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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3175/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 30 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 18.12.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FORTE MAURIZIO ha concluso come da nota Controparte_1 depositata in data 25/09/2025 per l'avv. LA ROCCA VALERIA ha concluso come Controparte_2 da nota depositata in data 23/09/2025 per l'avv. POPOLLA MARCO ha concluso come da nota depositata in data Controparte_3
29/09/2025 per l'avv. MARTELLUCCI MARIA ha concluso come da nota depositata Controparte_4 in data 25/09/2025 per l'avv. DE ANGELIS PIETRO ha concluso come da nota depositata in data CP_5
26/09/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:08 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3175/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3175/2019 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. FORTE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi
(LT), Via Trieste, n. 10/A, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Controparte_2 P.IVA_2
e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LA ROCCA VALERIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via XXIV Maggio, n. 3, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuto con la chiamata in causa di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._1
POPOLLA MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT), Piazza della Repubblica, n. 25, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
terzo chiamato nonché di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._2
MARTELLUCCI MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via
Vico I° Santorre di Santarosa, n. 7, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
terzo chiamato
e nonché di
(p.i. ), in persona del Procuratore e l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_5 P.IVA_3 dall'avv. DE ANGELIS PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sezze (LT),
Via Veneto snc, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
terza chiamata
OGGETTO: contratto di appalto;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il
[...]
e C corrente in Sperlonga (LT) al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accertata l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla premessa del presente atto da parte della
“ in persona dell'Amministratore legale rapp.te p.t., in favore Controparte_1 del , accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_2 [...]
, per il mancato pagamento della somma di euro 85.321,23 relativa ai lavori Controparte_2 di cui alla premessa del presente atto, e per l'effetto condannare il Controparte_2
, inadempiente, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 85.321,23 iva
[...] compresa, per lavori eseguiti e non pagati, di cui euro 43.300,30 quale somma residua per i lavori effettuati per il ed € 42.020,93 quale somma residua per i lavori Controparte_2 effettuati per il , ovvero la diversa somma che verrà accertata in Controparte_2 corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”, deducendo: - di aver stipulato, in data 27.09.2010, un contratto di appalto con il , per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione del lastrico solare e per CP_2 CP_2 ulteriori lavori edili resisi necessari in corso d'opera, per il complessivo importo di € 123.612,05,
i.v.a. compresa (vd. all.to n. 2, citazione); - di aver concluso, in data 19.07.2011, un secondo contratto di appalto con il scala A, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle CP_2 parti comuni del fabbricato, nonché per opere di rifacimento dei lastrici solari, per il complessivo importo di € 94.653,30, i.v.a. compresa (vd. all.to n. 5, citazione); - che il convenuto CP_2 aveva corrisposto soltanto pagamenti parziali, rendendosi inottemperante, nonostante svariati solleciti, alla corresponsione della somma di € 42.020,93, per i lavori relativi alla scala C, e della somma di € 43.300,30, per quelli relativi alla scala A (vd. all.ti nn. 3-4, 6-9, citazione).
Il , tempestivamente costituitosi in giudizio con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.11.2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: In via preliminare ed in rito: ai sensi e per gli effetti dell'art 269 c.p.c., fissare una nuova udienza per consentire al Parte_1
- di spiegare la chiamata in causa nei confronti dell'Architetto , con
[...] Controparte_3 studio in Sperlonga alla Via Forma n 1285, nonché nei confronti dell'Architetto Controparte_4 con studio in Terracina alla Via dei Bonificatori Snc;
In via preliminare: ed in accoglimento della preliminare eccezione inerente l'omessa partecipazione del convenuto, chiede non volersi tener conto della mancata partecipazione del al predetto procedimento, stante la non obbligatorietà CP_2 dello stesso, e la documentata richiesta di rinvio;
preliminarmente nel merito: dichiarare
l'inammissibilità della pretesa azionata dalla l'indeterminatezza ed CP_1 Controparte_1 erroneità della domanda nonché l'evidente carenza del titolo presupposto, per intervenuta risoluzione ipso iure di entrambi i contratti di appalto, in ragione di quanto argomentato e documentanto in narrativa, da intendersi integralmente trascritto;
nel merito: accertata
l'insussistenza della pretesa azionata da parte attrice, accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto del 19 luglio 2011 ed il contratto di appalto del 27 settembre 2010 – già risolto con raccomandata del 7 aprile 2014 – stante il grave ed ingiustificato inadempimento contrattuale di cui all'art 1453 c.c., ed in accoglimento della domanda riconvenzionale riconoscere al
[...]
– il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed Parte_1 extracontrattuale della risarcimento allo stato si quantifica in € Controparte_6
124.700,00 a titolo di penale dovuta per la sospensione defintiva ed ingiustificata dei lavori, e la mancata esecuzione delle opere indicate nei contratti di appalto, salvo diversa quantificazione e/o misura ritenuta di giustizia. nel merito: respingere la domanda proposta da parte attrice per evidente insussistenza ed infondatezza giuridica e fattuale, e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertata la difformità nella realizzazione delle opere a la relativa esecuzione non
a regola d'arte, condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_7 patendi, derivanti dalla mancata e non corretta esecuzione delle opere appaltate, danni che allo stato possono essere quantificati sommariamente in € 50.000,00, salvo diversa somma che potrà essere stabilita a seguito di accertamento tecnico d'ufficio, o altra e diversa somma da definirsi sulla base delle tariffe di categoria e/o secondo gli usi, ovvero pari alla diversa somma che emergerà in corso di giudizio, o ancora, nella misura ritenuta di giustizia, oltre al rimborso di tutte le spese che il
sarà costretto a sostenere per il ripristino delle opere non eseguite, o comunque eseguite CP_2 in modo difforme dalla regola d'arte. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte le domande avverse, attesa la responsabilità professoinale degli Architetti: , ed nella rivestita qualità di progettisti e direttore dei lavori, Controparte_3 Controparte_4 chiede di essere tenuta indenne e manlevata dagli stessi, da qualsiasi pregiudizievole conseguenza connessa o comunque derivante dal presente giudizio, e spiega anche nei loro confronti domanda rinconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dovuti alla mancata
e non corretta esecuzione dei contratti di appalto;
risarcimento che allo stato si quantifica in €
50.000,00, salvo diversa somma che potrà essere stabilita a seguito di accertamento tecnico d'ufficio,
o altra e diversa somma da definirsi sulla base delle tariffe di categoria e/o secondo gli usi, ovvero pari alla diversa somma che emergerà in corso di giudizio, o ancora, nella misura ritenuta di giustizia, oltre al rimborso di tutte le spese che il sarà costretto a sostenere per il CP_2 ripristino delle opere non eseguite, o comunque eseguite in modo difforme dalla regola d'arte. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del costiuito procuratore antistatario, come per Legge.”.
Autorizzata dal precedente G.I. la chiamata in causa dei terzi, si è costituito tempestivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.10.2020, il Progettista dei lavori e
D.L, l'arch. , il quale, contestando la domanda attorea, ha rassegnato le Controparte_3 seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Giudice Istruttore adito, contrariis rejectis IN VIA
PRELIMINARE: disporre il differimento dell'udienza onde consentire all'odierno convenuto Arch.
di chiamare in causa la in persona del proprio l.r. p.t. per la Controparte_3 CP_5 carica dom.to presso la sede legale in 34123 Trieste al L.go U. Irneri n° 1, ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c., ragion per cui si chiede ai sensi dell'art. 269 c.p.c 2 comma lo spostamento della prima udienza e l'ordine di notifica al terzo;
2) IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, per le ragioni meglio specificate in premessa sia in punto di rito che nel merito;
3) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, qualora fosse riconosciuta la responsabilità dell'arch. n.q. in atti per le omissioni denunciate, ordinare e/o condannare la Controparte_3
n persona del proprio l.r. p.t. a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_8 CP_3
di qualsiasi somma quest'ultimo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile;
Con
[...] vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore istante che se ne dichiara antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c..".
Si è costituito altresì tempestivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2020, il Direttore dei Lavori, l'arch. il quale, contestando Controparte_4 recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata di terzo in garanzia, per le ragioni dedotte e provate in corso di causa;
- nel merito: rigettare integralmente tutte le pretese risarcitorie e non, formulate, in quanto inammissibili oltreché infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge.”.
Da ultimo, si è costituita tempestivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.03.2021, l' la compagnia assicuratrice chiamata in causa dall'arch. CP_5
la quale, contestando la domanda di manleva spiegata dal chiamante, ha Controparte_3 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - In via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia ovvero l'inoperatività dell'obbligo assicurativo in capo ad - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in CP_5 cui dovesse essere accertata l'esistenza ovvero l'operatività di una valida garanzia assicurativa prestata dalla comparente, dichiarare l'intervenuto decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952 c.c. rigettando, per l'effetto, la domanda di garanzia e manleva proposta dall'Arch.
nei confronti di con consequenziale liberazione di quest'ultima da
Controparte_3 CP_5 ogni vincolo di polizza. - In via ulteriormente subordinata, respingere la domanda di garanzia e manleva, così come formulata dall'Arch. nei confronti della comparente, siccome
Controparte_3 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché priva del necessario corredo dimostrativo nei suoi elementi costitutivi. - In via ancora più gradata, rigettare la spiegata domanda di garanzia e manleva in dipendenza della reiezione delle pretese svolte nei confronti dell'Arch.
Controparte_3 siccome improponibili, improcedibili, inammissibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto nonché prive del necessario corredo dimostrativo nei loro elementi costitutivi. - In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi in cui, respinte tutte le eccezioni di rito e di merito che precedono, la domanda proposta nei confronti dell'Arch. dovesse trovare ancorché parziale accoglimento
Controparte_3
e dovesse essere provata dallo stesso l'esistenza, l'efficacia e l'operatività di una valida garanzia assicurativa, determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla MP deducente in conformità
a rigorose e concludenti prove, sia in ordine alla effettiva consistenza dei danni lamentati che alla loro diretta riferibilità alla condotta lesiva eventualmente accertata in capo all'Arch. CP_3
, secondo il suo grado effettivo di responsabilità, dichiarandola tenuta all'eventuale garanzia
[...]
e manleva nel rispetto delle sopra richiamate condizioni generali e particolari, esclusioni, limiti, massimali e franchigie espressamente previsti dalle polizze intervenute e, comunque, con esclusione di ogni estensione della stessa in favore degli altri soggetti convenuti per eventuali vincoli di solidarietà. - In ogni caso, assegnare alla MP comparente il favore delle spese, compenso professionale ed accessori di legge.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di c.t.u., a firma dell'ing. veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente Persona_1 provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
La presente controversia trae origine dalla stipula, tra la società e il convenuto, di due CP_2 contratti di appalto: il primo, datato 27.09.2010, riferito alla scala C del Condominio (all. 2, citazione)
e il secondo, datato 19.07.2011, riferito alla scala A del medesimo Condominio (all. 5, citazione).
In forza del primo contratto, l'impresa appaltatrice, odierna attrice, si era impegnata a realizzare i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare a fronte del corrispettivo di € 95.242,55, con data di inizio dei lavori prevista in data 11.10.2010 e loro ultimazione entro la data del 30.5.2011 (vd. artt.
2-3, all. 2, citazione e all. n. 8, comparsa convenuto).
Successivamente, come documentato nel prospetto riepilogativo dell'iter dei lavori datato
22/07/2013, redatto dal D.L. Arch. venivano previste ulteriori lavorazioni, tra cui Controparte_3 il rifacimento totale del lastrico solare e la realizzazione di una piattaforma elevatrice, deliberati dall'assemblea condominiale in data 13.5.2011, per l'importo, rispettivamente, di € 22.000,00 ed €
7.600,00 (cfr. all. 11, comparsa terzo chiamato arch. . CP_3
In forza del contratto datato 19.07.2011, l'attrice si era altresì impegnata a realizzare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del fabbricato e le opere di rifacimento dei lastrici solari esclusivi a fronte del corrispettivo di € 73.000,00, importo poi divenuto pari ad euro
83.930,04 (vd. all.to n. 3, comparsa convenuto), con inizio dei lavori previsto in data 01.10.2011 e loro ultimazione entro la data del 30.05.2012 (vd. artt. 2-3, all.to n. 2, comparsa convenuto).
Con riferimento ai menzionati contratti, parte attrice domandava la condanna del CP_2 convenuto al pagamento del corrispettivo residuo per i lavori già eseguiti.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto, contestando la ricostruzione fattuale fornita CP_2 dall'attrice, instava affinché venisse accertato l'inadempimento dell'appaltatrice, la quale, a seguito della contestazione da parte della committente dei vizi e delle difformità dei lavori eseguiti, documentati solo per le opere relative alla scala C (vd. all. n. 10, diffida del 12.7.2013; all. 14, racc.
a.r. 29.3.2014, recesso dal contratto del 27.9.2010, comparsa convenuto), aveva abbandonato il cantiere, lasciando le opere incompiute.
Chiedeva, pertanto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione dei contratti stipulati inter partes, per inadempimento imputabile all'attrice, oltre al risarcimento di tutti i danni subìti.
Ricostruita così sinteticamente la vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale, merita rammentare quel consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui, in materia di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve limitarsi a dimostrare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte (Cass.,
Sez. U., 30.10.2001, n.13533; Cass. 15.7.2011, n.15659). Al debitore convenuto spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa altrui, rappresentato dall'avvenuto adempimento (Cass.
11.2.2021, n.3587; Cass. 12.2.2010, n. 3373).
Identico criterio di ripartizione dell'onere probatorio si applica quando il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con inversione dei ruoli processuali: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'inadempimento altrui, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento o la non ancora sopravvenuta scadenza dell'obbligazione.
Questo principio generale trova piena applicazione anche nel contratto di appalto, dove vige la regola secondo cui l'appaltatore che richieda il pagamento del corrispettivo deve dimostrare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione, ossia di aver realizzato l'opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e secondo le regole dell'arte, quando il committente ne contesti l'inadempimento.
Tale impostazione risponde all'esigenza di garantire che, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte che domandi l'esecuzione della prestazione dovuta non sia a sua volta inadempiente, dovendo piuttosto dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione quando questa preceda cronologicamente l'adempimento relativo al pagamento del corrispettivo (Cass. 31.5.2024, n.15287).
L'applicazione di tale regola al contratto di appalto comporta che l'appaltatore che agisca per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito deve provare di aver adempiuto la propria obbligazione, vale a dire di aver eseguito l'opera, costituendo tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Da quanto sopra esposto consegue che, quando il committente eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore, deducendo l'esistenza di difformità o vizi dell'opera, a fronte di una domanda di pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltatore, quest'ultimo ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Tanto premesso, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi provato che le opere di competenza dell'odierna parte attrice non fossero state ultimate nei termini prefissati e/o, comunque, non fossero state eseguite a regola d'arte.
Ciò lo si evince, in particolare, dalle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., esenti da vizi di natura logico – giuridica, all'esito della disamina di ciascun profilo tecnico della controversia, tenendo in debito conto tutte le osservazioni presentate dalle parti e ad esse replicando con puntuale attenzione.
In particolare, in riferimento alla scala A del , il C.T.U. in relazione alla natura, all'entità CP_2 ed al valore dei lavori eseguiti dall'attrice ha rilevato “una esecuzione non a regola d'arte riguardo le stuccature e sigillature nella pavimentazione del suddetto lastrico. Relativamente ai correnti in marmo di protezione del cornicione del lastrico si rileva l'assenza delle stuccature (foto 7), causa di possibili infiltrazioni, peraltro visibili nelle numerose cavillature presenti nei cornicioni lungo il perimetro del lastrico solare” (vd. p. 6, c.t.u.).
In ragione di quanto rilevato, il C.T.U., tenuto conto che il costo delle opere ammontava ad €
83.930,04, ha quantificato una riduzione, dovuta alla non loro corretta esecuzione, pari ad euro
8.516,90 (vd. p. 7).
Dalla documentazione esaminata, l'ausiliario, pur evidenziando l'impossibilità di “definire con esattezza la situazione dare/avere tra il e la ”, Controparte_2 Controparte_6 stante “la carenza documentale in merito alla situazione contabile dell'appalto (fatture relative a tutti i SAL, ricevute dei bonifici effettuati, e quant'altro atti a dare univoca lettura dello stato dei pagamenti)” (vd. p. 8), ha correttamente tenuto conto delle ammissioni rese dall'attrice nel proprio atto introduttivo e, segnatamente, nella parte in cui ha dichiarato di aver ricevuto dal il CP_2 pagamento parziale di € 61.000,00 (vd. p. 2, citazione), circostanza, dunque, da ritenersi pacifica in causa.
Proseguendo, con riferimento alla scala C del Condominio, il C.T.U., in relazione alla natura, all'entità e al valore dei lavori eseguiti dall'attrice, ha rilevato “una esecuzione non a regola d'arte riguardo le stuccature e sigillature nella pavimentazione del suddetto lastrico (foto 24 e 27).
Relativamente ai correnti in marmo di protezione del cornicione del lastrico si rileva l'assenza delle stuccature (foto 20-23), causa di possibili infiltrazioni, peraltro visibili nelle cavillature presenti nei cornicioni lungo il perimetro del lastrico solare. Inoltre si conferma la precaria posizione di un corrente di dimensioni non adeguate giusto in corrispondenza dell'attacco del montante della ringhiera metallica..Si nota la presenza di sigillature di tegole e coppi con malta di cemento non idonea ai fini della tenuta agli agenti atmosferici. Alcune tegole sono inoltre rotte in alcune parti
(foto 30). Si rileva la presenza di numerose cavillature nell'intonaco dei frontalini del lastrico solare con principi di distacco (foto 25-26). Per quanto riguarda l'impianto elettrico condominiale previsto all'interno del contratto di appalto, stante a quanto riportato nel quadro comparativo, presente in atti, dell'Arch. , e la cui stampa presenta incompletezza nella descrizione delle opere, lo CP_3 scrivente ha proceduto per analisi visiva constatando in via generale che l'impianto elettrico risulta da ultimare con la chiusura di alcune cassette di derivazione e punti luce;
la realizzazione dell'impianto di terra e il completamento dell'installazione degli interruttori magnetotermici nei singoli appartamenti;
il completamento dell'impianto di trasmissione satellitare e terrestre e
l'istallazione della luce d'emergenza (foto 31-36).. Per quanto riguarda l'impianto di adduzione idrica al fabbricato, che, come descritto negli atti, doveva prevedere, lo spostamento all'esterno dei contatori idrici, in corrispondenza della recinzione della stradella di accesso agli edifici, di fronte all'ingresso condominiale, se ne rileva il mancato completamento con la presenza di un complesso groviglio di tubazioni, nonchè la presenza di tubazioni e corrugati aerei non ancora passati in traccia
(foto 34 e 36). Il passaggio della tubazione dalla centralina posizionata nel sottoscala, fino al muro di confine, posto nella stradella di fronte l'ingresso della scala è da completare” (vd. p. 9).
Anche in predetto caso, il C.T.U., tenuto conto che il costo delle opere ammontava ad € 124.842,55, ha quantificato una riduzione, dovuta alla non loro corretta esecuzione, pari ad euro 29.715,13 (vd.
p. 12).
Del pari, esaminando la documentazione contabile, il C.T.U. ha evidenziato l'impossibilità di
“definire con esattezza la situazione dare/avere tra il e la Controparte_2 [...]
”, stante “la carenza documentale in merito alla situazione contabile dell'appalto CP_6
(fatture relative a tutti i SAL, ricevute dei bonifici effettuati, e quant'altro atti a dare univoca lettura dello stato dei pagamenti)” (vd. p. 12).
In tal senso, alla luce delle lacune documentali riferibili ad entrambe le parti, ritiene questo Giudice che possa ritenersi quanto meno pacifico come il abbia corrisposto all'attrice la somma CP_2 di € 81.591,12, i.v.a. compresa, come da quest'ultima dichiarato nell'atto di citazione (vd. p. 1, § 2, citazione).
Acclarato quanto sopra, a fronte della domanda di risoluzione formulata dal convenuto CP_2
e tenuto conto delle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti, occorre confrontare i rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'inadempimento da ritenersi cronologicamente antecedente, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, accertata la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera come sopra meglio descritti, occorre distinguere la rilevanza dell'inadempimento imputabile all'attrice, separatamente, per la scala
A e C del CP_2
Orbene, in riferimento alla scala A, si ritiene che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di grave importanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e, dunque, tale da giustificare la risoluzione del contratto inter partes, tenuto conto che, a fronte di lavori quantificati per € 83.930,04, i.v.a. esclusa, di pagamenti parziali occorsi nella misura pari ad euro 61.000,00 (di cui € 55.454,54, i.v.a. esclusa), il costo indicato dal C.T.U. per il ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte sia pari ad una cifra non particolarmente significativa (euro 8.516,90), il che, pertanto, non consente di accogliere la domanda di risoluzione del contratto. A quanto sopra consegue, dunque, che il convenuto sarà tenuto a corrispondere CP_2 all'attrice l'intero importo dei lavori eseguiti e non pagati pari ad € 28.475,50, oltre iva ed interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (€ 83.930,04, costo delle opere, come da s.a.l. finale del
31.05.2012, – € 55.454,54, pari ai pagamenti parziali effettuati dal condominio, iva esclusa).
Orbene, acclarato quanto sopra, merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata dal convenuto, il quale, per i motivi qui di seguito esposti, andrà tenuto CP_2 indenne e manlevato da parte del terzo chiamato, l'arch. Direttore dei Lavori Controparte_4 relativi alla scala A, dell'importo di € 8.516,90, oltre i.v.a., pari al costo necessario, quantificato dal
C.T.U., per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte da parte della ditta appaltatrice.
Ed invero, le eccezioni poste dal predetto terzo chiamato, arch. risultano prive di pregio. CP_4
Quanto all'eccepita inammissibilità della chiamata in causa, sul presupposto che si tratterebbe impropriamente di garanzia quando, invece, la domanda configurerebbe un'azione di rivalsa fondata su rapporti contrattuali autonomi, si osserva che, - pur trattandosi sostanzialmente di domanda di manleva piuttosto che di garanzia in senso tecnico -, l'erronea qualificazione giuridica non comporta nullità quando sia chiaro, come nel caso di specie, il contenuto sostanziale della pretesa.
Dalla lettura dell'atto introduttivo si evince chiaramente come il convenuto chieda di CP_2 essere manlevato per le conseguenze dannose derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attoree, configurandosi una tipica ipotesi di garanzia impropria.
Nel merito, la responsabilità del D.L. ha trovato conferma negli accertamenti peritali, posto che questi ha sottoscritto il S.A.L. finale del 31.05.2012, attestando la regolare esecuzione delle opere per l'importo di euro 83.930,04, quando, invece, dalla c.t.u. è emersa la presenza di vizi pari ad euro
8.516,90.
La responsabilità del D.L., attestante la conformità di opere che, invece, sono risultate connotate da difformità e vizi costruttivi rilevabili, agevolmente evincibili con l'ordinaria diligenza professionale, si configura sotto un duplice profilo.
In primo luogo, per omessa vigilanza durante l'esecuzione delle opere, giacché i vizi accertati dalla c.t.u. sarebbero stato facilmente rilevabili, da soggetto qualificato, qual è il D.L., durante i lavori con l'impiego della diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale.
In secondo luogo, per aver questi attestato nel S.A.L. finale la regolarità di opere, invece, risultate affetti da vizi, assumendo così una responsabilità di risultato che va oltre la mera obbligazione di mezzi tipica delle prestazioni professionali intellettuali.
Predetta responsabilità trova ulteriore conferma nell'attestazione contenuta nel verbale di sopralluogo del 17.10.2013 sullo stato dei luoghi con relativa ispezione dei locali sottostanti (vd. all.to n. 5, comparsa convenuto), ove il D.L. aveva rilevato e verbalizzato la presenza di difformità nell'esecuzione delle opere, oltre al mancato completamento del lastrico solare, circostanza, dunque, attestante la sussistenza di vizi, successivamente riconosciuti dal professionista, in netto contrasto con quanto attestato nel S.A.L. precedentemente sottoscritto.
Ed invero, l'arco temporale, di oltre un anno, intercorso tra l'attestazione di conformità dei lavori e la rilevazione dei vizi, evidenzia una carenza nell'attività di vigilanza che avrebbe dovuto operare il
D.L., il che fa ritenere provata la sussistenza tra la condotta negligente di quest'ultimo e il danno subìto dal committente. CP_2
L'omessa vigilanza durante l'esecuzione e l'attestazione erronea della conformità delle opere hanno contribuito causalmente alla produzione del danno, configurando un concorso di responsabilità con l'appaltatore (ex multis, Cass. 18.4.2025, n.10228).
Ciò posto, tuttavia, non avendo il terzo chiamato, arch. eccepito limitazioni alla propria CP_4 responsabilità, né invocato il beneficio della divisione, sarà tenuto a rispondere per l'intero importo dei vizi accertati, salvo il diritto di rivalersi successivamente sull'appaltatore per la quota di responsabilità di quest'ultimo.
Passando ora alla disamina delle questioni afferenti alla scala C del convenuto, anche in CP_2 predetto caso, l'eccepito inadempimento dell'appaltatore non si ritiene di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto inter partes, a fronte di lavori quantificati per € 124.842,55, iva esclusa, di pagamenti parziali per € 81.591,12 e di costi per il ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte quantificati dal C.T.U. in € 29.715,13, cifra non particolarmente ingente ed ex se inidonea a giustificare una risoluzione di un contratto eseguito quasi per la sua interezza.
A quanto sopra consegue, dunque, che il convenuto sarà tenuto a corrispondere CP_2 all'attrice l'intero importo dei lavori eseguiti e non pagati ad € 43.251,43, oltre iva ed interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (€ 124.842,55, costo delle opere appaltate, – € 81.591,12, pari ai pagamenti parziali effettuati dal condominio, iva inclusa).
Orbene, acclarato quanto sopra, merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata dal convenuto, il quale, per i motivi qui di seguito esposti, andrà tenuto CP_2 indenne e manlevato da parte del terzo chiamato, arch. Progettista e D.L. relativi Controparte_3 alla scala C, dell'importo di € 29.715,13, oltre iva, pari al costo necessario, quantificato dal C.T.U., per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte da parte della ditta appaltatrice.
Ed invero, le eccezioni poste dal predetto terzo chiamato, arch. risultano prive di pregio. CP_3
Con riferimento all'eccepita prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del D.L., si osserva che, nella materia de qua, il termine prescrizionale è quello decennale, – previsto per la categoria delle opere intellettuali ex art. 2229 c.c. -, e non quello quinquennale, sicché l'eccezione dal medesimo formulata andrà disattesa non essendo decorso il predetto termine. La responsabilità si configura per omessa vigilanza durante l'esecuzione delle opere, giacché i vizi accertati dalla c.t.u. sarebbero stati agevolmente rilevabili durante i lavori con l'impiego della diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale.
Si osserva, per altro, che l'arch. fosse a conoscenza dei vizi delle opere sin dall'anno 2013, CP_3 come evidenziato nella comunicazione, datata 22.07.2013, da questi inviata all'Amministratore del
Condominio, sig.ra (vd. all.to n. 11, comparsa convenuto), non risultando, per Controparte_9 contro, alcuna contestazione per tabulas da parte sua nei confronti della società appaltatrice.
Anche in predetto caso, l'omessa vigilanza durante l'esecuzione ha contribuito causalmente alla produzione del danno, configurando un concorso di responsabilità con l'appaltatore (ex multis, Cass.
18.4.2025, n.10228), ma, in assenza di eccezioni da parte del terzo chiamato, arch. circa CP_3 limitazioni alla propria responsabilità, né invocando il beneficio della divisione, questi risponderà per l'intero importo dei vizi accertati, salvo il diritto di rivalersi successivamente sull'appaltatore per la quota di responsabilità di quest'ultimo.
Va, infine, respinta, per essere totalmente generica e spuria di allegazioni la domanda del CP_2 convenuto finalizzata ad ottenere il risarcimento per i danni, quantificati nella misura di euro
50.000,00, derivanti dalla mancata e non corretta esecuzione dei contratti di appalto.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal solo terzo chiamato arch. nei confronti della CP_3 propria MP IC , la stessa andrà dichiarata improcedibile. CP_5
Nel caso di specie, il precedente G.I., “Considerato che con la chiamata in causa della è stata CP_5 introdotta domanda di manleva fondata su contratto assicurativo e vista l'obbligatorietà del procedimento di mediazione in materia”, assegnava alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio (vd. provv. 30.3.21), rinviando per la verifica alla successiva udienza del 30/09/2021.
Con istanza depositata il 06.05.2021, il difensore dell'arch. chiedeva chiarimenti sui termini CP_3
e sull'individuazione del soggetto onerato e, con istanza del 10.05.2021, il difensore della terza chiamata rimarcando come, a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, l'onere di attivare CP_5 la procedura di mediazione, sanzionato a pena di procedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione, instava per la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata nei suoi confronti dal terzo chiamante.
Alla successiva udienza, celebratasi il 30.09.2021 e, dunque, per verifica del predetto incombente, il precedente G.I., “Ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla questione di procedibilità della domanda di manleva”, rinviava la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Solo in data 14.01.2023, quindi a distanza di quasi due anni dalla scadenza del termine originariamente concesso e dell'udienza di rinvio, veniva tardivamente introdotta la mediazione da parte del chiamante in manleva (vd. all.to, note di trattazione scritta del 23.05.2023, avv. Popolla).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur non avendo il termine di 15 giorni natura perentoria, ciò che assume rilevanza decisiva è l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione entro l'udienza di verifica fissata dal giudice (ex multis, Cass. 31.3.2023, n.9102; Cass.
14.12.2021, n.40035), con le conseguenze previste dalla legge (improcedibilità) in caso di mancato espletamento come rilevato officiosamente dal precedente G.I. all'udienza di verifica.
La circostanza che la mediazione sia stata successivamente introdotta in data 14.1.2023 non vale a sanare il vizio procedurale, trattandosi di attivazione tardiva avvenuta ben oltre i termini processuali stabiliti, né alcuna censura può essere mossa al precedente G.I. di non aver fornito risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal procuratore del terzo chiamante in ordine alle modalità dell'espletamento e del soggetto, essendo il predetto incombente espressamente e chiaramente evincibile tanto dalle istruzioni fornite dal G.I. in udienza (vd. provv. 30.3.21), quanto dal disposto normativo ex art. 5 D. L.vo. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Alla luce di quanto sopra la domanda in esame va dichiarata improcedibile.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno accolte, per quanto di ragione, e la parte convenuta andrà condannata al pagamento, in favore della ditta appaltatrice, della somma di € 28.475,50 e della somma di € 43.251,43, rispettivamente in riferimento ai lavori inerenti alla scala A e alla scala C del convenuto, oltre i.v.a. ed interessi al tasso CP_2 legale dalla domanda al saldo.
Alcuna rivalutazione monetaria andrà, invece, riconosciuta: il mancato pagamento del prezzo di opere appaltate costituisce debito di valuta e non di valore, sicché, in assenza di specifica allegazione circa il pregiudizio da svalutazione, nulla andrà accordato.
Vanno altresì accolte le domande riconvenzionali svolte in via subordinata dal CP_2 convenuto con consequenziale condanna dei terzi chiamati, arch. Direttore dei Controparte_4
Lavori in riferimento alla scala A del Condominio, e arch. Direttore dei Lavori in Controparte_3 riferimento alla scala C del Condominio, a tenere indenne e a manlevare il convenuto della somma di
€ 8.516,90, il primo, e di € 29.715,13, il secondo, somme da maggiorare con iva ed interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, quali somme, quantificate dal C.T.U., per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte da parte della ditta appaltatrice.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933). In considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum, si ritengono sussistere i presupposti dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare nella misura della metà le spese della presente procedura tra l'attrice e il convenuto, nonché nel rapporto tra il CP_2 CP_2 convenuto e i terzi chiamati.
La restante metà viene liquidata secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00).
Le spese di lite tra il terzo chiamato arch. e seguono, invece, la soccombenza CP_3 CP_5
e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), tenuto conto del tenore della posizione e del tenore delle difese svolte.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste, invece, definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti del giudizio, nella misura di 1/5 ciascuna, in ragione della necessità degli espletamenti peritali ai fini della decisione della presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto, condanna il CP_2 convenuto a pagare, in favore dell'attrice, a titolo di residuo prezzo del contratto inter partes del 19.07.2011, la somma di € 28.475,50, oltre iva ed interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché la somma di € 43.251,43, oltre iva ed interessi dalla domanda al saldo, a titolo di residuo prezzo del contratto di inter partes del 27.09.2010;
b) accoglie le domande riconvenzionali formulate in via subordinata dal convenuto CP_2 nei confronti dei terzi chiamati, arch. e arch. e, per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto, condanna l'arch. a manlevare e tenere indenne il convenuto della Controparte_4 somma pari ad euro 8.516,90, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di spese per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte dalla ditta appaltatrice, nonché condanna l'arch. a manlevare e tenere indenne il convenuto della Controparte_3 somma pari ad euro 29.715,13, oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di spese per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte dalla ditta appaltatrice;
c) rigetta le restanti domande svolte dal convenuto;
CP_2
d) dichiara improcedibile la domanda di manleva formulata dal terzo chiamato arch. CP_3 nei confronti della terza chiamata
[...] CP_5
e) compensa nella misura della metà le spese di lite tra attrice e il convenuto e CP_2 condanna quest'ultimo a rifondere all'attrice la restante metà che liquida in euro 393,00 per esborsi ed euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%
e accessori come per legge;
f) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna in solido l'arch. CP_4
e l'arch. a rifondere al convenuto la restante metà
[...] Controparte_3 CP_2 che liquida in complessivi euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Valeria La Rocca;
g) condanna l'arch. a rimborsare alla terza chiamata le spese Controparte_3 CP_5 di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
h) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di tutte le parti del presente giudizio, nella misura percentuale di 1/5 ciascuna.
Latina, allegato al verbale dell'udienza del 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini