Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/06/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2025, proposto da
CE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Giocondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maddaloni, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso, notificata via PEC in data 21 febbraio 2025 ed acquisita al Prot. n. 0009338 del 24 febbraio 2025, con la quale il ricorrente chiedeva il rilascio di copia della relazione di intervento e di tutti gli atti e/o documenti relativi alla installazione su Via Padre Pio altezza civico 52 della segnaletica orizzontale e/o verticale di STOP;
nonché per l’accertamento
del diritto di accesso ai documenti di cui all’istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere proprietario dell’auto tipo Fiat Panda targata BX 596 EZ e, che:
- in data 28 marzo 2024 veniva coinvolto in un sinistro stradale verificatosi nel Comune di Maddaloni all’intersezione tra via Padre Pio 25 e via Viviani;
- in particolare, mentre si immetteva da via Padre Pio in via Viviani, veniva urtato dall’autovettura Smart Fortwo targata EH 557 TR, la quale, percorrendo via Viviani con direzione via Napoli, senza apprestare alcuna attenzione alla guida, non dava la precedenza alla propria destra, urtando con la propria parte anteriore la parte laterale sinistra dell’auto dell’istante;
- a seguito del sinistro chiedeva il risarcimento dei danni alla propria compagnia assicurativa;
- tuttavia, in data successiva al sinistro e nelle more dell’esame della pratica assicurativa, il Comune installava su via Padre Pio altezza civico 52 un segnale di STOP;
- tale sopravvenienza determinava il rigetto della richiesta risarcitoria da parte dell’assicurazione;
- avendo interesse a chiarire la data di installazione della segnaletica stradale chiedeva al Comune con istanza del 21 febbraio 2025 <<il rilascio di copia della relazione di intervento e di tutti gli atti e/o documenti relativi alla installazione su via Padre Pio altezza civico 52 della segnaletica orizzontale e/o verticale di STOP>>.
Non avendo ottenuto riscontro da parte del Comune ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium ed all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell’ente agli adempimenti consequenziali.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come esposto in fatto il ricorrente ha in essere un contenzioso con la propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale rispetto al quale risulta rilevante la data di installazione della segnaletica stradale da parte del Comune e, dunque, la documentazione richiesta con la domanda di accesso di cui è causa.
Da quanto precede non v’è dubbio che in capo al ricorrente, debba riconoscersi la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso”, che l'art. 22 l n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
Il ricorrente ha, infatti, evidentemente interesse ad acquisire la documentazione relativa alla collocazione della segnaletica stradale in questione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale l’intimato Comune dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'obbligo dell’intimato Comune di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna il Comune intimato a rifondere all’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché, rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO