Art. 2.
Per fronteggiare nell'esercizio finanziario 1950-51 l'onere indicato all'art. 1 viene disposta la riduzione rispettivamente per L. 3.000.000 e L. 1.000.000 delle autorizzazioni di spesa di L. 1.100.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico e di L. 245.000.000 per i servizi gia' in gestione del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica di cui all' art. 2 della legge 31 ottobre 1950, n. 850 .
Di conseguenza saranno ridotti gli stanziamenti dei capitoli 257 e 274 dello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51 rispettivamente di L. 3.000.000 e di L. 1.100.000.
Alla copertura della spesa di complessive L. 4.100.000 per l'esercizio 1951-52 verra' provveduto mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Per fronteggiare nell'esercizio finanziario 1950-51 l'onere indicato all'art. 1 viene disposta la riduzione rispettivamente per L. 3.000.000 e L. 1.000.000 delle autorizzazioni di spesa di L. 1.100.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico e di L. 245.000.000 per i servizi gia' in gestione del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica di cui all' art. 2 della legge 31 ottobre 1950, n. 850 .
Di conseguenza saranno ridotti gli stanziamenti dei capitoli 257 e 274 dello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51 rispettivamente di L. 3.000.000 e di L. 1.100.000.
Alla copertura della spesa di complessive L. 4.100.000 per l'esercizio 1951-52 verra' provveduto mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.