Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2726/2024
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorentino Parte_1 C.F._1
De Leo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 17 maggio 2024, esponeva: Parte_1
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. 5982/2022 R.G.L., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile di cui alle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il giudice adito, valutata la c.t.u. e ritenutane la congruità, con decreto di omologa del 15 gennaio 2024, aveva riconosciuto il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, a decorrere dal mese di aprile 2023;
- la copia del decreto di omologa era stata ritualmente notificata alla controparte in data 15 gennaio 2024 presso la sede provinciale di Messina ed in pari data presso la sede legale di
Roma;
deposito del ricorso, al pagamento della provvidenza economica invocata.
Chiedeva, nel merito, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'assegno di invalidità civile di cui alle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal mese di aprile 2023 e, conseguentemente, che l' convenuto venisse CP_1 condannato alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno di invalidità civile, nella misura di legge, a far data dal mese di aprile 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L'udienza del 9 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' resistente, non costituitosi in CP_1
giudizio, nonostante il ricorso gli sia stato regolarmente notificato.
4.- Nel merito, parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e che, conseguentemente, l' venga condannato alla CP_1
liquidazione ed al pagamento della prestazione, nella misura di legge, a decorrere dal mese di aprile 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
All'udienza del 18 dicembre 2024, parte ricorrente ha rilevato che “l' ha provveduto a CP_1
pagare gli arretrati nel mese di dicembre 2024, omettendo la liquidazione di interessi e rivalutazione sebbene l' fosse nella disponibilità di ogni informazione socio economica CP_1
relativa alla ricorrente anche in relazione alle modalità di pagamento in quanto si trattava di un ripristino di prestazione illegittimamente revocata”.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione richiesta.
5.- Va altresì rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la condanna dell'Istituto alla liquidazione e al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, ex art. 16 co. 6
L. 412/91. Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'assegno di invalidità civile la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte
Cost. n°196 del 19/4/1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992.
Parte ricorrente, all'udienza del 18 dicembre 2024, ha insistito nella richiesta di condanna dell' al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria rilevando il mancato CP_1
pagamento degli stessi.
Al riguardo, l' , sul quale grava la prova dell'avvenuto pagamento, non costituendosi in CP_1
giudizio, non ha dimostrato di aver corrisposto a parte ricorrente detti accessori dalla scadenza del singolo rateo. Conseguentemente, l' va condannato al pagamento di interessi e CP_1 rivalutazione nei limiti dell'art. 16 della L. n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
6. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste interamente a carico dell' e vengono liquidate in CP_1
dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna l' contumace, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore di parte ricorrente di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge n. 412/1991 sui ratei della prestazione liquidata a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € CP_1
2695,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga