Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 02/04/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2026, proposto da
SO CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona, U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. 0077541 adottato il 24.11.2025 dal QUESTORE DI ANCONA, notificato il 19.12.2025, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 23.8.2023, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e dell’ U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, cittadino albanese, risulta essere entrato in Italia l’11 giugno 2022 con visto di ingresso per lavoro – casi particolari, ai sensi dell’art. 27 del TUI – e aver ottenuto il relativo permesso di soggiorno, poi rinnovato, valido fino al 29 agosto 2023, previo nulla osta al distacco alla società Tekno Fire Sh.p.k. per dodici mesi.
L’originario contratto a tempo determinato con la suddetta società è stato nel frattempo modificato con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 luglio 2023.
Allo scadere del titolo di soggiorno, il medesimo ha presentato domanda di rinnovo, che tuttavia è stata respinta con l’atto qui gravato, sulla base della motivazione che non fosse possibile rinnovare il permesso di soggiorno in assenza della proroga del nulla-osta da parte del SUI, atteso che l’art. 40, comma 5, del DPR n. 394/1999 prevede che “per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria”.
Inoltre il provvedimento è motivato con il fatto che la circolare congiunta del Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 luglio 2016 prevede la conversione del titolo rilasciato per trasferimento temporaneo ai sensi dell'art.27 TUI a lavoro subordinato esclusivamente per dirigenti e quadri, in caso di assunzione da parte dell'azienda distaccataria. Ancora, si riporta che non è stato possibile instaurare il contraddittorio in quanto l’indirizzo per la comunicazione ex art. 10 bis è risultato sconosciuto.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto con il presente ricorso, deducendo, in particolare, che:
-il ricorrente avrebbe regolarmente comunicato la propria variazione di domicilio, per cui vi sarebbe violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90;
- la motivazione addotta dall’Ufficio Immigrazione sarebbe innanzitutto censurabile per il fatto che il rigetto non discenderebbe da un espresso provvedimento negativo del SUI sulla richiesta di proroga del nulla-osta, bensì dalla perdurante assenza di risposte su tale ultima istanza, in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che non contemplerebbe, tra le ipotesi di diniego/revoca del titolo di soggiorno, il caso dell’omesso riscontro da parte del SUI;
- sotto altro profilo, la mancanza di detto riscontro rientrerebbe, al più, nell’ambito di quelle “irregolarità amministrative sanabili” le quali, a mente dell’art. 5, comma 5, citato, non consentirebbero il diniego di proroga; ciò in quanto il nulla osta assumerebbe una funzione preminente in occasione del primo ingresso sul territorio nazionale, in cui è necessaria una duplice verifica sia sotto il profilo dell’assenza di ragioni di sicurezza sia del rispetto delle c.d. “quote-flussi” previste in via generale sugli ingressi per motivi di lavoro, verifica che, nel caso del ricorrente, non sarebbe richiesta, trattandosi appunto di ingresso per casi particolari che si pone al di fuori dei limiti imposti dalle quote annuali, mentre gli ulteriori controlli sull’eventuale pericolosità sociale dell’interessato sarebbero effettuabili direttamente dall’Ufficio Immigrazione della Questura, essendo lo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale e non necessitando di alcun nuovo visto di ingresso;
- tanto sarebbe confermato dal fatto che lo stesso art. 22 del TUI, al comma 5.01, espressamente prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, “il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo”;
- inoltre, a mente dell’art. 40, commi 2 e 5, del DPR n. 394/1999, il nulla osta viene rilasciato per la durata del rapporto lavorativo stipulato dal dipendente distaccato in Italia e, comunque, per un termine massimo ivi previsto dalla normativa regolamentare che, per il caso in questione, è di cinque anni;
- l’affermazione che il permesso non sarebbe convertibile in titolo di soggiorno per lavoro subordinato c.d. “ordinario”, in quanto, per la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 prevedrebbe la conversione del titolo rilasciato per trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 27 TUI in lavoro subordinato esclusivamente per dirigenti e quadri, in caso di assunzione da parte dell'azienda distaccataria, è contraddittoria e priva di base normativa e regolamentare;
- l’Amministrazione non avrebbe neppure tenuto conto di quei “nuovi elementi sopraggiunti”, sempre richiamati dall’art. 5 citato (stabile inserimento lavorativo, solide fonti di reddito, regolare residenza, ecc.), che già di per sé avrebbero dovuto condurre alla conclusione circa la sostanziale irrilevanza dell’assenza di una formale proroga del nulla osta.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni.
Alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2026, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione ex art. 60 CPA.
1 In primo luogo deve essere rigettata la richiesta di estromissione della Prefettura di Ancona, trattandosi di articolazione del Ministero dell’Interno, peraltro competente al rilascio del nulla-osta citato nel provvedimento impugnato. Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
1.1 Con riguardo al primo motivo, parte ricorrente dichiara che è stata inviata via PEC la dichiarazione di nuovo domicilio in data 6 maggio 2025, prima del recapito del preavviso di rigetto da parte della PA. L’Amministrazione afferma di avere ricevuto l’elezione di domicilio solo dopo la firma del Questore sul provvedimento impugnato. In realtà il ricorrente deposita in atti l’elezione di domicilio presso la Tekno Fire già in data 6 maggio 2025 (senza allegazione di prove di consegna), ribadita con la richiesta di accesso del 5 giugno 2025 (con prova di consegna del 14 giugno), entrambe in data ben anteriore all’adozione dal provvedimento impugnato. .
1.2 Per quanto sopra, è fondata e assorbente l’affermata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Peraltro, come osservato nel ricorso, il preavviso di rigetto in atti non riporta affatto l’ulteriore motivazione del provvedimento impugnato relativo alla circostanza che secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016, la conversione del permesso ex art. 27 DPR 263/2006 sarebbe applicabile esclusivamente al personale rientrante nelle declaratorie professionali di “Dirigenti” e “Quadri”.
1.3 Ancora, il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento al provvedimento del 13 novembre 2024 depositato dalla Prefettura di Ancona, con il quale apparentemente viene rigettata la richiesta di proroga del nulla osta del ricorrente a cause della presentazione della sua domanda di permesso di soggiorno presso la Questura e del parere negativo di quest’ultima.
2 Per quanto sopra, il provvedimento impugnato, peraltro chiaramente di carattere non vincolato (si veda la recente decisione di questo Tar n. 373/2026 in un caso analogo), è illegittimo per l’assorbente violazione dell’art. 10 bis della legge n.241/90, in considerazione del non corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale.
2.1 Alla luce di ciò, il diniego impugnato dovrà essere riesaminato garantendo il pieno contraddittorio delle parti, seguendo i principi delineati da questo Tar nella citata sentenza n. 373/2026.
2.2 Le spese del giudizio possono essere compensate, vista l’annullamento per il non corretto svolgimento del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
NI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UI | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO