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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 601/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariella Roberti Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 601/2021 r.g. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gian Gabriele Parte_1 C.F._1 Binaglia, nonché dall'avv. Manuela Pula, giusta procura su foglio separato e congiunta per via telematica al ricorso, elettivamente, domiciliato in Perugia, alla Via Cesare Balbo n.9, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_1 C.F._2
Tarantino, giusta procura su foglio separato e congiunta per via telematica alla comparsa di costituzione, elettivamente, domiciliata in Perugia, alla Via della Pallotta n. 5/i, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da memoria integrativa, ossia “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel ricorso introduttivo e nella narrativa della presente memoria integrativa: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1
uniti in matrimonio con rito concordatario in TI UM (Pg) in data Controparte_1
06/07/1997 (atto n.23 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1997), con attribuzione di colpa in capo alla Sig.ra ai sensi dell'art.151 comma II c.c. in considerazione del suo Controparte_1 comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
b) confermare che i coniugi continueranno a vivere separati e saranno tenuti al reciproco rispetto;
c) accertato e dichiarato che
pagina 1 di 9 non è la figlia biologica del Sig. confermare l'affidamento esclusivo Parte_2 Parte_1 della minore alla madre, con collocazione presso l'abitazione della madre e disporre l'obbligo esclusivo della madre di provvedere al suo mantenimento e ad eventuali spese straordinarie;
per l'effetto, d) revocare quanto previsto nell'Ordinanza Presidenziale del 05/09/2021 in merito al mantenimento della figlia e alla assegnazione della abitazione familiare (che essendo in Pt_2 comproprietà tra i coniugi, potrà essere divisa secondo le rispettive quote di proprietà e con obbligo di entrambi i coniugi di pagare la quota del 50% delle rate del mutuo ipotecario, congiuntamente contratto per l'acquisto della abitazione stessa); e) accertato e dichiarato che non sussiste reale divario reddituale tra i coniugi e che la separazione è addebitabile alla Sig.ra Controparte_1 disporre che alla stessa non è dovuto alcun assegno di mantenimento da parte del marito e, per l'effetto, revocare quanto disposto in merito nell'Ordinanza Presidenziale del 05/09/2021; f) rigettare ogni diversa richiesta, eccezione e domanda avversaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”.
Conclusioni di parte resistente: come in comparsa di risposta ossia “- accertare e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, la domanda di divisione della casa coniugale per quanto in premessa;
- dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della stessa a Pt_1 CP_1 carico di per tutti i fatti esposti in narrativa. - disporre l'assegnazione della casa Parte_1 familiare sita in Passaggio di ET (PG), in Via Del Fossetto n.11/B alla sig.ra CP_1
quale collocataria della figlia che vi manterrà la propria residenza unitamente alla
[...] Pt_2 figlia - disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il Pt_2 mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Perugia del 25 maggio 2016, o che vorrà determinare secondo equità. Somma, automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT da versare entro il 10 di ogni mese sul c/c intestato alla signora Il codice IBAN sarà fornito in altra CP_1 sede;
- disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento della moglie nella misura di € 300,00 o che vorrà determinare, tenuto conto dei redditi della resistente e dell'attuale squilibrio patrimoniale tra le parti, somma, automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT da versare entro il 10 di ogni mese sul c/c intestato alla signora Il codice IBAN sarà CP_1 fornito in altra sede”.
Conclusioni del pubblico ministero: Il pubblico ministero conclude per la separazione con affidamento della minore alla madre e con congruo assegno di mantenimento a carico del padre.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 5.2.2021, chiedeva la separazione dalla moglie, Parte_1 CP_1
con addebito alla stessa, esponendo a tal fine:
[...]
- di avere contratto con lei matrimonio concordatario il 6.7.1997 (trascritto al n. 23, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, Anno 1997 del registro di stato civile del comune di TI UM) e che dall'unione nasceva la figlia (il 27.11.2007); Parte_2
- che essendo sorte incomprensioni caratteriali, a maggio del 2020 presentavano ricorso per separazione consensuale (sottoscritto il 13.5.2020) ed egli lasciava la casa coniugale per trasferirsi a vivere nell'appartamento di Petrignano di Assisi, dove tuttora abita.;
- che successivamente, coltivando sospetti circa la paternità della figlia si rivolgeva a un Pt_2 centro di analisi per effettuare il test di paternità, scoprendo che non sussisteva compatibilità genetica tra lui e la ragazza;
- che a settembre 2020 riceveva una telefonata dalla figlia, la quale lo accusava di aver affermato di non essere suo padre e gli comunicava di non volerlo più vedere;
- che, dopo quanto scoperto, egli non aveva più voluto accettare le condizioni di separazioni inizialmente concordate;
- che inoltre, dopo aver saputo gli esiti del test di paternità, aveva effettuato delle verifiche sui risparmi di famiglia e sul conto corrente cointestato, scoprendo che la moglie non aveva condiviso con lui le proprie entrate e neppure l'importo ricavato dalla vendita, nel 2007, di un immobile compratole dal padre e inoltre aveva effettuato, a sua insaputa, numerosi e ingenti prelievi di somme di denaro tra il 2010 e il 2020 per complessivi € 100.000,00;
- che la moglie aveva una relazione con e che tale rapporto sentimentale risaliva a Persona_1 cinque anni prima ed era dunque iniziato in costanza di convivenza coniugale.
Deduceva, quindi, la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, sia per la relazione extraconiugale avuta con il vero padre di sia per avergli taciuto la possibilità di non essere il Pt_2 padre biologico della bambina, lasciandogli instaurare con lei quell'intenso legame affettivo che si instaura normalmente tra padre e figlia.
Sotto il profilo economico, deduceva: di guadagnare circa € 1.350,00 al mese, lavorando come impiegato;
che la moglie lavorava come colf-badante presso una famiglia di per uno stipendio Pt_3 mensile netto di € 580,00.
Concludeva chiedendo: la separazione personale, con addebito alla moglie;
la divisione della casa coniugale;
l'affidamento della figlia in via esclusiva alla madre con obbligo di mantenimento esclusivamente a carico di quest'ultima, motivando quest'ultima richiesta in ragione dell'assenza di un legame di filiazione biologica tra lui ed e della propria impossibilità di proporre azione di Pt_2 disconoscimento della figlia per intervenuta decadenza.
pagina 3 di 9 costituitasi per la fase presidenziale (con comparsa del 28.4.2021), deduceva: che Controparte_1 l'unione coniugale era venuta meno per il comportamento del marito, il quale faceva smoderato uso di alcoolici, fumava cannabis e frequentava meretrici;
che “dopo estenuanti discussioni e tentativi di aiuto per un cambio di rotta” ella si era decisa a manifestargli la propria intenzione di separarsi;
che tale annuncio aveva destato turbamento nel marito, tanto da indurlo ad annunciare il suicidio e a provocare l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione in data 27.4.2020. Contestava inoltre che non Pt_2 fosse figlia del marito ed evidenziava l'assenza di valore probatorio dell'esame genetico che lui aveva fatto eseguire segretamente su un campione non previamente identificato;
non si opponeva tuttavia all'affidamento esclusivo della minore, anche considerando che il padre si era da sempre disinteressato della figlia. Infine, deduceva di lavorare quale collaboratrice domestica, guadagnando poco meno di €
600,00 mensili.
Concludeva chiedendo, oltre all'affido esclusivo della figlia l'assegnazione della casa coniugale Pt_2
e un contributo del marito al mantenimento della figlia e di essa moglie.
In esito all'udienza presidenziale del 6.5.2021, ove le parti insistevano nelle difese svolte, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva: l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocazione presso di lei e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
l'obbligo in capo a di versare alla moglie la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente Parte_1 in base all'indice ISTAT, a titolo di mantenimento per lei e la somma di € 350,00, sempre rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre Pt_2 al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di quest'ultima.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e, all'udienza del 5.6.2024, veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, e con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, va rilevato che la domanda di divisione della casa coniugale (con riparto del mutuo), originariamente formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, non è stata riproposta nelle conclusioni formulate all'udienza del 5.6.2024 e deve intendersi pertanto abbandonata dal sig. Pt_1
In ogni caso, ove non si volesse considerare rinunciata, la predetta domanda di divisione sarebbe inammissibile.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella proposta, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Deve invece senz'altro accogliersi la domanda principale avanzata dal ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito la resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
pagina 4 di 9 In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda della resistente.
Risulta infatti dall'annotazione di polizia redatta dai Carabinieri della stazione di Cannara (allegato 7 alla comparsa di risposta) che i militari, intervenuti presso l'abitazione coniugale la sera del 28.4.2020, trovavano ad attenderli la sig.ra la quale riferiva di aver manifestato al marito la propria CP_1 intenzione di separarsi e che questi, subito dopo, si era barricato nel rustico sottostante la cucina in uno stato di alterazione psicopatica dovuta all'assunzione di alcool. Risulta inoltre dalla medesima annotazione che i carabinieri intervenuti trovavano effettivamente il sig. chiuso nel rustico e Pt_1 dopo un'opera di convincimento riuscivano a persuaderlo ad aprire la porta e avviavano una conversazione con lui, durante la quale ne accertavano lo stato di alterazione («immediatamente si stabiliva lo stato psicofisico, tant'è che esordiva con notevole difficoltà di espressione verbale») e gli intenti suicidari («assecondato ci portava in garage e aperta la propria auto apriva il cofano della vettura e sotto il tappetino estraeva una corda a forma di cappio e mostrandola riferiva che prima o poi l'avrebbe fatta finita»).
L'annotazione in esame fa prova fino a querela di falso di quanto direttamente accertato dai militari, ivi compresa la circostanza di avere il ricorrente in quella sede reso dichiarazioni circa le cause della separazione. Risulta infatti che il sig. riferendosi al proprio matrimonio, diceva ai carabinieri Pt_1
“di avere rovinato tutto” e, alla richiesta di spiegazioni, rispondeva che «la moglie aveva scoperto che lui si era dato a prostitute e comunque non si capacitava della decisione della moglie di chiedere la separazione».
Si tratta evidentemente di una confessione stragiudiziale, alla quale – se non può riconoscersi valore di piena prova, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti – deve tuttavia attribuirsi efficacia di elemento indiziario, in ragione del contesto in cui è stata resa (quello della comunicazione della scelta separativa da parte della moglie) e dei destinatari della stessa (i militari dell'Arma dei carabinieri). Tali circostanze depongono, infatti, certamente per la genuinità delle dichiarazioni compiute dal ricorrente, perché il non avrebbe avuto nessuna ragione di riferire ai militari una Pt_1 circostanza imbarazzante come la frequentazione di prostitute, ove essa non fosse stata effettivamente la causa della decisione della moglie di lasciarlo.
Tale elemento di prova deve essere valutato unitamente alla sentenza del 30.7.1998 (all. 6 alla comparsa di risposta) con cui il Pretore di Perugia applicava, ai sensi degli artt. 444, 448 e 549 c.p.p., al sig. la pena di mesi due di reclusione (poi convertita in pena pecuniaria), per aver Parte_1 compiuto, in concorso con la propria partner femminile e con altri, «congiunzione carnale e/o coito orale in luogo aperto al pubblico, cioè all'interno delle autovetture condotte dalle persone di sesso maschile». Tale sentenza, seppur relativa a fatti risalenti nel tempo, riscontra l'avvenuta frequentazione di prostitute da parte del sig. e conforta dunque la veridicità di quanto da lui stesso dichiarato ai Pt_1
Carabinieri circa le cause della scelta separativa.
È poi appena il caso di osservare che la frequentazione di meretrici da parte di uno dei coniugi costituisce una violazione particolarmente grave del dovere di fedeltà, cui non può che riconoscersi intrinseco valore di offesa dell'altro coniuge, quale conseguenza dell'operato mercimonio della prestazione sessuale che avrebbe dovuto essere riservata al talamo coniugale. Essa appare dunque di per sé idonea a far presumere l'esistenza del nesso di causalità con la crisi del legame matrimoniale.
L'esistenza del nesso causale risulta inoltre dimostrata dalla reazione avuta il 28.4.2020 dal marito, il quale manifestando la propria disperazione per la decisione della moglie di separarsi, fino a giungere a pagina 5 di 9 minacciare il suicidio, rendeva manifesto di non aver, fino a quel momento, mai preso in considerazione l'eventualità della fine del proprio matrimonio, che egli avrebbe voluto proseguire.
In conclusione, va accolta la domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dalla resistente
CP_1
Va invece rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente Pt_1
Al riguardo risulta infatti del tutto carente, già nell'allegazione del ricorrente, l'esistenza del nesso eziologico tra la perdita dell'affectio coniugalis e le prospettate violazioni del dovere di fedeltà da parte della moglie.
È infatti lo stesso che nel ricorso riferisce che la convivenza era divenuta intollerabile già Parte_1 prima che egli si rivolgesse a un laboratorio di analisi per l'esecuzione del test per accertare la paternità della figlia chiarendo di aver commissionato tale esame dopo la presentazione del ricorso per Pt_2 separazione consensuale e di essersi determinato a revocare il proprio consenso alla separazione proprio in conseguenza degli esiti del test di paternità effettuato. Parimenti è a dirsi con riguardo alle asserite condotte di indebito utilizzo dei risparmi familiari da parte della moglie, avendo il ricorrente dichiarato in ricorso di aver avviato tali verifiche dopo aver ricevuto il referto del test di Pt_1 paternità.
Il dato cronologico della certa posteriorità delle scoperte delle asserite violazioni dei doveri coniugali della moglie rispetto alla rottura del vincolo matrimoniale, conclamata nella presentazione del ricorso per separazione consensuale sottoscritto il 13.5.2020, rende dunque evidente l'impossibilità di configurare le dette violazioni come causa di un evento già avvenuto.
Sotto altro profilo si ricorda che le dichiarazioni rese dal sig. ai carabinieri intervenuti la sera Pt_1 del 28.4.2020 e il comportamento di disperazione da lui tenuto (barricandosi nella taverna e minacciando il suicidio) dimostrano che egli non aveva a quella data nessuna volontà di separarsi dalla moglie sicché, anche ove avesse effettivamente già avuto sospetti circa la paternità della figlia e la correlata infedeltà della moglie, tali sospetti non avrebbero comunque giustificato a suo avviso (almeno fino a quel momento) la rottura del matrimonio e dunque non possono essere messi in relazione causale con essa.
In assenza del nesso di causalità risulta superflua la consulenza tecnica richiesta dal ricorrente per accertare la compatibilità genetica con la figlia Merita poi di essere osservato che il detto Pt_2 adempimento istruttorio non sarebbe solamente inutile ai fini della decisione, ma sarebbe anche, con ogni probabilità, fonte di angoscia e sofferenza (sia con riguardo alla scelta di sottoporsi o meno al prelievo del campione biologico, sia con riguardo all'incertezza degli esiti della consulenza) per la minore alla cui tutela questo ufficio è chiamato.
La separazione dei coniugi deve dunque essere addebitata esclusivamente al marito.
Passando alle pronunce accessorie relative alla figlia minore, deve preliminarmente evidenziarsi che lo status di filiazione non è in contestazione, non risultando svolta – né in questo, né in altro giudizio – nessuna domanda a riguardo (convenendo peraltro il sig. sulla sua intervenuta decadenza Pt_1 dall'azione di disconoscimento di paternità).
L'azione di stato non è stata proposta neppure dal Pubblico ministero.
pagina 6 di 9 E in effetti gli atti di causa non evidenziano un interesse della minore all'introduzione dell'azione di disconoscimento, sia perché mancano indizi circa l'inesistenza del rapporto biologico (per non potersi riconoscere alcun valore a un test che accerta l'inesistenza di compatibilità biologica tra campioni di provenienza ignota, che ben avrebbero potuto essere prelevati sulla persona di un qualunque soggetto estraneo al nucleo familiare), sia perché, quand'anche mancasse effettivamente il legame biologico tra il ricorrente, la perdita dello status di figlia del non appare certamente vantaggiosa per Pt_2 Pt_1 la minore, tenuto conto degli effetti che essa produrrebbe sulla sua identità personale, ormai formatasi (essendo ormai prossima al compimento dei 17 anni), e valutato che non vi è certezza circa la Pt_2 possibilità di acquisire un altro status di filiazione, non essendo stata fatta nessuna ipotesi sull'identità del presunto padre biologico.
Ricordato che lo stato di figlio del marito della madre, acquisito per la nascita in costanza di matrimonio, può essere rimosso solo attraverso l'azione di disconoscimento della paternità, in mancanza di tale azione – non proposta, lo si ribadisce, né in questo, né in altro giudizio – non possono in alcun modo revocarsi in dubbio la paternità del ricorrente, né i connessi obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minorenne.
Non può tuttavia non tenersi conto, sotto il profilo dell'affidamento e della regolamentazione della frequentazione, della brusca e completa interruzione dei rapporti padre-figlia che è conseguita alle affermazioni compiute dal sig. circa la riconducibilità a terzi della paternità di Pt_1 Pt_2
Attraverso tale condotta il padre ha certamente mostrato di non aver tenuto conto delle conseguenze che le sue affermazioni avrebbero prodotto sulla psiche della figlia. Egli, inoltre, si è successivamente disinteressato di lei, fino a chiederne in questa sede l'affido esclusivo alla madre.
In tali condizioni un affido condiviso sarebbe certamente pregiudizievole per la ragazza, sicché la minore va affidata in via esclusiva alla madre, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
La madre assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia.
La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica, oltre che per le considerazioni svolte in ordine all'atteggiamento non tutelante assunto dal ricorrente nei confronti della figlia, per l'assoluta impossibilità di una gestione condivisa della minore alla luce della totale assenza di rapporti tra le parti.
All'affidamento della figlia, consegue l'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Infine, l'atteggiamento di rifiuto del padre assunto da (dopo aver saputo delle sue affermazioni Pt_2 circa la sua paternità) e l'età della ragazza (ormai quasi diciassettenne) rendono inopportuna una regolamentazione della frequentazione con il genitore non affidatario.
Quanto agli aspetti economici, va certamente previsto un contributo del sig. al Parte_1 mantenimento della figlia minore.
pagina 7 di 9 Per la quantificazione di tale contributo, deve aversi riguardo alle condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della società di Controparte_2
ET, a far data 03/03/2003 e con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaio addetto alla lavorazione dell'acciaio e percepisce uno stipendio base mensile netto di circa €.1.350,00, oltre rimborsi per trasferte (cfr. dichiarazione e certificazioni uniche depositate in data 30.4.2021 dalla parte ricorrente).
Sotto il profilo patrimoniale il sig. oltre a essere comproprietario al 50% della casa coniugale, Pt_1 possiede l'intera proprietà dell'appartamento in cui vive attualmente (sito in Assisi, Frazione
Petrignano, Via Alessandro Fiumi n.14) e la quota di 1/6 di un magazzino con terreno circostante ubicato in ET (cfr. dichiarazione depositata dal ricorrente in data 30.4.2021).
La sig.ra secondo quanto risulta dalle dichiarazioni delle parti, concordi sul punto, lavora CP_1 come colf/badante per una retribuzione mensile di circa € 600,00. Ella è comproprietaria con il marito dell'abitazione coniugale, nella quale vive, e non possiede altri immobili.
Entrambi i coniugi, poi, sono obbligati alla restituzione del mutuo che hanno contratto congiuntamente per l'acquisto della casa coniugale.
Tenuto conto di tali elementi – immutati rispetto all'epoca della pronuncia dei provvedimenti provvisori – deve certamente confermarsi l'importo di € 350,00 (oltre spese straordinarie al 50%) previsto in sede presidenziale e che risulta tuttora congruo, considerata l'automatica rivalutazione all'indice Istat.
Parimenti deve essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, stante la permanenza dello squilibrio economico già ravvisato in sede presidenziale.
Il sig. dovrà dunque versare mensilmente alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di € Pt_1
200,00 (oggi pari a € 229,80 con la rivalutazione).
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del ricorrente, cui è da addebitarsi la separazione.
Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto delle numerose prove testimoniali assunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1. pronuncia la separazione tra il Sig. nato a TI UM (PG), il 19.3.1970 e la Parte_1
Sig.ra nata a [...] il [...], con addebito al marito;
Controparte_1
2. dispone l'affido esclusivo della figlia lla madre, la quale eserciterà Pt_2 Controparte_1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
pagina 8 di 9 3. assegna la casa coniugale, sita Passaggio di ET (PG), in Via Del Fossetto n.11/B, alla sig.ra
Controparte_1
4. dispone che un'eventuale ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia avvenga con il consenso di quest'ultima e con accordi diretti del padre con la ragazza;
5. conferma con riguardo al mantenimento della figlia minore il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 5.9.2021 e pertanto pone a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere entro i primi dieci giorni di ogni mese a favore della Sig.ra a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 402,15 (così Pt_2 rideterminato, con il conteggio della rivalutazione medio tempore intervenuta, l'originario importo di € 350,00) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
6. conferma con riguardo al mantenimento della moglie il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 5.9.2021 e pertanto pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi Parte_1 cinque giorni di ogni mese a favore di a titolo di mantenimento la somma Controparte_1 di € 229,80, (così rideterminato, con il conteggio della rivalutazione medio tempore intervenuta, l'originario importo di € 200,00) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 4.712,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali al
15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Perugia, 24 novembre 2024
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Mariella Roberti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariella Roberti Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 601/2021 r.g. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gian Gabriele Parte_1 C.F._1 Binaglia, nonché dall'avv. Manuela Pula, giusta procura su foglio separato e congiunta per via telematica al ricorso, elettivamente, domiciliato in Perugia, alla Via Cesare Balbo n.9, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_1 C.F._2
Tarantino, giusta procura su foglio separato e congiunta per via telematica alla comparsa di costituzione, elettivamente, domiciliata in Perugia, alla Via della Pallotta n. 5/i, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da memoria integrativa, ossia “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel ricorso introduttivo e nella narrativa della presente memoria integrativa: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1
uniti in matrimonio con rito concordatario in TI UM (Pg) in data Controparte_1
06/07/1997 (atto n.23 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1997), con attribuzione di colpa in capo alla Sig.ra ai sensi dell'art.151 comma II c.c. in considerazione del suo Controparte_1 comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
b) confermare che i coniugi continueranno a vivere separati e saranno tenuti al reciproco rispetto;
c) accertato e dichiarato che
pagina 1 di 9 non è la figlia biologica del Sig. confermare l'affidamento esclusivo Parte_2 Parte_1 della minore alla madre, con collocazione presso l'abitazione della madre e disporre l'obbligo esclusivo della madre di provvedere al suo mantenimento e ad eventuali spese straordinarie;
per l'effetto, d) revocare quanto previsto nell'Ordinanza Presidenziale del 05/09/2021 in merito al mantenimento della figlia e alla assegnazione della abitazione familiare (che essendo in Pt_2 comproprietà tra i coniugi, potrà essere divisa secondo le rispettive quote di proprietà e con obbligo di entrambi i coniugi di pagare la quota del 50% delle rate del mutuo ipotecario, congiuntamente contratto per l'acquisto della abitazione stessa); e) accertato e dichiarato che non sussiste reale divario reddituale tra i coniugi e che la separazione è addebitabile alla Sig.ra Controparte_1 disporre che alla stessa non è dovuto alcun assegno di mantenimento da parte del marito e, per l'effetto, revocare quanto disposto in merito nell'Ordinanza Presidenziale del 05/09/2021; f) rigettare ogni diversa richiesta, eccezione e domanda avversaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”.
Conclusioni di parte resistente: come in comparsa di risposta ossia “- accertare e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, la domanda di divisione della casa coniugale per quanto in premessa;
- dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della stessa a Pt_1 CP_1 carico di per tutti i fatti esposti in narrativa. - disporre l'assegnazione della casa Parte_1 familiare sita in Passaggio di ET (PG), in Via Del Fossetto n.11/B alla sig.ra CP_1
quale collocataria della figlia che vi manterrà la propria residenza unitamente alla
[...] Pt_2 figlia - disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il Pt_2 mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Perugia del 25 maggio 2016, o che vorrà determinare secondo equità. Somma, automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT da versare entro il 10 di ogni mese sul c/c intestato alla signora Il codice IBAN sarà fornito in altra CP_1 sede;
- disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento della moglie nella misura di € 300,00 o che vorrà determinare, tenuto conto dei redditi della resistente e dell'attuale squilibrio patrimoniale tra le parti, somma, automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT da versare entro il 10 di ogni mese sul c/c intestato alla signora Il codice IBAN sarà CP_1 fornito in altra sede”.
Conclusioni del pubblico ministero: Il pubblico ministero conclude per la separazione con affidamento della minore alla madre e con congruo assegno di mantenimento a carico del padre.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 5.2.2021, chiedeva la separazione dalla moglie, Parte_1 CP_1
con addebito alla stessa, esponendo a tal fine:
[...]
- di avere contratto con lei matrimonio concordatario il 6.7.1997 (trascritto al n. 23, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, Anno 1997 del registro di stato civile del comune di TI UM) e che dall'unione nasceva la figlia (il 27.11.2007); Parte_2
- che essendo sorte incomprensioni caratteriali, a maggio del 2020 presentavano ricorso per separazione consensuale (sottoscritto il 13.5.2020) ed egli lasciava la casa coniugale per trasferirsi a vivere nell'appartamento di Petrignano di Assisi, dove tuttora abita.;
- che successivamente, coltivando sospetti circa la paternità della figlia si rivolgeva a un Pt_2 centro di analisi per effettuare il test di paternità, scoprendo che non sussisteva compatibilità genetica tra lui e la ragazza;
- che a settembre 2020 riceveva una telefonata dalla figlia, la quale lo accusava di aver affermato di non essere suo padre e gli comunicava di non volerlo più vedere;
- che, dopo quanto scoperto, egli non aveva più voluto accettare le condizioni di separazioni inizialmente concordate;
- che inoltre, dopo aver saputo gli esiti del test di paternità, aveva effettuato delle verifiche sui risparmi di famiglia e sul conto corrente cointestato, scoprendo che la moglie non aveva condiviso con lui le proprie entrate e neppure l'importo ricavato dalla vendita, nel 2007, di un immobile compratole dal padre e inoltre aveva effettuato, a sua insaputa, numerosi e ingenti prelievi di somme di denaro tra il 2010 e il 2020 per complessivi € 100.000,00;
- che la moglie aveva una relazione con e che tale rapporto sentimentale risaliva a Persona_1 cinque anni prima ed era dunque iniziato in costanza di convivenza coniugale.
Deduceva, quindi, la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, sia per la relazione extraconiugale avuta con il vero padre di sia per avergli taciuto la possibilità di non essere il Pt_2 padre biologico della bambina, lasciandogli instaurare con lei quell'intenso legame affettivo che si instaura normalmente tra padre e figlia.
Sotto il profilo economico, deduceva: di guadagnare circa € 1.350,00 al mese, lavorando come impiegato;
che la moglie lavorava come colf-badante presso una famiglia di per uno stipendio Pt_3 mensile netto di € 580,00.
Concludeva chiedendo: la separazione personale, con addebito alla moglie;
la divisione della casa coniugale;
l'affidamento della figlia in via esclusiva alla madre con obbligo di mantenimento esclusivamente a carico di quest'ultima, motivando quest'ultima richiesta in ragione dell'assenza di un legame di filiazione biologica tra lui ed e della propria impossibilità di proporre azione di Pt_2 disconoscimento della figlia per intervenuta decadenza.
pagina 3 di 9 costituitasi per la fase presidenziale (con comparsa del 28.4.2021), deduceva: che Controparte_1 l'unione coniugale era venuta meno per il comportamento del marito, il quale faceva smoderato uso di alcoolici, fumava cannabis e frequentava meretrici;
che “dopo estenuanti discussioni e tentativi di aiuto per un cambio di rotta” ella si era decisa a manifestargli la propria intenzione di separarsi;
che tale annuncio aveva destato turbamento nel marito, tanto da indurlo ad annunciare il suicidio e a provocare l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione in data 27.4.2020. Contestava inoltre che non Pt_2 fosse figlia del marito ed evidenziava l'assenza di valore probatorio dell'esame genetico che lui aveva fatto eseguire segretamente su un campione non previamente identificato;
non si opponeva tuttavia all'affidamento esclusivo della minore, anche considerando che il padre si era da sempre disinteressato della figlia. Infine, deduceva di lavorare quale collaboratrice domestica, guadagnando poco meno di €
600,00 mensili.
Concludeva chiedendo, oltre all'affido esclusivo della figlia l'assegnazione della casa coniugale Pt_2
e un contributo del marito al mantenimento della figlia e di essa moglie.
In esito all'udienza presidenziale del 6.5.2021, ove le parti insistevano nelle difese svolte, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva: l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocazione presso di lei e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
l'obbligo in capo a di versare alla moglie la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente Parte_1 in base all'indice ISTAT, a titolo di mantenimento per lei e la somma di € 350,00, sempre rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre Pt_2 al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di quest'ultima.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e, all'udienza del 5.6.2024, veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, e con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, va rilevato che la domanda di divisione della casa coniugale (con riparto del mutuo), originariamente formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, non è stata riproposta nelle conclusioni formulate all'udienza del 5.6.2024 e deve intendersi pertanto abbandonata dal sig. Pt_1
In ogni caso, ove non si volesse considerare rinunciata, la predetta domanda di divisione sarebbe inammissibile.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quella proposta, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Deve invece senz'altro accogliersi la domanda principale avanzata dal ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito la resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
pagina 4 di 9 In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda della resistente.
Risulta infatti dall'annotazione di polizia redatta dai Carabinieri della stazione di Cannara (allegato 7 alla comparsa di risposta) che i militari, intervenuti presso l'abitazione coniugale la sera del 28.4.2020, trovavano ad attenderli la sig.ra la quale riferiva di aver manifestato al marito la propria CP_1 intenzione di separarsi e che questi, subito dopo, si era barricato nel rustico sottostante la cucina in uno stato di alterazione psicopatica dovuta all'assunzione di alcool. Risulta inoltre dalla medesima annotazione che i carabinieri intervenuti trovavano effettivamente il sig. chiuso nel rustico e Pt_1 dopo un'opera di convincimento riuscivano a persuaderlo ad aprire la porta e avviavano una conversazione con lui, durante la quale ne accertavano lo stato di alterazione («immediatamente si stabiliva lo stato psicofisico, tant'è che esordiva con notevole difficoltà di espressione verbale») e gli intenti suicidari («assecondato ci portava in garage e aperta la propria auto apriva il cofano della vettura e sotto il tappetino estraeva una corda a forma di cappio e mostrandola riferiva che prima o poi l'avrebbe fatta finita»).
L'annotazione in esame fa prova fino a querela di falso di quanto direttamente accertato dai militari, ivi compresa la circostanza di avere il ricorrente in quella sede reso dichiarazioni circa le cause della separazione. Risulta infatti che il sig. riferendosi al proprio matrimonio, diceva ai carabinieri Pt_1
“di avere rovinato tutto” e, alla richiesta di spiegazioni, rispondeva che «la moglie aveva scoperto che lui si era dato a prostitute e comunque non si capacitava della decisione della moglie di chiedere la separazione».
Si tratta evidentemente di una confessione stragiudiziale, alla quale – se non può riconoscersi valore di piena prova, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti – deve tuttavia attribuirsi efficacia di elemento indiziario, in ragione del contesto in cui è stata resa (quello della comunicazione della scelta separativa da parte della moglie) e dei destinatari della stessa (i militari dell'Arma dei carabinieri). Tali circostanze depongono, infatti, certamente per la genuinità delle dichiarazioni compiute dal ricorrente, perché il non avrebbe avuto nessuna ragione di riferire ai militari una Pt_1 circostanza imbarazzante come la frequentazione di prostitute, ove essa non fosse stata effettivamente la causa della decisione della moglie di lasciarlo.
Tale elemento di prova deve essere valutato unitamente alla sentenza del 30.7.1998 (all. 6 alla comparsa di risposta) con cui il Pretore di Perugia applicava, ai sensi degli artt. 444, 448 e 549 c.p.p., al sig. la pena di mesi due di reclusione (poi convertita in pena pecuniaria), per aver Parte_1 compiuto, in concorso con la propria partner femminile e con altri, «congiunzione carnale e/o coito orale in luogo aperto al pubblico, cioè all'interno delle autovetture condotte dalle persone di sesso maschile». Tale sentenza, seppur relativa a fatti risalenti nel tempo, riscontra l'avvenuta frequentazione di prostitute da parte del sig. e conforta dunque la veridicità di quanto da lui stesso dichiarato ai Pt_1
Carabinieri circa le cause della scelta separativa.
È poi appena il caso di osservare che la frequentazione di meretrici da parte di uno dei coniugi costituisce una violazione particolarmente grave del dovere di fedeltà, cui non può che riconoscersi intrinseco valore di offesa dell'altro coniuge, quale conseguenza dell'operato mercimonio della prestazione sessuale che avrebbe dovuto essere riservata al talamo coniugale. Essa appare dunque di per sé idonea a far presumere l'esistenza del nesso di causalità con la crisi del legame matrimoniale.
L'esistenza del nesso causale risulta inoltre dimostrata dalla reazione avuta il 28.4.2020 dal marito, il quale manifestando la propria disperazione per la decisione della moglie di separarsi, fino a giungere a pagina 5 di 9 minacciare il suicidio, rendeva manifesto di non aver, fino a quel momento, mai preso in considerazione l'eventualità della fine del proprio matrimonio, che egli avrebbe voluto proseguire.
In conclusione, va accolta la domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dalla resistente
CP_1
Va invece rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente Pt_1
Al riguardo risulta infatti del tutto carente, già nell'allegazione del ricorrente, l'esistenza del nesso eziologico tra la perdita dell'affectio coniugalis e le prospettate violazioni del dovere di fedeltà da parte della moglie.
È infatti lo stesso che nel ricorso riferisce che la convivenza era divenuta intollerabile già Parte_1 prima che egli si rivolgesse a un laboratorio di analisi per l'esecuzione del test per accertare la paternità della figlia chiarendo di aver commissionato tale esame dopo la presentazione del ricorso per Pt_2 separazione consensuale e di essersi determinato a revocare il proprio consenso alla separazione proprio in conseguenza degli esiti del test di paternità effettuato. Parimenti è a dirsi con riguardo alle asserite condotte di indebito utilizzo dei risparmi familiari da parte della moglie, avendo il ricorrente dichiarato in ricorso di aver avviato tali verifiche dopo aver ricevuto il referto del test di Pt_1 paternità.
Il dato cronologico della certa posteriorità delle scoperte delle asserite violazioni dei doveri coniugali della moglie rispetto alla rottura del vincolo matrimoniale, conclamata nella presentazione del ricorso per separazione consensuale sottoscritto il 13.5.2020, rende dunque evidente l'impossibilità di configurare le dette violazioni come causa di un evento già avvenuto.
Sotto altro profilo si ricorda che le dichiarazioni rese dal sig. ai carabinieri intervenuti la sera Pt_1 del 28.4.2020 e il comportamento di disperazione da lui tenuto (barricandosi nella taverna e minacciando il suicidio) dimostrano che egli non aveva a quella data nessuna volontà di separarsi dalla moglie sicché, anche ove avesse effettivamente già avuto sospetti circa la paternità della figlia e la correlata infedeltà della moglie, tali sospetti non avrebbero comunque giustificato a suo avviso (almeno fino a quel momento) la rottura del matrimonio e dunque non possono essere messi in relazione causale con essa.
In assenza del nesso di causalità risulta superflua la consulenza tecnica richiesta dal ricorrente per accertare la compatibilità genetica con la figlia Merita poi di essere osservato che il detto Pt_2 adempimento istruttorio non sarebbe solamente inutile ai fini della decisione, ma sarebbe anche, con ogni probabilità, fonte di angoscia e sofferenza (sia con riguardo alla scelta di sottoporsi o meno al prelievo del campione biologico, sia con riguardo all'incertezza degli esiti della consulenza) per la minore alla cui tutela questo ufficio è chiamato.
La separazione dei coniugi deve dunque essere addebitata esclusivamente al marito.
Passando alle pronunce accessorie relative alla figlia minore, deve preliminarmente evidenziarsi che lo status di filiazione non è in contestazione, non risultando svolta – né in questo, né in altro giudizio – nessuna domanda a riguardo (convenendo peraltro il sig. sulla sua intervenuta decadenza Pt_1 dall'azione di disconoscimento di paternità).
L'azione di stato non è stata proposta neppure dal Pubblico ministero.
pagina 6 di 9 E in effetti gli atti di causa non evidenziano un interesse della minore all'introduzione dell'azione di disconoscimento, sia perché mancano indizi circa l'inesistenza del rapporto biologico (per non potersi riconoscere alcun valore a un test che accerta l'inesistenza di compatibilità biologica tra campioni di provenienza ignota, che ben avrebbero potuto essere prelevati sulla persona di un qualunque soggetto estraneo al nucleo familiare), sia perché, quand'anche mancasse effettivamente il legame biologico tra il ricorrente, la perdita dello status di figlia del non appare certamente vantaggiosa per Pt_2 Pt_1 la minore, tenuto conto degli effetti che essa produrrebbe sulla sua identità personale, ormai formatasi (essendo ormai prossima al compimento dei 17 anni), e valutato che non vi è certezza circa la Pt_2 possibilità di acquisire un altro status di filiazione, non essendo stata fatta nessuna ipotesi sull'identità del presunto padre biologico.
Ricordato che lo stato di figlio del marito della madre, acquisito per la nascita in costanza di matrimonio, può essere rimosso solo attraverso l'azione di disconoscimento della paternità, in mancanza di tale azione – non proposta, lo si ribadisce, né in questo, né in altro giudizio – non possono in alcun modo revocarsi in dubbio la paternità del ricorrente, né i connessi obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minorenne.
Non può tuttavia non tenersi conto, sotto il profilo dell'affidamento e della regolamentazione della frequentazione, della brusca e completa interruzione dei rapporti padre-figlia che è conseguita alle affermazioni compiute dal sig. circa la riconducibilità a terzi della paternità di Pt_1 Pt_2
Attraverso tale condotta il padre ha certamente mostrato di non aver tenuto conto delle conseguenze che le sue affermazioni avrebbero prodotto sulla psiche della figlia. Egli, inoltre, si è successivamente disinteressato di lei, fino a chiederne in questa sede l'affido esclusivo alla madre.
In tali condizioni un affido condiviso sarebbe certamente pregiudizievole per la ragazza, sicché la minore va affidata in via esclusiva alla madre, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
La madre assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia.
La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica, oltre che per le considerazioni svolte in ordine all'atteggiamento non tutelante assunto dal ricorrente nei confronti della figlia, per l'assoluta impossibilità di una gestione condivisa della minore alla luce della totale assenza di rapporti tra le parti.
All'affidamento della figlia, consegue l'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Infine, l'atteggiamento di rifiuto del padre assunto da (dopo aver saputo delle sue affermazioni Pt_2 circa la sua paternità) e l'età della ragazza (ormai quasi diciassettenne) rendono inopportuna una regolamentazione della frequentazione con il genitore non affidatario.
Quanto agli aspetti economici, va certamente previsto un contributo del sig. al Parte_1 mantenimento della figlia minore.
pagina 7 di 9 Per la quantificazione di tale contributo, deve aversi riguardo alle condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della società di Controparte_2
ET, a far data 03/03/2003 e con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaio addetto alla lavorazione dell'acciaio e percepisce uno stipendio base mensile netto di circa €.1.350,00, oltre rimborsi per trasferte (cfr. dichiarazione e certificazioni uniche depositate in data 30.4.2021 dalla parte ricorrente).
Sotto il profilo patrimoniale il sig. oltre a essere comproprietario al 50% della casa coniugale, Pt_1 possiede l'intera proprietà dell'appartamento in cui vive attualmente (sito in Assisi, Frazione
Petrignano, Via Alessandro Fiumi n.14) e la quota di 1/6 di un magazzino con terreno circostante ubicato in ET (cfr. dichiarazione depositata dal ricorrente in data 30.4.2021).
La sig.ra secondo quanto risulta dalle dichiarazioni delle parti, concordi sul punto, lavora CP_1 come colf/badante per una retribuzione mensile di circa € 600,00. Ella è comproprietaria con il marito dell'abitazione coniugale, nella quale vive, e non possiede altri immobili.
Entrambi i coniugi, poi, sono obbligati alla restituzione del mutuo che hanno contratto congiuntamente per l'acquisto della casa coniugale.
Tenuto conto di tali elementi – immutati rispetto all'epoca della pronuncia dei provvedimenti provvisori – deve certamente confermarsi l'importo di € 350,00 (oltre spese straordinarie al 50%) previsto in sede presidenziale e che risulta tuttora congruo, considerata l'automatica rivalutazione all'indice Istat.
Parimenti deve essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, stante la permanenza dello squilibrio economico già ravvisato in sede presidenziale.
Il sig. dovrà dunque versare mensilmente alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di € Pt_1
200,00 (oggi pari a € 229,80 con la rivalutazione).
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del ricorrente, cui è da addebitarsi la separazione.
Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a valori minimi, tranne la fase istruttoria da liquidarsi a valori medi tenuto conto delle numerose prove testimoniali assunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1. pronuncia la separazione tra il Sig. nato a TI UM (PG), il 19.3.1970 e la Parte_1
Sig.ra nata a [...] il [...], con addebito al marito;
Controparte_1
2. dispone l'affido esclusivo della figlia lla madre, la quale eserciterà Pt_2 Controparte_1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
pagina 8 di 9 3. assegna la casa coniugale, sita Passaggio di ET (PG), in Via Del Fossetto n.11/B, alla sig.ra
Controparte_1
4. dispone che un'eventuale ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia avvenga con il consenso di quest'ultima e con accordi diretti del padre con la ragazza;
5. conferma con riguardo al mantenimento della figlia minore il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 5.9.2021 e pertanto pone a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere entro i primi dieci giorni di ogni mese a favore della Sig.ra a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 402,15 (così Pt_2 rideterminato, con il conteggio della rivalutazione medio tempore intervenuta, l'originario importo di € 350,00) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
6. conferma con riguardo al mantenimento della moglie il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 5.9.2021 e pertanto pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi Parte_1 cinque giorni di ogni mese a favore di a titolo di mantenimento la somma Controparte_1 di € 229,80, (così rideterminato, con il conteggio della rivalutazione medio tempore intervenuta, l'originario importo di € 200,00) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 4.712,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali al
15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Perugia, 24 novembre 2024
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Mariella Roberti
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