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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2691/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. Parte_1
61, presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - convenuta contumace
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore - convenuta contumace
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare la cartella di pagamento n.
03420200028600954000, emessa dall' per conto di Controparte_2
dell'importo di € 446,24, con ogni effetto ed Controparte_3
onere, compresa la condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex
art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione alla cartella di pagamento n.
03420200028600954000, afferente a credito della Controparte_4
per omessa contribuzione 2015 e sanzioni assumendo di essere stata
[...]
cancellata dall'Albo degli Avvocati dal 2011 e che, pertanto, non sussisteva il credito. Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha dato dimostrazione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati dal
2011, mentre le parti convenute, rimaste contumaci, non hanno dato alcuna dimostrazione,
secondo l'onere spettante (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 23600/2009),
dell'esistenza del credito.
La domanda deve dunque accogliersi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste interamente a carico di sulla base del Controparte_1 Controparte_1
principio di causalità, trattandosi dell'ente titolare del credito che ha dato origine all'odierno procedimento con la cartella di pagamento impugnata.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano (con conseguente declaratoria di irripetibilità in ragione della contumacia della parte convenuta) per la domanda proposta nei confronti di , attesa la sua estraneità alle questioni CP_2 Controparte_2
afferenti alla titolarità del credito.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420200028600954000;
condanna al pagamento, in favore Controparte_1
della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Si comunichi
Cosenza, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2691/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. Parte_1
61, presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - convenuta contumace
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore - convenuta contumace
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare la cartella di pagamento n.
03420200028600954000, emessa dall' per conto di Controparte_2
dell'importo di € 446,24, con ogni effetto ed Controparte_3
onere, compresa la condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex
art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione alla cartella di pagamento n.
03420200028600954000, afferente a credito della Controparte_4
per omessa contribuzione 2015 e sanzioni assumendo di essere stata
[...]
cancellata dall'Albo degli Avvocati dal 2011 e che, pertanto, non sussisteva il credito. Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha dato dimostrazione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati dal
2011, mentre le parti convenute, rimaste contumaci, non hanno dato alcuna dimostrazione,
secondo l'onere spettante (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 23600/2009),
dell'esistenza del credito.
La domanda deve dunque accogliersi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste interamente a carico di sulla base del Controparte_1 Controparte_1
principio di causalità, trattandosi dell'ente titolare del credito che ha dato origine all'odierno procedimento con la cartella di pagamento impugnata.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano (con conseguente declaratoria di irripetibilità in ragione della contumacia della parte convenuta) per la domanda proposta nei confronti di , attesa la sua estraneità alle questioni CP_2 Controparte_2
afferenti alla titolarità del credito.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420200028600954000;
condanna al pagamento, in favore Controparte_1
della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Si comunichi
Cosenza, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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