Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. 160/2025
L.C. n. 160-1/2025
VBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione TERZA Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Presidente/relatoreDott.ssa Caterina Giovanetti
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Dott.ssa Francesco Ambrosio Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso con ricorso
), nata a [...] 1 , (C.F. C.F. 1 del 21 maggio 2025, dalla sig.ra
San Giovanni (MI), il 19 novembre 1970, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Luigi Capitani, (C.F. ), del Foro di C.F. 2
Milano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Milano alla Via Amedeo D'Aosta, n. 9, presso lo studio del sottoscritto procuratore. Detto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento anche al seguente numero di fax 02/73952963 e/o al seguente indirizzo pec: Email 1
CONCLUSIONI
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede ".. che l'Ill.mo La sig.ra Parte 1
,
Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni
DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di Liquidazione controllata del patrimonio;
NOMINARE quale Liquidatore il Gestore della Crisi, Avv. Salvatore Luise;
DISPORRE che non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;
ORDINARE la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
FISSARE i limiti di cui all'art. di cui all'art. 268 n.4 d.lgs.14/2019 nella somma di euro 2.000,00 mensili, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o secondo equità;
AUTORIZZARE la sig.ra Parte_1 a mantenere attivo il conto corrente e le carte allo stesso intestate per la gestione del credito per le esigenze familiari;
SOSPENDERE la procedura esecutiva immobiliare RGE 360/2023 – Tribunale di Monza Dott.ssa Patrizia
Fantin, Delegato alla vendita Dott.ssa Silvia Guelpa;
FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 CCII e della relativa esdebitazione;
DICHIARARE sottratti alla presente Liquidazione i beni mobili della debitrice rientranti nell'elenco di cui all'art
514 c.p.c.;
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
,Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 la sig.ra ha chiesto l'apertura della Parte 1 procedura di liquidazione controllata, atteso che. ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che la ricorrente:
versa in una situazione di sovraindebitamento così come definito dall' articolo 2, comma 1, lettera c) D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. mod, in relazione ad obbligazioni assunte,tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte ovvero ha determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode la documentazione fornita consente di illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ex art. 269 comma 2.;
al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.C.C., avv. Salvatore Luise, come previsto dall'art. 269, comma 2, CCII il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale;
La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015
e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (Monza) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.
La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del
CCII, poiché il ricorrente risiede in Monza (MB) via Correggio n. 40, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significatamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri” e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.
Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore di illustrare la 66
...
propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".
Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma bis) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4). Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "disclosure" imposto dal citato art. 4 CCII.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272. In conclusione, documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica, non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma
2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).
la debitrice e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda. La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari e ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, (con relazione integrativa depositata il 21/01/2025) che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.
La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCII.
In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.
I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione datata 20 marzo 2025 e dalla documentazione allegata, la ricorrente sig.ra Parte 1 è lavoratrice dipendente a tempo determinato (3 mesi dal 4 febbraio 2025) con retribuzione media netta mensile di € 530,00, ed è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
E' necessario, pertanto, verificare se tale rapporto di lavoro è stato rinnovato o è cessato e se la debitrice è attualmente impiegata in atra occupazione.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII. Ricorre, sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato, della presenza di beni immobili già pignorati e venduti nelle procedure esecutive pendenti davanti al Tribunale di Monza, oltre un bene immobile sito in Milano dal valore stimato i circa € 50.000,00, di assenza di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti.
Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 2.350.547,63, come da tabella che segue: Creditori
Condominio
Residenza
Modeoetia
C/o Avv. Matteo
Milani
Regione
Lombardia
Comune di
Monza
Condominio
Monza c/o Avv.
Silvia Bosi
Chirografo Fonte del credito Domicilio Digitale (€)
Atto di intervento
Euro 5.724,11 nella procedura matteo.milani@lecco.p da ammettersi in esecutiva via chirografaria ecavvocati.it immobiliare RGE
360/2023
Euro 84,00 da ammettersi con riconoscimento
del privilegio generale ex art. 2752 co.3 c.c. o,
in via
Tassa
subordinata, del presidenza@pec.region automobilistica privilegio e.lombardia.it regionale speciale ex art. 2758 co.1 c.c.
Euro 11,18 a titolo di sanzioni per omesso versamento in via chirografaria
Imposta monza@pec.comun Euro 16.012,00 Municipale e.monza.it
Propria (IMU)
silvia.bosi@monza.pec avvocati.it Euro 14.446,30 Euro 743.139,32
Agenzia Entrate Euro 104.770,41
per interessi e Riscossione protocollo@pec.agenzia
Euro 62.059,82 Monza e riscossione.gov.it
Brianza per oneri riscossione
CIV S.p.A.. in qualità di
Special servicer Euro 250.834,86 Atto di precetto pontepetra@legalmail.it di SPV Project
2403 S.r.l
Euro 45.693,72 pietro.nigro@pec.nigro Avv. Pietro studiolegale.it da ammettersi in Nigro via chirografaria direzione provinciale.m Direzione onza@postacert.inps.go Euro 8.131,98 provinciale di v.it
Monza
Agenzia delle
Entrate Cartelle di dp.Monza Brianza@pce. direzione Euro agenziaentrate.it 1.099.639,93 pagamento provinciale di
Monza
Per un totale di € 2.350.547,63
Il tutto oltre le spese di attivazione della procedura di liquidazione controllata.
Il patrimonio del debitore è invece costituito da: Beni immobili
"... Per quanto concerne il patrimonio immobiliare (Doc. 9) occorre specificare che due immobili di proprietà della sig.ra
Parte 1 sono stati sottoposti a procedura esecutiva immobiliare RGE 360/2023 – Tribunale di Monza Dott.ssa
Patrizia Fantin, Delegato alla vendita Dott.ssa Silvia Guelpa.
Lotto 1: immobile sito in Monza (MB) alla Via Gallarana n. 2/4
Appartamento posto al piano quarto in contesto condominiale censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 63, mappale 184 sub 20, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq 93 - totale escluse aree scoperte mq 91, Via Gallarana n. 2-4, Piano S1-4, Rendita € 724,33.
Box singolo pertinenziale posto al piano seminterrato e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 63, mappale 193 sub 11, categoria C/6, classe 6, consistenza mq 14, superficie catastale mq 14, Via Gallarana n. 2-4,
Piano S1, Rendita € 124,36.
L'immobile sopra descritto è stato aggiudicato in data 6 febbraio 2025 al prezzo di euro
175.000,00
Lotto 2: immobile sito in Monza (MB) alla Via Cavour n. 5
ufficio posto al piano terra di un edificio condominiale, con affaccio, mediante ampie vetrate, sulla corte interna a verde piantumato. Censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 58, mappale 193 sub 703, categoria A/10, classe
4, consistenza vani 3,
superficie catastale totale mq 55, Via Camillo Benso Corte di Cavour n. 5, Piano T, rendita € 1.595,85.
L'immobile sopra descritto è stato aggiudicato in data 6 febbraio 2025 al prezzo di euro
110.000,00
3.1.1 L'immobile sito in Milano alla Via Averardo Buschi angolo Via Valvassor Peroni
La sig.ra Parte 1 è proprietaria di un immobile sito a Milano, Via Averardo Buschi censito al catasto dei fabbricati
NCEU di detto Comune al foglio 278, particella 785, subalterno 58, categoria C/6, consistenza 19 mq, superficie catastale 26 mq, rendita euro 159,95.
Come riportato dalla relazione del Gestore, il valore dell'immobile si stima approssimativamente intorno ai 50.000,00 euro"
3.2. Beni mobili registrati
Sulla scorta della documentazione acquisita, la sig. Parte 1 non risulta essere proprietaria di beni mobili registrati
(Doc. 20).
3.3. Conti correnti
La sig.ra Parte 1 risultava essere proprietaria del rapporto di conto corrente aperto presso la CP 1 e chiuso nel
2021. La ricorrente risulta titolare della carta prepagata MONEY il cui saldo è pari ad euro 400,00 (Doc. 31).
3.4 Altri beni
La ricorrente ha dichiarato di non essere proprietaria di altri beni oltre quelli sopra specificati e di essere proprietaria esclusivamente di beni mobili di modesto valore, rappresentati dagli arredi della casa in cui vive e, dunque, impignorabili ex art. 514 co. 1 c.p.c."
La ricorrente ha esposto che il nucleo familiare è composto da due persone essendo presente nel suo stato di famiglia anche la figlia minorenne.
La ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il mantenimento della famiglia, quantificandole in complessivi euro 1.700,00 mensili (questa la somma esatta delle voci sotto elencate), suddivisi come da tabella che segue:
TIPOLOGIA SPESA Euro ANNUALI Euro MENSILI
Alimenti e bevande
200 EURO CIRCA RESE
Spese condominiali
Contesto CASA 500.00 COMPRESO by SPESE Condorensi
Spese sanitarie
PSICOLOGA BAMBINA PAGATA INTERAMENTE DAM E 140. MESE Tassa abitazione (TASI,
TARES)
Energia elettrica e canone RAI EURO RESE
Gas EURO RESE
RCA
automobile e tassa possesso Carburante automobile•(DI PROPRIETA FRATELLO CHE VIVE INSPAGNA E ME LA LASCIA USARE 200/250 MENSILI
Spese scolastiche figli
Attività sportiva figli GINNASTICA ARTISTICA 1500 AUNO (ISCRIZIONE + ATTREZZATURAL GARE) Trasporto scolastico figli
(Telefonia fissa, mobile 5.00 EURO MESE Comunicazioni
ed Internet)
La ricorrente, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale dello stesso, formula una proposta di Piano di Liquidazione come segue:
A fronte di un ammontare di debiti accertato dal Gestore comprensivo dei costi della presente procedura si propone di ricomporre la situazione debitoria accertata attraverso il presente piano di liquidazione: La genesi della attuale insolvenza viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso poiché ritenuta giustificata alla luce dei documenti prodotti e dalle verifiche eseguite.
La ragione del sovraindebitamento è da ricondursi alle molteplici vicende processuali che hanno visto contrapposta la sig.ra Parte 1 all'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza e al proprio ex commercialista. Più precisamente, a seguito dalla vendita avvenuta nel 2009 di un terreno sito in Monza ad opera della sovraindebitata per un corrispettivo di € 3.450.000,00, l'Agenzia delle Entrate le inviava un avviso di rettifica del valore del fondo (rideterminandolo in € 2.377.725,00 a fronte del valore dichiarato di € 724.500,00), dal quale scaturiva un susseguirsi di impugnative dettagliatamente descritte nel ricorso.
Tali vicende processuali hanno avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell'odierna debitrice, tale da determinare la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In conclusione, sulla scorta di quanto è stato dichiarato e prodotto dalla sig.ra Parte_1 Gestore ha attestato la sostanziale completezza, veridicità ed attendibilità della documentazione depositata, che ha consentito di ricostruire in modo compiuto la situazione economica, patrimoniale, reddituale e finanziaria della debitrice.
Tuttavia, né l'OCC né la ricorrente hanno specificato nella relazione e nel ricorso su quale conto è stato depositato il corrispettivo della vendita (€ 3.450.000,00) e il motivo per cui tale ingente provento non è più nella disponibilità della ricorrente.
L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC, non avendo indagato, tra l'altro, sulle modalità di impiego della somma ricavata dalla vendita deve essere sostituito con altro esperto.
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dai debitori ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII, 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di sig.ra Parte 1
[...] , (C.F. C.F. 1
), nata a [...], il [...], residente a Monza (MB), alla Via Correggio, n. 40, e procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti;
3) nomina liquidatore l'Avv. Annalisa Rattini, pec Email 2
4) in relazione alla procedura di liquidazione, assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201, CCII;
5) ordina al ricorrente ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
7) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente il conto corrente intestato alla procedura;
8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, in particolare,
9) dispone che il liquidatore, in relazione alla procedura di liquidazione controllata:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
-proceda, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
esprima con urgenza le proprie determinazioni in ordine alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Monza r.g.e. n. 360/2023;
- verifichi se la debitrice svolge tutt'ora attività lavorative retribuita ai fini della determinazione delle somme da escludere dalla procedura;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del Tribunale di Monza terza sezione il giorno 28
maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Ricorrere del sovraindebitamento esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi 66 messa a disposizione in favore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricavato dalla vendita dei beni immobili della sig.ra Parte_1 per un importo totale di euro 335.000,00"