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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3234/2021
Oggi, 06/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to GIANMARCO LA FEMINA, per delega dell'avv. ADRIANO BELLACOSA, per
, il quale si riporta alla memoria da ultimo depositata, chiedendo al Controparte_1 giudice di valutare l'opportunità di formulare una proposta conciliativa o, in subordine, di concedere un rinvio nello stato;
Parte avv.to GIANPAOLO PESCE, per delega dell'Avv. FRANCO MARRUSO, per l' il quale non si oppone all'eventuale formulazione di una proposta conciliativa;
in subordine, chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice ritenuto, alla luce della questione rilevata d'ufficio con provvedimento adottato in data 25.8.25, che non sussistano margini per formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3234/2021 R.G., avente ad oggetto “azione ex art.
524 c.c.”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Controparte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Adriano Bellacosa;
- ATTORE -
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Franco Marruso;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ;
[...] Controparte_6
- CONVENUTI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 6.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.6.21, l'Avv. , preliminarmente Controparte_1 esposto:
pagina 2 di 6 - che esso istante aveva rappresentato e difeso il sig. nell'ambito di tre Controparte_7 procedimenti penali;
- che, essendo il sig. stato dirigente medico presso l' , “ai sensi Controparte_7 Parte_2 dell'art. 25 del C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria, della spesa per il pagamento dei compensi all'avvocato doveva farsi carico l'Azienda Sanitaria di appartenenza”;
- che l' aveva riconosciuto il proprio debito, avendo reso “un unico e primo parere Parte_2 di congruità rispetto ai procedimenti con numeri 3047/99 e 187/04, per un importo pari a euro 17.175,29”, nonché “altro parere in relazione al procedimento con n. 512/99, riconoscendo onorari per euro 16.380,00, a fronte dell'importo complessivo richiesto […] di complessivi euro 22.320,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge”;
- che l' aveva comunicato che avrebbe esaminato le pretese avanzate da esso Parte_2 ricorrente “solo dopo la verifica circa la rinuncia all'eredità da parte degli eredi del Dott.
”; CP_7
- che i successori legittimi del Dott. avevano, con atto del 28 marzo 2018, rinunciato CP_7 all'eredità di quest'ultimo;
- che la ha comunicato che, in difetto di un espresso provvedimento giudiziale che Parte_2 autorizzasse esso esponente “ad accettare l'eredità del Dott. in funzione del CP_7 soddisfacimento del proprio credito, non si potesse configurare alcuna rivalsa nei confronti dell' ”; CP_2
ha chiesto di fissare udienza per la comparizione dei sig.ri , Controparte_3 Controparte_4
e , affinché venisse: 1) riconosciuto il proprio diritto “ad Controparte_5 Controparte_6 impugnare la rinunzia alla eredità del signor , col consequenziale diritto ad Controparte_7 accettare l'eredità del proprio debitore rinunciante ai sensi dell'art. 524 c.c., al fine strumentale di soddisfare il proprio credito sul credito ereditario nei confronti della ”; 2) accertato “il Parte_2 credito del Dott. nei confronti della e, consequenzialmente, il credito Controparte_7 Parte_2 dell'Avv. per l'attività espletata e quale creditore ex art. 524 c.c., di poi condannando la CP_1 [...]
al pagamento dell'importo di euro 45.494,91, oltre accessori di legge, interessi di mora (ex Pt_2 artt. 3 e ss. d.lgs. n. 231/02) e spese”.
A suffragio della domanda avanzata ai sensi dell'art. 524 c.c., la difesa del ricorrente, preliminarmente evidenziato che, se taluno rinunzia a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti, ha sostenuto che i soggetti chiamati all'eredità del sig.
– asserito debitore dell'odierno istante in ragione dell'attività professionale che Controparte_7 pagina 3 di 6 avrebbe prestato in adempimento degli incarichi che il testé citato de cuius gli avrebbe conferito – avrebbero espressamente rinunciato alla stessa, in tal guisa pregiudicando “inevitabilmente la posizione creditoria dell'Avv. ”. CP_1
Notificati l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, ha provveduto a costituirsi, con memoria depositata in data 17.2.22, l' , chiedendo la reiezione delle avverse pretese. Parte_2
All'udienza celebrata in data 16.3.22, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dei sig.ri e , convenuti non costituitisi, è stata disposta la Controparte_4 CP_5 rinnovazione della stessa.
All'esito dell'udienza tenuta in data 12.10.22, è stato disposto il mutamento dal rito sommario di cognizione a quello ordinario di cognizione, con concessione alle parti dei termini di cui al VI comma dell'art. 183 del codice di rito.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza celebrata in data 27.3.25, il G.U., da un lato, ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri , Controparte_3 Controparte_4
e in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. Controparte_5 Controparte_6
e, ritenendo di poter porre tale questione a fondamento della decisione, ha sottoposto la medesima alle parti affinché le stesse potessero – in ossequio al dettato dell'art. 101 c.p.c. – formulare osservazioni;
dall'altro, reputando la causa di pronta e agevole soluzione, ha fissato, ai sensi dell'art. 281-sexies, udienza per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia dei sig.ri
, e , i quali, pur se Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ritualmente evocati in giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Ciò posto, in relazione alla questione rilevata d'ufficio con provvedimento adottato in data 25.8.25, giova osservare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile pagina 4 di 6 allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
La rammentata impostazione esegetica deve essere raccordata a quella per la quale il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c. (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 17866/03).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, la domanda in esame non può che essere dichiarata inammissibile, non essendo i sig.ri , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e legittimati passivamente, giacché dalla stessa prospettazione attorea
[...] Controparte_6 emerge con nitore che debitore dell'odierno istante sarebbe stato il sig. , deceduto in Controparte_7 data 23.7.17: invero, i sig.ri , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, chiamati all'eredità del sig. , avrebbero potuto reputarsi debitori
[...] Controparte_7 dell'odierno istante – quantomeno sulla base della ragione di credito prospettata nell'atto introduttivo – soltanto in ipotesi di accettazione dell'eredità del defunto , per l'effetto della quale Controparte_7 si sarebbe verificata la confusione del loro patrimonio con quello del summenzionato de cuius, ricomprendente anche il debito nei confronti dell'odierno istante.
L'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. implica l'assorbimento di quella con la quale l'attore ha chiesto di “riconoscere il credito del Dott. nei confronti Controparte_7 della e, consequenzialmente, il credito dell'Avv. per l'attività espletata e quale Parte_2 CP_1 creditore ex art. 524 c.c., di poi condannando la al pagamento dell'importo di euro Parte_2
45.494,91”.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'attore ed i convenuti contumaci nulla deve essere disposto, non essendo questi ultimi risultati soccombenti nel presente giudizio.
Per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra l'istante e l' , le spese devono Parte_2 essere integralmente compensate, avendo la predetta parte convenuta de facto riconosciuto di esser debitrice – ancorché per una somma di entità inferiore rispetto a quella indicata nel libello introduttivo
– nei confronti del defunto sig. . Controparte_7
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
;
[...]
2) Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 524 c.c.;
3) Dichiara l'assorbimento dell'ulteriore domanda spiegata dall'attore;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 6.11.25.
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Oggi, 06/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to GIANMARCO LA FEMINA, per delega dell'avv. ADRIANO BELLACOSA, per
, il quale si riporta alla memoria da ultimo depositata, chiedendo al Controparte_1 giudice di valutare l'opportunità di formulare una proposta conciliativa o, in subordine, di concedere un rinvio nello stato;
Parte avv.to GIANPAOLO PESCE, per delega dell'Avv. FRANCO MARRUSO, per l' il quale non si oppone all'eventuale formulazione di una proposta conciliativa;
in subordine, chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice ritenuto, alla luce della questione rilevata d'ufficio con provvedimento adottato in data 25.8.25, che non sussistano margini per formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3234/2021 R.G., avente ad oggetto “azione ex art.
524 c.c.”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Controparte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Adriano Bellacosa;
- ATTORE -
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Franco Marruso;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ;
[...] Controparte_6
- CONVENUTI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 6.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.6.21, l'Avv. , preliminarmente Controparte_1 esposto:
pagina 2 di 6 - che esso istante aveva rappresentato e difeso il sig. nell'ambito di tre Controparte_7 procedimenti penali;
- che, essendo il sig. stato dirigente medico presso l' , “ai sensi Controparte_7 Parte_2 dell'art. 25 del C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria, della spesa per il pagamento dei compensi all'avvocato doveva farsi carico l'Azienda Sanitaria di appartenenza”;
- che l' aveva riconosciuto il proprio debito, avendo reso “un unico e primo parere Parte_2 di congruità rispetto ai procedimenti con numeri 3047/99 e 187/04, per un importo pari a euro 17.175,29”, nonché “altro parere in relazione al procedimento con n. 512/99, riconoscendo onorari per euro 16.380,00, a fronte dell'importo complessivo richiesto […] di complessivi euro 22.320,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge”;
- che l' aveva comunicato che avrebbe esaminato le pretese avanzate da esso Parte_2 ricorrente “solo dopo la verifica circa la rinuncia all'eredità da parte degli eredi del Dott.
”; CP_7
- che i successori legittimi del Dott. avevano, con atto del 28 marzo 2018, rinunciato CP_7 all'eredità di quest'ultimo;
- che la ha comunicato che, in difetto di un espresso provvedimento giudiziale che Parte_2 autorizzasse esso esponente “ad accettare l'eredità del Dott. in funzione del CP_7 soddisfacimento del proprio credito, non si potesse configurare alcuna rivalsa nei confronti dell' ”; CP_2
ha chiesto di fissare udienza per la comparizione dei sig.ri , Controparte_3 Controparte_4
e , affinché venisse: 1) riconosciuto il proprio diritto “ad Controparte_5 Controparte_6 impugnare la rinunzia alla eredità del signor , col consequenziale diritto ad Controparte_7 accettare l'eredità del proprio debitore rinunciante ai sensi dell'art. 524 c.c., al fine strumentale di soddisfare il proprio credito sul credito ereditario nei confronti della ”; 2) accertato “il Parte_2 credito del Dott. nei confronti della e, consequenzialmente, il credito Controparte_7 Parte_2 dell'Avv. per l'attività espletata e quale creditore ex art. 524 c.c., di poi condannando la CP_1 [...]
al pagamento dell'importo di euro 45.494,91, oltre accessori di legge, interessi di mora (ex Pt_2 artt. 3 e ss. d.lgs. n. 231/02) e spese”.
A suffragio della domanda avanzata ai sensi dell'art. 524 c.c., la difesa del ricorrente, preliminarmente evidenziato che, se taluno rinunzia a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti, ha sostenuto che i soggetti chiamati all'eredità del sig.
– asserito debitore dell'odierno istante in ragione dell'attività professionale che Controparte_7 pagina 3 di 6 avrebbe prestato in adempimento degli incarichi che il testé citato de cuius gli avrebbe conferito – avrebbero espressamente rinunciato alla stessa, in tal guisa pregiudicando “inevitabilmente la posizione creditoria dell'Avv. ”. CP_1
Notificati l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, ha provveduto a costituirsi, con memoria depositata in data 17.2.22, l' , chiedendo la reiezione delle avverse pretese. Parte_2
All'udienza celebrata in data 16.3.22, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dei sig.ri e , convenuti non costituitisi, è stata disposta la Controparte_4 CP_5 rinnovazione della stessa.
All'esito dell'udienza tenuta in data 12.10.22, è stato disposto il mutamento dal rito sommario di cognizione a quello ordinario di cognizione, con concessione alle parti dei termini di cui al VI comma dell'art. 183 del codice di rito.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza celebrata in data 27.3.25, il G.U., da un lato, ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri , Controparte_3 Controparte_4
e in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. Controparte_5 Controparte_6
e, ritenendo di poter porre tale questione a fondamento della decisione, ha sottoposto la medesima alle parti affinché le stesse potessero – in ossequio al dettato dell'art. 101 c.p.c. – formulare osservazioni;
dall'altro, reputando la causa di pronta e agevole soluzione, ha fissato, ai sensi dell'art. 281-sexies, udienza per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia dei sig.ri
, e , i quali, pur se Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ritualmente evocati in giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Ciò posto, in relazione alla questione rilevata d'ufficio con provvedimento adottato in data 25.8.25, giova osservare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo
e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile pagina 4 di 6 allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
La rammentata impostazione esegetica deve essere raccordata a quella per la quale il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c. (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 17866/03).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, la domanda in esame non può che essere dichiarata inammissibile, non essendo i sig.ri , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e legittimati passivamente, giacché dalla stessa prospettazione attorea
[...] Controparte_6 emerge con nitore che debitore dell'odierno istante sarebbe stato il sig. , deceduto in Controparte_7 data 23.7.17: invero, i sig.ri , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, chiamati all'eredità del sig. , avrebbero potuto reputarsi debitori
[...] Controparte_7 dell'odierno istante – quantomeno sulla base della ragione di credito prospettata nell'atto introduttivo – soltanto in ipotesi di accettazione dell'eredità del defunto , per l'effetto della quale Controparte_7 si sarebbe verificata la confusione del loro patrimonio con quello del summenzionato de cuius, ricomprendente anche il debito nei confronti dell'odierno istante.
L'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. implica l'assorbimento di quella con la quale l'attore ha chiesto di “riconoscere il credito del Dott. nei confronti Controparte_7 della e, consequenzialmente, il credito dell'Avv. per l'attività espletata e quale Parte_2 CP_1 creditore ex art. 524 c.c., di poi condannando la al pagamento dell'importo di euro Parte_2
45.494,91”.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'attore ed i convenuti contumaci nulla deve essere disposto, non essendo questi ultimi risultati soccombenti nel presente giudizio.
Per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra l'istante e l' , le spese devono Parte_2 essere integralmente compensate, avendo la predetta parte convenuta de facto riconosciuto di esser debitrice – ancorché per una somma di entità inferiore rispetto a quella indicata nel libello introduttivo
– nei confronti del defunto sig. . Controparte_7
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
;
[...]
2) Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 524 c.c.;
3) Dichiara l'assorbimento dell'ulteriore domanda spiegata dall'attore;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 6.11.25.
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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