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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 2624/2020 Verbale di udienza del giorno 05 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 05 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attrice con cui nel Parte_1 riportarsi alle difese in atti così conclude: ““1. In accoglimento della domanda principale, per le causali esposte, dichiarare risolto il contratto concluso dalle parti in data 14.12.2018 in ragione dell'inadempimento della e, per Controparte_1
l'effetto, in accoglimento della domanda restitutoria, condannare parte convenuta alla restituzione della somma di € 6.490,00, corrisposta a titolo di pagamento del prezzo, maggiorata degli interessi legali moratori con decorrenza dalla domanda;
2. Condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito da parte attrice, nella misura equitativamente valutata dal Giudice;
3. Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese di c.t.u. in favore di parte attrice;
4. Condannare, infine, parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”; rilevato che parte convenuta non ha depositato note di trattazione scritta dell'odierna udienza”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 05 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2624 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto contratti ed obbligazioni varie e vertente
TRA
, nata a [...] il [...]– C.F. : Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentata e
[...]
difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Carolina Santella (C.F.:
),elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_2
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
Sig. P. IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
IO MA MM (CF: ), giusta procura CodiceFiscale_3
rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 17 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del giorno 09/09/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la società assumendo che agli inizi del Controparte_1
mese di dicembre dell'anno 2018, la Società convenuta la contattava telefonicamente illustrando i vantaggi dell'impianto - pompa di calore - in termini di risparmio di consumi una caldaia a gas, ad assicurare il riscaldamento dell'abitazione e la produzione di acqua calda sanitaria, e proponendo il relativo l'acquisto. In data
14.12.2018, a seguito di sopralluogo ad opera di un incaricato della Società e previa verifica dei fabbisogni energetici dell'unità immobiliare, l'attrice sottoscriveva la modulistica strumentale al suo acquisto e segnatamente, un “preventivo – contratto
CASA EFFICIENTE”, con contestuale richiesta di finanziamento a Fiditalia S.p.A., quale Società finanziaria in rapporto di convenzione con l'odierna convenuta .
L'impianto veniva installato agli inizi del mese di gennaio 2018. Il successivo
04.02.2019, in occasione del collaudo dell'opera, il tecnico incaricato dalla Società evidenziava l'inidoneità dell'impianto di cui innanzi “a riscaldare una casa di circa 200 mq con radiatori alta temperatura e soprattutto a temperature esterne molto basse” ed al contempo, riscontrava che “… la pompa di calore è stata abbinata, attraverso un gruppo di deviazione hybrical , ad una caldaia a gas che a secondo della temperatura esterna doveva passare a funzionamento pdc o caldaia. Il suddetto gruppo hybrical era privo di regolazione” derivando quindi la mancata ultimazione dell'opera strumentale alla verifica funzionale dell'intero sistema.
Rimasti privi di riscontro numerosi solleciti telefonici, volti ad evidenziare l'inidoneità dell'opera e la sua mancata ultimazione, con missiva del 20.05.2019, l'attrice comunicava la volontà di risolvere il contratto con conseguente restituzione del prezzo integralmente corrisposto, o, in subordine, l'installazione di un nuovo impianto consono alle dimensioni dell'unità immobiliare, ultimata e comprensiva della necessaria regolazione con la caldaia a gas .
L'attrice precisava altresì che Società conveuta non provvedeva al rilascio della fattura comprovante il costo d'acquisto sostenuto per la realizzazione dell'intervento, strumentale alla fruibilità del beneficio fiscale.
Per tutto quanto premesso, l'attrice così concludeva:
“- accertare e dichiarare, per le causali esposte, l' inadempimento della Controparte_1
e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti,
[...]
con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 6.490, 00, oltre interessi maturati e maturandi;
- condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi;
- adottare ogni altro provvedimento nell'interesse dell'istante;
- condannare, altresì, parte convenuta alla refusione di spese e compensi legali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, IVA e CPA”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contrastava Controparte_1
la domanda attorea eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza/prescrizione da ogni e qualunque azione di garanzia, come desumibile già da quanto esposto in citazione.
Nel merito negava ogni suo inadempimento considerato che a seguito della missiva inoltrata dall'attrice nel maggio inviava proprio personale per valutare le avverse doglianze ed eventualmente procedere alla risoluzione di qualsivoglia problematica ma in tale sede la convenuta ebbe contezza dell'intervenuta manomissione dell'impianto attraverso la sostituzione dello scambiatore e di alcune elettrovalvole;
il tutto al presumibile scopo di potenziare l'impianto.
Per tutto quanto esposto la convenuta così concludeva:
“1) In via preliminare ed in rito e per tutto quanto innanzi esposto dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione da qualsivoglia azione di garanzia;
2) Nel merito - ferma la sollevata questione preliminare - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provata;
3) Condannare chi di dovere al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale come richiesta dalle parti e quindi con CTU tecnica. All'esito del deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/09/2024, poi differita al 09/09/2025 nella quale la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Il contratto stipulato tra le parti in causa, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto a pompa di calore, si configura come contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c., in quanto la si è obbligata a compiere Controparte_1
un'opera consistente nell'installazione dell'impianto e a fornire la materia prima e quindi l'impianto stesso, verso un corrispettivo in denaro.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. L'art. 1668 c.c. stabilisce che, nel caso in cui le difformità o i vizi siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Dalle risultanze istruttorie, e in particolare dalla CTU, è emerso che l'impianto a pompa di calore installato dalla società convenuta è inidoneo per la tipologia dell'immobile e risulta antieconomico nel suo funzionamento.
Difatti il CTU dopo attento sopralluogo e verifica dell'impianto ha così concluso: “la pompa di calore in questione è sottodimensionata rispetto al riscaldamento dei 250 mq dell'abitazione attorea e alla produzione di acqua calda sanitaria per una normale famiglia composta da 4 persone;
❑ la mancanza del regolatore elettronico, fa si che l'impianto di riscaldamento (del tipo ibrido) non potrà mai funzionare correttamente ovverosia non potrà mai svolgere funzioni di risparmio energetico;
❑ la pompa di calore non è adeguata per l'impianto di riscaldamento in specie, dotato di radiatori in ghisa, in quanto il fluido termovettore in essi deve circolare a una temperatura di 60-65°C in luogo di una temperatura di 30° C ideale per il corretto e conveniente funzionamento di una pompa di calore (PDC);
❑ all'uopo se l'impianto in specie dovesse funzionare solo con la pompa di calore cosi come installata esso risulta antieconomico e non rappresenta alcun risparmio energetico, di converso rappresenta un mero impianto energivoro per l'eccessivo consumo di energia elettrica che si andrebbe ad accumulare per soddisfare le esigenze energetiche dell'abitazione (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), per le ovvie ragioni spiegate nelle pagini precedenti”.
Dalle conclusioni del CTU, che il Tribunale condivide in quanto immuni di vizi logici e di metodo nonché frutto di un motivato iter espositivo, è emersa la gravità del vizio dell'impianto tale da renderlo inidoneo all'uso per cui era stato installato.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'inadempimento dell'appaltatore, tale da giustificare la risoluzione del contratto, si ha quando l'opera realizzata sia affetta da vizi che la rendano aliud pro alio o del tutto inidonea all'uso convenuto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 21699/2017; Cass. Civ. Sez. II, n. 16830/2018;
Cass. Civ. Sez. II, n. 4349/2021). Nel caso di specie, l'inidoneità dell'impianto a garantire un funzionamento efficiente ed economicamente sostenibile nell'immobile dell'attrice, come accertato dal CTU, equivale a una totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione, integrando così il presupposto di cui all'art. 1668, comma 2, c.c. per la pronuncia di risoluzione del contratto. La società convenuta, al fine si sollevarsi da ogni responsabilità ha eccepito la manomissione dell'impianto da parte attrice. Ebbene, non solo parte convenuta non ha prodotto in giudizio alcun verbale o prova documentale di tale presunta manomissione come afferma essere stato accertato in sede di presunto sopralluogo, ma la circostanza
è stata smentita anche nel corso della prova testimoniale espletata.
Tutti i testi di parte attrice hanno affermato che alcun dipendente della società, a seguito dei solleciti a mezzo telefono si era recato presso l'abitazione dell'attrice per risolvere la problematica. Per di più il CTU ha verificato che :”Non sono stati rilevati apparenti segni di manomissione dell'impianto e/o la sostituzione di elementi termici e/o elementi di regolamentazione, invero non vi sono apparenti adeguamenti e/o soluzioni di continuità e/o altro estraneo a quanto installato dalla parte convenuta”.
In materia di inadempimento contrattuale, in applicazione del principio generale sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001 relativo all'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, l'attore quale committente deve provare il titolo e l'allegazione dell'inadempimento, mentre grava sul debitore quale appaltatore l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione.
L'eccezione di manomissione, in quanto fatto impeditivo della responsabilità, doveva essere provata dalla convenuta (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 6161/2024; Cass. Civ. Sez.
II, n. 23923/2012). Non avendo prodotto alcuna prova, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Parte convenuta infine eccepisce l'intervenuta decadenza/prescrizione da qualsivoglia azione di garanzia.
Orbene si ritiene che l'attrice abbia adempiuto all'onere di denuncia dei vizi nei termini di legge. Difatti l'installazione risale a Gennaio 2019, l'inidoneità è stata accertata in sede di collaudo dal tecnico incaricato dalla convenuta in data 04/02/2019 e relazionata il successivo 05/02/2019 mentre la denuncia formale è stata inoltrata con missiva del
20/05-05/06/2019.
Il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta (art. 1667 c.c.) risulta rispettato, in quanto il vizio era già stato sostanzialmente riconosciuto dal tecnico della società convenuta. Sebbene la missiva del 20/05-05/06/ 2019 sia successiva ai sessanta giorni dal 04 – 05/02/ 2019, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata rilevato che la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 509/2017) è costante nell'affermare che non è necessaria la denuncia se l'appaltatore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi o delle difformità (art. 1667, comma 3, c.c.). L'accertamento dell'inidoneità da parte del tecnico incaricato dalla convenuta stessa costituisce un elemento equipollente al riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, rendendo superflua la formale denuncia da parte del committente.
Stante la dimostrata inidoneità dell'opera alla sua destinazione e la conseguente gravità dell'inadempimento della convenuta, il contratto deve essere risolto.
La pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento della CP_1
ha effetto retroattivo tra le parti imponendo reciproche restituzioni. Di
[...]
conseguenza la società convenuta va condannata alla restituzione della somma ricevuta oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla missiva del
20/05-05/06/2019, momento in cui il convenuto è stato chiaramente sollecitato a restituire il prezzo.
Per effetto della risoluzione, parte attrice è tenuta a restituire alla convenuta l'opera ricevuta, ossia l'impianto a pompa di calore, in quanto l'installazione si configura come un bene materiale. Tuttavia, poiché la risoluzione è stata causata dal grave e accertato inadempimento della convenuta le spese necessarie per il ripristino dello status quo ante, ovvero i costi di smantellamento e rimozione dell'impianto difettoso, devono essere integralmente poste a carico della stessa, quale diretta conseguenza della sua colpa nell'esecuzione del contratto di appalto (cfr. Cass. Civ. n. 5313/2007).
Pertanto, dovrà mettere a disposizione l'impianto per la rimozione, a Parte_1
cura e spese di Controparte_1
Va respinta la domanda attorea di risarcimento del danno patito atteso che l'attrice non ha indicato in che cosa consista e quanto si possa estendere il danno patito per l'inadempimento della convenuta;
anche potendosi liquidare equitativamente il pregiudizio, deve sempre essere offerto al giudice un qualche elemento su cui esercitare tale potere.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo secondo i parametri medi del D. M. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate -. privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza.
Restano a carico di parte soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. per grave Controparte_1
inadempimento di quest'ultimo.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma di € 6.490,00 pari al corrispettivo Parte_1
versato per l'impianto e l'installazione, oltre agli interessi legali oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della messa in mora del 05/06/2019 al saldo effettivo.
Dichiara che è tenuta a mettere a disposizione l'impianto a pompa di Parte_1
calore per la sua rimozione e condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a provvedere a sua cura e spese allo smantellamento e al ritiro dell'impianto medesimo.
Rigettata ogni ulteriore domanda
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €
264,00 per esborsi e € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione ove richiesto.
Pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in data 05 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa LA Casale