Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 152 R.G. cont. 2018
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in via Donizetti n. 57 - Albano Laziale (RM) presso lo studio dell'avv. Franca
MADDALENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in via Mascagni n. 62 - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Maurizio
ALBIANI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: scioglimento di comunione ordinaria.
1
immobili meglio individuati nella premessa del presente atto, procedendo alla divisione giudiziale dei beni descritti, in due quote di egual valore con attribuzione ad ognuno dei comproprietari della parte corrispondente alla propria quota, con conseguente predisposizione di un progetto di divisione, con l'ausilio di un
Consulente Tecnico da nominarsi d'Ufficio; b) condannare il convenuto CP_1
al pagamento della indennità di occupazione degli immobili in questione
[...]
pari al canone locativo degli stessi, così come verrà accertato in corso di causa anche tramite CTU, di cui sin d'ora si chiede l'espletamento con decorrenza dalla data dell'intervenuta separazione consensuale dei coniugi comproprietari (dal
14/09/2000) sino alla data in cui, reso esecutivo il progetto di divisione l'attrice verrà immessa nel possesso della sua rispettiva quota con interessi al tasso legale dalle scadenze sino al soddisfo;
c) condannare altresì il convenuto SI. CP_1
al risarcimento dei danni per le opere e le modifiche apportate agli immobili
[...]
“de quibus” senza la preventiva autorizzazione della comproprietaria così come verrà accertato in corso di causa tramite CTU con condanna alla riduzione in pristino stato ed al pagamento di ogni ulteriore spesa anche conseguente nonché alla restituzione del 50% degli importi anticipati dall'attrice per l'integrale pagamento delle imposte ICI, IMU, TASI e quant'altro versato a titolo di imposte e tasse sugli immobili;
d) ordinare al competente Conservatore dei RR.II di provvedere alle necessarie trascrizioni relativamente ai beni innanzi specificati, con esonero da ogni responsabilità; e) rigettare l'avversa domanda riconvenzione, in quanto inammissibile, infondata, non provata e comunque prescritta;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA, CPA e spese generali”;
2 per parte convenuta 8note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Conclude per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in atti, e segnatamente: - in via preliminare per l'accoglimento delle eccezioni di
l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, così come proposta, stante la mancata produzione della necessaria e formale documentazione ipotecaria e catastale ventennale;
- sempre in via preliminare per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del presente giudizio relativamente alla domanda avanzata dall'attrice di condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità di occupazione per il godimento esclusivo dei beni per non aver esperito la SI.ra
il relativo tentativo di mediazione così come previsto dal D. Lvo n. 28 Parte_1
del 2010; - nel merito, in via principale, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale quivi proposta, di riconoscimento, ex art. 2033 C.c., del diritto di credito vantato dal SI. nei confronti dell'attrice per i n. 2 Controparte_1
appartamenti (al 1 piano) realizzati, in costanza di matrimonio, sulla terrazza di copertura degli appartamenti al piano terreno di via delle Margherite n. 142 in
Aprilia, con conseguente della SI.ra al pagamento del valore venale Parte_1 della metà dei suddetti, pari ad €. 148.800,00 e/o delle somme occorse per edificarle, pari ad €. 74.400,00, somma quest'ultima da rivalutarsi a far data all'anno 1993 alla data della sentenza, e/o quell'altra somma maggiore o minor accertanda in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU;
- sempre nel merito, per il rigetto della domanda di parte attrice di condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità di occupazione per non aver mai avuto il SI. il Controparte_1 godimento esclusivo dei beni oggetto di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05/01/2018, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare lo Controparte_1
scioglimento della comunione su alcuni beni immobili, con conseguente divisione degli stessi in quote di egual valore e attribuzione ad ognuno dei comproprietari della parte corrispondente alla propria quota, nonché condannare il convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione di tali immobili, pari al canone locativo
3 degli stessi, con decorrenza dall'intervenuta separazione dei coniugi (14/09/2000) sino alla data in cui, reso esecutivo il progetto divisionale, vi sarà l'immissione in possesso della rispettiva quota, oltre interessi dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, al risarcimento dei danni per le opere e le modifiche apportate senza alcun consenso agli immobili, alla riduzione in pristino degli stessi nonché alla restituzione del 50% degli importi versati per il pagamento delle imposte ICI, IMU, TASI relative a tali immobili.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che, in data
26/06/1976, ha contratto matrimonio con il convenuto, in regime di comunione dei beni;
che durante il matrimonio, con atto del 14/11/1978 (rep. n. 26957 - racc. n.
13603, trascritto al n. 14568 reg. gen. e n. 12451 reg. part.), ai rogiti del notaio ha acquistato da la proprietà dei seguenti beni Per_1 Persona_2
immobili, siti in Aprilia, località Sassi Rossi:
- terreno agricolo di are 27,40, distinto in catasto al foglio 13, p.lla 39, p.lla
45, p.lla 47;
- terreno agricolo di ettari uno, are 44 e centiare 90, distinto in catasto al foglio
13, p.lla 37, p.lla 41, p.lla 43, p.lla 49 e p.lla 49;
che nel 1980 sul fondo di cui alle p.lle 45 e 47 è stato realizzato un manufatto adibito a ricovero per attrezzi, per il quale è stata presentata domanda di sanatoria prot n. 7205 del 23/02/1996;
che in data 20/07/2000 è intervenuta tra i coniugi separazione consensuale, omologata dall'intestato tribunale con decreto del 14/09/2000;
che con sentenza n. 1803/2013 del 28/06/2013 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che dal momento della separazione il convenuto ha goduto in via esclusiva degli immobili sopra identificati, impendendole in qualità di comproprietaria di farne pari uso nonostante le reiterate richieste in tal senso.
Sulla scorta delle richiamate circostanze in fatto, parte attrice, lamentata la reiterata e perdurante condotta contra legem posta in essere da parte convenuta, ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con atto del 20/04/2018 si è costituito in giudizio , il quale Controparte_1
ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice e ha preliminarmente eccepito
4 l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, stante la mancata produzione della necessaria e formale documentazione ipotecaria e catastale nonché
l'improcedibilità della domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010.
Nel merito, il convenuto, non opponendosi al chiesto scioglimento della comunione, ha escluso il godimento in via esclusiva degli immobili indivisi, avendo parte attrice avuto sempre accesso agli stessi e, in via riconvenzionale ha agito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per il riconoscimento del credito vantato nei confronti di parte attrice, derivante dalla realizzazione, in costanza di matrimonio, di due appartamenti, edificati sulla terrazza di copertura degli appartamenti situati al piano terra, ubicati in
Aprilia, via delle Margherite n. 142, di proprietà rispettivamente dell'attrice e della di lei sorella, ricevuti per donazione da (atto del CP_2 CP_3
29/05/1976, a rogito del notaio ), distinti in catasto al foglio 45, p. lla 48 e p.lla Per_3
28.
A fondamento della spiegata domanda riconvenzionale, parte convenuta ha sostenuto che il valore del costo di realizzazione dei suddetti immobili fosse pari €
148.800,00, a fronte di un valore venale attuale pari ad € 297.600,00, chiedendo, pertanto, la condanna di parte attrice al pagamento di € 148.800,00, pari alla metà del valore venale degli immobili, e di € 74.400,00, pari alla metà delle somme occorse per l'edificazione degli stessi, oltre rivalutazione monetaria.
1.2 Alla prima udienza del 15/05/2018, parte attrice ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, eccependo altresì la prescrizione del credito azionato, essendo ampiamente decorso il termine decennale ordinario.
Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., all'udienza del 26/09/2019 il g.i. ha ammesso la prova per testi e per interpello articolata dalle parti in giudizio e disposto procedersi a CTU in ordine alla domanda di scioglimento della comunione.
Esaurita la prova per interpello e per testi ammessa, all'udienza del
17/02/2022 il g.i. ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo il geom.
, individuando il seguente quesito: “1) Esaminati gli atti di Persona_4
5 causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, accedendo ove necessario presso uffici ed enti pubblici, descriva il c.t.u. gli immobili per cui è causa e proceda alla relativa individuazione (ubicazione, confini, dati catastali, acquisendo, ove non già in atti, certificazione catastale e ipotecaria aggiornata, al ventennio al fine di verificarne la sicura appartenenza al de cuius); verifichi la conformità degli immobili agli strumenti urbanistici (in caso di irregolarità urbanistiche riferisca sulla sanabilità delle stesse e sui costi della relativa sanatoria); 2) ove dalle certificazioni ipotecarie risulti la presenza di creditori iscritti il CTU ne darà immediata comunicazione al giudice;
riferisca sull'ammontare delle iscrizioni ipotecarie verificandone l'attualità; 3) dica, tenuto conto delle quote spettanti alle parti, se gli immobili siano comodamente divisibili, se sia possibile il frazionamento delle singole unità sulla base della normativa urbanistica, indicando i connessi lavori necessari e il loro costo;
4) effettui la stima all'attualità; 5) procuri l'attestazione energetica
APE relativa all'immobile per cui è causa;
6) predisponga ove possibile uno o più progetti di divisione sulla base delle quote di diritto, indicando gli eventuali conguagli;
tenga conto, quantificandola, dell'indennità (commisurata al canone di locazione) dovuta per l'occupazione dell'immobile dalla data di apertura della successione e sino all'attualità; formuli il progetto imputando l'importo alla quota dell'occupante l'immobile; 7) depositi copia cartacea di cortesia della relazione e dei relativi allegati”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 22/02/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 20/09/2022.
Con ordinanza del 12/10/2022, tenuto conto delle istanze delle parti e letta la relazione di CTU depositata, il g.i. ha disposto un'integrazione della CTU in riferimento ai seguenti punti:
1. individui anche mediante planimetria appositamente redatta gli immobili per i quali è ammissibile la divisione (come già rilevato a pag.
21 della relazione depositata), evidenziando gli immobili abusivi (o frazioni di essi) e le relative aree di sedime (non commerciabili);
2. nella formazione dei lotti del progetto divisionale provveda ad imputare alla quota del convenuto l'ammontare complessivo dell'indennità di occupazione (calcolato dalla data di scioglimento della
6 comunione con capitalizzazione alla data della domanda giudiziale e maggiorazione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino all'attualità);
3. rimoduli pertanto il progetto divisionale tenendo conto delle suestese modalità di formazione delle porzioni.
L'integrazione dell'elaborato peritale definitivo è stata depositata in data
02/01/2023.
All'udienza del 01/02/2023, rilevata la condivisibilità della seconda ipotesi di progetto divisionale definita dal CTU geom. a pag. 43 della relazione Per_4
integrativa depositata il 2/1/2023 e osservato che in mancanza di contestazioni specifiche e motivate, il progetto divisionale sarebbe stato dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile del g.i. a norma dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., è stato depositato il progetto divisionale e fissata per la discussione ed eventuale approvazione l'udienza del 30/03/2023.
Con ordinanza del 30/03/2023, condivisa l'osservazione di parte convenuta, riformulato a tal proposito il progetto divisionale e sottoposto alle parti per l'approvazione: - assegnazione all'attrice degli immobili commerciabili che costituiscono i lotti 1 e 2 (relazione geom. da ultimo integrata il 2/1/2023); - Per_4 pagamento in favore del convenuto e a carico dell'attrice dell'importo di €
23.568,93, visto l'art. 789, primo comma, c.p.c. è stato depositato il progetto divisionale, fissando per la discussione ed eventuale approvazione l'udienza del
15/06/2023.
Con ordinanza del 15/06/2023, rilevato, da un lato, che non poteva farsi luogo all'approvazione con ordinanza del progetto divisionale in presenza di contestazioni e d'altro lato, considerata la non indispensabilità di ulteriori integrazioni tecniche, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 02/10/2024, scaduto il termine assegnato per il deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Vanno preliminarmente delibate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposte da parte convenuta.
7 2.1 ha eccepito l'inammissibilità della domanda di divisione Controparte_1
giudiziale proposta, non avendo parte attrice prodotto la necessaria documentazione ipotecaria e catastale, da cui discenderebbe l'impossibilità di verificare la legittimazione attiva e passiva, l'integrità del contraddittorio e, in generale, la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione.
A tal proposito, pare utile rilevare come l'omessa produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile da dividere, imposta dall'art. 567
c.p.c. ai fini della vendita dell'immobile pignorato, non costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l'ammissibilità o la procedibilità della domanda.
È indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa. Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di improcedibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli. Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle eSIenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione. I creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art.
1113, primo comma, c.c., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991). Essi non hanno la facoltà di impedire o sospendere, interrompere il giudizio divisionale attivato dal loro debitore
e dante causa (Cass. n. 9765/2004). La chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma un onere che i compartecipi debbono assolvere «se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti» (Cass. n. 4703/1981; n. 4330/1986).
L'omessa chiamata nel giudizio dei creditori e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass. n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc: a) il potere di impugnativa della divisione, se
8 la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tam quam non esset: «Nel giudizio di divisione di una comunione di beni, il terzo acquirente di un diritto su uno degli immobili comuni, per atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, non è parte necessaria del giudizio, ma, se non chiamato ad intervenirvi, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce, con la conseguenza che egli, ove danneggiato dalla ripartizione, potrà pretendere che si proceda a nuova divisione» (Cass. n. 4330/1986). La protezione accordata ai creditori, acquirenti e cessionari di diritti su cose cadenti in comunione si spiega avendo riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulla garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce (artt. 757,
2825 c.c.). In rapporto a tale finalità dell'intervento, la chiamata dei creditori e degli aventi causa, prevista nell'art. 1113 c.c., può essere posteriore all'inizio delle operazioni, purché l'intervento abbia tempo e modo di esplicare la sua funzione a tutela del diritto acquisito verso uno dei compartecipi” (Cass. civ., sez. VI,
28/05/2020, ord. n. 10067).
Ed ancora: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall' art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione
è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi” (Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, n. 6228).
Posto quanto sopra, considerato peraltro che la documentazione richiamata è stata prodotta da parte attrice unitamente al deposito della memoria di replica ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., l'eccezione proposta da parte convenuta va disattesa.
9 2.2 Parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d. lgs.
n. 28/2010.
Sul punto è sufficiente rilevare come dalla documentazione versata in atti
(doc. 8 allegato alla prima memoria di parte attrice) si evinca l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria anche con riferimento alla chiesta indennità di occupazione dell'immobile indiviso per godimento esclusivo di uno dei condividenti.
3. Oggetto del presente giudizio è lo scioglimento della comunione esistente tra e sui beni immobili siti in Aprilia, località Sassi Parte_1 Controparte_1
Rossi, e precisamente:
a) terreno agricolo di are 27,40, distinto in catasto al foglio 13, p.lla 39,45 e
47, su cui insiste un fabbricato, composto da due unità immobiliari autonome, una a destinazione residenziale e l'altra ad uso falegnameria, oltre accessori indiretti (forno e ripostiglio);
b) terreno agricolo di Ha 1.47.60, distinto in catasto al foglio, p.lla 37, p.lla
41, p.lla 43, p.lla 46 e p.lla 49.
Le unità immobiliari sopra descritte (terreni) sono pervenute in comproprietà alle odierne parti in giudizio in virtù di atto di compravendita del 14/11/1978 (rep. n.
26957 - racc. n. 13603), ai rogiti del notaio stipulato da in Per_1 Parte_1
regime di comunione dei beni, in costanza di matrimonio.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione ipo-catastale depositata nel corso del giudizio si evince la contitolarità del compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione in capo alle parti.
3.1. Si rende necessaria una premessa in merito alle fasi del procedimento divisorio.
Tenuto conto dell'applicabilità delle norme sulla divisione dell'eredità allo scioglimento della comunione ordinaria (art. 1116 c.c.), l'art. 723 c.c., in tema di divisione ereditaria, prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro, alla formazione dello stato attivo e passivo nonché alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti.
10 L'art. 723 c.c., che non è dotato di un vero e proprio contenuto precettivo bensì meramente esemplificativo, con esclusione di portata vincolante per i condividenti, individua le fasi del procedimento divisorio per la formazione delle porzioni e assegnazione delle stesse.
Successivamente alla fase eventuale della vendita dei beni mobili o immobili, vi è la resa dei conti, la formazione dello stato attivo e passivo e la determinazione delle porzioni, dei conguagli e dei rimborsi.
La formazione dello stato attivo e passivo, sebbene nella prospettiva del legislatore segua alla resa dei conti, costituisce attività preliminare ad ogni altra operazione divisoria, atteso che è solo a seguito dell'inventario dei beni che è possibile conoscere la consistenza della massa da dividere e la presenza di eventuali passività.
Estinte le passività, è possibile la resa dei conti, che consiste in un'operazione finalizzata a definire le situazioni debitorie e creditorie tra i condividenti (coeredi), derivanti da atti di amministrazione del bene indiviso (dell'eredità) posti in essere da uno di essi nell'interesse comune o da atti separati di godimento dei beni.
Tale operazione comporta, dunque, che ogni condividente imputi alla sua quota, ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., le somme di cui è debitore nei confronti degli altri, in dipendenza dei rapporti di comunione (nonché nei confronti del defunto, in caso di divisione ereditaria).
L'obbligo del rendiconto presuppone, in altri termini, il compimento di atti di amministrazione e godimento dei beni comuni e può derivare dalla percezione di frutti naturali o civili dei beni comuni da parte di alcuni condividenti o da migliorie apportate al bene comune posseduto, nonché dal godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di uno o più condividenti.
Tra le ragioni debitorie devono annoverarsi anche gli eventuali danni arrecati nel godimento delle cose comuni.
Eseguiti i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. (“Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto
11 è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”), previa stima dei beni, si formano le porzioni.
Determinate le quote, occorre definire i conguagli e i rimborsi derivanti dalle ragioni di credito e debito a seguito del rendiconto.
Si precisa che tale fase non ha finalità riequilibrativa delle porzioni, ma serve a definire l'entità in concreto delle stesse.
Dunque, formate le porzioni, previa stima dei beni, si procederà all'assegnazione con la corresponsione di eventuali conguagli.
Tanto premesso sul piano generale, prima di procedere alla chiesta divisione, si rende necessario esaminare la questione relativa all'accertamento della sussistenza o meno del credito vantato da parte attrice, a titolo di indennità di occupazione dei beni immobili indivisi e di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del compendio immobiliare, di cui tener conto nelle operazioni divisionali, nonché valutare la domanda di risarcimento del danno derivante dalla realizzazione delle modifiche apportare agli immobili oggetto della domanda di divisione.
3.2 Parte attrice, previo accertamento e declaratoria dell'arbitraria estromissione dal godimento del compendio immobiliare in comproprietà realizzata a suo danno dal convenuto, ha chiesto il riconoscimento di un'indennità di occupazione, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione di tale indennità pari al canone locativo, con decorrenza dalla data dell'intervenuta separazione consensuale (14/09/2000) sino all'immissione in possesso, una volta reso esecutivo il progetto divisionale.
Tale domanda deve essere più propriamente qualificata come richiesta di corresponsione dei frutti civili ritraibili dall'immobile (atteso che l'attrice ha fatto riferimento non al risarcimento di un danno dalla stessa eventualmente subito, ma alla corresponsione di un'indennità, come tale conseguente al godimento esclusivo del bene da parte del comproprietario).
Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato come in tema di comunione,
l'art. 1102 c.c. consenta a ciascun condividente di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
12 È, pertanto, ammesso, con i limiti indicati, un uso del bene in comunione anche in modo particolare e diverso da quello degli altri condividenti, servendosi dello stesso per usi esclusivamente propri.
Un'eventuale indennità potrebbe, dunque, essere riconosciuta laddove il comproprietario, “abusando” del proprio diritto, abbia leso il diritto di godimento e pari uso altrui.
Invero, l'indennità di occupazione è dovuta, ma soltanto se l'uso della cosa comune sia espressamente richiesto dai contitolari di fatto esclusi dal possesso.
Qualora, al contrario, non sia provato alcun superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., la sola occupazione, seppur in modo esclusivo, dell'immobile ad opera del comproprietario non è fonte di danno, atteso che tale occupazione trova il proprio titolo giustificativo nella comproprietà che investe il bene.
Invero, “nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt.
1105 e 1108 c.c.). Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013;
Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez,
II, 18/04/2023, (ord.) n. 10264).
13 Va ancora osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2,
03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036) (cfr. Cass. civ., Sez. II,
08/06/2022, (ord.) n. 18548).
Il condividente che non trae diretto godimento dal bene in comunione può, dunque, chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne ha il concreto godimento, purché abbia manifestato la volontà di farne parimenti uso e tale facoltà non gli sia stata riconosciuta.
Quanto all'onere probatorio, spetta a colui che agisce al fine di ottenere i frutti civili dimostrare il possesso esclusivo in capo ad uno dei condividenti,
l'estromissione dall'utilizzo della res e l'epoca del godimento esclusivo.
3.2.1 Nel caso di specie, l'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha consentito di accertare che il compendio immobiliare per cui è causa è stato goduto in via esclusiva da parte convenuta, estromettendo parte attrice.
Invero, la teste , escusso all'udienza del 18/10/2021, sul cap. Testimone_1
3 della memoria di parte attrice (“vero è che dall'epoca della separazione tra i coniugi
(20.07.2000/14.09.2000), il Sig. utilizza in via esclusiva i fondi Controparte_1
agricoli, analiticamente descritti nel primo capitolo, con sovrastante manufatto, abusivamente trasformato dal in unità abitativa, avendo egli totalmente CP_1 estromesso la SI.ra dal godimento e/o utilizzo dei richiamati beni”), ha Parte_1 dichiarato: “Dall'epoca della separazione, avvenuta nel 2000, il SI. è andato CP_1
a vivere in località Sassi Rossi in Aprilia, attualmente via Amiata, dove ha trasformato la metà del magazzino ivi esistente, di proprietà della sua ex moglie, in fabbricato abitabile ed è andato a vivere lì. Preciso che la trasformazione in
14 abitazione è avvenuta dopo;
mentre il subito dopo la separazione è andato a CP_1
vivere nel magazzino, ovvero nella parte di magazzino di sua moglie. Presso la proprietà di località Sassi Rossi, la SI.ra vi si recava ma non poteva Pt_1
accedere alla proprietà poiché i terreni erano stati recintati e il fabbricato chiuso con una nuova serratura, anzi è stato cambiato proprio il portone” e, sul cap. 4
(“vero è che dall'epoca della separazione tra i coniugi, il Sig. utilizza Controparte_1
in via esclusiva i fondi agricoli, sui quali lascia liberi gli animali che alleva tra cui: maiali, pecore, capre, asini, cavalli, ecc., e per evitare e prevenire il loro allontanamento ha delimitato il terreno con recinzione elettrificata costituita da fili conduttori percorsi da impulso elettrico”), ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge integralmente. All'inizio ha cominciato con pochi animali poi li ha incrementati” (cfr. verbale udienza del 18/10/2021).
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste la quale, CP_2 escussa all'udienza del 17/02/2022, sui medesimi capitoli di prova ha dichiarato:
“Conosco il terreno in località Sassi Rossi e posso dire che sullo stesso vi è un manufatto per il ricovero di attrezzi agricoli. A partire dall'anno 2000/2001, cioè all'epoca della separazione, mia sorella non è potuta più entrare sul terreno in questione che è stato recintato dal SI. e lui vi tiene animali allo stato brado. CP_1
Dall'epoca il vive nella struttura esistente sul terreno trasformata in unità CP_1
abitativa; Confermo la circostanza. Conosco perfettamente i luoghi perché io stessa ho lì una proprietà” (cfr. verbale udienza del 17/02/2022).
Tuttavia, come già osservato, il mero godimento in via esclusiva del bene comune ad opera di uno dei comproprietari, qualora gli altri condividenti abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, non è idoneo a produrre pregiudizio in danno degli altri comproprietari.
Pertanto, il proprietario che abbia avuto l'uso esclusivo del bene non è tenuto a corrispondere alcuna indennità al comproprietario inerte, fino a quando quest'ultimo non abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene, eventualmente in maniera indiretta, fatto salvo il caso in cui abbia conseguito un vantaggio patrimoniale.
L'intenzione di parte attrice di fare un parimenti uso del bene indiviso è stata confermata dai testi escussi nel corso del presente giudizio.
15 Il teste , sul cap. 5 della memoria di parte attrice (“vero è che Testimone_1
la SI.ra ha più volte contestato al comproprietario detta condotta, Parte_1
chiedendo di potere utilizzare i beni descritti nei precedenti capitoli, diffidando il SI.
all'immediato rilascio degli stessi, anche chiedendo allo stesso il Controparte_1
pagamento della relativa indennità di occupazione oltre che il pagamento delle quote consortili e delle diverse imposte e tasse dei beni in comproprietà, unicamente pagate dalla SI.ra ), ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge. Posso Parte_1
aggiungere che io stesso ho aiutato mia cognata, odierna attrice, a pagare le tasse sui terreni in questione poiché lei non ha le risorse sufficienti” (cfr. verbale udienza del 18/10/2021).
Anche la teste sul medesimo capitolo di prova, ha dichiarato: CP_2
“Posso confermare quanto mi si legge ed aggiungo che le tasse e i bollettini degli oneri che riguardano il suo terreno li pago io stessa per aiutarla. Faccio presente che ho io stessa accompagnato mia sorella presso il terreno di 'Sassi Rossi' e ho quindi avuto modo di assistere alle discussioni tra lei il suo ex marito” (cfr. verbale udienza del 17/02/2022).
È indubbio, pertanto, che l'occupazione del compendio immobiliare indiviso, arbitrariamente posta in essere dal convenuto, protrattasi senza il consenso dell'attrice comproprietaria, integri una situazione di fatto idonea ad ostacolare il godimento dei frutti civili da parte di quest'ultima, con conseguente diritto ad un'indennità corrispondente, atteso che l'impedimento frapposto all'utilizzo del bene in comunione, da parte del comproprietario, costituisce violazione dell'art. 1102 c.c., oltre che della facoltà di godimento attribuita al proprietario dell'art. 832 c.c..
Nel caso in esame, considerato, tuttavia, che le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto non sono temporalmente collocabili, in assenza di una data verificabile, l'unico atto da cui può evincersi la volontà di parte attrice di utilizzare il bene è la lettera di diffida del 18/12/2012, ricevuta dal convenuto, in cui parte attrice ha formulato espressa richiesta di rilascio del compendio immobiliare al fine di consentirle il godimento dello stesso (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
Pare opportuno a questo punto richiamare il principio di diritto, alla stregua del quale “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da
16 consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (Cass. civ., sez, II, 18/04/2023, (ord.) n. 10264).
Ne consegue, dunque, che i frutti civili, a cui parte attrice, in qualità di condividente, ha diritto devono essere riconosciuti con decorrenza dal 18/12/2012.
3.2.2 Quanto all'ammontare dell'indennità in questione si osserva quanto segue.
I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass, civ., sez. II, 05/04/2012, n. 5504)
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre, dunque, far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” Cass. civ., sez. II, 03/07/2019, ord. n. 17876 relativa ai frutti dovuti dal condividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione ereditaria).
Ed ancora, in materia di comunione , il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo - esclusa l'applicabilità dell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante
- deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione 'pro quota' del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del
17 godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. n.
20394 del 05/09/2013).
Le somme dovute devono essere pertanto quantificate in misura corrispondente al valore locativo.
Vanno a tal proposito condivise le conclusioni della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, che hanno quantificato l'importo dovuto, a titolo di indennità, in € 87.806,16, a cui, per le ragioni sopra esposte, va decurtato l'importo calcolato dal consulente nel periodo da ottobre 2000 a dicembre 2012 (€ 45.098,18), e va aggiunto l'importo dovuto da ottobre 2022 fino all'attualità, da quantificare in € 8.736,00.
Ne consegue che la somma spettante a parte attrice è pari alla metà di €
51.443,93, vale a dire € 25.721,96, interessi inclusi, di cui si terrà conto nella procedura di divisione ai fini dell'assegnazione dei beni alle odierne parti in giudizio.
3.3 Parte attrice ha altresì chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalle opere e dalle modifiche apportate agli immobili oggetto della domanda di divisione, e al ripristino dello status quo ante nonché alla restituzione del 50% degli importi anticipati per il pagamento delle imposte IMU, ICI
e TASI e quant'altro versato a titolo di imposte e tasse sugli immobili.
3.3.1 La domanda di risarcimento del danno proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Pare utile rilevare come parte attrice, nel corpo dell'atto introduttivo, si sia limitata ad allegare il danno-evento, ovverosia la realizzazione di modifiche sugli immobili, senza tuttavia allegare né a fortiori provare il c.d. danno-conseguenza, il solo risarcibile nel nostro ordinamento.
Ai fini del risarcimento è, invero, necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ. Sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
18 Va, a tal proposito ribadito come il danno-evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno-conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno-conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/2020) (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno-evento, essendo necessario anche il danno-conseguenza, che va allegato e provato.
Onere di allegazione e prova che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte attrice, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta e della connessa domanda di riduzione in pristino stato.
A ciò si aggiunga che parte attrice ha agito ai fini del risarcimento del danno derivante dalle modifiche apportate dal convenuto sul compendio immobiliare, chiedendo, al contempo, la corresponsione dei frutti civili, che sono certamente incrementati anche per effetto della realizzazione del fabbricato, sebbene lo stesso sia risultato abusivo.
Parte attrice, in assenza di allegazione e prova di segno contrario, ha avuto piuttosto dei vantaggi a seguito della realizzazione dell'opera da parte del convenuto, il che rende dubbia l'esistenza di un danno ingiusto da risarcire.
In merito alla riduzione in pristino, va altresì osservato come, in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., l'immobile adibito ad abitazione sia in comproprietà delle odierne parti in giudizio.
19 Pertanto, parte attrice, in qualità di comproprietaria del bene, è nelle condizioni di poter ripristinare lo status quo ante, avviando la relativa procedura amministrativa.
Parte attrice ha, in altri termini, agito ai fini della condanna di parte convenuta ad un facere che essa stessa sarebbe in grado di attuare.
Va, da ultimo, considerato che l'unità immobiliare adibita ad abitazione è stata realizzata apportando delle modifiche ad un fabbricato già esistente per il quale la stessa parte attrice ha presentato istanza di condono edilizio, mai definitiva, stante l'inadempimento alla richiesta di integrazione del Comune di Aprilia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento del danno e di ripristino dello stato antecedente è infondata e va, pertanto, rigettata.
3.3.2 Va, al contrario, accolta la domanda relativa alla restituzione del 50% degli importi anticipati da parte attrice per il mantenimento del compendio immobiliare;
esborsi compiutamente provati dalla stessa Parte_1
Risultano prodotte le ricevute di pagamento delle imposte IMU/ICI (cfr. documenti allegati alla memoria di replica di parte attrice) negli importi attestati dal
Comune di Aprilia (cfr. doc. 11 e 12 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Come previsto dall'art. 1104 c.c., ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
Avendo parte attrice provato di aver versato l'importo di € 2.516,72 per il pagamento delle imposte IMU/ICI, la cui metà del pagamento spetta a parte convenuta, in quanto comproprietario del compendio immobiliare, che ha goduto in via esclusiva dello stesso, risulta, dunque, dovuto da parte convenuta in favore dell'attrice un importo pari a € 1.258,36.
Di tale somma, in virtù di quanto premesso in via generale, si terrà conto nella procedura di divisione ai fini dell'assegnazione dei beni alle odierne parti in giudizio.
4. Non vi è controversia tra le parti sul diritto di dividere i beni in comproprietà.
Va, tuttavia, dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione limitatamente al terreno agricolo, distinto in catasto al foglio 13, p.lla 45 e p.lla 47, su cui è stato edificato un immobile abusivo.
20 L'espletata CTU (geom. - elaborato del 1/8/2022, Persona_4 integrato il 2/1/2023) ha consentito di accertare che “In data 04/04/2022, ha a richiesto per pec, al IV Settore Urbanistica del Comune di Aprilia CP_4
, la richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi, relativi
[...] all'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. 724/94, da parte attrice in data 23/02/1995 prot. 7205. A seguito di convocazione telefonica, da parte della segreteria dell' , in data 15/04/2022, ha eseguito l'accesso alla Parte_2
pratica di condono edilizio richiedendo copia formale, in formato cartaceo della seguente documentazione (Allegato 11): - istanza di condono;
- oblazione versata;
- documentazione fotografica;
- atto notorio;
- comunicazioni dell'ufficio a parte attrice. La richiesta di condono edilizio riguarda l'edificazione senza titolo abilitativo di un manufatto a destinazione deposito per attrezzi agricoli, della superficie utile di mq 121,50, realizzato nell'anno 1980, per l'abuso è stata versata
l'intera oblazione autodeterminata in due rate per un importo complessivo di £
729.000,00 (lire settecentoventinovemila). In data 19/12/1996 con prot.llo 45718,
l'Ufficio Tecnico del Comune di Aprilia, inviava richiesta di integrazione di elaborati grafici e la documentazione integrativa per la definizione dell'istanza di condono.
Successivamente in data 30/11/1999 con prot.llo n. 44100, l' Controparte_5
, inviava una seconda richiesta di documentazione integrativa per
[...] la definizione dell'istanza di condono edilizio. Alle due richieste l'istante della domanda di condono edilizio non ha presentato a tutt'oggi nessuna documentazione integrativa. Dalla documentazione fotografia allegata all'istanza di condono edilizio, si evince lo stato di consistenza dell'immobile costituito dall'attuale porzione di fabbricato adibito ad abitazione, dalla porzione di fabbricato adibita a falegnameria
e dai locali accessori forno e ripostiglio” (cfr. elaborato peritale, pagg. 12-13).
Dalla consulenza tecnica si evince, dunque, che ancorché sia stata avanzata istanza di condono edilizio, la pratica non si è mai conclusa, pertanto, il bene, edificato senza alcun titolo abilitativo, è abusivo.
La difformità edilizio-urbanistica riscontrata determina l'inammissibilità della domanda di scioglimento avanzata nel presente giudizio sul bene.
4.1 In ordine alla questione della divisibilità degli immobili abusivi, la
Suprema Corte, a sezioni unite, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale
21 formatosi in materia, alle cui ampie motivazioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La ratio sottesa alla previsione sanzione della nullità per gli atti inter vivos risponde all'eSIenza pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e la commercializzazione di beni abusivi, poiché confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in ragione dell'irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto di causa, per la presenza sullo stesso di fabbricato abusivo (distinto in catasto al foglio 13, p.lla 143 sub 1), la domanda di scioglimento della comunione esistente tra le parti sul bene, distinto in catasto al foglio 13, p.lla 45
e p.lla 47 deve essere dichiarata inammissibile.
È opportuno precisare che l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale relativamente ai beni immobili, distinti in catasto al foglio 13, p.lle 45 e 47, lascia i relativi beni ancora indivisi e, pertanto, laddove parte convenuta persistesse nel godere in via esclusiva dei beni, senza consentire a parte attrice di farne parimenti uso, saranno ancora dovuti, per il futuro, i frutti civili, ragguagliati alla metà del valore locativo dei beni medesimi, atteso che, finché gli abusi rilevati non saranno sanati, il bene immobile resta, per le ragioni sopra individuate, indivisibile. D'altra parte, è noto che un immobile, ancorché abusivo, può produrre frutti e, come tale, può essere locato.
22 4.2 Posto quanto sopra e rilevato che non può dubitarsi dell'ammissibilità di una divisione solo parziale dei beni in comunione, residuano, quale oggetto di divisione, i beni consistenti nei terreni identificati dalle particelle 39, 37, 41, 43, 46 e
49.
Il primo bene (foglio 13, p.lla 39) è un terreno di forma irregolare che si presenta pianeggiante, recintato per il tratto confinante con la Via Amiata con paletti di cls e rete metallica parte infissi su muretto di blocchetti di tufo e parte infissi nel terreno, i restanti confini non sono materializzati. L'accesso al lotto avviene dalla via
Amiata, tramite un cancello comune, tramite uno stradello privato della larghezza media di circa m 4,00, si accede alle singole proprietà (cfr. consulenza tecnica pag.
6).
Le restanti particelle costituiscono un secondo lotto di terreno della superficie catastale complessiva tra coperto e scoperto di Ha 1.47.60, è identificato catastalmente con le p.lle 37,41,43,46 e 49, confina a nord Via Amiata, 35,34,33 e
131, a est con le p.lle 44 e 24, a ovest con le p.lle 38,26,42,25 e 40, a sud con il canale dei Tre Rami. Il lotto è di forma irregolare, la prima parte del lotto, di circa
m² 8.000, si presenta non pianeggiante con pendenze verso i confini, a seguire, la fascia di terreno di circa m² 3.000, ricoperta di essenze arboree da bosco, presenta un dislivello di circa m 22,00 con l'ultima parte pianeggiante del lotto avente una superficie di circa 4.000. La tipologia del terreno è tufaceo per circa m² 11.000, mentre la parte pianeggiante è assimilabile ad un seminativo, infatti l'intera superficie presenta uno substrato terroso ricoperto da uno strato vegetale. Al momento del sopralluogo l'intero appezzamento non risulta coltivato, ma utilizzato come pascolo per gli animali (asini, pecore e maiali) presenti al suo interno. Il lotto di terreno è completamente recintato, con muretto di blocchi di cemento e rete metallica per il tratto del vialetto di accesso dalla Via Amiata, fino all'angolo del lotto dove è ubicato il fabbricato3 adibito a stalla, locale autoclave e locale quadri elettrici, con cordolo di cemento e paletti in cls con rete metallica per il tratto di confine, dall'angolo della stalla al vertice est del lotto, con paletti di cls e rete metallica fino alla fascia di terreno ricoperto da bosco, con paletti di ferro zincato e rete per la restante parte fino all'angolo della stalla. L'accesso al lotto avviene tramite un cancello carrabile e vialetto, posti sulla proprietà delle parti in causa
23 (p.lla 37) per una larghezza di m 2,50 e sulla proprietà in (p.lla CP_2 Tes_1
38) per altri m 2,50, tale da creare una servitù reciproca di passaggio pedonale e carrabile della larghezza totale di m 5,00, come riportato sull'atto di vendite del 14 novembre 1978 a rogito notaio rep. 26957/13603, inoltre Per_1
l'approvvigionamento idrico per l'attività agricola è garantito dal pozzo artesiano, realizzato in comune dalle parti in causa con la SInora in sulla CP_2 Tes_1
p.lla 38 di proprietà della stessa” (cfr. consulenza tecnica pag. 8-9).
Il consulente tecnico incaricato ha provveduto a stimare il valore degli immobili in comunione tra le parti, con relazione chiara, precisa e condivisibile in quanto intrinsecamente attendibile ed immune da vizi logico-giuridici.
Il valore dei beni indivisi è determinabile in € 13.080,00 per la p.lla 39 (area cortilizia dell'immobile con abusi non sanati) e € 57.136,38 per le restanti particelle.
Ne deriva che il valore complessivo del compendio immobiliare (divisibile) in comunione tra le parti ammonta ad € 70.216,38 e, pertanto, il valore economico della quota spettante a ciascun condividente è pari ad € 35.108,19 (50% ciascuno).
In ordine alla modalità di divisione, il consulente tecnico nominato - vista l'ubicazione dei terreni che, di fatto, costituiscono già due lotti, in quanto separati da altra proprietà e raggiungibili dalla via Amiata da due distinti accessi carrabili, considerata la modesta estensione dei terreni che non ne consente il frazionamento e, dunque, la comoda divisibilità in natura dei due lotti di terreno - per la proposta divisionale, ha considerato la conformazione degli immobili, prevedendo la formazione di due lotti con conguaglio in denaro avente funzione perequativa.
Va tuttavia tenuto conto della esclusione della massa da dividere degli immobili abusivi, secondo quanto esposto sopra.
Escluse dunque dal primo lotto formato dal CTU le p.lle 45 e 47,
l'assegnazione dello stesso (del valore residuo di € 13.080,00) prevede la ricezione di un conguaglio in denaro di € 22.028,16, mentre l'assegnazione del secondo lotto (del valore di € 57.136,38) prevede la corresponsione di € 22.028,19, a titolo di conguaglio in favore dell'assegnatario del primo lotto.
Questa operazione contabile deve tuttavia tener conto, come di seguito, della imputazione alle quote dei valori sopra determinati all'esito del rendiconto.
24 4.3 In astratto, la quota spettante alle odierne parti in giudizio è paritaria e, tenuto conto del valore commerciale del compendio immobiliare, è quantificabile, come detto, in € 35.108,19, importo corrispondente alla metà del valore complessivo dei beni divisibili.
Nel caso di specie, tenuto peraltro conto che l'assegnazione concerne beni qualitativamente omogenei, alla quota “in astratto” del convenuto è imputabile l'importo dovuto, a titolo di frutti civili, in favore di parte attrice, pari ad € 25.721,96, nonché l'ulteriore importo pari a € 1.258,36 per le spese anticipate dall'attrice a titolo di imposte (la misura è determinata per il 50%).
Detti importi (complessivamente € 26.980,32) vanno dunque imputati, in ragione di quanto sopra esposto, alla quota del convenuto , che si Controparte_1 riduce dunque al valore di € 8.127,87 (€ 35.108,19 - 26.980,32).
Ne consegue che parte attrice ha diritto, in concreto, ad una porzione maggiore della massa da dividere, una volta effettuati i prelevamenti che conseguono al rendiconto e alla regolazione dei rapporti tra i condividenti.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 729 c.c. e in applicazione del principio di diritto alla stregua del quale “deve limitarsi al massimo la misura dei conguagli, assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura, riservando al conguaglio la funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, posto che una quota formata in prevalenza da denaro a titolo di conguaglio sortirebbe l'effetto sostanziale di assicurare la cessione di una quota in natura (e precisamente del beneficiario del conguaglio) a favore del soggetto tenuto
a versarlo, negando, sempre nella sostanza, il conseguimento dell'obiettivo della divisione in natura (Cass. civ., sez. II, 15/01/2018, n. 726), il lotto avente maggiore valore economico, vale a dire il secondo lotto (terreno distinto in catasto al foglio 13,
p.lle 37, 41, 43, 46, 49), va assegnato a parte attrice e il primo lotto (terreno distinto in catasto al foglio 13, p.lla 39) va assegnato al convenuto (il lotto va considerato ovviamente al netto degli immobili abusivi).
Il riferimento è ai lotti formati dal CTU, geom. , nella Persona_4
relazione depositata agli atti;
tuttavia, si ribadisce, la formazione degli stessi, in questa sede decisoria, viene fatta tenendo conto della dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione per gli immobili abusivi.
25 Il valore del primo lotto è pari ad € 13.080,00 (terreno distinto in catasto al foglio 13, p.lla 39).
Il valore del secondo lotto è pari ad € 57.136,38 (terreno distinto in catasto al foglio 13, p.lle 37, 41, 43, 46, 49).
Tenuto conto del fatto che il valore della quota del convenuto, effettuati i prelevamenti dalla stessa in ragione del rendiconto su frutti e spese come sopra calcolati è pari ad € 8.127,89 e che il bene assegnatogli (corte di pertinenza di cui alla particella 39) ha un valore stimato di € 13.080,00, lo stesso convenuto è tenuto al versamento, in favore dell'attrice, di un conguaglio perequativo di € 4.952,11pari alla differenza tra i due valori.
5. Il convenuto , in via riconvenzionale, ha chiesto Controparte_1
l'accertamento del credito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., pari ad € 223.200,00 (di cui €
148.800,00 pari alla metà del valore venale del bene e € 74.400,00 pari alle somme occorse per l'edificazione), vantato nei confronti di parte attrice per aver realizzato, in costanza di matrimonio, e precisamente nel 1993, sulla terrazza di copertura di due appartamenti al piano terra, via delle Margherite n. 142 - Aprilia, due nuovi appartamenti, intestati a parte attrice e alla di lei sorella . CP_2
Va detto che una siffatta domanda non riguarda le operazioni di divisione sopra effettuate;
la pretesa del convenuto non può essere considerata nell'ambito della regolazione dei rapporti tra condividenti.
5.1 Nel regime di comunione legale dei beni, di cui agli artt. 177 e ss. c.c., la costruzione effettuata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà di uno di essi, è soggetta al regime dell'accessione.
Tale assunto si legittima sul presupposto per cui il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 cod.
26 civ., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale (Cass. civ., sez. I, 04/11/2019, n. 28258).
Pertanto, l'opera realizzata, in costanza di matrimonio, sul terreno di proprietà di uno dei coniugi, è acquistata, in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., è acquistata dal proprietario del suolo, spettando all'altro coniuge un diritto di credito, pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione.
In definitiva, la tutela del coniuge non proprietario opererà, non già sul piano del diritto reale, atteso che egli non può vantare, in assenza di un apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, alcun diritto di comproprietà, nemmeno superficiaria sulla costruzione;
la sua tutela si esplica, invece, su un piano meramente obbligatorio, in quanto ha un diritto di credito nei confronti del coniuge proprietario e la possibilità di ripetere le somme versate per la costruzione ai sensi dell'art. 2033.
La soggezione della specie in discorso alla disciplina dell'accessione che non
è derogata, come visto, da quella in materia di acquisti da parte dei coniugi in regime di comunione legale è foriera, oltre a quella che vede il coniuge non proprietario divenire in dipendenza della costruzione titolare solo di un diritto di credito, anche di un'altra conseguenza. Se, infatti, la sedes materiae cui ricondurre la fattispecie è da individuarsi nell'accessione, l'asse del discorso circa il diritto di credito che compete al coniuge non proprietario si sposta conseguentemente fuori dal perimetro segnato dall'art. 177 cod. civ. in quanto il diritto di credito del coniuge si sottrae alla disciplina degli acquisti in comunione, sicché non potrà essere riconosciuto riguardo ad esso alcun automatismo rispetto alla realizzazione dell'opera e la sua dimostrazione non si sottrarrà all'applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di onere della prova (Cass. civ., sez. I, 04/11/2019, n. 28258).
Il coniuge non proprietario è, dunque, tenuto a provare di aver fornito il proprio contributo economico.
Tale onere probatorio non risulta assolto nel caso di specie, senza peraltro considerare che una delle proprietarie degli appartamenti asseritamente realizzati dal convenuto, , sorella dell'attrice, non è parte del presente giudizio. CP_2
Va, tuttavia, osservato come, anche laddove tale onere fosse stato assolto, la spiegata domanda riconvenzionale sarebbe stata rigettata, in accoglimento
27 dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice sin dalla prima udienza (cfr. verbale udienza del 15/05/2018).
Per stessa ammissione di parte convenuta, gli appartamenti sono stati edificati nel 1993, pertanto, il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2934 c.c. può ritenersi ampiamente decorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta è infondata e va, per tali motivi, rigettata.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i minimi in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Il parziale accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, il rigetto delle ulteriori domande proposte da parte attrice e della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta consentono di compensare parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3; la restante parte va posta a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente.
6.1 Le spese della CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di entrambe le parti giusta la metà ciascuna per la evidente pari funzionalità delle operazioni svolte in favore di ambo le parti.
6.2 Dal verbale di mediazione allegato in atti risulta che nessuno è comparso innanzi all'organismo per il convenuto. Non viene allegato nessun giustificato motivo sul punto, cosicché trova applicazione l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione in relazione al bene in comune consistente in terreni, con sovrastanti fabbricati abusivi, ubicati in Aprilia, località Sassi Rossi, e distinti al catasto del medesimo comune al foglio 13, p.lle 45 e 47;
28 - dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra le odierne parti in causa sui beni in comune consistenti nei terreni ubicati in Aprilia, località Sassi Rossi identificati dalle particelle 39, 37, 41, 43, 46 e 49 del foglio di mappa 13 al catasto del comune di Aprilia;
- assegna a il terreno identificato dalla particella 39 del foglio Controparte_1
di mappa 13 al catasto del comune di Aprilia;
- assegna a il terreno identificato dalle particelle 37, 41, 43, 46 e Parte_1
49 del foglio di mappa 13 al catasto del comune di Aprilia;
- pone a carico di il pagamento di un conguaglio di € Controparte_1
4.952,11 in favore di Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità e a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, l'iscrizione di ipoteca a garanzia dei crediti per conguaglio ex artt.
2817, n. 2, e 2834 c.c.;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina - Provincia di latina, già
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione della restante parte in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 4.701,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico di entrambe le parti giusta la metà ciascuna;
- condanna la parte convenuta costituita, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 28/2010 (applicabile ratione temporis), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Latina, lì 22/01/2025 Il giudice
Luca Venditto
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