TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente.
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
[ ], nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
[ ], nata ad [...] il [...] entrambe rappresentate e
[...] CodiceFiscale_2
difese dall'avv. Elena Giliberti
RICORRENTI
E
[C.F. nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 INTERDICENDO
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza scritta del 13.3.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.5.2024, le ricorrenti hanno esposto che , Controparte_1
rispettivamente figlio e fratello delle stesse, si trova in uno stato di infermità abituale di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto sin dalla nascita da
“tetraparesi spastica con insufficienza mentale da asfissia neonatale” non guaribile;
a causa di tale condizione è stato dichiarato non autosufficiente e riconosciuto invalido Controparte_1
permanente nella misura del 100%; che lo stesso, non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana e che per questo è necessario assicurargli un'adeguata protezione e assistenza;
che non possiede beni immobili e ha redditi pari a circa € 300,00 mensili percepiti a titolo di pensione di invalidità; che è Controparte_1
allettato in via permanente ed intrasportabile: attualmente si trova in A.d.i..
La situazione di irreversibile e gravissima morbilità in cui versa - e Controparte_1
l'assoluta incapacità di gestire autonomamente ogni suo affare ed interesse patrimoniale o non patrimoniale che ne deriva - rendono necessario assicurargli una protezione ed assistenza adeguate da parte di familiare convivente che si occupi con affetto, pazienza e responsabilità della sua persona,
provveda a quanto necessario per le cure e l'assistenza quotidiana di cui necessita ed alla gestione del suo cospicuo patrimonio.
L'interdicendo è, infatti, percettore di pensione di € 300,00, anche se non possiede beni immobili da gestire. Hanno quindi richiesto l'interdizione di non essendo l'amministrazione di Controparte_1
sostegno sufficiente a garantire sicurezza e stabilità.
All'udienza del 28.12.2024 è stato svolto l'esame dell'interdicendo che “appare tetraplegico e
comunque non è in grado di interloquire in alcun modo né di attendere ad occupazioni quotidiane in
modo autonomo”.
La signora madre e candidatasi al ruolo di tutrice provvisoria con il consenso Parte_1
dell'altro genitore, ha altresì indicato quale protutore l'altra figlia, nonché sorella dell'interdicendo.
Ritenuta la superfluità della nomina di CTU, previa nomina del tutore provvisorio nella persona della madre, acquisita documentazione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti, la Parte_1
causa è stata riservata in decisione al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda d'interdizione va accolta.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato il deficit psico-fisico da cui è affetto
, che versa in una condizione semivegetativa. È stato osservato allettato, Controparte_1
incapace di qualsivoglia interazione e di qualsivoglia cenno di comunicazione.
Ciò detto, ai fini della disamina della domanda di interdizione, è necessario coordinare la stessa con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004,
n. 6.
L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584). La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente”.
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità,
bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più
o meno ampio è rimesso alla prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità
all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co.
2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana”.
La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti,
ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che l'esame personale ha evidenziato una situazione gravemente ed irreversibilmente alterata in cui è palese l'assoluta impossibilità di
[...]
di prendere qualsivoglia tipo di decisione in ordine a questioni di tipo economico, a CP_1
qualsiasi livello, così da rendere sostanzialmente impossibile una qualsivoglia interazione con riferimento a decisioni più o meno importanti.
La gestione del danaro di cui è titolare, della indennità che percepisce, e di qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana, anche scarsamente significativo, rende assolutamente necessaria la mediazione continua, totale e persistente di una persona che si occupi di lui –da un punto di vista fisico e relazionale-, così da rendere opportuna la nomina di un tutore che lo assista ed interagisca per lui nel mondo giuridico.
In definitiva, per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la nomina di un tutore costituisca la misura
più idonea ed appropriata a tutelare le esigenze, personali e patrimoniali di . Controparte_1
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di interdizione.
La presente sentenza va, inoltre, trasmessa all'ufficiale di stato civile per i successivi adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicendo, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo,
volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti così provvede: a) pronunzia l'interdizione di [C.F. nato ad Controparte_1 C.F._3
Avellino il 19.06.1979;
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare,
a cura della Cancelleria;
c) conferma la nomina del tutore provvisorio nella persona di n. a Solofra Parte_1
il 5.5.1954;
d) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano