s.p.a. ED ZI ha depositato nuovo controricorso con cui ha fatto notare che il ricorso non è altro che la ripetizione di quello precedente, salva la correzione della richiesta di notifica, ed ha eccepito la sua inammissibilità per avvenuta consumazione del diritto ad impugnare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi, successivamente proposti contro la stessa sentenza.
2. Va in secondo luogo esaminata l'eccezione riguardante la notifica del primo ricorso (avvenuta il 21 gennaio 1997), la quale, come risulta dalla relazione in atti, fu eseguita dall'Ufficiale giudiziario su richiesta di soggetto (l'avv.
Cristina Tassinari) diverso sia dalla parte (ER FA) sia dal professionista (avv. Giorgio La Malfa di Ferrara) cui era stato conferito il mandato speciale a proporre ricorso per cassazione. L'eccezione va disattesa.
Questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare (sentenza sezioni unite 6 settembre 1990 n. 9213, seguita da sentenze 5 febbraio 1996 n. 952, 15 maggio 1996 n, 4501 e 28 agosto 1998 n. 8557) che l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato (e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio), essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e in tal caso l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta ovvero della sua qualità di incaricata del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. Tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione e in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione. Il ricorso notificato il 21 gennaio 1997 è dunque ammissibile.
3. Col primo motivo di questo ricorso il FA denunzia violazione dell'art. 1655 c.c. nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che la Corte d'appello non ha considerato che egli non aveva prestato alcun consenso alla risoluzione del contratto di appalto ma l'aveva passivamente subita dato che con la lettera del 12 novembre 1991 l'IC gli aveva comunicato l'interruzione dei lavori a causa del proprio stato di insolvenza.
4. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.1260 e 1264 c.c., dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52,
nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che col contratto di factoring viene ceduto un credito futuro e che la legge speciale non solleva la società di factoring dal rischio della mancata realizzazione del credito;
aggiunge che egli non era tenuto ad effettuare un pagamento non dovuto a causa dell'inadempimento del creditore cedente, il quale, non avendo eseguito la prestazione, non era titolare di alcun credito e non poteva pertanto cederlo a terzi.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione.
Le doglianze vanno condivise per quanto di ragione.
I primi giudici hanno accertato che con lettera del 30 settembre 1991 il FA aveva preso buona nota dell'avvenuta cessione a favore della soc. ED ZI del credito della soc. IC per le prestazioni da quest'ultima effettuate a seguito del contratto di appalto in precedenza concluso, e che successivamente lo stesso FA aveva ricevuto una lettera in data 12 novembre 1991 con la quale il legale rappresentante della soc. IC gli aveva comunicato che i lavori non potevano più essere completati, che il contratto di appalto doveva intendersi risolto e che l'ammontare delle opere ineseguite gli sarebbe stato riconosciuto con una fattura di accredito (poi emessa per £. 30.900.000).
I primi giudici hanno ritenuto che, a fronte della richiesta della soc. ED ZI di pagare la somma di £. 68.493.351 a titolo di prezzo dell'intera opera appaltata, il FA non potesse eccepire l'incompleta esecuzione dei lavori da parte della soc. IC, dato che il contratto di appalto si era risolto consensualmente in data posteriore all'accettazione della cessione, per cui la relativa eccezione non poteva essere opposta al cessionario dato che il cedente aveva già perduto la disponibilità del suo credito e pertanto non poteva più compiere atti di disposizione dello stesso. La decisione in tal senso adottata non può essere condivisa alla luce dei principi che regolano la cessione di credito e l'opponibilità delle eccezioni, ne' soddisfa l'esigenza d'una sufficiente esposizione dei relativi motivi.
Non v'è dubbio, infatti, che il debitore è parte del rapporto obbligatorio oggetto di cessione ma non del contratto di cessione, il quale si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza la necessità dell'assenso del debitore ceduto.
È altrettanto certo che l'"accettazione" del debitore ceduto è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito - una mera dichiarazione di scienza - che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di incedibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito. Orbene, poiché il trasferimento del credito comporta il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, fermo restando il titolo ed il contenuto del debito, il debitore ceduto diventa, a seguito della cessione, obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario;
pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito sia quelle relative ai fatti modificativi o estintivi del rapporto, purché anteriori al trasferimento del credito dal cedente al cessionario o anche posteriori a tale trasferimento ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
Ciò posto, non è dato comprendere dalla sentenza impugnata in base a quale ragionamento il giudice di appello, prima di affermare che la risoluzione del contratto di appalto aveva privato il cedente della disponibilità del suo credito, abbia potuto ritenere possibile la cessione alla soc. ED ZI da parte della soc. IC di un credito verso il FA che non era sorto per quella parte che corrispondeva ai lavori di costruzione non effettuati, e in che modo abbia potuto ritenere il FA obbligato a corrispondere alla soc. ED ZI una somma di danaro che costituiva il corrispettivo di prestazioni lavorative non ricevute dalla soc. IC, la quale non aveva adempiuto, per questa parte, all'obbligo assunto verso di lui col contratto di appalto.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
5. Col terzo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello ammesso le prove orali da lui richieste sulla base di ragioni inidonee a rivelare la ratio decidendi e contraddittorie rispetto ai documenti in atti.
La doglianza va disattesa.
La mancata completa riproduzione dei capitoli di prova non soddisfa il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione ne' quello dell'autosufficienza del ricorso, perché non consente a questa Corte Suprema di accertare se i mezzi probatori richiesti fossero e meno diretti a dimostrare punti decisivi della controversia. Il terzo motivo è dunque inammissibile.
6. Il ricorso notificato l'8 marzo 1997 va dichiarato inammissibile perché proposto nell'esercizio di un diritto di impugnazione già esercitato in precedenza.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso notificato il 21 gennaio 1997, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, dichiara inammissibile il ricorso notificato l'8 marzo 1997.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 12 febbraio 1999.