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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2024, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 8292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato a Lima in [...] il [...], con l'avvocato Donatella Bava Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sen ten za
1. Con decreto del Prefetto di Bergamo il 4.6.2024 e notificato in pari data è stata disposta l'espulsione del ricorrente per le seguenti ragioni:
− assenza di titolo di soggiorno a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale;
− condanna del Tribunale di Ivrea per reati in materia di stupefacenti del 3.5.2019 e arresto il
3.6.2024 per possesso di documento idoneo all'espatrio contraffatto;
− assenza di legami familiari sul territorio dello Stato.
In data 4.7.2024 la ricorrente ha chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia del provvedimento, nel merito di annullare il provvedimento e in via istruttoria di assumere la testimonianza dalla convivente e di madre della figlia. Testimone_1 Testimone_2
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha prodotto certificato di nascita della figlia
[...]
nata il [...] a [...] 3). Persona_1
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 7.11.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente:
− ha eccepito la competenza del Giudice di Pace;
− ha eccepito la tardività del ricorso tardivo (“il ricorso avverso il provvedimento di espulsione è stato proposto soltanto in data 19.9.2024, ossia abbondantemente dopo il decorso del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 18 comma 3 D.lgs. n. 150/2011”);
1 di 3 − ha evidenziato che “su stessa ammissione del ricorrente, egli coabita attualmente assieme ad una nuova compagna, in un'abitazione diversa da quella della figlia, onde risulta smentito il presupposto del divieto di espulsione di cui all'art. 19, c. 2, lett. c, D.lgs. n. 286/1998”.
Con nota del 30.11.2024 il ricorrente:
− ha evidenziato “la competenza del Tribunale Ordinario per il caso di specie, trattandosi di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 30 co 6 T.U.I., per essere, secondo il dettato normativo contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Tale disposizione normativa non prevede alcun termine impugnatorio”;
− ha sottolineato come “la presenza sul territorio della figlia italiana dà titolo allo straniero per la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 co 1 lett. d) T.U.I.”;
− ha affermato che “nella valutazione del bilanciamento tra i legami familiari e la pericolosità sociale dettata dalla condanna penale ricevuta, si evidenzia come sia stato emesso ordine di carcerazione e contestuale sospensione, in relazione al quale sta per essere predisposta istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note scritte.
2. La prima questione che va esaminata è quella della competenza eccepita dall'amministrazione resistente.
Unico provvedimento impugnato con il ricorso è il decreto di espulsione del Prefetto e il conseguente ordine della Questura. Di conseguenza, il processo non è stato istaurato ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo 286/1998, come affermato dal ricorrente, non essendo sufficiente la circostanza che l'espulsione determini conseguenze sulla “unità familiare” espressamente disciplinata dal legislatore agli articoli 29 e 30 del citato decreto.
L'articolo 1 comma 2-bis D.L. n. 241/2004 prevede che “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Nella nota conclusiva, è divenuto chiaro da quanto dichiarato dal ricorrente che il procedimento amministrativo davanti alla Commissione competente per la domanda di protezione internazionale è tuttora in corso e che non pende un ricorso giudiziale.
Nulla è stato affermato o provato sulla pendenza di un procedimento ai sensi dell'articolo 31 decreto legislativo 286/1998 davanti al Tribunale per i minorenni.
Non sussistono le ipotesi previste dalla norma sopra citata.
La competenza spetta, dunque, al Giudice di Pace di Bergamo.
2 di 3 Tale conclusione determina il venir meno del provvedimento cautelare emesso con decreto datato
8.7.2024.
3. Da queste considerazioni consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente.
Il processo è stato definito a seguito dell'esame della preliminare questione della competenza. Il compenso va, dunque, determinato sulla base degli importi minimi della vigente tabella per i processi di valore indeterminabile di bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note istruttorie e conclusive.
Pertanto, il compenso ammonta ad euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per qu esti motivi
1. Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bergamo.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Brescia, 7.11.2204
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato a Lima in [...] il [...], con l'avvocato Donatella Bava Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sen ten za
1. Con decreto del Prefetto di Bergamo il 4.6.2024 e notificato in pari data è stata disposta l'espulsione del ricorrente per le seguenti ragioni:
− assenza di titolo di soggiorno a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale;
− condanna del Tribunale di Ivrea per reati in materia di stupefacenti del 3.5.2019 e arresto il
3.6.2024 per possesso di documento idoneo all'espatrio contraffatto;
− assenza di legami familiari sul territorio dello Stato.
In data 4.7.2024 la ricorrente ha chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia del provvedimento, nel merito di annullare il provvedimento e in via istruttoria di assumere la testimonianza dalla convivente e di madre della figlia. Testimone_1 Testimone_2
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha prodotto certificato di nascita della figlia
[...]
nata il [...] a [...] 3). Persona_1
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 7.11.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente:
− ha eccepito la competenza del Giudice di Pace;
− ha eccepito la tardività del ricorso tardivo (“il ricorso avverso il provvedimento di espulsione è stato proposto soltanto in data 19.9.2024, ossia abbondantemente dopo il decorso del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 18 comma 3 D.lgs. n. 150/2011”);
1 di 3 − ha evidenziato che “su stessa ammissione del ricorrente, egli coabita attualmente assieme ad una nuova compagna, in un'abitazione diversa da quella della figlia, onde risulta smentito il presupposto del divieto di espulsione di cui all'art. 19, c. 2, lett. c, D.lgs. n. 286/1998”.
Con nota del 30.11.2024 il ricorrente:
− ha evidenziato “la competenza del Tribunale Ordinario per il caso di specie, trattandosi di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 30 co 6 T.U.I., per essere, secondo il dettato normativo contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Tale disposizione normativa non prevede alcun termine impugnatorio”;
− ha sottolineato come “la presenza sul territorio della figlia italiana dà titolo allo straniero per la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 co 1 lett. d) T.U.I.”;
− ha affermato che “nella valutazione del bilanciamento tra i legami familiari e la pericolosità sociale dettata dalla condanna penale ricevuta, si evidenzia come sia stato emesso ordine di carcerazione e contestuale sospensione, in relazione al quale sta per essere predisposta istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note scritte.
2. La prima questione che va esaminata è quella della competenza eccepita dall'amministrazione resistente.
Unico provvedimento impugnato con il ricorso è il decreto di espulsione del Prefetto e il conseguente ordine della Questura. Di conseguenza, il processo non è stato istaurato ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo 286/1998, come affermato dal ricorrente, non essendo sufficiente la circostanza che l'espulsione determini conseguenze sulla “unità familiare” espressamente disciplinata dal legislatore agli articoli 29 e 30 del citato decreto.
L'articolo 1 comma 2-bis D.L. n. 241/2004 prevede che “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Nella nota conclusiva, è divenuto chiaro da quanto dichiarato dal ricorrente che il procedimento amministrativo davanti alla Commissione competente per la domanda di protezione internazionale è tuttora in corso e che non pende un ricorso giudiziale.
Nulla è stato affermato o provato sulla pendenza di un procedimento ai sensi dell'articolo 31 decreto legislativo 286/1998 davanti al Tribunale per i minorenni.
Non sussistono le ipotesi previste dalla norma sopra citata.
La competenza spetta, dunque, al Giudice di Pace di Bergamo.
2 di 3 Tale conclusione determina il venir meno del provvedimento cautelare emesso con decreto datato
8.7.2024.
3. Da queste considerazioni consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente.
Il processo è stato definito a seguito dell'esame della preliminare questione della competenza. Il compenso va, dunque, determinato sulla base degli importi minimi della vigente tabella per i processi di valore indeterminabile di bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note istruttorie e conclusive.
Pertanto, il compenso ammonta ad euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per qu esti motivi
1. Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bergamo.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione resistente liquidate in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Brescia, 7.11.2204
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3