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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 3211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliata in Tivoli, via Parte_1 C.F._1 del Seminario n. 11, presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Lisa, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tivoli, via CP_1 CodiceFiscale_2 del Seminario n. 11, presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Lisa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Vicovaro, in data 05.06.2023, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 2, Parte II, Ufficio 1, serie C, Anno 2024).
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, sita nel Comune di Vicovaro, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 12, particella 534, sub. 8, superficie catastale mq
120, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 497,09, acquistata dal signor
prima del matrimonio e di sua esclusiva proprietà, giusto atto di proprietà qui Pt_1 allegato, rimarrà assegnata allo stesso, con tutto quanto in essa presente e continuerà ad abitarvi, essendosi la moglie già allontanata ed avendo la stessa già prelevato ogni bene ed oggetto personale.
c) La signora , sin d'ora ed espressamente, a tutti i beni mobili presenti Parte_2 nell'abitazione. d) Il signor è impiegato, come operaio, svolgendo l'attività di muratore, Parte_1 presso la società cooperativa CMB di Carpi, con retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 circa.
e) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto il signor percepisce un reddito, Pt_1 pari ad € 1.400,00 circa, che gli permette, a malapena, di pagare il mutuo gravante sulla propria abitazione, con rata mensile pari ad € 678,60 e di sopravvivere, mentre la signora
ha deciso di vivere e domiciliarsi presso la sorella e dichiara di essere in grado CP_1 di provvedere autonomamente al suo sostentamento, in quanto ha iniziato un percorso lavorativo, non ancora regolarizzato, perché in attesa di ottenimento del permesso di soggiorno.
f) I coniugi dichiarano che, con il presente ricorso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra, non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altra.”
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 3
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Vicovaro, in data 05.06.2023;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
(Atto n. 2, Parte II, Ufficio 1, serie C, Anno 2024); Parte_3
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai
N. R.G. 3211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliata in Tivoli, via Parte_1 C.F._1 del Seminario n. 11, presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Lisa, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tivoli, via CP_1 CodiceFiscale_2 del Seminario n. 11, presso lo studio dell'Avv. Domenico Di Lisa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Vicovaro, in data 05.06.2023, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 2, Parte II, Ufficio 1, serie C, Anno 2024).
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, sita nel Comune di Vicovaro, censito al catasto fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 12, particella 534, sub. 8, superficie catastale mq
120, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita catastale euro 497,09, acquistata dal signor
prima del matrimonio e di sua esclusiva proprietà, giusto atto di proprietà qui Pt_1 allegato, rimarrà assegnata allo stesso, con tutto quanto in essa presente e continuerà ad abitarvi, essendosi la moglie già allontanata ed avendo la stessa già prelevato ogni bene ed oggetto personale.
c) La signora , sin d'ora ed espressamente, a tutti i beni mobili presenti Parte_2 nell'abitazione. d) Il signor è impiegato, come operaio, svolgendo l'attività di muratore, Parte_1 presso la società cooperativa CMB di Carpi, con retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 circa.
e) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto il signor percepisce un reddito, Pt_1 pari ad € 1.400,00 circa, che gli permette, a malapena, di pagare il mutuo gravante sulla propria abitazione, con rata mensile pari ad € 678,60 e di sopravvivere, mentre la signora
ha deciso di vivere e domiciliarsi presso la sorella e dichiara di essere in grado CP_1 di provvedere autonomamente al suo sostentamento, in quanto ha iniziato un percorso lavorativo, non ancora regolarizzato, perché in attesa di ottenimento del permesso di soggiorno.
f) I coniugi dichiarano che, con il presente ricorso, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra, non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altra.”
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 3
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Vicovaro, in data 05.06.2023;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
(Atto n. 2, Parte II, Ufficio 1, serie C, Anno 2024); Parte_3
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai