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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18519/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MARSANO CLAUDIO con domicilio eletto Parte_1 presso il suo studio in VIA MARCONI 16 40122 BOLOGNA
contro rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS ANTONIO con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio in VIA PONTEVECCHIO N. 50 40139 BOLOGNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 3986/2024 - R.G. Controparte_1
n. 13782/2024 nei confronti dellla società per il pagamento della somma di € 10.004,00= Parte_1 in forza della fattura n. 3 del 10/01/2024 a titolo di riparazioni a freddo di autovetture.
proponeva opposizione al suddetto decreto esponendo che: Pt_1
-con decreto del 1/10/2024, depositato in data 7/10/2024, il Tribunale di Bologna ammetteva la società opponente alla procedura di cui all'art. 44 CCII, concedendo i termini per il deposito della proposta definitiva di concordato;
-con decreto del 17/10/2024 il Tribunale di Bologna concedeva altresì alla ricorrente le misure protettive di cui all'art. 54 CCII, con efficacia di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;
-in data 19/11/2024 notificava alla il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 3 -la prestazione resa dalla società opposta era necessaria per consentire all'odierna opponente la prosecuzione dell'esercizio commerciale in un'ottica di proseguire la continuità aziendale;
EL, pertanto, non aveva potuto provvedere al pagamento della fattura a causa della situazione di crisi nella quale versava;
-in data 16/12/2024 il Tribunale di Bologna rigettava l'istanza di proroga del termine per il deposito del piano concordatario presentata, con conseguente revoca delle misure protettive concesse.
Parte opponente concludeva chiedendo: in via preliminare, il rigetto dell'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, la sua revoca.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1 fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Evidenziava, in particolare, la strumentalità della spiegata opposizione, in considerazione dell'assenza di contestazioni sia con riferimento al credito azionato in sede monitoria, sia con riferimento alle lavorazioni da cui lo stesso credito derivava.
Riferiva di essere venuta a conoscenza della proposizione da parte di del ricorso per l'accesso Pt_1 agli strumenti della regolazione della crisi dell'impresa solo tramite la comunicazione inviata alla società opposta dal Commissario Giudiziale, al quale aveva poi comunicato la pendenza CP_1 del procedimento monitorio. concludeva chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. del 29/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 24/09/2025.
L'opposizione non è fondata.
La difesa di risulta sostanzialmente incentrata sullo stato di crisi della società opponente, Pt_1 senza svolgere alcuna contestazione in ordine sia al credito azionato nel monitorio, sia con riguardo alle lavorazioni da cui lo stesso credito deriva.
L'opponente, peraltro, non ha sollevato contestazioni di sorta nemmeno a seguito della sua costituzione in mora (doc. 4 fascicolo monitotio).
Preme, altresì, rilevarsi, quanto allegato da in atto di citazione (pag. 4), nel quale riferisce Pt_1 testualmente che “La prestazione resa da avente ad oggetto la riparazione a freddo di CP_1 autovetture era necessaria per consentire all'odierna opponente la prosecuzione dell'esercizio commerciale in un'ottica di proseguire la continuità aziendale”.
L'asserzione dell'opponente rappresenta l'esplicito riconoscimento delle lavorazioni eseguite dalla società opposta che, così facendo, confessa di averle ricevute.
In considerazione dell'espresso riconoscimento dell'opponente di avere regolarmente usufruito delle prestazioni resa dalla addirittura definite necessarie per la prosecuzione dell'esercizio, CP_1 oltre che dell'assenza di contestazioni mosse al credito azionato e alle lavorazioni eseguite dall'opposta pagina 2 di 3 a suo favore, viene meno l'onere probatorio gravante sull'opposta, tipico del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inerente l'esecuzione delle prestazioni per le quali deve essere pagata.
Dalle considerazioni svolte emerge l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con scaglione di riferimento fino a € 26.000, vanno poste a carico dell'opponente stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3986/2024, R.G. n. 13782/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5/11/2024;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
5.077,00= per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 24/09/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18519/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MARSANO CLAUDIO con domicilio eletto Parte_1 presso il suo studio in VIA MARCONI 16 40122 BOLOGNA
contro rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS ANTONIO con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio in VIA PONTEVECCHIO N. 50 40139 BOLOGNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 3986/2024 - R.G. Controparte_1
n. 13782/2024 nei confronti dellla società per il pagamento della somma di € 10.004,00= Parte_1 in forza della fattura n. 3 del 10/01/2024 a titolo di riparazioni a freddo di autovetture.
proponeva opposizione al suddetto decreto esponendo che: Pt_1
-con decreto del 1/10/2024, depositato in data 7/10/2024, il Tribunale di Bologna ammetteva la società opponente alla procedura di cui all'art. 44 CCII, concedendo i termini per il deposito della proposta definitiva di concordato;
-con decreto del 17/10/2024 il Tribunale di Bologna concedeva altresì alla ricorrente le misure protettive di cui all'art. 54 CCII, con efficacia di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;
-in data 19/11/2024 notificava alla il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 3 -la prestazione resa dalla società opposta era necessaria per consentire all'odierna opponente la prosecuzione dell'esercizio commerciale in un'ottica di proseguire la continuità aziendale;
EL, pertanto, non aveva potuto provvedere al pagamento della fattura a causa della situazione di crisi nella quale versava;
-in data 16/12/2024 il Tribunale di Bologna rigettava l'istanza di proroga del termine per il deposito del piano concordatario presentata, con conseguente revoca delle misure protettive concesse.
Parte opponente concludeva chiedendo: in via preliminare, il rigetto dell'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, la sua revoca.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1 fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Evidenziava, in particolare, la strumentalità della spiegata opposizione, in considerazione dell'assenza di contestazioni sia con riferimento al credito azionato in sede monitoria, sia con riferimento alle lavorazioni da cui lo stesso credito derivava.
Riferiva di essere venuta a conoscenza della proposizione da parte di del ricorso per l'accesso Pt_1 agli strumenti della regolazione della crisi dell'impresa solo tramite la comunicazione inviata alla società opposta dal Commissario Giudiziale, al quale aveva poi comunicato la pendenza CP_1 del procedimento monitorio. concludeva chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del CP_1 decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. del 29/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 24/09/2025.
L'opposizione non è fondata.
La difesa di risulta sostanzialmente incentrata sullo stato di crisi della società opponente, Pt_1 senza svolgere alcuna contestazione in ordine sia al credito azionato nel monitorio, sia con riguardo alle lavorazioni da cui lo stesso credito deriva.
L'opponente, peraltro, non ha sollevato contestazioni di sorta nemmeno a seguito della sua costituzione in mora (doc. 4 fascicolo monitotio).
Preme, altresì, rilevarsi, quanto allegato da in atto di citazione (pag. 4), nel quale riferisce Pt_1 testualmente che “La prestazione resa da avente ad oggetto la riparazione a freddo di CP_1 autovetture era necessaria per consentire all'odierna opponente la prosecuzione dell'esercizio commerciale in un'ottica di proseguire la continuità aziendale”.
L'asserzione dell'opponente rappresenta l'esplicito riconoscimento delle lavorazioni eseguite dalla società opposta che, così facendo, confessa di averle ricevute.
In considerazione dell'espresso riconoscimento dell'opponente di avere regolarmente usufruito delle prestazioni resa dalla addirittura definite necessarie per la prosecuzione dell'esercizio, CP_1 oltre che dell'assenza di contestazioni mosse al credito azionato e alle lavorazioni eseguite dall'opposta pagina 2 di 3 a suo favore, viene meno l'onere probatorio gravante sull'opposta, tipico del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inerente l'esecuzione delle prestazioni per le quali deve essere pagata.
Dalle considerazioni svolte emerge l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con scaglione di riferimento fino a € 26.000, vanno poste a carico dell'opponente stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3986/2024, R.G. n. 13782/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5/11/2024;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
5.077,00= per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 24/09/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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