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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 165/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 165/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BURZILLA' DAVIDE RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio del dr. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/2/2023, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 5/2023 del 23/1/2023, Parte_1
notificata il 24 seguente per la violazione:
• dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008, per aver apposto infedeli registrazioni sul LUL indicando per i sei lavoratori di nazionalità cinese e due lavoratrici, periodi di cassa integrazione, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese;
• dell'art. 29 co 1 e art 18 co 5 bis D. Lgs. 276/2003, per aver impiegato tre lavoratrici nell'appalto illecito stipulato con la SY SE di CI RI;
per i seguenti motivi:
a) violazione e/o errata applicazione dell'art. 12 l. 212/2000;
b) violazione e/o errata applicazione del codice di comportamento degli ispettori.
pagina 1 di 5 Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che Controparte_3
negava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'opposizione risulta tempestiva, perché la busta contenente il ricorso è stata accettata dal server del
, il 23/2/2023 alle ore 18,19 che costituisce la data di deposito, secondo l'art Controparte_4
16 bis co 7 dl 179/2012 conv. in l. 221/2012;
A tale accettazione è poi seguita, solo il 27 seguente, la “lavorazione” della busta da parte dell'operatore di cancelleria, che costituisce l'ultimo passaggio, comunque irrilevante ai fini del deposito, già tempestivamente avvenuto il giorno prima;
Il depositato del ricorso è quindi avvenuto nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita il 24/1/2023.
La violazione dell'art. 12 l. 212/2000
La norma stabilisce i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali che, come previsto dall'art 1 co 1, “costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”, per cui regola una materia diversa da quella oggetto di causa.
In ogni caso, passando all'esame della prima contestazione, la violazione del termine dell'art 14 l.
689/981, in base al quale, in caso di contestazione differita, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, il termine comincia a decorrere solo dal momento dell'accertamento della violazione contestata (Cass. 9022/2023), che coincide non con il primo accesso, ma con la data di completamento dell'attività ispettiva volta, a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione.
Nella vicenda in esame è logico collocare la conclusione degli accertamenti dopo il 23/3/2022, quando era stata avviata la verifica anche nei confronti della SY SE, poi terminata il 21/6/2022, con l'ulteriore dichiarazione della titolare, RI CI, e la successiva integrazione documentale del
23/6/2022.
Di conseguenza, deve escludersi il ritardo nella formazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 30/8/2022.
Per quanto concerne la violazione del contraddittorio preventivo, non previsto dall'art 18 l. 689/1981 che consente solo scritti difensivi e l'audizione del trasgressore dopo la contestazione o notificazione della violazione (di entrambe delle quali si è peraltro avvalso), nel ricorso non si indica neppure Pt_1
quale sia stato il pregiudizio che ne sarebbe derivato.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza formatasi in materia di sanzioni amministrative, i principi pagina 2 di 5 costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, sono riferibili solo al procedimento giurisdizionale e non invece, alla precedente fase dell'indagine amministrativa (vd. Cass SU
20935/2009).
Le infedeli registrazioni sul LUL
Con riferimento alla prima contestazione, le infedeli registrazioni sul LUL - perché aveva Pt_1
indicato periodi di cassa integrazione a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese da sei lavoratori di nazionalità cinese, impiegati presso la società 2C, e da due lavoratrici, impiegate presso la
SY SE - risultano provate dalle fatture emesse dalla stessa per le Parte_1 prestazioni rese, nell'ambito dei due contratti di appalto stipulati con le rispettive committenti, nonché dalle dichiarazioni di della 2C srl, che ha detto che i lavoratori cinesi avevano Testimone_1
lavorato quasi tutti i giorni, tranne il periodo di chiusura per il primo lock-down e di Testimone_2
titolare della SY SE, che le ha confermate, riferendo che passava spesso a Tes_1
salutarla, perché il suo capannone era lungo la strada che lui faceva ogni giorno per andare a prendere i lavoratori cinesi per portarli a lavorare e poi, per riaccompagnarli a casa a fine giornata.
La stessa CI ha inoltre riferito che le due lavoratrici (che l'ha confermato) e Pt_2 Pt_3
avevano lavorato nella sua impresa nei periodi oggetto di contestazione, in cui invece, secondo le annotazioni nel LUL di risultavano in cassa integrazione. Parte_1
La prima violazione risulta pertanto provata.
Il contratto di appalto
L'art. 29 co 1 D. Lgs 276/03 stabilisce che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto lecito si distingue quindi, dalla somministrazione di manodopera in quanto l'appaltatore assume: a) il potere di organizzare i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta;
b) il potere direttivo sui lavoratori impiegati;
c) il rischio di impresa.
Infatti, con il contratto di appalto, che costituisce un'obbligazione di risultato, l'appaltatore si obbliga al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, organizzando i mezzi necessari a proprio rischio;
nel contratto di somministrazione invece, l'agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema tipico dell'obbligazione di mezzi.
Ne consegue pertanto, che nel contratto di appalto, i lavoratori restano nella disponibilità pagina 3 di 5 dell'appaltatore, che esercita la direzione e il controllo su di essi;
nella somministrazione invece, è
l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive sul lavoro da eseguire.
In definitiva, quando l'impresa dell'appaltatore non è “autentica”, perché priva degli elementi sopra indicati (o anche di uno solo di essi), i lavoratori sono di fatto utilizzati dal committente e si realizza un'interposizione di lavoro, in cui il vero datore di lavoro è il committente.
Pertanto, se ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione, anche minima, che serva alla realizzazione di un servizio e se per svolgere quel servizio è indispensabile il lavoro umano, allora perché l'appalto sia lecito, all'appaltatore dovrà necessariamente essere riferibile il potere di dirigere quel lavoro, cioè conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio, potere questo che può anche distinguersi da quello che il datore di lavoro esercita nel rapporto di lavoro e che lo autorizza a disporre del tempo del dipendente (ad es. autorizzandone le assenze, per ferie, permessi o altro).
E' richiesto quindi, per l'appaltatore, un minimo necessario di autonomia nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore, mero portavoce delle direttive del committente.
In estrema sintesi, il committente può senz'altro fornire all'appaltatore le necessarie istruzioni su come dev'essere eseguito il servizio, ma non può impartire ai dipendenti dello stesso, neppure tramite un suo preposto, istruzioni dettagliate e vincolanti sulle operazioni da svolgere, cioè su cosa debbano concretamente fare.
Si è pure osservato che la titolarità dell'appaltatore del potere di dirigere il lavoro, presuppone che l'attività formalmente appaltata sia effettivamente qualificabile come “servizio”, che implica l'accertamento della sua attitudine a produrre in concreto, un risultato produttivo autonomo, distinguibile all'interno del processo produttivo del committente, così che per esempio, non potrebbe dirsi tale l'affidamento in appalto di singole operazioni di un processo produttivo fortemente integrato.
A questo punto non rimane altro che verificare se il contratto di appalto tra la ricorrente e la SY
SE di sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1655 c.c. Testimone_2
La risposta non può che essere negativa in quanto la stessa CI ha riferito che “[…] ha fatto Pt_1 cessare le nostre dipendenti e per assumerle alle sue dipendenze” (doc. 10). “[…] Pt_2 Pt_3
mi ha proposto di dare in appalto questa lavorazione ad una terza società, che è stata Tes_1
individuata in nella persona del legale rappresentante . Ai tempi avevo Parte_1 Parte_1
due dipendenti, e SJ Minardi, che si sono dimesse volontariamente e che sono state Parte_4 assunte dalla continuando a fare lo stesso lavoro di assemblaggio. […] il signor Parte_1 Pt_1
è venuto tre o quattro volte per discutere delle condizioni contrattuali riferite all'appalto: paga
[...]
pagina 4 di 5 oraria dei lavoratori individuata in € 16.50 […] A fine mese comunicavo le ore effettuate dalle lavoratrici e pagavo il totale dovuto ad , con regolare fattura emessa dalla stessa. […] il Parte_1 rapporto con è terminato agli inizi di ottobre […] l'8 ottobre ho assunto di nuovo Parte_1
ed ex stagista. In questo periodo, le dipendenti hanno sempre fatto Pt_4 Parte_5
riferimento a me per quanto riguarda il lavoro, eventuali permessi o ferie, che io a fine mese provvedevo a comunicare a (doc. 11). Ai fini della fatturazione, mensilmente Parte_1 comunicavo a le ore lavorate dalle dipendenti” (doc. 12). Pt_1
Anche le lavoratrici e (che non sapeva neppure di essere diventata dipendente di Pt_2 Per_1 [...]
avendolo appreso solo dalle buste paga) hanno confermato di aver sempre fatto riferimento alla Pt_1
SY SE, svolgendo, come in passato, le stesse mansioni, per cui in sostanza, nulla era mutato nel periodo in cui erano passate alle dipendenze della società ricorrente.
Ciò dimostra che non c'erano due imprese distinte e autonome, in grado di operare separatamente.
Risulta pertanto provato che era completamente priva di quell'autonomia e della Parte_1 conseguente responsabilità, nell'organizzazione dell'attività oggetto dell'appalto, che spetta per definizione a ogni appaltatore.
In conclusione, Ad si è limitata a inviare a SY SE solo le proprie Parte_1
lavoratrici, dopo averle formalmente, senza occuparsi minimamente del loro controllo e direzione, di fatto organizzata e gestita in proprio dalla committente.
Risulta quindi provato che è stata SY SE a dirigere le lavoratrici dell'appaltatrice
[...]
priva peraltro, di ogni effettivo potere direttivo, tipico di un datore di lavoro, tutti Parte_1
elementi che consentono di escludere l'autenticità dell'appalto, dove il controllo del committente deve riguardare l'attività dell'appaltatore e l'oggetto dell'appalto, ma non la prestazione dei lavoratori che vi sono adibiti.
Si è trattato pertanto, di un appalto illecito di manodopera e non di un appalto lecito di servizi.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente ex art. 9 D
Lgs 149/2015.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00.
Como, 21/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 165/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BURZILLA' DAVIDE RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio del dr. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/2/2023, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 5/2023 del 23/1/2023, Parte_1
notificata il 24 seguente per la violazione:
• dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008, per aver apposto infedeli registrazioni sul LUL indicando per i sei lavoratori di nazionalità cinese e due lavoratrici, periodi di cassa integrazione, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese;
• dell'art. 29 co 1 e art 18 co 5 bis D. Lgs. 276/2003, per aver impiegato tre lavoratrici nell'appalto illecito stipulato con la SY SE di CI RI;
per i seguenti motivi:
a) violazione e/o errata applicazione dell'art. 12 l. 212/2000;
b) violazione e/o errata applicazione del codice di comportamento degli ispettori.
pagina 1 di 5 Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che Controparte_3
negava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'opposizione risulta tempestiva, perché la busta contenente il ricorso è stata accettata dal server del
, il 23/2/2023 alle ore 18,19 che costituisce la data di deposito, secondo l'art Controparte_4
16 bis co 7 dl 179/2012 conv. in l. 221/2012;
A tale accettazione è poi seguita, solo il 27 seguente, la “lavorazione” della busta da parte dell'operatore di cancelleria, che costituisce l'ultimo passaggio, comunque irrilevante ai fini del deposito, già tempestivamente avvenuto il giorno prima;
Il depositato del ricorso è quindi avvenuto nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita il 24/1/2023.
La violazione dell'art. 12 l. 212/2000
La norma stabilisce i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali che, come previsto dall'art 1 co 1, “costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”, per cui regola una materia diversa da quella oggetto di causa.
In ogni caso, passando all'esame della prima contestazione, la violazione del termine dell'art 14 l.
689/981, in base al quale, in caso di contestazione differita, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, il termine comincia a decorrere solo dal momento dell'accertamento della violazione contestata (Cass. 9022/2023), che coincide non con il primo accesso, ma con la data di completamento dell'attività ispettiva volta, a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione.
Nella vicenda in esame è logico collocare la conclusione degli accertamenti dopo il 23/3/2022, quando era stata avviata la verifica anche nei confronti della SY SE, poi terminata il 21/6/2022, con l'ulteriore dichiarazione della titolare, RI CI, e la successiva integrazione documentale del
23/6/2022.
Di conseguenza, deve escludersi il ritardo nella formazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 30/8/2022.
Per quanto concerne la violazione del contraddittorio preventivo, non previsto dall'art 18 l. 689/1981 che consente solo scritti difensivi e l'audizione del trasgressore dopo la contestazione o notificazione della violazione (di entrambe delle quali si è peraltro avvalso), nel ricorso non si indica neppure Pt_1
quale sia stato il pregiudizio che ne sarebbe derivato.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza formatasi in materia di sanzioni amministrative, i principi pagina 2 di 5 costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, sono riferibili solo al procedimento giurisdizionale e non invece, alla precedente fase dell'indagine amministrativa (vd. Cass SU
20935/2009).
Le infedeli registrazioni sul LUL
Con riferimento alla prima contestazione, le infedeli registrazioni sul LUL - perché aveva Pt_1
indicato periodi di cassa integrazione a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese da sei lavoratori di nazionalità cinese, impiegati presso la società 2C, e da due lavoratrici, impiegate presso la
SY SE - risultano provate dalle fatture emesse dalla stessa per le Parte_1 prestazioni rese, nell'ambito dei due contratti di appalto stipulati con le rispettive committenti, nonché dalle dichiarazioni di della 2C srl, che ha detto che i lavoratori cinesi avevano Testimone_1
lavorato quasi tutti i giorni, tranne il periodo di chiusura per il primo lock-down e di Testimone_2
titolare della SY SE, che le ha confermate, riferendo che passava spesso a Tes_1
salutarla, perché il suo capannone era lungo la strada che lui faceva ogni giorno per andare a prendere i lavoratori cinesi per portarli a lavorare e poi, per riaccompagnarli a casa a fine giornata.
La stessa CI ha inoltre riferito che le due lavoratrici (che l'ha confermato) e Pt_2 Pt_3
avevano lavorato nella sua impresa nei periodi oggetto di contestazione, in cui invece, secondo le annotazioni nel LUL di risultavano in cassa integrazione. Parte_1
La prima violazione risulta pertanto provata.
Il contratto di appalto
L'art. 29 co 1 D. Lgs 276/03 stabilisce che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto lecito si distingue quindi, dalla somministrazione di manodopera in quanto l'appaltatore assume: a) il potere di organizzare i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta;
b) il potere direttivo sui lavoratori impiegati;
c) il rischio di impresa.
Infatti, con il contratto di appalto, che costituisce un'obbligazione di risultato, l'appaltatore si obbliga al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, organizzando i mezzi necessari a proprio rischio;
nel contratto di somministrazione invece, l'agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema tipico dell'obbligazione di mezzi.
Ne consegue pertanto, che nel contratto di appalto, i lavoratori restano nella disponibilità pagina 3 di 5 dell'appaltatore, che esercita la direzione e il controllo su di essi;
nella somministrazione invece, è
l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive sul lavoro da eseguire.
In definitiva, quando l'impresa dell'appaltatore non è “autentica”, perché priva degli elementi sopra indicati (o anche di uno solo di essi), i lavoratori sono di fatto utilizzati dal committente e si realizza un'interposizione di lavoro, in cui il vero datore di lavoro è il committente.
Pertanto, se ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione, anche minima, che serva alla realizzazione di un servizio e se per svolgere quel servizio è indispensabile il lavoro umano, allora perché l'appalto sia lecito, all'appaltatore dovrà necessariamente essere riferibile il potere di dirigere quel lavoro, cioè conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio, potere questo che può anche distinguersi da quello che il datore di lavoro esercita nel rapporto di lavoro e che lo autorizza a disporre del tempo del dipendente (ad es. autorizzandone le assenze, per ferie, permessi o altro).
E' richiesto quindi, per l'appaltatore, un minimo necessario di autonomia nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore, mero portavoce delle direttive del committente.
In estrema sintesi, il committente può senz'altro fornire all'appaltatore le necessarie istruzioni su come dev'essere eseguito il servizio, ma non può impartire ai dipendenti dello stesso, neppure tramite un suo preposto, istruzioni dettagliate e vincolanti sulle operazioni da svolgere, cioè su cosa debbano concretamente fare.
Si è pure osservato che la titolarità dell'appaltatore del potere di dirigere il lavoro, presuppone che l'attività formalmente appaltata sia effettivamente qualificabile come “servizio”, che implica l'accertamento della sua attitudine a produrre in concreto, un risultato produttivo autonomo, distinguibile all'interno del processo produttivo del committente, così che per esempio, non potrebbe dirsi tale l'affidamento in appalto di singole operazioni di un processo produttivo fortemente integrato.
A questo punto non rimane altro che verificare se il contratto di appalto tra la ricorrente e la SY
SE di sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1655 c.c. Testimone_2
La risposta non può che essere negativa in quanto la stessa CI ha riferito che “[…] ha fatto Pt_1 cessare le nostre dipendenti e per assumerle alle sue dipendenze” (doc. 10). “[…] Pt_2 Pt_3
mi ha proposto di dare in appalto questa lavorazione ad una terza società, che è stata Tes_1
individuata in nella persona del legale rappresentante . Ai tempi avevo Parte_1 Parte_1
due dipendenti, e SJ Minardi, che si sono dimesse volontariamente e che sono state Parte_4 assunte dalla continuando a fare lo stesso lavoro di assemblaggio. […] il signor Parte_1 Pt_1
è venuto tre o quattro volte per discutere delle condizioni contrattuali riferite all'appalto: paga
[...]
pagina 4 di 5 oraria dei lavoratori individuata in € 16.50 […] A fine mese comunicavo le ore effettuate dalle lavoratrici e pagavo il totale dovuto ad , con regolare fattura emessa dalla stessa. […] il Parte_1 rapporto con è terminato agli inizi di ottobre […] l'8 ottobre ho assunto di nuovo Parte_1
ed ex stagista. In questo periodo, le dipendenti hanno sempre fatto Pt_4 Parte_5
riferimento a me per quanto riguarda il lavoro, eventuali permessi o ferie, che io a fine mese provvedevo a comunicare a (doc. 11). Ai fini della fatturazione, mensilmente Parte_1 comunicavo a le ore lavorate dalle dipendenti” (doc. 12). Pt_1
Anche le lavoratrici e (che non sapeva neppure di essere diventata dipendente di Pt_2 Per_1 [...]
avendolo appreso solo dalle buste paga) hanno confermato di aver sempre fatto riferimento alla Pt_1
SY SE, svolgendo, come in passato, le stesse mansioni, per cui in sostanza, nulla era mutato nel periodo in cui erano passate alle dipendenze della società ricorrente.
Ciò dimostra che non c'erano due imprese distinte e autonome, in grado di operare separatamente.
Risulta pertanto provato che era completamente priva di quell'autonomia e della Parte_1 conseguente responsabilità, nell'organizzazione dell'attività oggetto dell'appalto, che spetta per definizione a ogni appaltatore.
In conclusione, Ad si è limitata a inviare a SY SE solo le proprie Parte_1
lavoratrici, dopo averle formalmente, senza occuparsi minimamente del loro controllo e direzione, di fatto organizzata e gestita in proprio dalla committente.
Risulta quindi provato che è stata SY SE a dirigere le lavoratrici dell'appaltatrice
[...]
priva peraltro, di ogni effettivo potere direttivo, tipico di un datore di lavoro, tutti Parte_1
elementi che consentono di escludere l'autenticità dell'appalto, dove il controllo del committente deve riguardare l'attività dell'appaltatore e l'oggetto dell'appalto, ma non la prestazione dei lavoratori che vi sono adibiti.
Si è trattato pertanto, di un appalto illecito di manodopera e non di un appalto lecito di servizi.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente ex art. 9 D
Lgs 149/2015.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00.
Como, 21/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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