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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 856/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/01/2024 nella causa n. 856/2019 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to MORO FRANCESCA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difesa dall'Avv.to CHERCHI Controparte_1
GIULIANA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− il ricorrente ha adito il Tribunale deducendo di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze del Sig. presso , sito Controparte_1 Parte_2 in Ozieri, dal 3 gennaio 1983 al 31 luglio 2016, data in cui è stato licenziato per cessazione attività; di essere stato inquadrato come operaio 6° livello CCNL pubblici esercizi, ma di aver sempre svolto mansioni di guardiano notturno corrispondente al 6°livello turismo confcommercio-pubblici esercizi Org_1 minori, di cui chiede applicazione con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate ammontanti ad € 315.772,12; in particolare, afferma di aver svolto le mansioni di portiere presso la hall dell'albergo essendosi occupato dell'accoglienza clienti, della registrazione dati anagrafici, della consegna chiavi, della consegna, entro le ore 24, dell'elenco dei dati anagrafici dei clienti arrivati in giornata presso gli uffici della Questura di Ozieri ed entro le 8/9 del mattino per i clienti che arrivavano durante le ore notturne, dell'accompagnamento in stanza degli ospiti, talvolta trasportandone i bagagli, della risposta al telefono per fornire informazioni e prendere le prenotazioni;
di essere stato anche a disposizione del Sig. per le esigenze famigliari di CP_1 questo ultimo;
parte ricorrente riferisce di aver lavorato dalle 21.30 alle 10.30, 1 tutti i giorni e poi, dall'agosto 2016, la domenica, solo fino alle 9.00 del mattino;
che la retribuzione percepita ammontava ad € 720/760 mensili e talvolta € 800 come indicato nelle buste paga ( doc. 2) che però recano orari e giorni inferiori a quelli effettivamente svolti;
che l' Organizzazione_2
con comunicazione del 29 agosto 2017 (doc. 3) ha accertato
[...] la prestazione di 70 ore di lavoro settimanali con maggiorazione per lavoro notturno, per il rapporto di lavoro non prescritto;
− alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che fra il ricorrente ed il sig. è Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal giorno 3 gennaio 1983 al 31 luglio 2016; accertare e dichiarare, giuste le mansioni di guardiano notturno, dallo stesso ricorrente effettivamente svolte, l'inquadramento in capo allo stesso nel 6° livello CCNL Turismo Confcommercio-Pubblici Esercizi minori, e per l'effetto accertare e dichiarare il Sig. , in forza delle mansioni di Pt_1 guardiano notturno, 6°livello CCNL Turismo Confcommercio-Pubblici Esercizi minori, dallo stesso effettivamente svolte ed all'orario di lavoro dal medesimo rispettato, creditore nei confronti dell'RE NT in morte del sig. CP_1
della somma di Euro 315.772,12.
[...] per l'ulteriore effetto condannare l' RE NT in morte del sig. CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 315.772,12
[...] per le causali di cui in narrativa, così come meglio specificata nell'allegato prospetto contabile, che forma parte integrante del presente ricorso, o quella veriore somma accertanda, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. In subordine, salvo gravame, determinare l'equa retribuzione dovuta al Sig.
per l'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 36 cost. e condannare Pt_1 parte convenuta al pagamento dell'importo così determinato oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
− si è costituita la resistente chiedendo il “rigetto della domanda promossa poiché infondata in fatto ed diritto”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni;
− in seguito alla modifica della persona del giudice, le parti hanno discusso la causa che viene così decisa. Ritenuto che:
− il rapporto di lavoro e la sua durata risultano pacifici nonché documentati dalle buste paga prodotte (doc. 2);
− l'allegato svolgimento di mansioni di guardiano notturno risulta pienamente confermato dall'istruttoria svolta (cfr. testi , , Testimone_1 Testimone_2
, , ; Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
− quanto alle differenze retributive per straordinario e lavoro notturno, alcuni testimoni hanno riferito che il ricorrente “lavorava dalle 20 alle 10 oppure dalle 10 alle 20” sei giorni alla settimana (cfr. teste : “anche io ho Testimone_1 lavorato per il presso l' , sito in Ozieri via Veneto, dal CP_1 Org_3
2 maggio 1990 fino al 1993. Io facevo il portiere…io lo so perché come ho detto noi ci alternavamo e quello riferito era anche il mio orario. Dopo che io sono andato via era arrivato , che io avevo affiancato nel lavoro, e Controparte_2 presumo che abbiano continuato ad osservare l'orario da me riferito. ADr: il ricorrente lavorava sei giorni la settimana ed uno di riposo. Anche io godevo del giorno di riposo. Quando vi lavoravo io il giorno fisso era praticamente sempre lo stesso, ossia o il sabato o la domenica;
se uno riposava il sabato l 'altro riposava la domenica.”), altri che lavorava dalle 20 alle 9 del mattino tutti i giorni (cfr. teste dipendente dal 1997 al 2019 del Comune di Testimone_2
Ozieri situato a fianco all' : “il ricorrente lavorava dalle 20,00 alle Org_3
9,00 del giorno seguente. Io lo so perché qualche volta io stesso ho accompagnato il al lavoro. Adr: il ricorrente ricorrente lavorava tutti i Pt_1 giorni in cui lavoravo io ossia dal lunedì al venerdì; poi io lavoravo anche di sabato, essendo il mio orario flessibile, e vedevo il al lavoro anche in Pt_1 tale giornata. Io so che il ricorrente lavorava anche la domenica, ma lo so per sentito dire.”), altri ancora hanno riferito che l'orario era dalle 21 fino al
“mattino” (cfr. teste : “quando noi suonavamo per la banda Testimone_7 lui doveva andare via prima delle 21,00 che era l'orario in cui prendeva servizio al lavoro… mi è capitato di vederlo al mattino nell'hotel quando mi recavo al bar per prendere il caffè. So che al mattino gli dava il cambio il ” e teste CP_1
: “posso solo che il ricorrente andava via dalle prove alle Testimone_8
20,30 per andare al lavoro e mi è capitato di vederlo lasciare l'hotel il giorno successivo anche alle 10,00 del mattino” precisando che “il ricorrente si lamentava spesso dell'orario perché lavorava tutte le notti.” ); altri testi, ancora, riferiscono più genericamente di averlo visto in albergo verso le 22/22.15 e di sapere che terminava il turno alle 10.30 (cfr. teste : Tes_9
“perché io gli portavo gli spartiti che mi dava per lui il maestro della banda musicale: io glieli portavo la notte, dopo che finivano le prove lì in albergo, verso le 22,00/22,15. In un paio di occasioni il ricorrente ha dimenticato il cellulare dove noi facevamo le prove e glielo ho portato in albergo… tante volte io mi sono recata verso le 9,00 ad Ozieri per accompagnare miei figli a scuola ed io lo vedevo lì all'albergo. IO so che lui lavorava fino alle 10,30 perché quando noi suonavamo la mattina lui poteva raggiungere solo dopo tale ora”);
− alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi provato che il ricorrente, quantomeno dal 1990 (cfr. teste al 31 luglio 2016, abbia osservato Tes_10
l'orario dalle 21.30 (come dedotto) alle 10.00: solo il teste infatti, ha Tes_6 confermato l'orario dedotto dall'attore delle 10.30 e solo il teste Testimone_2 ha riferito quello delle 9, mentre due testi, e , Testimone_1 Testimone_8 hanno affermato che il ricorrente lavorava fino alle 10;
− al contrario, deve ritenersi non raggiunta la prova con riferimento al mancato giorno di riposo tenuto conto che il teste che è stato collega, anche se per un breve periodo, del ricorrente ) ha smentito la circostanza, il Testimone_1 teste l'ha confermata, ma solo come “sentito dire” e il teste Testimone_2 ne è a conoscenza de relato actoris con la ridotta attendibilità che ne Tes_5 deriva (cfr. Cass. n. n.21568/2020; App. Brescia n. 769/ 2023);
3 − deve quindi ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto l'orario dalle 21.30 alle 10.00 per sei giorni alla settimana dal 1990 al 31 luglio 2016;
− occorre rilevare che parte ricorrente ha dedotto una riduzione dell'orario nelle domeniche “dall'agosto 2016”, ma tale affermazione risulta incongruente rispetto all'incontestata cessazione del rapporto intervenuta il 31 luglio 2016 e quindi tale circostanza non può essere esaminata;
− alla luce degli incontestati conteggi formulati da parte ricorrente secondo i parametri sopra indicati, e tenendo conto del percepito come esposto nelle buste paga sub doc. 2, deve ritenersi che parte ricorrente abbia diritto al pagamento di € 298.487,88 a titolo di orario straordinario, notturno, e di € 4.916,18 per TFR;
− le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 con riferimento al decisum e secondo parametri minimi stante l'assenza di questioni di particolare complessità, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MORO FRANCESCA.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che tra parte ricorrente e il sig. è intercorso un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato dal 3 gennaio 1983 al 31 luglio 2016;
- accerta che parte ricorrente ha svolto mansioni di guardiano notturno con inquadramento nel 6° livello del CCNL Turismo Organizzazione_4
[...]
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di € 303.404,06 (di cui € 4.916,18 per TFR) oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 9.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MORO FRANCESCA .
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/01/2024 nella causa n. 856/2019 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to MORO FRANCESCA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difesa dall'Avv.to CHERCHI Controparte_1
GIULIANA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− il ricorrente ha adito il Tribunale deducendo di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze del Sig. presso , sito Controparte_1 Parte_2 in Ozieri, dal 3 gennaio 1983 al 31 luglio 2016, data in cui è stato licenziato per cessazione attività; di essere stato inquadrato come operaio 6° livello CCNL pubblici esercizi, ma di aver sempre svolto mansioni di guardiano notturno corrispondente al 6°livello turismo confcommercio-pubblici esercizi Org_1 minori, di cui chiede applicazione con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate ammontanti ad € 315.772,12; in particolare, afferma di aver svolto le mansioni di portiere presso la hall dell'albergo essendosi occupato dell'accoglienza clienti, della registrazione dati anagrafici, della consegna chiavi, della consegna, entro le ore 24, dell'elenco dei dati anagrafici dei clienti arrivati in giornata presso gli uffici della Questura di Ozieri ed entro le 8/9 del mattino per i clienti che arrivavano durante le ore notturne, dell'accompagnamento in stanza degli ospiti, talvolta trasportandone i bagagli, della risposta al telefono per fornire informazioni e prendere le prenotazioni;
di essere stato anche a disposizione del Sig. per le esigenze famigliari di CP_1 questo ultimo;
parte ricorrente riferisce di aver lavorato dalle 21.30 alle 10.30, 1 tutti i giorni e poi, dall'agosto 2016, la domenica, solo fino alle 9.00 del mattino;
che la retribuzione percepita ammontava ad € 720/760 mensili e talvolta € 800 come indicato nelle buste paga ( doc. 2) che però recano orari e giorni inferiori a quelli effettivamente svolti;
che l' Organizzazione_2
con comunicazione del 29 agosto 2017 (doc. 3) ha accertato
[...] la prestazione di 70 ore di lavoro settimanali con maggiorazione per lavoro notturno, per il rapporto di lavoro non prescritto;
− alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che fra il ricorrente ed il sig. è Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal giorno 3 gennaio 1983 al 31 luglio 2016; accertare e dichiarare, giuste le mansioni di guardiano notturno, dallo stesso ricorrente effettivamente svolte, l'inquadramento in capo allo stesso nel 6° livello CCNL Turismo Confcommercio-Pubblici Esercizi minori, e per l'effetto accertare e dichiarare il Sig. , in forza delle mansioni di Pt_1 guardiano notturno, 6°livello CCNL Turismo Confcommercio-Pubblici Esercizi minori, dallo stesso effettivamente svolte ed all'orario di lavoro dal medesimo rispettato, creditore nei confronti dell'RE NT in morte del sig. CP_1
della somma di Euro 315.772,12.
[...] per l'ulteriore effetto condannare l' RE NT in morte del sig. CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 315.772,12
[...] per le causali di cui in narrativa, così come meglio specificata nell'allegato prospetto contabile, che forma parte integrante del presente ricorso, o quella veriore somma accertanda, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. In subordine, salvo gravame, determinare l'equa retribuzione dovuta al Sig.
per l'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 36 cost. e condannare Pt_1 parte convenuta al pagamento dell'importo così determinato oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
− si è costituita la resistente chiedendo il “rigetto della domanda promossa poiché infondata in fatto ed diritto”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni;
− in seguito alla modifica della persona del giudice, le parti hanno discusso la causa che viene così decisa. Ritenuto che:
− il rapporto di lavoro e la sua durata risultano pacifici nonché documentati dalle buste paga prodotte (doc. 2);
− l'allegato svolgimento di mansioni di guardiano notturno risulta pienamente confermato dall'istruttoria svolta (cfr. testi , , Testimone_1 Testimone_2
, , ; Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
− quanto alle differenze retributive per straordinario e lavoro notturno, alcuni testimoni hanno riferito che il ricorrente “lavorava dalle 20 alle 10 oppure dalle 10 alle 20” sei giorni alla settimana (cfr. teste : “anche io ho Testimone_1 lavorato per il presso l' , sito in Ozieri via Veneto, dal CP_1 Org_3
2 maggio 1990 fino al 1993. Io facevo il portiere…io lo so perché come ho detto noi ci alternavamo e quello riferito era anche il mio orario. Dopo che io sono andato via era arrivato , che io avevo affiancato nel lavoro, e Controparte_2 presumo che abbiano continuato ad osservare l'orario da me riferito. ADr: il ricorrente lavorava sei giorni la settimana ed uno di riposo. Anche io godevo del giorno di riposo. Quando vi lavoravo io il giorno fisso era praticamente sempre lo stesso, ossia o il sabato o la domenica;
se uno riposava il sabato l 'altro riposava la domenica.”), altri che lavorava dalle 20 alle 9 del mattino tutti i giorni (cfr. teste dipendente dal 1997 al 2019 del Comune di Testimone_2
Ozieri situato a fianco all' : “il ricorrente lavorava dalle 20,00 alle Org_3
9,00 del giorno seguente. Io lo so perché qualche volta io stesso ho accompagnato il al lavoro. Adr: il ricorrente ricorrente lavorava tutti i Pt_1 giorni in cui lavoravo io ossia dal lunedì al venerdì; poi io lavoravo anche di sabato, essendo il mio orario flessibile, e vedevo il al lavoro anche in Pt_1 tale giornata. Io so che il ricorrente lavorava anche la domenica, ma lo so per sentito dire.”), altri ancora hanno riferito che l'orario era dalle 21 fino al
“mattino” (cfr. teste : “quando noi suonavamo per la banda Testimone_7 lui doveva andare via prima delle 21,00 che era l'orario in cui prendeva servizio al lavoro… mi è capitato di vederlo al mattino nell'hotel quando mi recavo al bar per prendere il caffè. So che al mattino gli dava il cambio il ” e teste CP_1
: “posso solo che il ricorrente andava via dalle prove alle Testimone_8
20,30 per andare al lavoro e mi è capitato di vederlo lasciare l'hotel il giorno successivo anche alle 10,00 del mattino” precisando che “il ricorrente si lamentava spesso dell'orario perché lavorava tutte le notti.” ); altri testi, ancora, riferiscono più genericamente di averlo visto in albergo verso le 22/22.15 e di sapere che terminava il turno alle 10.30 (cfr. teste : Tes_9
“perché io gli portavo gli spartiti che mi dava per lui il maestro della banda musicale: io glieli portavo la notte, dopo che finivano le prove lì in albergo, verso le 22,00/22,15. In un paio di occasioni il ricorrente ha dimenticato il cellulare dove noi facevamo le prove e glielo ho portato in albergo… tante volte io mi sono recata verso le 9,00 ad Ozieri per accompagnare miei figli a scuola ed io lo vedevo lì all'albergo. IO so che lui lavorava fino alle 10,30 perché quando noi suonavamo la mattina lui poteva raggiungere solo dopo tale ora”);
− alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi provato che il ricorrente, quantomeno dal 1990 (cfr. teste al 31 luglio 2016, abbia osservato Tes_10
l'orario dalle 21.30 (come dedotto) alle 10.00: solo il teste infatti, ha Tes_6 confermato l'orario dedotto dall'attore delle 10.30 e solo il teste Testimone_2 ha riferito quello delle 9, mentre due testi, e , Testimone_1 Testimone_8 hanno affermato che il ricorrente lavorava fino alle 10;
− al contrario, deve ritenersi non raggiunta la prova con riferimento al mancato giorno di riposo tenuto conto che il teste che è stato collega, anche se per un breve periodo, del ricorrente ) ha smentito la circostanza, il Testimone_1 teste l'ha confermata, ma solo come “sentito dire” e il teste Testimone_2 ne è a conoscenza de relato actoris con la ridotta attendibilità che ne Tes_5 deriva (cfr. Cass. n. n.21568/2020; App. Brescia n. 769/ 2023);
3 − deve quindi ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto l'orario dalle 21.30 alle 10.00 per sei giorni alla settimana dal 1990 al 31 luglio 2016;
− occorre rilevare che parte ricorrente ha dedotto una riduzione dell'orario nelle domeniche “dall'agosto 2016”, ma tale affermazione risulta incongruente rispetto all'incontestata cessazione del rapporto intervenuta il 31 luglio 2016 e quindi tale circostanza non può essere esaminata;
− alla luce degli incontestati conteggi formulati da parte ricorrente secondo i parametri sopra indicati, e tenendo conto del percepito come esposto nelle buste paga sub doc. 2, deve ritenersi che parte ricorrente abbia diritto al pagamento di € 298.487,88 a titolo di orario straordinario, notturno, e di € 4.916,18 per TFR;
− le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 con riferimento al decisum e secondo parametri minimi stante l'assenza di questioni di particolare complessità, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MORO FRANCESCA.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che tra parte ricorrente e il sig. è intercorso un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato dal 3 gennaio 1983 al 31 luglio 2016;
- accerta che parte ricorrente ha svolto mansioni di guardiano notturno con inquadramento nel 6° livello del CCNL Turismo Organizzazione_4
[...]
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di € 303.404,06 (di cui € 4.916,18 per TFR) oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 9.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MORO FRANCESCA .
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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