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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25834 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 aventi ad oggetto: violazione regime trasparenza 117 TUB/usura/difformità ISC/ ripetizione di indebito contratto di mutuo
TRA in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione separato da esso, dal prof. Avv. Angelo
Maietta e con questi elettivamente domiciliato in Atripalda alla Via Cesinali n. 112
ATTRICE
E
, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Cap. Controparte_1 CP_1 soc. €. 9.195.012.196,85 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. CP_1
, stesso numero di co-dice fiscale - banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo P.IVA_2
del Gruppo BArio , iscritto all'Albo dei Gruppi BAri, codice banca Controparte_1
1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del dott. nato a [...] Controparte_2
(SI) il 10.03.1963 nella qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Credito
Problematico della suddetta giusta attestato di ruolo con Controparte_1
livello di procura D5, rappresentante della medesima, come da procura del 15.06.2021 ai rogiti Dott.
in (Rep. n. 40.124 Racc. n.20.466), ed elettivamente domiciliata in Napoli Persona_1 CP_1 alla Via M. Cervantes n.55/5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara (CF
) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di C.F._1
costituzione e risposta
1 CONVENUTA
E con sede in Napoli alla Via Santa Brigida Controparte_3
n. 39, C.F. , capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all'Albo degli intermediari P.IVA_3
finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio de- stinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 CP_3
verbalizzata in pari data con atto notaio dott. di Ro-ma, rep. 61.708 racc. 31.819, CP_4
iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata ed integrata con de1libera del Consiglio di amministrazione di in data 20.11.2020, verbalizzata in pari data CP_3
con atto notaio dott. di Roma, rep. 62244, racc. 32138 - (di seguito , in persona CP_4 CP_3
del procuratore dott. , nato a Padova il [...] a [...] abilitato in virtù di Controparte_5
procura conferita con atto autenticato per notar in data 18 gennaio 2023, rep. n. 57362, Persona_2
racc. n. 26786, registrato in Milano il 19.01.2023 al n. 3081 serie 1T, elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara (CF.
[...]
) il quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._2
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.24, celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti presenti insistevano nelle note autorizzate, per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU, all'esito con ordinanza comunicata in data 27.11.24 alle parti, assumeva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio la banca
[...] al fine di vedere accertata e dichiarata l'invalidità e/o la nullità parziale e/o Controparte_1
annullabilità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura stipulato con atto del 21.07. 2010, per notaio , rep. n.61276, racc. n.16720 registrato a Napoli, il 21.07.2013 al numero 666/1T, Persona_3
a cui faceva seguito l'ulteriore atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario registrato il
30.05.2016, rep. N. 1208, racc. n. 855, per il complessivo importo di euro 3.000.000,00 a seguito del quale veniva iscritta ipoteca su svariati immobili di proprietà della Parte_1
chiedeva, altresi, che fosse accertato e dichiarato che il contratto di mutuo era, in ogni caso, nullo e/o annullabile in quanto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
La società attrice chiedeva inoltre che fosse accertato e dichiarato che nel corso del rapporto di mutuo vi era stata da parte del convenuto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in
2 quanto superiori a quelli nominali, pertanto, per l'effetto di tale accertamento, chiedeva che fosse dichiarato, in ogni caso, totalmente gratuito il mutuo e che fosse determinato l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che sarebbe stato effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al contratto di mutuo.
In sintesi, la società attrice deduceva che non contemplando il contratto alcuna indicazione del regime finanziario impiegato per lo sviluppo del piano di ammortamento né, men che meno, l'accettazione espressa della (assente) clausola disciplinante il regime composto, doveva ritenersi che il piano di rimborso del finanziamento fosse stato illegittimamente strutturato.
La banca, onde fornire una reale e corretta informazione alla parte mutuataria del reale costo del finanziamento, avrebbe dovuto esplicitare il regime di capitalizzazione composta nella formazione delle rate di ammortamento e indicare nel contratto di mutuo anche la misura del tasso effettivo su base annua (TAE) e non unicamente il tasso nominale annuo, con evidente violazione dell'dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000 e nullità della clausola degli interessi ex art. 117, comma VI,
TUB e richiesta rideterminazione, in luogo degli interessi pattuiti con il regime composto degli interessi applicati, il regime di capitalizzazione semplice.
Ne derivava, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1346-
1418, 2° comma c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, co. 4,
TUB per gli interessi ultralegali.
La parte attrice, inoltre, denunciava anche per i motivi esposti la difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente praticato, visto che non erano stati tenuti, in conto nel costo informativo del contratto, gli effetti della capitalizzazione composta.
Di conseguenza, praticato un costo occulto chiedeva che la banca restituisse all'attrice, previa rideterminazione del dare avere sulla scorta dell'applicazione degli interessi legali ( 117 TUB e/o
1284 c.c.) e del regime di capitalizzazione semplice, con conseguente condanna della convenuta alla ripetizione a favore degli attori delle somme a titolo di interessi che risultassero indebitamente percepite e accertamento del residuale rapporto di dare-avere tra le parti secondo i medesimi criteri di giustizia.
Infine, contestava l'usurarietà degli interessi moratori che avrebbero comportato la gratuità del mutuo e l'obbligo – in caso di residuo debito all'esito della condanna al pagamento delle somme indebitamente trattenute - di restituire unicamente il capitale.
Si costituiva in giudizio il convenuto istituto di credito – inizialmente dichiarato contumace - impugnando e contestando le domande di parte attrice, eccependone l'infondatezza. In particolar modo deduceva che alcuna usurarietà degli interessi moratori era ravvisabile nel caso di specie, sia per la loro disomogeneità dagli interessi corrispettivi sia per il metodo di calcolo ormai reso noto
3 dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sia per l'eventuale debenza unicamente di questi ultimi in luogo dei moratori dichiarati (eventualmente) usurari.
Quanto alla presunta mancata deduzione della capitalizzazione composta non esplicitata in contratto,
l'affermazione si fondava sull'erroneo e indimostrato presupposto dell'applicazione di interessi anatocistici al contratto de qua, assolutamente da escludersi in base al meccanismo di restituzione delle somme contrattualizzato tra le parti.
Insisteva, pertanto, per l'infondatezza di tutte le altre contestazioni e per il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva, altresi, la società – interveniente volontaria, a ministero dello stesso CP_3 procuratore costituito nell'interesse della MPS, impugnando la domanda e chiedendone il CP_1
rigetto.
Fallita la mediazione obbligatoria cui veniva onerata la parte attrice e concessi i termini del 183 co.VI
c.p.c. nonchè articolati i mezzi istruttori, il GU non ammetteva la CTU contabile e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 26.11.2024.
A tale udienza a seguito di trattazione scritta, reiterata la richiesta di revoca dell'ordinanza del
16.01.2024, con la quale non veniva ammessa la CTU contabile, la causa veniva, comunque, trattenuta in decisione, assegnando alle parti, i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a decorrere dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, avvenuto in data 27 novembre 2024.
In rito, va preliminarmente rilevato che con contratto di cessione stipulato in data 4/8/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico BArio) e degli artt. 1
e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione), e Controparte_1
MPS Capital Services BA per le Imprese S.p.A. hanno ceduto pro soluto ad
[...]
un portafoglio di crediti pecuniari valutati in data 21/03/2022 Controparte_3
identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica Italiana – Parte II n. 137 del 24/11/2022 ( cfr. allegato alla costituzione per intervento di parte interventrice).
In conseguenza dell'operazione di cessione compiutamente descritta nella Gazzetta Ufficiale per estratto depositata in atti, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel CP_3
compendio ceduto, ivi incluso del credito già vantato da BMPS nei confronti della
[...]
Parte_1
Senonchè non avendo la parte cessionaria del credito richiesto alcuna successione nel processo ( anzi esplicitamente negando di essere legittimata passiva dell'azione spiegata dall'attrice, in quanto titolare del solo credito e non anche del contratto) e la parte attrice escluso la possibilità di estromettere la ( che non ne ha fatto richiesta), l'intervento Controparte_1
4 della va qualificato come intervento adesivo autonomo legittimo ( ovvero a tutela del proprio CP_3
credito) esclusivamente ai fini del sostegno delle ragioni della cedente.
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito e con riguardo alla violazione delle norme di trasparenza in ordine alla dedotta mancata indicazione del TAE e della presunta opacità delle modalità di applicazione del tasso nominale (regime di capitalizzazione semplice o composta), intanto va evidenziato che dalla lettura del contratto di mutuo del 2010 e documento di sintesi, del capitolato generale pure ad esso allegato, nonché dell'atto di erogazione e quietanza del 24.06.16 ( doc. n. 1 allegato alla citazione) e annessa tabella “A” ( doc. n. 10 allegata alla costituzione di parte convenuta) era ben comprensibile ( anche a soggetti non esperti nella materia bancaria) che lo sviluppo del mutuo prevedeva una rata tasso variabile iniziale del 2,792% nominale annuo, salvo il diverso tasso che sarebbe entrato in vigore al verificarsi di talune condizioni pattiziamente predeterminate, con applicazione dell' euribor 6 mesi/360 maggiorato di uno spread del valore di 1,80%. Per il solo periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'atto e quella di effettiva erogazione, quindi, il tasso veniva pattuito nella misura del 2,792%.
La periodicità di rimborso delle rate veniva fissata con cadenza semestrale per una durata complessiva di 15 anni (30 semestri).
Dal meccanismo descritto nell'atto di erogazione del 2016 relativo alla restituzione delle somme mutuate, riportato nella cd. Tabella “A” era chiaro che fossero previste quote di capitale crescente oggetto delle singole semestralità di ammortamento concordate, comprendenti anche la quota di interessi da determinare sulla base del rinvio al parametro Euribor sei messi Tasso a 360 ( o in alternativa in mancanza di pubblicazione al tasso Eur Libor a sei mesi), tipico meccanismo connesso al piano di ammortamento alla francese.
Gli interessi moratori erano fissati con la maggiorazione del TAN (tempo per tempo applicato) del
3% era esclusa la capitalizzazione periodica degli interessi. CP_6
Orbene, in ogni contratto di mutuo in cui è previsto, il piano di ammortamento “alla francese” – indipendentemente dalla fissazione di un tasso fisso o variabile : ex multis Tribunale di Padova
20.06.24 - è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene
5 abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale Roma sez. XVII, 26/08/2020, n.11741).
Questo meccanismo però non implica in alcun modo la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti: il piano di ammortamento non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti.
Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art.
1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, vedi anche Corte d'Appello di Napoli, 19/02/2020, n.772).
Come altrimenti detto ( cfr. anche Corte di Appello de L'Aquila n. 484/2022 pubblicata il
31/03/2022), in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Non può peraltro non evidenziarsi che le parti si sono accordate sugli elementi essenziali del contratto e della sua successiva variazione (importo mutuato, tassi, durata del prestito e numero delle rate, misura delle rate) elementi tutti evincibili dai documenti di sintesi sottoscritti dalla parte finanziata
6 da cui possono dedursi le misure delle rate di ciascun mutuo con conseguente possibilità di quest'ultima di valutare le condizioni economiche proprio dal piano di finanziamento.
Va, infine, esclusa la rilevanza ai fini della determinatezza e trasparenza delle condizioni economiche la circostanza che il piano di ammortamento prescelto abbia un costo complessivamente maggiore rispetto ad altri tipi di ammortamento potendo peraltro ciò trovare compensazione nella convenienza per il soggetto finanziato di pagare una rata costante nel tempo.
Dunque, nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i): non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi, come invece dedotto dalla parte attrice nel corso delle sue difese, per non esservi applicata a monte alcune forma di capitalizzazione.
Invero, il metodo di ammortamento, corrente nella pratica e usato anche nei contratti di mutuo all'odierno esame, calcola la quota degli interessi di ammortamento, a ogni scadenza, sul capitale
“iniziale” (i.e. all'inizio di ciascun periodo) ancora in godimento al mutuatario e in base al tasso di interesse di periodo.
Poiché “trova applicazione l'art. 1194 c.c.”, come si legge nelle “informazioni”, ciò vuol dire che la quota capitale è determinata, a ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo. Nell'invarianza della rata, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale.
Questo piano di ammortamento comporta la scadenza e il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto al termine finale dell'operazione e comunque al rimborso del capitale che li ha generati.
Questa caratteristica è di piana evidenza, ove si consideri che l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale “iniziale” e che soltanto una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo “finale” (i.e. al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza a sua volta scadere ed essere disponibile per il rimborso.
Dunque, con l'approvazione del sistema di ammortamento alla francese come da intestazione del piano di ammortamento debitamente sottoscritto e delle modalità di restituzione del capitale erogato
( cap = rat f ( cap originario )- int f ( deb residuo), alcun aspetto di indeterminatezza residua nella formazione del consenso tra le parti.
In assenza di prova circa l'applicazione di interessi su interessi non autorizzata e non espressamente prevista in contratto, alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB è stato necessario conferire al CTU.
7 Né ha inciso che al contratto fosse allegata una tabella di ammortamento solo orientativa (relativa cioè all'ammortamento del solo capitale), trattandosi di mutuo a tasso variabile.
Invero, ( cfr. Tribunale Torino, 18.02.22, Dott. Astuni) è stato affermato addirittura che “l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della tabella stessa, come documento contrattuale, secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433). Cfr. anche Corte di
Giustizia UE 9.11.2016, causa C42/15, Home Credit Slovakia, secondo cui “l'art. 10, par. 2, lett. h)
e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”, obbligo non vigente nel nostro ordinamento.
Ma l'infondatezza della tesi attorea deriva anche da un altro aspetto ben messo in evidenza da Trib.
Torino, 18.02.22, rel. Astuni ( cit.) e dalla decisione del Trib. Napoli, II sez. civ. Dott. Vassallo n.
8087/20 del 27.11.20.
Nel fraseggio dell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per interessi che la legge, in generale, vieta di assumere.
Se si considera che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” (art. 1282 c.c.), risulta evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) “se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell'ultimo ventennio, ossia la dichiarazione di nullità della clausola del c/c bancario che prevede la chiusura trimestrale del c/c
“anche solo saltuariamente debitore”, ha allargato il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. – l'interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura
8 contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato – ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo alla chiusura.
Si intenda “l'interesse scaduto” ai fini dell'art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli l'interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, secondo la periodicità delle rate prevista nel contratto (mensile, trimestrale, annuale o per ipotesi ultraannuale).
Non si dà quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori, salvo il caso della mora, un tempo ammesso dall'art. 3 delibera CICR 9.2.2000.
La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell'art. 1283 c.c..
Si assume però che tale disposizione, mentre vieta specificamente taluni fenomeni anatocistici, sia nondimeno suscettibile di generalizzarsi in una regola generale di divieto, avente a oggetto una determinata tecnica di matematica finanziaria, consistente appunto nella legge di capitalizzazione composta, connotata dalla progressione geometrica (esponenziale) degli interessi.
Questa generalizzazione tralascia, tuttavia, di considerare che il divieto riguarda i soli interessi
“scaduti”, nel senso che è stato precisato, e soprattutto non considera le due eccezioni testualmente previste al divieto (salvi imprecisati “usi contrari”) – la domanda giudiziale, la convenzione posteriore alla scadenza – che spiegano e confermano la regola.
In base alla prima, la facoltà del creditore di pretendere, con autonoma e specifica domanda (Cass. sez. un. 14.10.1998 n. 10156), il pagamento di interessi moratori sugli interessi scaduti esclude a contrario che tale pretesa possa ricondursi alla interpellatio, di regola idonea a costituire il debitore in mora (art. 1219 c.c.), o al dies interpellat pro homine (art. 1219 n. 3 c.c.), ove pure ne ricorrano i presupposti. In altri termini, al creditore è impedito, in ossequio a un canone di solidarietà nell'esecuzione dell'obbligazione, di “lasciar correre” interessi di mora sugli interessi primari scaduti, profittando dell'impotenza del debitore a pagare.
La seconda eccezione consente al debitore di convenire col suo creditore una dilazione di pagamento degli interessi (se “dovuti” per almeno sei mesi) o altra forma di concessione di credito che comporti l'assimilazione dell'interesse primario scaduto al debito per capitale e quindi la sua idoneità a produrre interessi anatocistici, e vieta a contrario la convenzione anteriore.
9 Evidentemente, la legge della capitalizzazione composta,o l'effetto indotto della progressione geometrica degli interessi, non possono costituire la ratio del divieto, poiché lo stesso meccanismo anatocistico s'applica invece alla convenzione posteriore (valida). Il discrimine tra il caso ammesso
(convenzione posteriore) e quello vietato (convenzione anteriore) consiste dunque nel diverso momento in cui l'obbligazione anatocistica è assunta, se prima o dopo la scadenza dell'interesse primario.
Vietando la convenzione anteriore, l'art. 1283 impedisce al debitore di impegnarsi “ora per allora” al pagamento di interessi anatocistici sugli interessi primari scaduti prima che l'obbligazione sia scaduta, ossia lo tutela contro una promessa fatta con leggerezza, confidando sulla possibilità (futura) di adempiere alla scadenza, promessa che l'ordinamento giudica rischiosa perché le conseguenze del suo impegno – quale sarà il ritardo di pagamento, quale il “delta” di interessi anatocistici maturando
– sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati.
L'eccezione al divieto conferma questa ratio: dopo che l'interesse primario è scaduto, la convenzione anatocistica è ammessa perché il debitore è (o deve ritenersi) in condizione di avere piena coscienza delle sue possibilità e limiti e quindi è in grado di calcolare le conseguenze di un impegno anatocistico.
Sotto questo profilo, la ratio legis del divieto di anatocismo s'avvicina a quella del divieto di patto commissorio, che costituisce come l'art. 1283 c.c. altro storico presidio dell'integrità della sfera giuridica del debitore, contro il rischio di convenzioni eccessivamente onerose e “in odore” di usura.
L'eccessiva onerosità della convenzione commissoria consiste, specificamente, nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento in cui si verifichi l'inadempimento e l'ammontare del debito non adempiuto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ormai ammesso la validità della clausola marciana, che assicura che “il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore” (Cass.
28.1.2015 n. 1625).
Il pericolo di sproporzione è tuttavia rilevante come causa di nullità della convenzione commissoria soltanto se essa è anteriore al verificarsi dell'inadempimento, poiché l'art. 2744 c.c. non consente alle parti di convenire che “il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito”, ma non osta invece ad ammettere che “il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti al fine di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza” (Cass. 12.11.1982 n. 6005; Cass.
5.6.2001 n. 7585; Cass.
6.10.2004 n. 19950; Cass. 28.6.2006 n. 14903) e ciò in quanto la dazione in pagamento è espressamente ammessa per valida anche se il bene trasferito è “di valore maggiore” (art. 1197).
10 In definitiva, la ratio del divieto non riposa in una generica sfiducia del codice civile nei confronti di una tecnica di matematica finanziaria, ma nella preoccupazione, certamente più “terrena” e coerente con la vocazione della legge, di evitare di esporre il debitore, colto in un momento di debolezza finanziaria – l'interesse scade senza essere pagato –, al pericolo di una crescita indefinita e senza limiti degli interessi composti.
In definitiva, come è stato acutamente rilevato in dottrina, il medesimo fenomeno economico – la capitalizzazione composta – ha luogo in contesti giuridici diversi e assume connotati giuridici differenti, a seconda della situazione. Specificamente, con riguardo ai contratti di credito, in particolare al sistema francese per il calcolo della rata costante del mutuo, la capitalizzazione composta è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione”, come ove nota ed accettata a mezzo della cognizione di tutte le sue componenti non può dirsi né vietata né illecita.
Da ultimo, tale assetto ricostruttivo ha trovato conforto nella nota decisione a SSUU della Suprema
Corte di Cassazione n. 15130/24 che ha affermato l'assunto per cui non si ravvisa alcun deficit di trasparenza, nel momento in cui il piano di ammortamento riporti in modo dettagliato l'importo erogato, la durata del prestito, i tassi oltre che il numero e la composizione delle rate. Al ricorrere di tali presupposti, non soltanto non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, ma soprattutto è da escludersi qualsiasi ipotesi di invalidità contrattuale riconnessa alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione adottato
La giurisprudenza di merito successiva ha altresì chiarito che le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantoché il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
11 Per tali ragione la principale doglianza di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata.
Par Passando, poi, alla censura per cui l' fissato in contratto ( originariamente 2,88% e poi 2,00%: atto di erogazione del 2016) non sarebbe pari a quello effettivamente applicato (applicazione di tassi diversi da quelli pubblicizzati), la medesima, oltre a rivelarsi indeterminata al punto di non poter consentire sul punto una consulenza meramente esplorativa, non avrebbe potuto trovare accoglimento in seno alla presente controversia con la richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 125 bis TUB degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, in quanto norma riservata ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 2010 e di valore inferiore ai 75.000,00 euro, a dispetto del presente contratto concesso a un soggetto imprenditore ante 2010 e per un importo nettamente superiore a quello sopraindicato.
Per completezza di motivazione - e riportando un significativo precedente di sezione ( cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 28.05.19 resa nel procedimento RGN. 27855/2014 - si osserva, in ogni caso che, nel caso di specie, non trova certo applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 124
TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/9/2010, né quella di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB, relativa ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad euro 75.000,00 e successivi al 19/9/2010, e, quindi, non al mutuo per cui
è causa che è stato concesso, in data 25.05.12 ad un consumatore, si, ma per un importo di euro
150.000,00.
L'art. 124 TUB, nel testo vigente prima del 19/9/2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, ed, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contatti di credito al consumo,
Par l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
12 In via generale, nei casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato, secondo l'orientamento al quale intende aderire la scrivente, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi sono pattuite in altre specifiche clausole.
Giova premettere che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385 del
1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del
4 marzo 2003, ha demandato alla BA d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo.
La BA d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, ha disciplinato l'ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" il 29 luglio 2009, successivamente integrate il 9 febbraio 2011), secondo cui i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare nel foglio
Par illustrativo e nel documento di sintesi l' , calcolato secondo la formula prevista dalla BA d'Italia per il TAEG.
Par Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l' indicato in contratto e quello concretamente applicato.
Secondo un primo orientamento l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, comma VI, del TUB, secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare - in sostituzione del tasso dichiarato nullo - il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB (cfr. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).
Par Secondo un più recente e condivisibile indirizzo ermeneutico, invece, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale
Par effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a
13 carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. Par Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e
TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione
Par dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla
Par BA mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della BA (cfr. Trib. Milano
n. 10832 del 26/10/2017).
Pertanto, l'errata indicazione del TAEG non altera il consenso negoziale del consumatore e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della banca e dedurre che, a
Par causa della errata informazione sull' , fosse stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato ed allegare e provare un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa.
Domanda non formulata nel presente giudizio.
Quanto alla censura sulla presunta usurarietà degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti nella percentuale del TAN+3%, va premesso quanto segue.
è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla BA d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.
108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
14 La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che oggi è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis
a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla BA d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Alle Istruzioni della BA d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della BA d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da BA d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni
15 giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale
Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale
Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77). Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della BA d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale
Milano sez. VI, 08/06/2017, n.6505).
Nella valutazione del TEG non rientra, poi, la penale di estinzione anticipata né alcun altro costo eventuale e sanzionatorio a carico della parte mutuataria.
Invero, intanto va chiarito che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la BA mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278; ma soprattutto
Cass. 7352/22).
Per questo, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della BA d'Italia, nell'aggiornamento dell'agosto 2009, vigente all'epoca della stipula di entrambi i finanziamenti di cui è causa (punto C4:
"Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica") (cfr. sul punto Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943).
L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti;
la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura,
a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (Cassazione penale, sez. 11, 25/10/2012, n. 5683).
16 La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo
(Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib.
Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento
15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib.
Mantova 26.L2016; Trib. Treviso 11.2.2016: Trib. Padova 5.10.2015).
Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia
(Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 I n.1131; Tribunale Trani,
19/06/2017).
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e
TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.
Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015;
Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014;
Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di Verona 27/4/2014;
Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6,
Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).
17 Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia;
in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020).
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n.
19597).
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal
D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre
2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla BA d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per
i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate
18 su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul
TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.
In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4.
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi.
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.
L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto;
diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della
19 lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dagli attori e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario.
Quanto al confronto tra TEG del contratto, da quantificarsi all'epoca della conclusione del contratto e senza, come visto, l'inclusione di costi accessori ed eventuali diversi da quelli previsti dalla BA
d'Italia e senza riferimenti a scenari possibili e non verificatisi, e TSU previsto nel caso di specie nella misura del 3,84% ( TEGM mutui ipotecari a tasso variabile al trimestre luglio/settembre 2,56%
+ 1/2 ) è evidente che i calcoli eseguiti in perizia partono dal dato inesatto dell'inclusione della penale di estinzione anticipata nel TEG e pervero si concentrano più che sull'usurarietà degli interessi corrispettivi sugli interessi moratori.
Quanto a questi ultimi (della cui effettiva applicazione non è dato sapere per difetto di allegazione e prova da parte delle attrici, il che esime il Giudice dalla verifica del tasso in concreto applicato), come chiarito in parte motiva all'esito dell'estinzione del contratto la parte mutuataria perde interesse ad una sentenza di mero accertamento, con conseguente inammissibilità del profilo di usurarietà censurato dall'attore.
In ogni caso, va da sé che alla luce di quanto osservato la maggiorazione del 2,1% al TSU come convalidata alla luce della recente impostazione delle Sezioni Unite come supra illustrata rende
20 infondata la prospettazione di parte attrice (tasso mora 2,79% +3% = 5,79% < % = 7,33% =
2,79%%+2,1% + 1/2).
Anche tale censura, dunque, risulta infondata.
In definitiva le domande di accertamento delle nullità allegate e di ripetizione formulate dall'attrice sono, dunque, infondate.
Ne consegue l'integrale rigetto integrale delle domande attoree.
Le spese di lite tre le parti originarie del giudizio, sono liquidate secondo il DM 55/14 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
Quanto alla parte interventrice vale l'assunto per cui “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”( Cass. n.
27846/19).
Nel caso di specie, però, stante la pedissequa adesione alle tesi difensiva della parte convenuta senza novità o caratteri distintivi, le spese sostenute dalla eritano di essere compensate. CP_3
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara ammissibile l'intervento adesivo autonomo promosso da
[...]
Controparte_7
2. Rigetta le domande avanzate dalla relative al contratto di mutuo Parte_1
ipotecario stipulato con del 21.07. 2010, per notaio Controparte_1
, rep. n.61276, racc. n.16720 registrato a Napoli, il 21.07.2013 al numero 666/1T, Persona_3 cui faceva seguito l'ulteriore atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario registrato il 30.05.2016, rep. N. 1208, racc. n. 855;
3. Condanna per l'effetto al pagamento la in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che si liquidano in Controparte_8
euro 7.616,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
4. Compensa tra l'attrice e l'interventrice e spese di lite. CP_3
Napoli, 27.03.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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