TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/02/2026, n. 3397
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano privi di potere autoritativo, risolvendosi in un mero accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabili sul quantum debeatur, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità propria

    Il Tribunale ritiene che il sistema del payback fosse noto fin dal 2015, che le imprese potessero e dovessero considerare l'alea contrattuale, e che il payback non alteri le procedure di gara né il prezzo dei prodotti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base del payback

    Il Tribunale rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto eurounitario (IVA, appalti pubblici, concorrenza)

    Il Tribunale ritiene che il payback sia estraneo alle procedure di gara e non alteri l'esito delle stesse, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, e ha ritenuto il meccanismo del payback non lesivo della concorrenza.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali impugnati siano privi di potere autoritativo, risolvendosi in un mero accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Irrilevanza della questione di costituzionalità

    Il Tribunale ritiene che la questione sia irrilevante poiché la ricorrente non ha provato di essersi avvalsa della possibilità di pagare in forma ridotta il suo debito, condizione necessaria per l'applicazione della norma impugnata. La norma in questione non è applicabile al caso di specie.

  • Rigettato
    Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità e compatibilità con diritto UE

    Il Tribunale ritiene che non sussista il presupposto della non manifesta infondatezza. La norma in questione configura una definizione agevolata di un debito, analoga a quelle previste in ambito tributario e ritenute legittime dalla Corte Costituzionale. Non vi è un obbligo di rinuncia all'azione giurisdizionale, ma una libera scelta del debitore. Il meccanismo non discrimina e non lede il diritto di difesa. Inoltre, il payback non è retroattivo e non contrasta con il diritto UE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/02/2026, n. 3397
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3397
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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