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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2711/2019
TRA
(P. Iva n. - R.E.A. MI 2124851), e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria, giusta procura del 20.7.2017 a rogito Notaio di Persona_1
Milano rep. 60850-racc. n. 11358, (nuova denominazione assunta da CP
, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio P_
in Verona del 26 luglio 2010, Rep. n. 67482 - Racc. n. 18596, allegata Persona_2 all'atto di appello, dall'avv. Michele Nappi ( ), con studio in CodiceFiscale_1
Napoli, alla via Vannella Gaetani, n. 22;
Ricorrente in riassunzione (originaria appellante)
E
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_3 C.F._2 Parte_2
), (C.F. n. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. n. , tutti rappresentati e difesi, prima della
[...] C.F._5 riassunzione del giudizio di appello, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Carlo Scorza (C.F. n.
; C.F._6
1 Resistenti in riassunzione contumaci
(originari appellati costituiti)
NONCHE'
in persona del Curatore LL (C.F.: Controparte_4 P.IVA_2
Resistente in riassunzione contumace
NONCHE'
rappresentata in primo grado dalla mandataria (già Controparte_5 CP_6 denominata;
Controparte_7
Terza chiamata in causa, ex art. 111 c.p.c., contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 664/2019, depositata in data 20.3.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 29.12.2012, la in persona _4 del legale rappr.p.t., , nonché in proprio, Controparte_3 Controparte_3 Parte_2
e , tutti quali fideiussori, convenivano in
[...] Parte_3 Parte_4 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e deducevano che: Controparte_5
- tra la e (già era intercorso _4 Controparte_5 Controparte_8 un rapporto di conto corrente ordinario n. 000400765725;
- , e si Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 erano costituiti fideiussori per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto rapporto bancario;
- alla data del 30.6.2012 il predetto conto corrente ordinario presentava un saldo passivo finale di € 48.555,56;
- nel corso del rapporto, la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283 c.c.; la commissione di massimo scoperto, prevista da clausola nulla perché priva di giustificazione causale ed indeterminata, ex art. 1346 c.c., per mancata specificazione del periodo temporale del debito massimo su cui avrebbe dovuto essere calcolata;
aveva, inoltre, esercitato in maniera illegittima lo ius variandi, mentre era da accertare se avesse applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di cui alla legge 108/1996.
2 Tanto dedotto, gli attori chiedevano di:
A)“In via principale accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra parte attrice e la
con particolare riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione CP_8 dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato, successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione di tassi oltre la soglia usura, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
B) accertare e dichiarare, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
C) accertare e dichiarare, relativamente al contratto di conto corrente, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della eventuale clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.
D) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare in favore dell'attrice come sarà accertato e rideterminato in sede di CTU contabile sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di conto corrente;
E) determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
F) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la legittimità dell'anatocismo, perché contratti di apertura di credito accesi sotto la vigenza della delibera CICR 2000, accertare che l' convenuto ha capitalizzato CP_9 trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, dichiarare la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la Banca ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole;
G) condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così
3 come sarà quantificate in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di apertura di credito;
L) accertare, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
M) condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima CP_8 segnalazione del credito a sofferenza nella Centrale Rischi;
N) condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e, per essa, quale Controparte_5 mandataria, la quale contestava la fondatezza Controparte_7 delle avverse domande di cui chiedeva il rigetto, evidenziando che il conto corrente dedotto in giudizio dagli attori, n. 765725, presentava un saldo negativo di € 82.773,47 a debito della correntista;
ad esso si aggiungeva il saldo negativo di un altro rapporto di conto corrente intrattenuto con la contrassegnato dal n. 524244, pari a € _4
77.049,37, sicché il credito complessivo della banca nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori ammontava a € 159.822,84; pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento della predetta somma di € 159.822,54, o di quella somma diversa, maggiore o minore, che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), la causa era decisa con sentenza n. 664/2019, pubblicata in data 20.3.2019, che così statuiva:
“l) Accoglie la domanda attorea e dichiara la nullità parziale dei contratti di conto corrente contestati nei limiti evidenziati dalla consulenza d'ufficio e, per l'effetto, accerta che al 31.01.2013 il saldo del conto n. 765725 risultava essere di euro 29.848,48 a debito della correntista e quello del conto n. 524244 risultava essere di euro 74.129,24 a debito della correntista, per un totale complessivo di euro 103.977,72 a debito della _4
[...]
4 2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente _4 ai suoi fideiussori , , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
a pagare alla in persona del legale rappresentante Parte_4 Controparte_5 pro tempore, la complessiva somma di euro 103.977,72, oltre interessi al tasso legale dal
01.02.2013 al soddisfo;
3) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 4.000,00, di cui euro 500,00 per spese, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Carlo Scorza dichiaratosi antistatario”;
Il primo giudice, tra le n. 18 ipotesi, elaborate dal CTU, di ricalcolo del saldo di ciascuno dei due conti dedotti in giudizio, poneva a fondamento della sua decisione l'ipotesi di ricalcolo contrassegnata con il codice “1NS”, secondo cui, al 31.1.2013, il saldo del conto n. 765725 risultava pari a € 29.848,48 a debito della correntista, mentre quello del conto anticipi n. 524244 risultava pari ad € 74.129,24 a debito della correntista, per un ammontare complessivo di € 103.977,72 a debito della correntista;
pertanto, accoglieva la domanda riconvenzionale della banca nei limiti del predetto importo.
In relazione alla posizione dei fideiussori, il primo giudice riteneva tardiva (perché sollevata solo nella comparsa conclusionale, oltre che non sufficientemente provata)
l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.; riteneva, altresì, non sufficientemente provata l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della legge 287/1990, non essendo stati prodotti i relativi contratti di fideiussione.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 664/2019, depositata in data 20.3.2019, non notificata, ha proposto tempestivo appello quale cessionaria del credito Parte_1 vantato dalla , e per essa, , con atto di citazione notificato Controparte_5 P_ in data 30.5.2019 alla ed ai fideiussori , _4 Controparte_3 Parte_2
e , con cui ha chiesto, in riforma della
[...] Parte_3 Parte_4 sentenza di primo grado, di:
a. condannare la nonché i sig.ri , , _4 Controparte_3 Parte_2
e al pagamento della somma di € 159.604,21 o di Parte_3 Parte_4 quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5 b. condannare in ogni caso la nonché i sig.ri , _4 Controparte_3 [...]
, e al pagamento delle spese Parte_2 Parte_3 Parte_4 processuali del primo grado di giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la debitrice _4 principale, nonché i fideiussori , Controparte_3 Parte_2 [...]
e , che, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità Parte_3 Parte_4 dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
In data 15.2.2023 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo, con ordinanza depositata in data 5.6.2023, su istanza congiunta, depositata in data 26.5.2023, del procuratore della cessionaria appellante e del procuratore degli appellati, i quali deducevano che era intervenuto tra la cessionaria e gli appellati Parte_1 Parte_2
e accordo transattivo, a seguito del quale
[...] Parte_3 Parte_4
i suindicati appellati avevano provveduto all'integrale pagamento di quanto pattuito, pari a € 85.000,00, e, pertanto, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo, al fine di formalizzare la rinuncia agli atti.
In data 5.6.2023 il procuratore dell'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti degli appellati , Parte_2 Parte_3
e con compensazione delle spese di lite, sul presupposto Parte_4 dell'intervenuto accordo transattivo, ferme restando le ragioni di credito nei confronti dell'altra appellata, . Controparte_3
Di poi, all'udienza del 20.9.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della Il giudizio è stato riassunto dalla cessionaria _4 appellante , con ricorso in riassunzione depositato in data Parte_1
29.11.2023; fissata con decreto l'udienza del 27.3.2024 per la prosecuzione del giudizio, la ricorrente in riassunzione ha notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza al in persona del Curatore, nonché a Controparte_10
, , e , ma il Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nei cui confronti l'appellante non ha formulato nessuna richiesta) non si è _4 costituito in giudizio, mentre , Controparte_3 Parte_2 Pt_3
6 e non hanno rinnovato la loro costituzione in giudizio, né Parte_2 Parte_4 sono comparsi all'udienza del 27.3.2024, per cui sono stati dichiarati contumaci con ordinanza depositata in data 18.9.2024 (in applicazione del principio secondo cui la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, anche se da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto;
cfr. cass. civ., 30.9.2008,
n. 24331; cass. civ., 6.12.2014, n. 26372; cass. civ., 15.4.2019, n. 10445).
All'udienza del 27.3.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata, poi, di nuovo rimessa sul ruolo, con la menzionata ordinanza depositata in data 18.9.2024, al fine di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti della banca cedente Controparte_5 convenuta nel giudizio di primo grado e lì rappresentata dalla sua mandataria P_
(già , nonché al fine di invitare il
[...] Controparte_7 procuratore dell'appellante a meglio precisare le conclusioni (estinzione del giudizio o cessata materia del contendere) nei confronti degli appellati , Parte_2
e , con i quali era stato raggiunto accordo transattivo Parte_3 Parte_4 nel corso del giudizio di appello
Integrato il contraddittorio nei confronti della banca cedente Controparte_5 rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua mandataria (già P_
, essa non si è costituita in giudizio e deve, Controparte_7 quindi, essere dichiarata contumace.
All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata assunta di nuovo in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Cessazione della materia del contendere nei confronti degli appellati Parte_4
e
[...] Parte_3 Parte_2
In data 5.6.2023 l'avv. Michele Nappi, procuratore dell'appellante quale P_ mandataria di , cessionaria di munito di apposita procura Parte_1 CP_5 speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti degli appellati , e , e ha dedotto Parte_4 Parte_3 Parte_2
7 che, nel corso del giudizio di appello, era intervenuto accordo transattivo tra la cessionaria ed i suddetti fideiussori, i quali, in adempimento agli Parte_1 accordi assunti, avevano provveduto all'integrale pagamento di quanto pattuito;
pertanto, essa appellante, in conformità agli accordi raggiunti, che prevedevano l'abbandono del giudizio nei confronti di e Parte_4 Parte_3 Parte_2
con compensazione delle spese di lite, rinunciava agli atti del giudizio di
[...] appello promosso in danno dei predetti appellati, ferme restando le ragioni di credito nei confronti dell'altra appellata , nei cui confronti avrebbe dovuto Controparte_3 proseguire il giudizio di appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.9.2023 (poi rinviata ad altra data) il procuratore dell'appellante ha meglio precisato le conclusioni, Parte_1 chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere nei confronti dei predetti appellati , e insistendo, Parte_4 Parte_3 Parte_2 invece, per l'accoglimento dell'appello nei confronti dell'appellata e tali Controparte_3 conclusioni sono state ribadite in sede di comparsa conclusionale depositata in data
13.3.2025.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, tra gli appellati , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
e l'appellante – rappresentata dalla mandataria
[...] Parte_1
– quale cessionaria di (convenuta costituita in primo P_ Controparte_5 grado e terza chiamata, quale litisconsorte necessaria, nel giudizio di appello, dove è rimasta contumace), con compensazione tra tali parti delle spese del giudizio di appello.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita (cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019, anche in motivazione).
Mentre la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione
8 determina la caducazione della sentenza impugnata (cass. civ., 6.3.2019, n. 6444; cass. civ., sez. un., 11.4.2018, n. 8980; cass. civ., 7.5.2009, n. 105533).
Va, però, precisato che la transazione intervenuta tra la cessionaria appellante,
[...]
, e gli appellati e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 non può travolgere anche la statuizione sulle spese processuali tra la cedente
[...]
rappresentata dalla mandataria (convenuta in primo grado), e i tre CP_5 P_ predetti appellati (attori in primo grado) contenuta nella sentenza di primo Parte_2 grado (che condannava rappresentata dalla mandataria a pagare le CP_5 P_ spese in favore degli attori, tra cui i , perché il cessionario, che succede al Parte_2 cedente nel rapporto giuridico sostanziale controverso dedotto in giudizio ed a cui si estendono gli effetti della sentenza di primo grado, ex art. 110 c.p.c., anche se non ha partecipato al giudizio, e che può autonomamente impugnare la sentenza stessa, è legittimato, quale effettivo titolare del diritto in contestazione, a concludere con la controparte una transazione su quel diritto, ma tale transazione non può incidere anche sulla statuizione di condanna della cedente al pagamento delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, perché la condanna alle spese rientra tra gli effetti di rito della sentenza, che, a differenza degli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non si estendono nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso (cass. civ., cass. civ., 31.10.2005, n. 21107; cass. civ., 27.1.2014, n. 1633; cass. civ., 25.6.2020,
n. 12663; cass. civ., 6.4.2021, n. 9264; vedi infra, in sede di esame del secondo motivo di appello nei confronti dell'appellata ). Controparte_3
In conclusione, nei confronti degli appellati , e Parte_4 Parte_3 [...]
a seguito dell'accordo transattivo da loro raggiunto con la Parte_2 cessionaria , appellante, rappresentata dalla sua mandataria Controparte_11 P_ deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del presente grado di appello;
resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata tra la cedente rappresentata CP_5 dalla sua mandataria e i predetti tre appellati perché non attinta da P_ Parte_2 impugnazione dalla cedente che era l'unica ad avere legittimazione ed CP_5 interesse ad impugnare la sentenza di primo nella parte qua.
D. Occorre, a questo punto, esaminare nel merito l'appello nei confronti di P_
, quale fideiubente, che è l'unica parte nei cui confronti l'appellante, poi
[...]
9 ricorrente in riassunzione, ha chiesto la decisione nel merito dell'appello.
D.1. Con il primo motivo d'appello, articolato in due censure, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva posto a base della sua decisione, tra le varie ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, quella contrassegnata dal codice “1Ns”, che, tuttavia, risultava viziata da un duplice errore, ossia l'azzeramento dei tassi di interesse nei trimestri in cui il CTU aveva evidenziato il superamento del tasso soglia e l'applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi.
D.1.1. Con riferimento al primo profilo (usura sopravvenuta), l'appellante ha dedotto che, qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni di legge n.
108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi con conseguente azzeramento degli stessi, ma soltanto la riconduzione degli interessi ultra soglia entro il limite del tasso previsto dalla legge, così come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
25675/2017 in relazione ai contratti di finanziamento e, successivamente, dalla giurisprudenza di merito anche in relazione a forme di finanziamento diverse dal mutuo, tra cui anche i contratti di apertura di credito in conto corrente.
D.1.2. Con riferimento al secondo profilo (capitalizzazione degli interessi), l'appellante ha dedotto che, a seguito delle modifiche legislative e delle molteplici pronunce della
Corte di Cassazione, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono da ritenersi valide, se previste in contratti conclusi in epoca successiva alla data di entrata in vigore (22.4.2000) della delibera CICR 9.2.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
143 del 22.6.2000, purché risultino specificamente approvate in forma scritta e prevedano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Nel caso di specie, i contratti erano stati stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 e prevedevano la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito, in piena conformità al disposto della delibera CICR del 9.2.2000.
Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, il primo giudice avrebbe dovuto porre a base della decisione l'ipotesi di calcolo contrassegnata dal codice “1St”, che determinava il saldo in - € 159.604,21 a debito per la correntista, somma ottenuta applicando il tasso soglia come tasso sostitutivo, in caso di superamento del tasso soglia, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
10 D.2. Il primo motivo di appello è fondato in relazione al profilo dell'usura sopravvenuta.
In via preliminare, si rileva che il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr.ssa ha determinato il TEG dei due contratti dedotti in giudizio, in una Persona_3 prima ipotesi (contrassegnata dal n. 1), con la metodologia della Banca d'Italia ed, in una seconda ipotesi (contrassegnata dal n. 2), con la formula di matematica finanziaria
Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della sua decisione una ipotesi di calcolo
(“1Ns”) nella quale il TEG dei due contratti dedotti in giudizio era determinato dal CTU secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia ed in relazione alla determinazione del TEG nell'ipotesi di calcolo fatta propria dal primo giudice non è stata sollevata nessuna censura, onde è ormai dato irrevocabile che il TEG dei due contratti debba essere determinato secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
Il CTU, sulla base del TEG determinato secondo la metodologia della Banca d'Italia, ha accertato che si erano verificati superamenti del tasso soglia in alcuni trimestri sia per il conto corrente n. 400524244 (già 1833693), sia per il conto anticipi n. 400765725 (già
7611650; relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU in primo grado, terz'ultima pagina).
In caso di superamento del tasso soglia in alcuni periodi (usura sopravvenuta), il CTU ha elaborato tre ipotesi di ricalcolo: una che applicava il tasso legale, contrassegnata dalla lettera L;
una che applicava il tasso soglia, contrassegnata dalla lettera S;
un'altra che non applicava nessun interesse, contrassegnata dalla lettera N.
Il primo giudice ha optato per l'ipotesi che, in caso di superamento del tasso soglia in alcuni trimestri (usura sopravvenuta), non applica nessun interesse.
Le doglianze dell'appellante sul punto sono fondate. Ed invero, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza del 19.10.2017, n. 24675, ha affermato il principio secondo cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta
11 soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (conforme anche cass. civ., 17.8.2023, n. 24743).
Alla luce dei principi sopra indicati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in caso di usura sopravvenuta, devono continuare ad essere applicati al rapporto gli interessi originariamente pattuiti per un tasso che, al momento della pattuizione originaria, non superava il tasso soglia. Tuttavia, l'appellante, per i periodi di usura sopravvenuta, non ha chiesto l'applicazione dei tassi di interesse originariamente pattuiti in sede di conclusione del contratto, ma, in minus, ha chiesto l'applicazione di interessi sostitutivi pari agli interessi nei limiti del tasso soglia vigente e tale richiesta non può che essere accolta.
Ne consegue che, tra le tre ipotesi di calcolo elaborate dal CTU per il caso di usura sopravvenuta, l'ipotesi da prendere in considerazione è quella che applica il tasso soglia, contrassegnata dalla lettere “S”.
D.3. Il primo motivo di appello è, invece, infondato nella parte in cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ricostruito i rapporti dedotti in giudizio applicando la capitalizzazione semplice (ossia escludendo la capitalizzazione) in luogo di quella trimestrale e tanto per i motivi che seguono che vanno ad integrare la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il primo giudice non indicava le ragioni per le quali escludeva la capitalizzazione degli interessi.
Ed invero, il contratto di conto corrente n. 400765725 (già 7611650), dedotto in giudizio da entrambe le parti, pur prevedendo la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, prevede un tasso di interesse creditore annuo nominale
(TAN), pari a 0,001%, coincidente con quello effettivo (TAE), pari anch'esso a 0,01%, sicché non può dirsi verificata, in concreto, la condizione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, condizione necessaria per ritenere legittima la clausola afferente la capitalizzazione degli interessi passivi. In proposito, si richiamano i principi espressi da cass. civ. 10.2.2022, n. 4321: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
12 della capitalizzazione”.
Appare evidente che la coincidenza del tasso di interesse creditore annuo effettivo con quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), per quanto evidenziato dalla menzionata cass. civ., 10.2.2022,
n. 4321, rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, in quanto sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione trimestrale, con conseguenti ricadute sulla validità della clausola anatocistica, per il mancato rispetto degli artt. 3 e 6 della delibera CIRC 9.2.2000.
In conseguenza della nullità della clausola anatocistica il ricalcolo del rapporto deve essere effettuato non applicando nessuna capitalizzazione, come ritenuto dal primo giudice, che, sul punto, ha aderito all'ipotesi di calcolo contrassegnata dalla lettera “s”
(capitalizzazione semplice).
In definitiva, in accoglimento del motivo di appello nella parte relativa all'usura sopravvenuta, si deve aderire all'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU contrassegnata dal codice “1Ss”, dove “1” indica che il TEG è stato determinato secondo la metodologia indicata dalla Banca d' Italia, “S” indica che, nei casi di usura sopravvenuta, sono stati applicati gli interessi nei limiti del tasso soglia, “s” indica la mancata applicazione di ogni tipo di capitalizzazione.
La predetta ipotesi di ricalcolo “1Ss” ridetermina il saldo del conto corrente 765725 (già
7611650) nella somma di - € 35.789,07 a debito per la correntista ed il saldo del conto anticipi n. 524244 (già n. 1833693) nella somma di - € 75.360,20, per una somma complessiva di € 111.449,27 a debito della correntista (a fronte della minor somma di €
103.977,72 a debito della correntista, determinata nella sentenza impugnata sulla base dell'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU contrassegnata dalla sigla “1Ns”).
Pertanto, deve essere condannata a pagare in favore di - Controparte_3 Controparte_5 rappresentata in primo grado dalla mandataria – cedente di P_ [...]
la somma di € 111.149,27 (in luogo della minor somma di € Parte_1
103.977,72, oltre interessi, determinata dalla sentenza di primo grado), oltre interessi legali dall'1.2.2013 al saldo.
Si ritiene che la condanna dell' al pagamento dei saldi debitori dei conti dedotti in P_ giudizio debba essere pronunciata in favore della cedente (a favore della quale CP_5 era pronunciata anche la condanna al pagamento nella sentenza di primo grado), essendo
13 la cedente la parte originaria nei confronti della quale il processo è proseguito, ex art. 111
c.p.c., pur spiegando la condanna i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria
[...]
, e tenuto conto che la cessionaria nell'atto di appello non ha chiesto la Parte_1 condanna degli appellati al pagamento dei saldi debitori espressamente in suo favore, ma si è limitata a chiedere la condanna degli appellati al pagamento della somma di €
159.604,21, o della diversa somma accertata in corso di causa, senza precisare se in favore suo, quale cessionaria, o in favore della cedente.
D.5. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., condannato la banca CP_5 rappresentata dalla mandataria al pagamento delle spese processuali in favore P_ degli odierni appellati, attori in primo grado, sebbene questi ultimo fossero stati condannati a pagare in favore della banca, a titolo di saldo dei due rapporti dedotti in giudizio, la somma di € 103.977,72.
L'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto compensare parzialmente le spese di primo grado e, per il principio di causalità, condannare al pagamento della parte residua gli attori, odierni appellati, a cui erano imputabili gli oneri processuali causati alla banca convenuta, avendo essi agito in giudizio addirittura per ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte, prospettando, quindi, un presunto credito non riconosciuto dal primo giudice.
Il secondo motivo di appello è inammissibile, per carenza di interesse e di legittimazione attiva dell'appellante.
Ed invero, è principio consolidato quello per cui “in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo” (cass. civ., 31.10.2005, n. 21107; cass.
14 civ., 27.1.2014, n. 1633; cass. civ., 25.6.2020, n. 12663; cass. civ., 6.4.2021, n. 9264).
L'odierna appellante, poi ricorrente in riassunzione, - Parte_1 rappresentata dalla mandataria - cessionaria di , convenuta in P_ Controparte_5 primo grado, non ha partecipato al giudizio di primo grado e la sentenza che ha definito quel giudizio, nella parte in cui condannava la convenuta al pagamento delle CP_5 spese di lite in favore degli attori, odierni appellati, non ha effetto nei suoi confronti, perché si tratta di effetti meramente processuali, per i quali non opera l'art. 111, ultimo comma, c.p.c.; pertanto, essa non è legittimata ad impugnarla.
E. Le spese processuali
Per le spese del giudizio di primo e secondo grado nei riguardi degli appellati, poi resistenti in riassunzione, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti dei quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere, si
[...] richiamano le considerazioni espresse in precedenza, ribadendosi che le spese del giudizio di appello sono compensate tra i suindicati appellati, poi resistenti in riassunzione, e , rappresentata dalla sua mandataria Parte_1 P_ appellante, poi ricorrente in riassunzione;
resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata tra i medesimi appellati, poi resistenti in riassunzione, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuta in primo grado, rappresentata dalla mandataria CP_5 P_
Con riferimento a , resistente in riassunzione, originaria appellata, nei cui Controparte_3 confronti l'appello è stato deciso nel merito, resta ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata (condanna di CP_5 rappresentata dalla mandataria a pagare le spese processuali in favore degli attori, P_ tra cui ), in quanto, come sopra osservato, l'unica legittimata ed Controparte_3 interessata ad impugnare la sentenza nella parte qua era che, però, è rimasta CP_5 inerte ed, anzi, evocata nel presente grado di appello, quale litisconsorte necessaria, è rimasta contumace.
Le spese del giudizio di appello tra - rappresentata dalla mandataria Parte_1
ricorrente in riassunzione, originaria appellante, e , resistente P_ Controparte_3 in riassunzione, originaria appellata, devono essere interamente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'appellante vittoriosa, per il primo motivo di appello, solo per la censura relativa all'usura sopravvenuta, ma soccombente
15 sia in relazione all'ulteriore censura relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia in relazione al secondo motivo di appello riguardante le spese del giudizio di primo grado.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra P_
, resistente in riassunzione, originaria appellata, ed evocata nel
[...] Controparte_5 presente grado di giudizio quale litisconsorte necessario, atteso che quest'ultima è rimasta contumace, onde non ha sopportato spese processuali di cui essere rimborsata.
Infine, non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra
[...]
- rappresentata dalla mandataria - ricorrente in riassunzione, Parte_1 P_ originaria appellante, ed il nei confronti del quale il Controparte_10 processo è stato riassunto, ove si consideri che il è rimasto contumace e che _4 nei suoi confronti nessuna richiesta è stata formulata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da – e, per essa, dalla Parte_1 mandataria - nella qualità di cessionaria di rappresentata P_ Controparte_5 in primo grado da avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 664/2019, P_ depositata in data 20.3.2019, nei confronti di Parte_2 [...]
e e del in persona Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 del Curatore, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di rappresentata nel giudizio di primo grado Controparte_5 dalla sua mandataria (già , P_ Controparte_7 chiamata in causa nel presente giudizio, quale litisconsorte necessaria;
2) Dichiara cessata materia del contendere, per intervenuta transazione, tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, – rappresentata dalla Parte_1 mandataria - nella qualità di cessionaria di ed i P_ Controparte_5 resistenti in riassunzione, originari appellati, Parte_2 [...]
; Parte_3 Parte_4
3) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da – Parte_1 rappresentata dalla mandataria - nella qualità di cessionaria di P_
nei confronti di , e, per l'effetto, rideterminato, alla Controparte_5 Controparte_3 data del 31.1.2013, il saldo del conto n. 765725 nella somma di - € 35.789,07, a
16 debito della correntista in bonis, ed il saldo del conto n. 524244 nella _4 somma di - € 75.360,20, a debito della correntista in bonis, per una _4 somma complessiva di € 111.149,27 a debito correntista in bonis, _4 condanna a pagare in favore di - rappresentata in Controparte_3 Controparte_5 primo grado dalla mandataria – cedente di P_ Parte_1 la somma di € 111.149,27 (in luogo della minor somma di € 103.977,72, oltre interessi, determinata dalla sentenza di primo grado), oltre interessi legali dall'1.2.2013 al saldo;
4) Compensa le spese del giudizio di appello tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, rappresentata dalla mandataria Parte_1 P_
e i resistenti in riassunzione, originari appellati, Parte_2 [...]
; Parte_3 Parte_4
5) Compensa le spese del giudizio di appello tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, rappresentata dalla mandataria Parte_1 P_
e la resistente in riassunzione, originaria appellata, ; Controparte_3
6) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, rappresentata dalla mandataria Parte_1
, ed il resistente in riassunzione;
P_ Controparte_4
7) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra , resistente in Controparte_3 riassunzione, originaria appellata, e (rappresentata in primo grado Controparte_5 dalla sua mandataria , chiamata in causa quale litisconsorte P_ necessario;
8) Resta ferma la statuizione della sentenza di primo grado sulle spese processuali.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel-est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2711/2019
TRA
(P. Iva n. - R.E.A. MI 2124851), e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria, giusta procura del 20.7.2017 a rogito Notaio di Persona_1
Milano rep. 60850-racc. n. 11358, (nuova denominazione assunta da CP
, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio P_
in Verona del 26 luglio 2010, Rep. n. 67482 - Racc. n. 18596, allegata Persona_2 all'atto di appello, dall'avv. Michele Nappi ( ), con studio in CodiceFiscale_1
Napoli, alla via Vannella Gaetani, n. 22;
Ricorrente in riassunzione (originaria appellante)
E
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_3 C.F._2 Parte_2
), (C.F. n. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. n. , tutti rappresentati e difesi, prima della
[...] C.F._5 riassunzione del giudizio di appello, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Carlo Scorza (C.F. n.
; C.F._6
1 Resistenti in riassunzione contumaci
(originari appellati costituiti)
NONCHE'
in persona del Curatore LL (C.F.: Controparte_4 P.IVA_2
Resistente in riassunzione contumace
NONCHE'
rappresentata in primo grado dalla mandataria (già Controparte_5 CP_6 denominata;
Controparte_7
Terza chiamata in causa, ex art. 111 c.p.c., contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 664/2019, depositata in data 20.3.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 29.12.2012, la in persona _4 del legale rappr.p.t., , nonché in proprio, Controparte_3 Controparte_3 Parte_2
e , tutti quali fideiussori, convenivano in
[...] Parte_3 Parte_4 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e deducevano che: Controparte_5
- tra la e (già era intercorso _4 Controparte_5 Controparte_8 un rapporto di conto corrente ordinario n. 000400765725;
- , e si Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 erano costituiti fideiussori per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto rapporto bancario;
- alla data del 30.6.2012 il predetto conto corrente ordinario presentava un saldo passivo finale di € 48.555,56;
- nel corso del rapporto, la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283 c.c.; la commissione di massimo scoperto, prevista da clausola nulla perché priva di giustificazione causale ed indeterminata, ex art. 1346 c.c., per mancata specificazione del periodo temporale del debito massimo su cui avrebbe dovuto essere calcolata;
aveva, inoltre, esercitato in maniera illegittima lo ius variandi, mentre era da accertare se avesse applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di cui alla legge 108/1996.
2 Tanto dedotto, gli attori chiedevano di:
A)“In via principale accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra parte attrice e la
con particolare riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione CP_8 dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato, successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione di tassi oltre la soglia usura, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
B) accertare e dichiarare, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
C) accertare e dichiarare, relativamente al contratto di conto corrente, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della eventuale clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.
D) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare in favore dell'attrice come sarà accertato e rideterminato in sede di CTU contabile sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di conto corrente;
E) determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
F) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi la legittimità dell'anatocismo, perché contratti di apertura di credito accesi sotto la vigenza della delibera CICR 2000, accertare che l' convenuto ha capitalizzato CP_9 trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, dichiarare la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la Banca ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole;
G) condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così
3 come sarà quantificate in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di apertura di credito;
L) accertare, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
M) condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima CP_8 segnalazione del credito a sofferenza nella Centrale Rischi;
N) condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e, per essa, quale Controparte_5 mandataria, la quale contestava la fondatezza Controparte_7 delle avverse domande di cui chiedeva il rigetto, evidenziando che il conto corrente dedotto in giudizio dagli attori, n. 765725, presentava un saldo negativo di € 82.773,47 a debito della correntista;
ad esso si aggiungeva il saldo negativo di un altro rapporto di conto corrente intrattenuto con la contrassegnato dal n. 524244, pari a € _4
77.049,37, sicché il credito complessivo della banca nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori ammontava a € 159.822,84; pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento della predetta somma di € 159.822,54, o di quella somma diversa, maggiore o minore, che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), la causa era decisa con sentenza n. 664/2019, pubblicata in data 20.3.2019, che così statuiva:
“l) Accoglie la domanda attorea e dichiara la nullità parziale dei contratti di conto corrente contestati nei limiti evidenziati dalla consulenza d'ufficio e, per l'effetto, accerta che al 31.01.2013 il saldo del conto n. 765725 risultava essere di euro 29.848,48 a debito della correntista e quello del conto n. 524244 risultava essere di euro 74.129,24 a debito della correntista, per un totale complessivo di euro 103.977,72 a debito della _4
[...]
4 2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente _4 ai suoi fideiussori , , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
a pagare alla in persona del legale rappresentante Parte_4 Controparte_5 pro tempore, la complessiva somma di euro 103.977,72, oltre interessi al tasso legale dal
01.02.2013 al soddisfo;
3) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 4.000,00, di cui euro 500,00 per spese, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Carlo Scorza dichiaratosi antistatario”;
Il primo giudice, tra le n. 18 ipotesi, elaborate dal CTU, di ricalcolo del saldo di ciascuno dei due conti dedotti in giudizio, poneva a fondamento della sua decisione l'ipotesi di ricalcolo contrassegnata con il codice “1NS”, secondo cui, al 31.1.2013, il saldo del conto n. 765725 risultava pari a € 29.848,48 a debito della correntista, mentre quello del conto anticipi n. 524244 risultava pari ad € 74.129,24 a debito della correntista, per un ammontare complessivo di € 103.977,72 a debito della correntista;
pertanto, accoglieva la domanda riconvenzionale della banca nei limiti del predetto importo.
In relazione alla posizione dei fideiussori, il primo giudice riteneva tardiva (perché sollevata solo nella comparsa conclusionale, oltre che non sufficientemente provata)
l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.; riteneva, altresì, non sufficientemente provata l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della legge 287/1990, non essendo stati prodotti i relativi contratti di fideiussione.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 664/2019, depositata in data 20.3.2019, non notificata, ha proposto tempestivo appello quale cessionaria del credito Parte_1 vantato dalla , e per essa, , con atto di citazione notificato Controparte_5 P_ in data 30.5.2019 alla ed ai fideiussori , _4 Controparte_3 Parte_2
e , con cui ha chiesto, in riforma della
[...] Parte_3 Parte_4 sentenza di primo grado, di:
a. condannare la nonché i sig.ri , , _4 Controparte_3 Parte_2
e al pagamento della somma di € 159.604,21 o di Parte_3 Parte_4 quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5 b. condannare in ogni caso la nonché i sig.ri , _4 Controparte_3 [...]
, e al pagamento delle spese Parte_2 Parte_3 Parte_4 processuali del primo grado di giudizio per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la debitrice _4 principale, nonché i fideiussori , Controparte_3 Parte_2 [...]
e , che, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità Parte_3 Parte_4 dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
In data 15.2.2023 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo, con ordinanza depositata in data 5.6.2023, su istanza congiunta, depositata in data 26.5.2023, del procuratore della cessionaria appellante e del procuratore degli appellati, i quali deducevano che era intervenuto tra la cessionaria e gli appellati Parte_1 Parte_2
e accordo transattivo, a seguito del quale
[...] Parte_3 Parte_4
i suindicati appellati avevano provveduto all'integrale pagamento di quanto pattuito, pari a € 85.000,00, e, pertanto, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo, al fine di formalizzare la rinuncia agli atti.
In data 5.6.2023 il procuratore dell'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti degli appellati , Parte_2 Parte_3
e con compensazione delle spese di lite, sul presupposto Parte_4 dell'intervenuto accordo transattivo, ferme restando le ragioni di credito nei confronti dell'altra appellata, . Controparte_3
Di poi, all'udienza del 20.9.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della Il giudizio è stato riassunto dalla cessionaria _4 appellante , con ricorso in riassunzione depositato in data Parte_1
29.11.2023; fissata con decreto l'udienza del 27.3.2024 per la prosecuzione del giudizio, la ricorrente in riassunzione ha notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza al in persona del Curatore, nonché a Controparte_10
, , e , ma il Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nei cui confronti l'appellante non ha formulato nessuna richiesta) non si è _4 costituito in giudizio, mentre , Controparte_3 Parte_2 Pt_3
6 e non hanno rinnovato la loro costituzione in giudizio, né Parte_2 Parte_4 sono comparsi all'udienza del 27.3.2024, per cui sono stati dichiarati contumaci con ordinanza depositata in data 18.9.2024 (in applicazione del principio secondo cui la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, anche se da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto;
cfr. cass. civ., 30.9.2008,
n. 24331; cass. civ., 6.12.2014, n. 26372; cass. civ., 15.4.2019, n. 10445).
All'udienza del 27.3.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata, poi, di nuovo rimessa sul ruolo, con la menzionata ordinanza depositata in data 18.9.2024, al fine di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti della banca cedente Controparte_5 convenuta nel giudizio di primo grado e lì rappresentata dalla sua mandataria P_
(già , nonché al fine di invitare il
[...] Controparte_7 procuratore dell'appellante a meglio precisare le conclusioni (estinzione del giudizio o cessata materia del contendere) nei confronti degli appellati , Parte_2
e , con i quali era stato raggiunto accordo transattivo Parte_3 Parte_4 nel corso del giudizio di appello
Integrato il contraddittorio nei confronti della banca cedente Controparte_5 rappresentata nel giudizio di primo grado dalla sua mandataria (già P_
, essa non si è costituita in giudizio e deve, Controparte_7 quindi, essere dichiarata contumace.
All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata assunta di nuovo in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Cessazione della materia del contendere nei confronti degli appellati Parte_4
e
[...] Parte_3 Parte_2
In data 5.6.2023 l'avv. Michele Nappi, procuratore dell'appellante quale P_ mandataria di , cessionaria di munito di apposita procura Parte_1 CP_5 speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti degli appellati , e , e ha dedotto Parte_4 Parte_3 Parte_2
7 che, nel corso del giudizio di appello, era intervenuto accordo transattivo tra la cessionaria ed i suddetti fideiussori, i quali, in adempimento agli Parte_1 accordi assunti, avevano provveduto all'integrale pagamento di quanto pattuito;
pertanto, essa appellante, in conformità agli accordi raggiunti, che prevedevano l'abbandono del giudizio nei confronti di e Parte_4 Parte_3 Parte_2
con compensazione delle spese di lite, rinunciava agli atti del giudizio di
[...] appello promosso in danno dei predetti appellati, ferme restando le ragioni di credito nei confronti dell'altra appellata , nei cui confronti avrebbe dovuto Controparte_3 proseguire il giudizio di appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.9.2023 (poi rinviata ad altra data) il procuratore dell'appellante ha meglio precisato le conclusioni, Parte_1 chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere nei confronti dei predetti appellati , e insistendo, Parte_4 Parte_3 Parte_2 invece, per l'accoglimento dell'appello nei confronti dell'appellata e tali Controparte_3 conclusioni sono state ribadite in sede di comparsa conclusionale depositata in data
13.3.2025.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, tra gli appellati , e Parte_4 Parte_3 Parte_2
e l'appellante – rappresentata dalla mandataria
[...] Parte_1
– quale cessionaria di (convenuta costituita in primo P_ Controparte_5 grado e terza chiamata, quale litisconsorte necessaria, nel giudizio di appello, dove è rimasta contumace), con compensazione tra tali parti delle spese del giudizio di appello.
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita (cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019, anche in motivazione).
Mentre la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione
8 determina la caducazione della sentenza impugnata (cass. civ., 6.3.2019, n. 6444; cass. civ., sez. un., 11.4.2018, n. 8980; cass. civ., 7.5.2009, n. 105533).
Va, però, precisato che la transazione intervenuta tra la cessionaria appellante,
[...]
, e gli appellati e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 non può travolgere anche la statuizione sulle spese processuali tra la cedente
[...]
rappresentata dalla mandataria (convenuta in primo grado), e i tre CP_5 P_ predetti appellati (attori in primo grado) contenuta nella sentenza di primo Parte_2 grado (che condannava rappresentata dalla mandataria a pagare le CP_5 P_ spese in favore degli attori, tra cui i , perché il cessionario, che succede al Parte_2 cedente nel rapporto giuridico sostanziale controverso dedotto in giudizio ed a cui si estendono gli effetti della sentenza di primo grado, ex art. 110 c.p.c., anche se non ha partecipato al giudizio, e che può autonomamente impugnare la sentenza stessa, è legittimato, quale effettivo titolare del diritto in contestazione, a concludere con la controparte una transazione su quel diritto, ma tale transazione non può incidere anche sulla statuizione di condanna della cedente al pagamento delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, perché la condanna alle spese rientra tra gli effetti di rito della sentenza, che, a differenza degli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non si estendono nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso (cass. civ., cass. civ., 31.10.2005, n. 21107; cass. civ., 27.1.2014, n. 1633; cass. civ., 25.6.2020,
n. 12663; cass. civ., 6.4.2021, n. 9264; vedi infra, in sede di esame del secondo motivo di appello nei confronti dell'appellata ). Controparte_3
In conclusione, nei confronti degli appellati , e Parte_4 Parte_3 [...]
a seguito dell'accordo transattivo da loro raggiunto con la Parte_2 cessionaria , appellante, rappresentata dalla sua mandataria Controparte_11 P_ deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del presente grado di appello;
resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata tra la cedente rappresentata CP_5 dalla sua mandataria e i predetti tre appellati perché non attinta da P_ Parte_2 impugnazione dalla cedente che era l'unica ad avere legittimazione ed CP_5 interesse ad impugnare la sentenza di primo nella parte qua.
D. Occorre, a questo punto, esaminare nel merito l'appello nei confronti di P_
, quale fideiubente, che è l'unica parte nei cui confronti l'appellante, poi
[...]
9 ricorrente in riassunzione, ha chiesto la decisione nel merito dell'appello.
D.1. Con il primo motivo d'appello, articolato in due censure, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva posto a base della sua decisione, tra le varie ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, quella contrassegnata dal codice “1Ns”, che, tuttavia, risultava viziata da un duplice errore, ossia l'azzeramento dei tassi di interesse nei trimestri in cui il CTU aveva evidenziato il superamento del tasso soglia e l'applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi.
D.1.1. Con riferimento al primo profilo (usura sopravvenuta), l'appellante ha dedotto che, qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni di legge n.
108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi con conseguente azzeramento degli stessi, ma soltanto la riconduzione degli interessi ultra soglia entro il limite del tasso previsto dalla legge, così come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
25675/2017 in relazione ai contratti di finanziamento e, successivamente, dalla giurisprudenza di merito anche in relazione a forme di finanziamento diverse dal mutuo, tra cui anche i contratti di apertura di credito in conto corrente.
D.1.2. Con riferimento al secondo profilo (capitalizzazione degli interessi), l'appellante ha dedotto che, a seguito delle modifiche legislative e delle molteplici pronunce della
Corte di Cassazione, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono da ritenersi valide, se previste in contratti conclusi in epoca successiva alla data di entrata in vigore (22.4.2000) della delibera CICR 9.2.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
143 del 22.6.2000, purché risultino specificamente approvate in forma scritta e prevedano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Nel caso di specie, i contratti erano stati stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 e prevedevano la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi sia a debito che a credito, in piena conformità al disposto della delibera CICR del 9.2.2000.
Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, il primo giudice avrebbe dovuto porre a base della decisione l'ipotesi di calcolo contrassegnata dal codice “1St”, che determinava il saldo in - € 159.604,21 a debito per la correntista, somma ottenuta applicando il tasso soglia come tasso sostitutivo, in caso di superamento del tasso soglia, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
10 D.2. Il primo motivo di appello è fondato in relazione al profilo dell'usura sopravvenuta.
In via preliminare, si rileva che il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr.ssa ha determinato il TEG dei due contratti dedotti in giudizio, in una Persona_3 prima ipotesi (contrassegnata dal n. 1), con la metodologia della Banca d'Italia ed, in una seconda ipotesi (contrassegnata dal n. 2), con la formula di matematica finanziaria
Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della sua decisione una ipotesi di calcolo
(“1Ns”) nella quale il TEG dei due contratti dedotti in giudizio era determinato dal CTU secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia ed in relazione alla determinazione del TEG nell'ipotesi di calcolo fatta propria dal primo giudice non è stata sollevata nessuna censura, onde è ormai dato irrevocabile che il TEG dei due contratti debba essere determinato secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
Il CTU, sulla base del TEG determinato secondo la metodologia della Banca d'Italia, ha accertato che si erano verificati superamenti del tasso soglia in alcuni trimestri sia per il conto corrente n. 400524244 (già 1833693), sia per il conto anticipi n. 400765725 (già
7611650; relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU in primo grado, terz'ultima pagina).
In caso di superamento del tasso soglia in alcuni periodi (usura sopravvenuta), il CTU ha elaborato tre ipotesi di ricalcolo: una che applicava il tasso legale, contrassegnata dalla lettera L;
una che applicava il tasso soglia, contrassegnata dalla lettera S;
un'altra che non applicava nessun interesse, contrassegnata dalla lettera N.
Il primo giudice ha optato per l'ipotesi che, in caso di superamento del tasso soglia in alcuni trimestri (usura sopravvenuta), non applica nessun interesse.
Le doglianze dell'appellante sul punto sono fondate. Ed invero, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza del 19.10.2017, n. 24675, ha affermato il principio secondo cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta
11 soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (conforme anche cass. civ., 17.8.2023, n. 24743).
Alla luce dei principi sopra indicati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in caso di usura sopravvenuta, devono continuare ad essere applicati al rapporto gli interessi originariamente pattuiti per un tasso che, al momento della pattuizione originaria, non superava il tasso soglia. Tuttavia, l'appellante, per i periodi di usura sopravvenuta, non ha chiesto l'applicazione dei tassi di interesse originariamente pattuiti in sede di conclusione del contratto, ma, in minus, ha chiesto l'applicazione di interessi sostitutivi pari agli interessi nei limiti del tasso soglia vigente e tale richiesta non può che essere accolta.
Ne consegue che, tra le tre ipotesi di calcolo elaborate dal CTU per il caso di usura sopravvenuta, l'ipotesi da prendere in considerazione è quella che applica il tasso soglia, contrassegnata dalla lettere “S”.
D.3. Il primo motivo di appello è, invece, infondato nella parte in cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ricostruito i rapporti dedotti in giudizio applicando la capitalizzazione semplice (ossia escludendo la capitalizzazione) in luogo di quella trimestrale e tanto per i motivi che seguono che vanno ad integrare la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il primo giudice non indicava le ragioni per le quali escludeva la capitalizzazione degli interessi.
Ed invero, il contratto di conto corrente n. 400765725 (già 7611650), dedotto in giudizio da entrambe le parti, pur prevedendo la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, prevede un tasso di interesse creditore annuo nominale
(TAN), pari a 0,001%, coincidente con quello effettivo (TAE), pari anch'esso a 0,01%, sicché non può dirsi verificata, in concreto, la condizione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, condizione necessaria per ritenere legittima la clausola afferente la capitalizzazione degli interessi passivi. In proposito, si richiamano i principi espressi da cass. civ. 10.2.2022, n. 4321: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
12 della capitalizzazione”.
Appare evidente che la coincidenza del tasso di interesse creditore annuo effettivo con quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), per quanto evidenziato dalla menzionata cass. civ., 10.2.2022,
n. 4321, rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, in quanto sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione trimestrale, con conseguenti ricadute sulla validità della clausola anatocistica, per il mancato rispetto degli artt. 3 e 6 della delibera CIRC 9.2.2000.
In conseguenza della nullità della clausola anatocistica il ricalcolo del rapporto deve essere effettuato non applicando nessuna capitalizzazione, come ritenuto dal primo giudice, che, sul punto, ha aderito all'ipotesi di calcolo contrassegnata dalla lettera “s”
(capitalizzazione semplice).
In definitiva, in accoglimento del motivo di appello nella parte relativa all'usura sopravvenuta, si deve aderire all'ipotesi di ricalcolo elaborata dal CTU contrassegnata dal codice “1Ss”, dove “1” indica che il TEG è stato determinato secondo la metodologia indicata dalla Banca d' Italia, “S” indica che, nei casi di usura sopravvenuta, sono stati applicati gli interessi nei limiti del tasso soglia, “s” indica la mancata applicazione di ogni tipo di capitalizzazione.
La predetta ipotesi di ricalcolo “1Ss” ridetermina il saldo del conto corrente 765725 (già
7611650) nella somma di - € 35.789,07 a debito per la correntista ed il saldo del conto anticipi n. 524244 (già n. 1833693) nella somma di - € 75.360,20, per una somma complessiva di € 111.449,27 a debito della correntista (a fronte della minor somma di €
103.977,72 a debito della correntista, determinata nella sentenza impugnata sulla base dell'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU contrassegnata dalla sigla “1Ns”).
Pertanto, deve essere condannata a pagare in favore di - Controparte_3 Controparte_5 rappresentata in primo grado dalla mandataria – cedente di P_ [...]
la somma di € 111.149,27 (in luogo della minor somma di € Parte_1
103.977,72, oltre interessi, determinata dalla sentenza di primo grado), oltre interessi legali dall'1.2.2013 al saldo.
Si ritiene che la condanna dell' al pagamento dei saldi debitori dei conti dedotti in P_ giudizio debba essere pronunciata in favore della cedente (a favore della quale CP_5 era pronunciata anche la condanna al pagamento nella sentenza di primo grado), essendo
13 la cedente la parte originaria nei confronti della quale il processo è proseguito, ex art. 111
c.p.c., pur spiegando la condanna i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria
[...]
, e tenuto conto che la cessionaria nell'atto di appello non ha chiesto la Parte_1 condanna degli appellati al pagamento dei saldi debitori espressamente in suo favore, ma si è limitata a chiedere la condanna degli appellati al pagamento della somma di €
159.604,21, o della diversa somma accertata in corso di causa, senza precisare se in favore suo, quale cessionaria, o in favore della cedente.
D.5. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., condannato la banca CP_5 rappresentata dalla mandataria al pagamento delle spese processuali in favore P_ degli odierni appellati, attori in primo grado, sebbene questi ultimo fossero stati condannati a pagare in favore della banca, a titolo di saldo dei due rapporti dedotti in giudizio, la somma di € 103.977,72.
L'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto compensare parzialmente le spese di primo grado e, per il principio di causalità, condannare al pagamento della parte residua gli attori, odierni appellati, a cui erano imputabili gli oneri processuali causati alla banca convenuta, avendo essi agito in giudizio addirittura per ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte, prospettando, quindi, un presunto credito non riconosciuto dal primo giudice.
Il secondo motivo di appello è inammissibile, per carenza di interesse e di legittimazione attiva dell'appellante.
Ed invero, è principio consolidato quello per cui “in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo” (cass. civ., 31.10.2005, n. 21107; cass.
14 civ., 27.1.2014, n. 1633; cass. civ., 25.6.2020, n. 12663; cass. civ., 6.4.2021, n. 9264).
L'odierna appellante, poi ricorrente in riassunzione, - Parte_1 rappresentata dalla mandataria - cessionaria di , convenuta in P_ Controparte_5 primo grado, non ha partecipato al giudizio di primo grado e la sentenza che ha definito quel giudizio, nella parte in cui condannava la convenuta al pagamento delle CP_5 spese di lite in favore degli attori, odierni appellati, non ha effetto nei suoi confronti, perché si tratta di effetti meramente processuali, per i quali non opera l'art. 111, ultimo comma, c.p.c.; pertanto, essa non è legittimata ad impugnarla.
E. Le spese processuali
Per le spese del giudizio di primo e secondo grado nei riguardi degli appellati, poi resistenti in riassunzione, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti dei quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere, si
[...] richiamano le considerazioni espresse in precedenza, ribadendosi che le spese del giudizio di appello sono compensate tra i suindicati appellati, poi resistenti in riassunzione, e , rappresentata dalla sua mandataria Parte_1 P_ appellante, poi ricorrente in riassunzione;
resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata tra i medesimi appellati, poi resistenti in riassunzione, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuta in primo grado, rappresentata dalla mandataria CP_5 P_
Con riferimento a , resistente in riassunzione, originaria appellata, nei cui Controparte_3 confronti l'appello è stato deciso nel merito, resta ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata (condanna di CP_5 rappresentata dalla mandataria a pagare le spese processuali in favore degli attori, P_ tra cui ), in quanto, come sopra osservato, l'unica legittimata ed Controparte_3 interessata ad impugnare la sentenza nella parte qua era che, però, è rimasta CP_5 inerte ed, anzi, evocata nel presente grado di appello, quale litisconsorte necessaria, è rimasta contumace.
Le spese del giudizio di appello tra - rappresentata dalla mandataria Parte_1
ricorrente in riassunzione, originaria appellante, e , resistente P_ Controparte_3 in riassunzione, originaria appellata, devono essere interamente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'appellante vittoriosa, per il primo motivo di appello, solo per la censura relativa all'usura sopravvenuta, ma soccombente
15 sia in relazione all'ulteriore censura relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia in relazione al secondo motivo di appello riguardante le spese del giudizio di primo grado.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra P_
, resistente in riassunzione, originaria appellata, ed evocata nel
[...] Controparte_5 presente grado di giudizio quale litisconsorte necessario, atteso che quest'ultima è rimasta contumace, onde non ha sopportato spese processuali di cui essere rimborsata.
Infine, non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra
[...]
- rappresentata dalla mandataria - ricorrente in riassunzione, Parte_1 P_ originaria appellante, ed il nei confronti del quale il Controparte_10 processo è stato riassunto, ove si consideri che il è rimasto contumace e che _4 nei suoi confronti nessuna richiesta è stata formulata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da – e, per essa, dalla Parte_1 mandataria - nella qualità di cessionaria di rappresentata P_ Controparte_5 in primo grado da avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 664/2019, P_ depositata in data 20.3.2019, nei confronti di Parte_2 [...]
e e del in persona Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 del Curatore, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di rappresentata nel giudizio di primo grado Controparte_5 dalla sua mandataria (già , P_ Controparte_7 chiamata in causa nel presente giudizio, quale litisconsorte necessaria;
2) Dichiara cessata materia del contendere, per intervenuta transazione, tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, – rappresentata dalla Parte_1 mandataria - nella qualità di cessionaria di ed i P_ Controparte_5 resistenti in riassunzione, originari appellati, Parte_2 [...]
; Parte_3 Parte_4
3) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da – Parte_1 rappresentata dalla mandataria - nella qualità di cessionaria di P_
nei confronti di , e, per l'effetto, rideterminato, alla Controparte_5 Controparte_3 data del 31.1.2013, il saldo del conto n. 765725 nella somma di - € 35.789,07, a
16 debito della correntista in bonis, ed il saldo del conto n. 524244 nella _4 somma di - € 75.360,20, a debito della correntista in bonis, per una _4 somma complessiva di € 111.149,27 a debito correntista in bonis, _4 condanna a pagare in favore di - rappresentata in Controparte_3 Controparte_5 primo grado dalla mandataria – cedente di P_ Parte_1 la somma di € 111.149,27 (in luogo della minor somma di € 103.977,72, oltre interessi, determinata dalla sentenza di primo grado), oltre interessi legali dall'1.2.2013 al saldo;
4) Compensa le spese del giudizio di appello tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, rappresentata dalla mandataria Parte_1 P_
e i resistenti in riassunzione, originari appellati, Parte_2 [...]
; Parte_3 Parte_4
5) Compensa le spese del giudizio di appello tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, rappresentata dalla mandataria Parte_1 P_
e la resistente in riassunzione, originaria appellata, ; Controparte_3
6) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la ricorrente in riassunzione, originaria appellante, rappresentata dalla mandataria Parte_1
, ed il resistente in riassunzione;
P_ Controparte_4
7) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra , resistente in Controparte_3 riassunzione, originaria appellata, e (rappresentata in primo grado Controparte_5 dalla sua mandataria , chiamata in causa quale litisconsorte P_ necessario;
8) Resta ferma la statuizione della sentenza di primo grado sulle spese processuali.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel-est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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