Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8485
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

L'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato (e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio), essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e in tal caso l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta ovvero della sua qualità di incaricata del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. Tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione e in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione.

Commentario1

  • 1L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore. -…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8485
Data del deposito : 6 agosto 1999

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