Articolo 29 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 28Articolo 30
Versione
22 maggio 1976
Art. 29. Soppressione dell'assegno di caroviveri

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all' articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' soppresso.
Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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