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29 dicembre 1993
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15 luglio 1999
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23 febbraio 2000
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Art. 1. (Accesso ai mezzi di informazione) 1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)) , nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )) .
5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)) , nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.
Commentari • 6
- 1. Par condicio: funzioni della Commissione Bicamerale di VigilanzaGianluigi Delle Cave · https://www.filodiritto.com/ · 8 maggio 2014 · 6.962572
[…]
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Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/06/2010, n. 20894Provvedimento: […] Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, legge 515/1993, come modificato dall'art. 5, legge 28/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, legge 28/2000; violazione degli artt. 3 e 21, Cost.; violazione dell'art. 12 delle disp. prel. al c.c.; eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità e contraddittorietà intrinseca al provvedimento e contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti dell'Autorità (delibere Agcom 42/08/CSP e 73/08/CSP).Leggi di più...
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