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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 1340/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 12:15
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q Parte_1 CP_1
Avv./Avv.ti DE PAOLA LUCILLA;
Avv./Avv.ti DI MONTE EMANUELE;
presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti PANCALI SERENELLA;
Avv. Brasca in sostituzione
Controparte_3
Avv./Avv.ti ;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro
1340 2019
Allegato al verbale di udienza dell'8 maggio 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all' appello avverso la sentenza n. 2038/2018 pubblicata il 21.8.2018, non notificata, con la quale il Tribunale di Latina rigettava, nel giudizio n.r.g. 200677/2010, la domanda risarcitoria attorea e compensava le spese di lite, decidendo come segue:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda attorea.
- dispone ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado
unitamente alle figlie e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte in qualità di eredi, hanno citato in giudizio la
[...] [...]
(già ) - nella qualità di impresa designata dal CP_4 CP_5
FGVS-, nonché ritenuto responsabile Controparte_3 dell'incidente stradale subito da , presentando la seguente Parte_2 domanda:
““accertata la colpa e la responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro, condannarlo in solido con la n.q. Controparte_6 di Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada al risarcimento dei seguenti danni, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro: in ordine al danno patrimoniale euro 37.151,40; euro 1.653,95 in favore di
per le spese funerarie;
in ordine al danno morale: Parte_1 euro 180.532,00 in favore di;
euro 172.326,00 in Parte_1 favore di;
euro 180.532,00 in favore di Parte_2 Parte_3
; in ordine al danno esistenziale: euro 90.266,00 in favore di
[...]
; euro 86.163,00 in favore di;
Parte_1 Parte_2 euro 90.266,00 in favore di;
in ordine al danno Parte_3 biologico: nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio da apposita CTU”
In particolare, gli attori adivano il Giudice di prime cure al fine di sentire condannare le parti avverse al risarcimento per la morte del congiunto
[...] avvenuta in FORMIA (LT) loc. Penitro in data Persona_1
11/03/2003, a causa dello schiacciamento del cranio, derivante dal ribaltamento del cancello d'ingresso nella proprietà del de cuius , ritenuto causato da un camion, non assicurato, condotto e di proprietà di tale Sig.
[...] in manovra di retromarcia. CP_3
Si costituiva (quale successore a titolo particolare nel Controparte_7 diritto controverso e nuova denominazione di Ina Assitalia spa) n.q. di Impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/05, eccependo l'intervenuto prescrizione della domanda, la mancanza di prova della responsabilità del convenuto di , la circostanza che non si tratti di fatto avvenuto in strada CP_3 pubblica e quindi di essere privo di legittimazione passiva, instando quindi per la reiezione della domanda.
Si costituiva in giudizio rilevando in rito la Controparte_3 genericità, e la conseguente nullità, della domanda attorea;
nel merito, rilevava che la sentenza penale di primo grado era stata appellata dagli imputati e pertanto essa non poteva avere alcuna rilevanza nel presente giudizio civile
Il procedimento in appello.
moglie del de cuius, ha presentato appello in Parte_1 proprio e quale cessionaria dei diritti di appello delle Parte_2
e sul presupposto che queste ultime abbiano Parte_3 ceduto il credito alla prima in data 9.1.2019.
L'appellante deduceva che la suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 cpp (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 cpp, comma 2”, con ciò ritenendo che l'assoluzione per insufficienza di prove non avesse natura preclusiva di diversa valutazione del fatto nel giudizio civile. Poiché quindi “la conclusione cui pervengono i giudici in sede penale è che, in assenza di univoci elementi di prova, deve ritenersi non pienamente dimostrata la sussistenza del necessario e diretto nesso di causalità tra la condotta del e la morte del , essa non ha effetti CP_3 Parte_2 preclusivi”.
L'appellante indicava quindi le parti della sentenza impugnate, come segue:
a pag.3 rigo 5 “…cancello scorrevole posto a delimitazione di due capannoni industriali…”;
a pag.4 rigo 27 laddove “… è stato assolto… Controparte_3 perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art.530 cpp”;
a pag.5 rigo 6 laddove “… Orbene, nella specie ricorrono tutti i presupposti indicati dal menzionato art. 652 cpc … quest'ultimo è stato dichiarato assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art.530 ç.1 cpp”;
a pag.5 rigo 29 laddove è indicato che “…conduce necessariamente a ritenere non provata anche in sede civile la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art.2043 e ss cc ed in particolare il nesso di causalità tra comportamento colposo e danno…” ;
a pag.5 rigo 41 laddove è indicato che“…preclusione nell'odierno giudizio civile di un diversa ricostruzione dei fatti in relazione al comportamento del ”. Parte_4
Ritiene quindi l'appellante che il cancello fosse posizionato sul ciglio stradale pubblico e non all'interno della proprietà; che esiste nesso di causalità tra la caduta del cancello, per opera del camion condotto dal
[...] e la consequenziale morte del;
che, come sopra indicato, CP_3 Parte_2 non sussistono le preclusioni all'accertamento civilistico della responsabilità del per la morte del di per la formula CP_3 Pt_2 assolutoria usata. Ritiene infatti l'appellante che, il cancello era ed è tuttora posizionato sull'esterno della proprietà privata sul ciglio stradale pubblico, come acclarato anche dai rilievi dei Carabinieri e dalle testimonianze;
che non è stata rilevata la testimonianza del teste in merito all'orario di Tes_1 accadimento degli eventi, ed ancora che la estrema pesantezza del cancello impediva ragionevolmente qualunque suo movimento o disallineamento per semplice mano umana, la sussistenza delle inequivocabili tracce di vernice lasciate dal camion sul cancello come accertate in laboratorio;
elementi tutti che, se dal punto di vista penale non sono sufficienti per determinare una condanna, certamente possono dal lato civilistico essere interpretati e valutati diversamente ai fini di una diversa decisione.
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA, contrariis reiectis, avocando a sé il fascicolo d'ufficio di primo grado: 1) accogliere per tutti i motivi di cui in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2038/2018 emessa dal Tribunale di LATINA, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa NOCELLA, nell'ambito del giudizio N.R.G. 200677/2010, depositata in cancelleria in data 21/08/2018; condividere le conclusioni avanzate in primo grado perché fondate in fatto e in diritto, qui così riformulate:
“accertata la colpa e la responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro, condannarlo in solido con la n.q. di Controparte_6
Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada al risarcimento dei seguenti danni, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro: in ordine al danno patrimoniale euro 37.151,40; euro 1.653,95 in favore di
per le spese funerarie;
in ordine al danno morale: Parte_1 euro 180.532,00 in favore di;
euro 172.326,00 in Parte_1 favore di quale cessionaria del credito di Parte_1 Parte_2
; euro 180.532,00 in favore di quale cessionaria
[...] Parte_1 del credito di;
in ordine al danno esistenziale: euro Parte_3
90.266,00 in favore di;
euro 86.163,00 in favore di Parte_1
quale cessionaria del credito di;
Parte_1 Parte_2 euro 90.266,00 in favore di di quale cessionaria del Parte_1 credito di .” Parte_3
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per i motivi come esposti nel presente atto. Con vittoria di spese diritti e onorari come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la , rilevando che l'evento e la responsabilità non CP_2 sono riconducibili a sinistro stradale, che non sussiste alcun nesso causale tra il decesso del signor e la condotta del convenuto non Persona_2 assicurato che la responsabilità del convenuto Controparte_3 CP_3
è stata definitivamente esclusa dal giudicato penale con
[...] conseguente estraneità e carenza di legittimazione passiva della compagnia.
Deduce l'appellata che la sentenza n. 9621/2013 della Corte di appello di Roma e la sentenza n.45446 del 2015 della Corte di Cassazione, avrebbero definitivamente statuito la totale innocenza dell'imputato ed CP_3 avrebbero, l' effetto preclusivo indicato dalla sentenza civile di primo grado impugnata. L'assoluzione, precisa l'appellata, non sarebbe stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ma ai sensi dell'art. 530, 1° comma.
La decisione della Corte
Deve preliminarmente essere affrontata la sussistenza della legittimazione attiva della parte appellante per il “potenziale credito vantato dalle figlie del de cuius” asseritamente ceduto dalle figlie del defunto. In particolare si deduce che il credito non sussisteva all'atto della cessione, che risulta priva di data e della quale è stata fornita la ricevuta dell'invio della raccomandata alla sola (appellante) da una Parte_1 Parte_3 delle asserite cedenti, riportante la data del 9 gennaio 2019, allorché la sentenza appellata, che rigettava la richiesta di risarcimento con conseguente inesistenza del credito, era già stata emessa (2 agosto 2018). Ne consegue l'insussistenza della legittimazione attiva dell'appellante per il preteso credito delle due figlie del de cuius, trattandosi di credito inesistente. Ciò posto, va affrontata la prodromica questione dell'effetto preclusivo della sentenza penale di Appello di Roma n. 9621-13 depositata il 19.01.2014 , rispetto alla assoluzione di ivi pronunciata ai sensi Controparte_8 dell'art. 605 cpp. Va in merito dedotto che la parte motiva della sentenza si riferisce al mancato raggiungimento della prova del rapporto tra la condotta tenuta da e l'evento morte. Tes_1
Ne consegue che non sussiste effetto preclusivo rispetto al giudizio civile.
Deve tuttavia evidenziarsi che la prova del rapporto causale in questione non è stata raggiunta neppure in sede civile, né detta lacuna probatoria potrebbe essere colmata dall'integrazione istruttoria, rinnovata in sede di appello, di
“riascolto del teste per puntualizzare al massimo i Controparte_8 fatti e le circostanze tra le ore 17: e 18:00 del 11/03/2013 a riguardo dell'urto tra il camion del e il cancello d'ingresso”, non essendo stato CP_3 indicato alcun motivo processuale o logico per cui debba ritenersi che il teste non abbia indicato tutto ciò di cui era a conoscenza in epoca più vicina ai fatti rispetto al presente procedimento di appello. In merito a quanto dedotto dall'appellante sul punto per cui il Giudice di prime cure avrebbe operato “una omessa autonoma valutazione, appiattendosi sulla analisi errata svolta dal giudice penale di appello, in merito alla non considerazione della importantissima ora dichiarata dal teste in sede di indagini penali nella immediatezza del fatto (verbale Carabinieri FORMIA 11/03/2003 ore 22:45), laddove si evinceva invece che la vittima rimaneva nei luoghi di causa intorno alle ore 17:00 – 17:30 e cioè proprio allorquando il camion condotto dal , secondo la stessa CP_3 testimonianza, si allontanava dai medesimi luoghi e il periva Parte_2
(verbale autoptico)”, rimane comune privo di riscontro probatorio sia che il camion abbia urtato il cancello con forza idonea a ledere il cancello in questione rendendolo pericolante o addirittura che sia caduto al momento dell'urto sulla vittima. Né a tal fine sono sufficiente le abrasioni rinvenute sul camion, indicate dal teste , il quale precisa quanto segue: Testimone_2
"notammo nell'ispezionare il cancello che era sganciato dal binario e lo stesso presentava delle abrasioni nella parte alta, circa mt. 1,50 /1,60" (altezza che, messa a confronto, corrispondeva a quella in cui cancello presentava la vernice scrostata)…queste abrasioni evidenziavano una mancanza di vernice...notammo sulla sponda posteriore dell'automezzo...delle tracce di vernice dello stesso colore del cancello, credo giallo e pertanto sequestrammo il mezzo".
Va in merito dedotto che, al fine di deragliare il cancello dal binario avrebbe dovuto essere esercitata, alla luce del più volte richiamato grande volume del cancello stesso (di otto metri di lunghezza e di due metri di altezza), una forza notevole che può essere cagionata solo da un urto comportante un danno ben maggiore di abrasioni sia su cancello che sull'automezzo, risultato privo di danni idonei. Va altresì evidenziato che, dalla testimonianza resa dall'operante
[...]
è risultato che l'autovettura Renault, di proprietà del , Tes_3 Parte_2 si presentava, al momento degli accertamenti, rivolta verso l'uscita e con il segnalatore di freccia rotto con pezzi di catarifrangente rosso rinvenuti all'interno della autovettura e, anche, in prossimità del cancello. Ne consegue che la vettura del defunto ha necessariamente urtato il cancello in questione verosimilmente dopo il passaggio del camion, in caso contrario i pezzi di catarifrangente sarebbero stati completamente schiacciati e sbriciolati. Ne consegue che il cancello non è crollato a terra allorché il camion lo ha strisciato.
L'appello va quindi ritenuto infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di per Parte_1 le posizioni di e Parte_2 Parte_3
-rigetta l'appello, -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, addì' 9 maggio 2025
Il Giudice relatore La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Sezione V civile
R.G. 1340/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 12:15
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q Parte_1 CP_1
Avv./Avv.ti DE PAOLA LUCILLA;
Avv./Avv.ti DI MONTE EMANUELE;
presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti PANCALI SERENELLA;
Avv. Brasca in sostituzione
Controparte_3
Avv./Avv.ti ;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro
1340 2019
Allegato al verbale di udienza dell'8 maggio 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all' appello avverso la sentenza n. 2038/2018 pubblicata il 21.8.2018, non notificata, con la quale il Tribunale di Latina rigettava, nel giudizio n.r.g. 200677/2010, la domanda risarcitoria attorea e compensava le spese di lite, decidendo come segue:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda attorea.
- dispone ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado
unitamente alle figlie e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte in qualità di eredi, hanno citato in giudizio la
[...] [...]
(già ) - nella qualità di impresa designata dal CP_4 CP_5
FGVS-, nonché ritenuto responsabile Controparte_3 dell'incidente stradale subito da , presentando la seguente Parte_2 domanda:
““accertata la colpa e la responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro, condannarlo in solido con la n.q. Controparte_6 di Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada al risarcimento dei seguenti danni, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro: in ordine al danno patrimoniale euro 37.151,40; euro 1.653,95 in favore di
per le spese funerarie;
in ordine al danno morale: Parte_1 euro 180.532,00 in favore di;
euro 172.326,00 in Parte_1 favore di;
euro 180.532,00 in favore di Parte_2 Parte_3
; in ordine al danno esistenziale: euro 90.266,00 in favore di
[...]
; euro 86.163,00 in favore di;
Parte_1 Parte_2 euro 90.266,00 in favore di;
in ordine al danno Parte_3 biologico: nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio da apposita CTU”
In particolare, gli attori adivano il Giudice di prime cure al fine di sentire condannare le parti avverse al risarcimento per la morte del congiunto
[...] avvenuta in FORMIA (LT) loc. Penitro in data Persona_1
11/03/2003, a causa dello schiacciamento del cranio, derivante dal ribaltamento del cancello d'ingresso nella proprietà del de cuius , ritenuto causato da un camion, non assicurato, condotto e di proprietà di tale Sig.
[...] in manovra di retromarcia. CP_3
Si costituiva (quale successore a titolo particolare nel Controparte_7 diritto controverso e nuova denominazione di Ina Assitalia spa) n.q. di Impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/05, eccependo l'intervenuto prescrizione della domanda, la mancanza di prova della responsabilità del convenuto di , la circostanza che non si tratti di fatto avvenuto in strada CP_3 pubblica e quindi di essere privo di legittimazione passiva, instando quindi per la reiezione della domanda.
Si costituiva in giudizio rilevando in rito la Controparte_3 genericità, e la conseguente nullità, della domanda attorea;
nel merito, rilevava che la sentenza penale di primo grado era stata appellata dagli imputati e pertanto essa non poteva avere alcuna rilevanza nel presente giudizio civile
Il procedimento in appello.
moglie del de cuius, ha presentato appello in Parte_1 proprio e quale cessionaria dei diritti di appello delle Parte_2
e sul presupposto che queste ultime abbiano Parte_3 ceduto il credito alla prima in data 9.1.2019.
L'appellante deduceva che la suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 cpp (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 cpp, comma 2”, con ciò ritenendo che l'assoluzione per insufficienza di prove non avesse natura preclusiva di diversa valutazione del fatto nel giudizio civile. Poiché quindi “la conclusione cui pervengono i giudici in sede penale è che, in assenza di univoci elementi di prova, deve ritenersi non pienamente dimostrata la sussistenza del necessario e diretto nesso di causalità tra la condotta del e la morte del , essa non ha effetti CP_3 Parte_2 preclusivi”.
L'appellante indicava quindi le parti della sentenza impugnate, come segue:
a pag.3 rigo 5 “…cancello scorrevole posto a delimitazione di due capannoni industriali…”;
a pag.4 rigo 27 laddove “… è stato assolto… Controparte_3 perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art.530 cpp”;
a pag.5 rigo 6 laddove “… Orbene, nella specie ricorrono tutti i presupposti indicati dal menzionato art. 652 cpc … quest'ultimo è stato dichiarato assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art.530 ç.1 cpp”;
a pag.5 rigo 29 laddove è indicato che “…conduce necessariamente a ritenere non provata anche in sede civile la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art.2043 e ss cc ed in particolare il nesso di causalità tra comportamento colposo e danno…” ;
a pag.5 rigo 41 laddove è indicato che“…preclusione nell'odierno giudizio civile di un diversa ricostruzione dei fatti in relazione al comportamento del ”. Parte_4
Ritiene quindi l'appellante che il cancello fosse posizionato sul ciglio stradale pubblico e non all'interno della proprietà; che esiste nesso di causalità tra la caduta del cancello, per opera del camion condotto dal
[...] e la consequenziale morte del;
che, come sopra indicato, CP_3 Parte_2 non sussistono le preclusioni all'accertamento civilistico della responsabilità del per la morte del di per la formula CP_3 Pt_2 assolutoria usata. Ritiene infatti l'appellante che, il cancello era ed è tuttora posizionato sull'esterno della proprietà privata sul ciglio stradale pubblico, come acclarato anche dai rilievi dei Carabinieri e dalle testimonianze;
che non è stata rilevata la testimonianza del teste in merito all'orario di Tes_1 accadimento degli eventi, ed ancora che la estrema pesantezza del cancello impediva ragionevolmente qualunque suo movimento o disallineamento per semplice mano umana, la sussistenza delle inequivocabili tracce di vernice lasciate dal camion sul cancello come accertate in laboratorio;
elementi tutti che, se dal punto di vista penale non sono sufficienti per determinare una condanna, certamente possono dal lato civilistico essere interpretati e valutati diversamente ai fini di una diversa decisione.
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA, contrariis reiectis, avocando a sé il fascicolo d'ufficio di primo grado: 1) accogliere per tutti i motivi di cui in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2038/2018 emessa dal Tribunale di LATINA, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa NOCELLA, nell'ambito del giudizio N.R.G. 200677/2010, depositata in cancelleria in data 21/08/2018; condividere le conclusioni avanzate in primo grado perché fondate in fatto e in diritto, qui così riformulate:
“accertata la colpa e la responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro, condannarlo in solido con la n.q. di Controparte_6
Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada al risarcimento dei seguenti danni, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro: in ordine al danno patrimoniale euro 37.151,40; euro 1.653,95 in favore di
per le spese funerarie;
in ordine al danno morale: Parte_1 euro 180.532,00 in favore di;
euro 172.326,00 in Parte_1 favore di quale cessionaria del credito di Parte_1 Parte_2
; euro 180.532,00 in favore di quale cessionaria
[...] Parte_1 del credito di;
in ordine al danno esistenziale: euro Parte_3
90.266,00 in favore di;
euro 86.163,00 in favore di Parte_1
quale cessionaria del credito di;
Parte_1 Parte_2 euro 90.266,00 in favore di di quale cessionaria del Parte_1 credito di .” Parte_3
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per i motivi come esposti nel presente atto. Con vittoria di spese diritti e onorari come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la , rilevando che l'evento e la responsabilità non CP_2 sono riconducibili a sinistro stradale, che non sussiste alcun nesso causale tra il decesso del signor e la condotta del convenuto non Persona_2 assicurato che la responsabilità del convenuto Controparte_3 CP_3
è stata definitivamente esclusa dal giudicato penale con
[...] conseguente estraneità e carenza di legittimazione passiva della compagnia.
Deduce l'appellata che la sentenza n. 9621/2013 della Corte di appello di Roma e la sentenza n.45446 del 2015 della Corte di Cassazione, avrebbero definitivamente statuito la totale innocenza dell'imputato ed CP_3 avrebbero, l' effetto preclusivo indicato dalla sentenza civile di primo grado impugnata. L'assoluzione, precisa l'appellata, non sarebbe stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ma ai sensi dell'art. 530, 1° comma.
La decisione della Corte
Deve preliminarmente essere affrontata la sussistenza della legittimazione attiva della parte appellante per il “potenziale credito vantato dalle figlie del de cuius” asseritamente ceduto dalle figlie del defunto. In particolare si deduce che il credito non sussisteva all'atto della cessione, che risulta priva di data e della quale è stata fornita la ricevuta dell'invio della raccomandata alla sola (appellante) da una Parte_1 Parte_3 delle asserite cedenti, riportante la data del 9 gennaio 2019, allorché la sentenza appellata, che rigettava la richiesta di risarcimento con conseguente inesistenza del credito, era già stata emessa (2 agosto 2018). Ne consegue l'insussistenza della legittimazione attiva dell'appellante per il preteso credito delle due figlie del de cuius, trattandosi di credito inesistente. Ciò posto, va affrontata la prodromica questione dell'effetto preclusivo della sentenza penale di Appello di Roma n. 9621-13 depositata il 19.01.2014 , rispetto alla assoluzione di ivi pronunciata ai sensi Controparte_8 dell'art. 605 cpp. Va in merito dedotto che la parte motiva della sentenza si riferisce al mancato raggiungimento della prova del rapporto tra la condotta tenuta da e l'evento morte. Tes_1
Ne consegue che non sussiste effetto preclusivo rispetto al giudizio civile.
Deve tuttavia evidenziarsi che la prova del rapporto causale in questione non è stata raggiunta neppure in sede civile, né detta lacuna probatoria potrebbe essere colmata dall'integrazione istruttoria, rinnovata in sede di appello, di
“riascolto del teste per puntualizzare al massimo i Controparte_8 fatti e le circostanze tra le ore 17: e 18:00 del 11/03/2013 a riguardo dell'urto tra il camion del e il cancello d'ingresso”, non essendo stato CP_3 indicato alcun motivo processuale o logico per cui debba ritenersi che il teste non abbia indicato tutto ciò di cui era a conoscenza in epoca più vicina ai fatti rispetto al presente procedimento di appello. In merito a quanto dedotto dall'appellante sul punto per cui il Giudice di prime cure avrebbe operato “una omessa autonoma valutazione, appiattendosi sulla analisi errata svolta dal giudice penale di appello, in merito alla non considerazione della importantissima ora dichiarata dal teste in sede di indagini penali nella immediatezza del fatto (verbale Carabinieri FORMIA 11/03/2003 ore 22:45), laddove si evinceva invece che la vittima rimaneva nei luoghi di causa intorno alle ore 17:00 – 17:30 e cioè proprio allorquando il camion condotto dal , secondo la stessa CP_3 testimonianza, si allontanava dai medesimi luoghi e il periva Parte_2
(verbale autoptico)”, rimane comune privo di riscontro probatorio sia che il camion abbia urtato il cancello con forza idonea a ledere il cancello in questione rendendolo pericolante o addirittura che sia caduto al momento dell'urto sulla vittima. Né a tal fine sono sufficiente le abrasioni rinvenute sul camion, indicate dal teste , il quale precisa quanto segue: Testimone_2
"notammo nell'ispezionare il cancello che era sganciato dal binario e lo stesso presentava delle abrasioni nella parte alta, circa mt. 1,50 /1,60" (altezza che, messa a confronto, corrispondeva a quella in cui cancello presentava la vernice scrostata)…queste abrasioni evidenziavano una mancanza di vernice...notammo sulla sponda posteriore dell'automezzo...delle tracce di vernice dello stesso colore del cancello, credo giallo e pertanto sequestrammo il mezzo".
Va in merito dedotto che, al fine di deragliare il cancello dal binario avrebbe dovuto essere esercitata, alla luce del più volte richiamato grande volume del cancello stesso (di otto metri di lunghezza e di due metri di altezza), una forza notevole che può essere cagionata solo da un urto comportante un danno ben maggiore di abrasioni sia su cancello che sull'automezzo, risultato privo di danni idonei. Va altresì evidenziato che, dalla testimonianza resa dall'operante
[...]
è risultato che l'autovettura Renault, di proprietà del , Tes_3 Parte_2 si presentava, al momento degli accertamenti, rivolta verso l'uscita e con il segnalatore di freccia rotto con pezzi di catarifrangente rosso rinvenuti all'interno della autovettura e, anche, in prossimità del cancello. Ne consegue che la vettura del defunto ha necessariamente urtato il cancello in questione verosimilmente dopo il passaggio del camion, in caso contrario i pezzi di catarifrangente sarebbero stati completamente schiacciati e sbriciolati. Ne consegue che il cancello non è crollato a terra allorché il camion lo ha strisciato.
L'appello va quindi ritenuto infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di per Parte_1 le posizioni di e Parte_2 Parte_3
-rigetta l'appello, -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, addì' 9 maggio 2025
Il Giudice relatore La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Dott.ssa Mariarosaria Budetta