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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5706/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CERVONE IVANA e avv. Parte_1
BILLWILLER ANNARITA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
GOLIA MARIA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 11.6.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 10.5.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 12.6.2022 (“durante il turno di servizio alla cassa era vittima di un tentativo di rapina presso il punto vendita cui la stessa era addetta”) in conseguenza del quale aveva sviluppato “una sintomatologia psichiatrica ingravescente ovvero un disturbo da stress post traumatico cronico di grado grave associato
a depressione con manifestazione psicotiche e decadimento cognitivo”;
- che l' non aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica; CP_1
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, sostenendo di aver riportato un grado di invalidità nella misura pari o superiore al 74% o nella diversa che si riterrà di giustizia, e comunque non inferiore al 6%.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggior grado di invalidità nella misura non inferiore al 6% e, conseguentemente, la liquidazione dell'indennizzo in capitale per danno biologico.
L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle valutazioni già CP_1
espresse in fase amministrativa sulla valutazione dei postumi.
2. Si osserva in generale che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene CP_1
erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a
2 qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
3. Nella fattispecie in esame, non risulta oggetto di contestazione il fatto storico né la natura professionale dell'infortunio, vertendo l'unico profilo di contrasto sulla concreta determinazione dei postumi.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che a seguito dell'infortunio in questione è la ricorrente è affetta da Disturbo da stress post- traumatico (DPTS) da cui è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al
9%, valutata ai sensi del D.Lgs 23.2.2000 n. 38.
Le argomentate considerazioni medico legali espresse dal CTU, e non contestate neppure dalle parti, possono essere condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Di conseguenza, la domanda va accolta e, pertanto, l' deve essere condannato a CP_1
corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 12.6.2022 nella misura superiore del 9% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art 93 c.p.c. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_2
. M .
[...]
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore di dell'indennizzo CP_1 Parte_1
in capitale per il danno biologico subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso il 12.6.2022 nella misura complessiva del 9% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 1500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Aversa, 12.6.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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