Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 727/2020 promossa con atto di citazione notificato in data
14 settembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre
2024
d a nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
n. 80, in proprio e in qualità di titolare della cessata impresa individuale
[...]
” (P.IVA ), con sede in Calcinato (BS), Parte_2 P.IVA_1
nonché la sig. ra nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
residente in [...]
80, in qualità di terza datrice d'ipoteca e il sig. nato a [...]
Lonato del Garda (BS), il 30 dicembre 1940 (C.F. ) e residente C.F._3
a Ciliverghe di Mazzano (BS), alla via B. Portesi n. 5, in qualità di fideiussore, rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO ANTONIO (C.F. ) C.F._4 del Foro di Matera e dall'avv. CASALI CRISTIAN (C.F ) del C.F._5
Foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Brescia
(BS), Corso Martiri della Libertà n. 50
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 19
Via Molino n. 4, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante Sig. Rag. rappresentato e difeso dall'avv. VANZO Controparte_3
MARIO (C.F. ), dall'avv. VANZO FRANCESCO (C.F. C.F._6
) e dall'avv. VANZO VITTORIO (C.F C.F._7
tutti del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da C.F._8
procura in atti.
APPELLATO iscritta dal 27.03.2018 all'Albo delle Banche di cui all'art. Controparte_4
P.IV 13 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) al numero , con sede sociale e direzione generale in 25124 Brescia, Via Corfù n. 102, iscritta nel Registro delle Imprese di
Brescia al n. , in persona del Responsabile dell'Area Legale dott. P.IVA_4 [...]
(C.F. ), giusta procura del 24.03.2023 per atto del CP_5 C.F._9
notaio , società che agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e Persona_1 per conto di società con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, CP_6
iscritta nel Registro delle Imprese di Verona, numero di iscrizione e codice fiscale
, a sua volta non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di P.IVA_5
a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_7 ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 35897.8 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca
d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano
(TV), iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F n. P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'avv. VANZO MARIO (C.F. ), C.F._6 dall'avv. VANZO VITTORIO ( del Foro di Brescia, CodiceFiscale_10
procuratori domiciliatari.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. IV, pubblicata in data 18 giugno 2020, n. 1154.
CONCLUSIONI pagina 2 di 19 Dell'appellante
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in forza delle causali tutte di cui alle superiori premesse così statuire, in totale riforma della sentenza n. 1154/2020 pronunciata in data 8 (otto) giugno 2020 dall'On. le Tribunale di Brescia, in persona del G.I. dott. ssa Simonetta
Bruno, nel procedimento iscritto al n. 21463/2016 R.G., pubblicata il successivo 18 giugno 2020:
I. in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o comunque relativa della impugnata sentenza per vizio di motivazione e/o per motivazione apparente essendo la stessa resa in violazione dell'art. 132 comma 1 n.
4 c.p.c.;
II. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare la nullità assoluta del decreto ingiuntivo n. 7606/2016, per violazione del combinato disposto degli artt. 474 - 475 – 476 codice procedura civile e 153 disp. att. codice procedura civile, in quanto il contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 20 marzo 2006 è ex lege già titolo esecutivo e non ricorrono pertanto i presupposti dell'ulteriore garanzia, essendo quella già fornita per il contratto di mutuo eventualmente sufficiente a soddisfare, ove fossero provate, le ragioni della creditrice, e per l'effetto revocarlo con ogni conseguenza e ragione di legge;
III. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare la nullità assoluta del decreto ingiuntivo n. 7606/2016 perché pronunciato in violazione dell'art. 1944 co. 2 codice civile, e per l'effetto revocarlo con ogni conseguenza e ragione di legge;
IV. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 06-
027-38989, Rep. n. 28497, Racc. n. 6689, stipulato in data 20 marzo 2006 per scopo apparente e, per l'effetto revocarla con ogni conseguenza e ragione di legge;
V. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 06-027-
38989, Rep. n. 28497, Racc. n. 6689, stipulato in data 20 marzo 2006 dal sig. pagina 3 di 19 con la , è stata violata la normativa vigente in Parte_1 Controparte_2
materia di trasparenza contrattuale e, pertanto, che lo stesso risulta essere affetto da indeterminatezza per € 12.245,55 e, per l'effetto, dichiararne la nullità del contratto e, per l'ulteriore effetto revocarla con ogni conseguenza e ragione di legge;
VI. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 06-027-
38989, Rep. n. 28497, Racc. n. 6689, stipulato in data 20 marzo 2006 è stato praticato anatocismo per € 2.242,55 e, per l'effetto, dichiararne la nullità del contratto e, per l'ulteriore effetto revocarla con ogni conseguenza e ragione di legge;
VII. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario fondiario, n. 06-
027-38989, Rep. n. 28497, Racc. n. 6689, stipulato in data 20 marzo 2006 la banca ha praticato usura oggettiva (ex art. 644 co. 3 c.p.) per € 4.053,80 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 codice civile, dichiarare la nullità e conseguente gratuità delle somme erogate e per l'effetto rideterminare, in dare e avere, eventualmente le somme dovute alla banca;
e, per l'ulteriore effetto revocarla con ogni conseguenza e ragione di legge;
VIII. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare che l'istituto bancario appellato, nel contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 06-027-38989, Rep. n. 28497, Racc. n. 6689, stipulato in data
20 marzo 2006, ha agito in dispregio della L. 108/1996, perpetrando il reato di usura soggettiva per un importo pari ad € 1.945,48 e trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
IX. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 06-027-
38989, Rep. n. 28497, Racc. n. 6689, stipulato in data 20 marzo 2006 è affetto da nullità per avere, l'istituto di credito, perpetrato l'usura e che lo stesso è da considerarsi a vario titolo illecito e, per l'effetto, liberare i fideiussori delle garanzie prestate, ed ancora per l'ulteriore effetto revocarla con ogni conseguenza e ragione di legge;
X. in riforma dell'impugnata sentenza, stante la carenza di motivazione della stessa, pagina 4 di 19 accertare e dichiarare che la Banca ha concesso incautamente al sig. Parte_1
il mutuo stipulato in data 20 marzo 2006, al fine di estinguere pregresse
[...]
posizioni debitorie che la stessa aveva con il medesimo Istituto di credito, affette da indeterminatezza, anatocismo e usura, e procurarsi ingiustamente ed in danno di terzi estranei garanzie accessorie e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto di mutuo per incauto e/o illecito affidamento e dichiarare che nulla lo e i suoi Parte_1
fideiussori devono alla Banca in forza del suddetto contratto di mutuo e, come ulteriore conseguenza, liberare sempre e comunque il sig. e i suoi Parte_1
fideiussori dalle garanzie dagli stessi prestate, all'uopo altresì disponendo, sempre e comunque, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 7606/2016, e, per l'effetto revocarlo con ogni conseguenza e ragione di legge.”
Dell'appellato
“CONCLUSIONI
● In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata la tardività dell'appello dichiararlo inammissibile;
● In via preliminare e/o pregiudiziale, qualora fosse ritenuta la tardività ed inammissibilità dell'appello solo in relazione alle statuizioni riconducibili al giudizio di opposizione a precetto, accertare in ogni caso il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1154/2020 in relazione ai punti/capi afferenti detto giudizio di opposizione a precetto e, conseguentemente, atteso il divieto di ne bis in idem, dichiarare inammissibile l'impugnazione sulla decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, almeno in relazione alle questioni già coperte dal giudicato.
● In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348 ter c.p.c.;
● In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
● In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 7606/2016 Ord. nonché la generica richiesta di sospensione del “titolo esecutivo”; pagina 5 di 19 ● In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi respingere/rigettare l'appello e le domande proposte dai sig.ri in proprio e in Parte_1 qualità di titolare della cessata impresa individuale “ Parte_2
, e e, per l'effetto, confermare la
[...] CP_1 Parte_3
sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 18.06.2020, n. 1154/2020.
● In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e di riforma anche parziale della Sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di primo grado:
- In via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori Sig.ri e;
Parte_3 CP_1
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo per presunta duplicazione di titoli, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme ingiunte;
Controparte_2
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo per presunta violazione dell'art. 1944 II comma c.c., rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme Controparte_2
ingiunte;
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per presunto scopo apparente, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto,
e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme Controparte_2
ingiunte;
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto per violazione della normativa in materia di trasparenza contrattuale per €
12.245,55, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di
[...]
le somme ingiunte;
CP_2
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto per presunto illegittimo anatocismo per € 2.242,55, rigettare la relativa pagina 6 di 19 domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme ingiunte;
Controparte_2
- accertata la genericità, infondatezza, e carenza di causa petendi dell'eccezione avversaria di presunta usura oggettiva per € 4.053,80 e soggettiva per € 1.945,48, rigettare le relative domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo opposto,
e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme Controparte_2
ingiunte;
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto di mutuo per presunta usura e per le altre cause di nullità censurate da controparte, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di
[...]
le somme ingiunte;
CP_2
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto di mutuo per “incauto e/o illecito affidamento”, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme ingiunte. Controparte_2
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, anche riconvenzionali, avversarie, condannare gli opponenti a pagare in favore di le somme ingiunte o la minor somma accertata in Controparte_2
corso di causa;
- In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale, come già richiesta nel primo grado di giudizio e con riserva di meglio capitolare ed indicare testi nelle successive memorie, indicando quale testimone il Sig. Dott. sui Testimone_1
sottosegnati capitoli:
1) Vero che i saggi degli interessi corrispettivi e moratori, nonché le condizioni economiche, pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa sono inferiori ai rispettivi tassi soglia usura del periodo di riferimento, giusta perizia che si rammostra e conferma (doc 14);
2) Vero che i saggi degli interessi corrispettivi e moratori, nonché le condizioni economiche, applicati nel corso del rapporto sono sempre stati inferiori ai rispettivi tassi soglia usura del periodo di riferimento, giusta perizia che si rammostra e pagina 7 di 19 conferma (doc 14);
3) Vero che le condizioni economiche pattuite nel contratto di mutuo per cui è causa sono determinate nelle seguenti misure: capitale € 100.000, una rata di preammortamento + 240 mesi/rate in ammortamento, tasso di interesse corrispettivo variabile al 4,10%iniziale e poi regolato dal contratto con indicizzazione Euribor
3mesi arrotondato allo 0,10 superiore oltre spread del 1,50%, ISC 4,24%, tasso di mora 5,60% calcolato aumentando di 2 punti percentuali il tasso Euribor 3mesi individuato ai fini della determinazione del tasso corrispettivo tempo per tempo, giusta perizia che si rammostra e conferma (doc 14);
4) Vero che le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto corrispondono alle condizioni economiche pattuite nel contratto.
- In ogni caso con rifusione delle spese e competenze professionali maggiorate di IVA
e CPA oltre a rimborso forfetario ex D.M. n. 55/2014.
● In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte in quanto inammissibili e superflue e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
● Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.”
Del terzo intervenuto
“PREVIA ESTROMISSIONE del solo lato attivo della cedente Controparte_2
e subentro dell'esponente nella posizione della stessa, l'accoglimento delle
[...]
seguenti
CONCLUSIONI
-in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della cessionaria in relazione ad ogni eventuale eccezione e/o domanda Controparte_7
avversaria risarcitoria e/o di restituzione e/o di ripetizione scaturente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la cedente e gli appellanti;
Controparte_2
-In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata la tardività dell'appello dichiararlo inammissibile;
-In via preliminare e/o pregiudiziale, qualora fosse ritenuta la tardività ed inammissibilità dell'appello solo in relazione alle statuizioni riconducibili al giudizio di opposizione a precetto, accertare in ogni caso il passaggio in giudicato della pagina 8 di 19 sentenza del Tribunale di Brescia n. 1154/2020 in relazione ai punti/capi afferenti detto giudizio di opposizione a precetto e, conseguentemente, atteso il divieto di ne bis in idem, dichiarare inammissibile l'impugnazione sulla decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, almeno in relazione alle questioni già coperte dal giudicato.
-In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348 ter c.p.c.;
- In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
-In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 7606/2016 Ord. nonché la generica richiesta di sospensione del “titolo esecutivo”;
-In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi respingere/rigettare l'appello e le domande proposte dai sig.ri in proprio e in Parte_1 qualità di titolare della cessata impresa individuale “ Parte_2
, e e, per l'effetto, confermare la
[...] CP_1 Parte_3
sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 18.06.2020, n. 1154/2020.
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e di riforma anche parziale della Sentenza appellata, si ripropongono le domande proposte nel giudizio di primo grado.
-“In via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori Sig.ri e Parte_3 [...]
; CP_1
-accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo per presunta duplicazione di titoli, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di (ora le somme Controparte_2 Controparte_7
ingiunte;
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo per presunta violazione dell'art. 1944 IIcomma c.c., rigettare la pagina 9 di 19 relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di (ora Controparte_2 [...]
le somme ingiunte;
CP_7
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per presunto scopo apparente, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto,
e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di (ora Controparte_2 [...]
le somme ingiunte;
Controparte_7
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto per violazione della normativa in materia di trasparenza contrattuale per €
12.245,55, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di
[...]
(ora le somme ingiunte;
CP_2 Controparte_7
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto per presunto illegittimo anatocismo per € 2.242,55, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di (ora le Controparte_2 Controparte_7
somme ingiunte;
-accertata la genericità, infondatezza, e carenza di causa petendi dell'eccezione avversaria di presunta usura oggettiva per € 4.053,80 e soggettiva per € 1.945,48, rigettare le relative domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo opposto,
e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di (ora Controparte_2 [...]
le somme ingiunte;
Controparte_7
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto di mutuo per presunta usura e per le altre cause di nullità censurate da controparte, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli opponenti a pagare in favore di
[...]
(ora le somme ingiunte;
CP_2 Controparte_7
- accertata la genericità ed infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del contratto di mutuo per “incauto e/o illecito affidamento”, rigettare la relativa domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e/o condannare gli pagina 10 di 19 opponenti a pagare in favore di (ora le Controparte_2 Controparte_7
somme ingiunte.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, anche riconvenzionali, avversarie, condannare gli opponenti a pagare in favore di (ora le somme ingiunte o la Controparte_2 Controparte_7
minor somma accertata in corso di causa;
- In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale, come già richiesta nel primo grado di giudizio e con riserva di meglio capitolare ed indicare testi nelle successive memorie, indicando quale testimone il Sig. Dott. sui Testimone_1
sottosegnati capitoli:
1) Vero che i saggi degli interessi corrispettivi e moratori, nonché le condizioni economiche, pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa sono inferiori ai rispettivi tassi soglia usura del periodo di riferimento, giusta perizia che si rammostra e conferma (doc 14);
2) Vero che i saggi degli interessi corrispettivi e moratori, nonché le condizioni economiche, applicati nel corso del rapporto sono sempre stati inferiori ai rispettivi tassi soglia usura del periodo di riferimento, giusta perizia che si rammostra e conferma (doc 14);
3) Vero che le condizioni economiche pattuite nel contratto di mutuo per cui è causa sono determinate nelle seguenti misure: capitale € 100.000, una rata di preammortamento + 240 mesi/rate in ammortamento, tasso di interesse corrispettivo variabile al 4,10%iniziale e poi regolato dal contratto con indicizzazione Euribor
3mesi arrotondato allo 0,10 superiore oltre spread del 1,50%, ISC 4,24%, tasso di mora 5,60% calcolato aumentando di 2 punti percentuali il tasso Euribor 3mesi individuato ai fini della determinazione del tasso corrispettivo tempo per tempo, giusta perizia che si rammostra e conferma (doc 14);
4) Vero che le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto corrispondono alle condizioni economiche pattuite nel contratto.
- In ogni caso con rifusione delle spese e competenze professionali maggiorate di IVA
e CPA oltre a rimborso forfetario ex D.M. n. 55/2014”.
-In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte in quanto pagina 11 di 19 inammissibili e superflue e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
-Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. Parte_1 CP_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 9/12/16 dalla Controparte_2 con il quale veniva intimato loro di pagare la somma pari a €. 78.153,07, oltre accessori, con l'avvertimento che in assenza di pagamento la banca avrebbe proceduto ad esecuzione forzata sul bene immobile di proprietà di , CP_1
terza datrice di ipoteca nel contratto di mutuo ipotecario stipulato fra le parti in data
20/03/2006.
e proponevano altresì Parte_1 CP_1 Parte_3
opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale in data 2/12/2016 con il quale era stato intimato di pagare alla banca la somma di €.77.991,98, oltre accessori, in forza del mutuo fondiario garantito da e . CP_1 Parte_3
All'udienza del 08/02/2018 i due ricorsi venivano riuniti.
Il Tribunale di Brescia adito, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione a precetto proposta da e rigettava l'opposizione Parte_1 CP_1
proposta da e avverso il decreto Parte_1 CP_1 Parte_3
ingiuntivo n. 7606/2016 emesso in data 02/12/2016 dal Tribunale di Brescia, che per l'effetto confermava;
condannava e Parte_1 CP_1 Parte_3
in solido fra loro, a rifondere a le spese di lite
[...] Controparte_2 che si liquidavano in €. 13.430,00 per compensi professionali, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Propongono appello avverso la sentenza sopracitata Parte_1 CP_1
e . Parte_3
Costituendosi in giudizio eccepisce in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata.
Parte appellata osserva infatti che il procedimento origina da un'opposizione esecutiva ex art. 615-617 c.p.c. per la quale, a norma dell'art. 3 L. n. 742/1969 e pagina 12 di 19 dell'art. 92 R.D. n. 12/1941, non trova applicazione l'istituto della sospensione feriale dei termini.
Pertanto, essendo stata la sentenza n. 1154/2020 notificata agli appellanti presso il loro procuratore costituito avv. Antonio Palazzo in data 03/07/2020, il termine di 30 giorni per proporre appello è scaduto il 03/08/2020.
Tuttavia, nel caso di specie l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 02/09/2020, ossia oltre il termine e quindi tardivamente.
In ogni caso parte appellata contesta la fondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto.
In data 16/09/2024 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. Controparte_4
società che agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di CP_6
a sua volta non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] [...]
premettendo che a seguito di contratto di cessione di crediti Controparte_7 pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 02 maggio 2022 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione dell'art 58 T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385), ha concluso n. 71 (settantuno) contratti di cessione di Controparte_7 crediti pecuniari (i “Contratti di Cessione”) con altrettante banche, tra le quali
[...]
il tutto come meglio indicato in dettaglio nell'avviso di cessione Controparte_2
di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda,
Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05 maggio 2022, e che fra i crediti ceduti è ricompreso quello originato dal contratto di mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. n.
385/1993 stipulato in data 20/03/2006 fra la cedente e la Controparte_2
ditta , in persona del titolare Parte_2 Parte_1 per l'importo di €. 100.000,00, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data
13/04/2006 sull'immobile in Calcinato (BS) di proprietà della terza datrice di ipoteca
Sig.ra CP_1
Inoltre, detto credito risulta altresì garantito dalla fideiussione omnibus di €
120.000,00 rilasciata in data 17/01/2017 dalla Signora nonché dalla CP_1 fideiussione omnibus di € 150.000,00 rilasciata in data 31/03/2008 dal Signor
. Parte_3 pagina 13 di 19 Tutto ciò premesso il terzo intervenuto chiedeva la previa estromissione del solo lato attivo della cedente ed il subentro nella posizione della Controparte_2
stessa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 30 gennaio 2025 il Collegio ha disposto la rimessione in istruttoria della controversia, sottoponendo alle parti la seguente questione: “premesso:
1) che nel giudizio di primo grado è stata disposta la riunione tra un'opposizione a precetto su credito derivante da mutuo fondiario (art.615 cpc) e un'opposizione a decreto ingiuntivo (art.645 cpc) per il recupero del medesimo credito derivante dal medesimo mutuo fondiario;
2) che nel presente grado d'appello è stata sollevata eccezione di inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva, in quanto la notifica dell'atto d'appello è stata effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale, e ciò perché tale termine andrebbe conteggiato senza tener conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, non operante per l'opposizione ex art.615 cpc, ci si chiede se la definitività dell'accertamento del credito precettato, che ne verrebbe in ragione del passaggio in giudicato della decisione sulla opposizione al precetto, faccia stato, alla stregua del giudicato, nella controversia relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, ciò nel caso in cui si ritenesse che la stessa, in quanto autonoma rispetto alla causa di opposizione a precetto, a cui era stata riunita, non venga travolta per effetto della ritenuta inammissibilità per tardività dell'impugnazione relativa alla statuizione di rigetto dell'opposizione ex art.615 cpc”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta la richiesta formulata da Controparte_4
terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., di estromissione di dal Controparte_2
pagina 14 di 19 presente giudizio, preso atto dell'assenza di una comune volontà delle parti sul punto.
***
La Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare di tardività dell'appello formulata da parte appellata. Infatti è ben vero che in primo grado è stata disposta la riunione di due procedimenti, uno di opposizione ex artt.615-617 cpc e l'altro di opposizione ex art.645 cpc, ma è altrettanto vero che a riunire i procedimenti stessi è stato il primo dei due, così che il procedimento n.647/2017, di opposizione ex art.645 cpc è confluito in quello, di precedente iscrizione, a n.21463/2016, di opposizione ex artt.615-617 cpc;
ne consegue che la valutazione circa la tempestività o meno dell'impugnazione della sentenza va effettuata avuto riguardo alla disciplina di cui al solo procedimento civile che ha riunito l'altro.
Va pertanto applicata, quanto alla verifica circa l'ammissibilità dell'appello, la disciplina processuale relativa all'opposizione a precetto e/o all'esecuzione (quanto alle statuizioni di cui all'art.617 cpc, le stesse, com'è noto, sono soggette alla sola impugnazione ex art.111 Cost. in Cassazione, giusta il disposto di cui all'art.618 cpc), per la quale, giusta il disposto di cui agli articoli 3 L. n. 742/1969 e 92 R.D. n.
12/1941 non trova applicazione l'istituto della sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che, essendo stata notificata la sentenza n. 1154/2020 del Tribunale di
Brescia, Sez. IV agli appellanti (presso il loro procuratore costituito avv. Antonio
Palazzo) in data 03/07/2020 il termine per proporre l'appello, di trenta giorni dalla notifica della sentenza, veniva a scadere in data 03/08/2020, e quindi la notifica effettuata in data 02/09/2020 deve ritenersi tardiva. Di qui l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Il Collegio conviene con la parte appellante quanto al rilevo circa l'autonomia fra le due cause riunite.
Osserva tuttavia che l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione relativa all'opposizione a precetto conduce all'incontrovertibilità dell'accertamento del credito nell'importo precettato.
Tale accertamento è quindi vincolante e fa stato anche nel giudizio relativo pagina 15 di 19 all'opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi ivi efficacemente contestare la sussistenza del credito nell'importo ingiunto, essendo questo corrispondente a quello precedentemente precettato.
Ne consegue da un lato la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione relativa all'opposizione a precetto ed il rigetto per infondatezza dell'appello relativo alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in ragione del sopra rilevato giudicato sull'accertamento del credito precettato.
Tale conclusione vale, però, per tutti i soggetti che erano parti in entrambi i procedimenti, non anche per , che non era parte nel procedimento Parte_3
n.21463/2016 avente ad oggetto opposizione a precetto, per il quale vanno quindi esaminate le doglianze mosse nel merito da parte appellante avverso l'impugnata sentenza. Le quali tuttavia non possono trovare accoglimento, per le ragioni che in appresso si espongono.
Quanto al primo motivo di gravame, con il quale la sentenza impugnata è stata censurata per aver il giudice di prime cure ritenuto priva di fondamento la contestazione concernente l'asserita invalidità del precetto per essere stato notificato privo di mandato ad litem, rileva il collegio trattarsi di eccezione afferente a profili formali, come tale riconducibile all'area dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art.617 cpc, che ex art.618 cpc non ammette impugnazione a mezzo di appello, ma solo con ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. Conseguentemente
l'appello sul punto va ritenuto inammissibile.
Col secondo motivo la parte appellante sottopone a censura il rigetto in sentenza dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per “duplicazione dei titoli”, negando sussistere interesse ad agire ex art.100 cpc. A tale riguardo, va premesso che il contratto di mutuo fondiario stipulato dalla con il sig. CP_2
(titolare della ditta individuale Parte_1 Parte_2
) il 20 marzo 2006 costituisce un titolo esecutivo stragiudiziale, che non
[...]
impedisce al creditore di ottenere per il medesimo credito un successivo titolo esecutivo di natura giudiziale. “Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto pagina 16 di 19 per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore” (Cass. n. 21768/2019). In ogni caso, come correttamente rilevato da parte appellata, è da ammettersi l'azione monitoria del creditore già munito di un titolo stragiudiziale, come il mutuo fondiario, sia perché ciò consente al creditore stesso “di iscrivere ipoteca giudiziale a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, anche su ulteriori beni del debitore diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente”, sia “perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore”. Nel caso di specie la banca ha richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al fine di munirsi di un titolo esecutivo anche nei confronti dei fideiussori, sig.ri Parte_3
e ed inoltre al fine di ottenere l'emissione di un titolo
[...] CP_1
esecutivo giudiziale, imprescindibile per l'iscrizione di ipoteca giudiziale su eventuali beni immobili del mutuatario (ulteriori rispetto a quelli già ipotecati), possibile anche in presenza di pagamento parziale, sia pure per importo ridotto rispetto a quello originario (mentre del tutto estranea alla fattispecie è l'invocata restrizione dell'ipoteca, ipotizzabile nel caso di sufficienza del valore dei beni residui a garantire le somme dovute). E' pertanto evidente la sussistenza dell'interesse ad agire.
E' manifestamente infondata l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per scopo apparente, di cui al terzo motivo, essendo pacifica e documentata l'acquisizione della disponibilità della somma erogata dalla mutuante ed essendo irrilevante la relativa destinazione ad opera del mutuatario. Nell'articolo 1 del contratto di mutuo si dà infatti atto dell'accredito dell'importo finanziato di €100.000,00 sul conto infruttifero n. 4946/7 intestato al mutuatario, con rilascio di ampia e definitiva quietanza. Mentre con ogni evidenza il mutuo fondiario non può assimilarsi a mutuo di scopo, non essendovi alcun obbligo a carico del mutuatario di impiego della somma ottenuta al fine specificato in contratto.
Nulla di utile è dedotto quanto alla presunta ricorrenza nella specie di usura soggettiva, mentre, quanto all'usura oggettiva, il tasso convenuto non eccede il TSU.
pagina 17 di 19 Le richieste formulate nelle conclusioni non accompagnate da specifica ed argomentata censura non possono esser prese in considerazione, giusta il disposto di cui all'art.342 cpc.
Per le considerazioni che precedono non necessita alcun approfondimento istruttorio.
Spese
Attesa la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione, e comunque la sua infondatezza, le spese di lite si regolano in applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Ne consegue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata nonché dell'intervenuta delle spese di Controparte_2 Controparte_4
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €.52.001,00 a €.260.000,00, come da dispositivo.
Preso atto dell'intervento di e del rigetto della richiesta di Controparte_4
estromissione della banca da essa formulata, la Corte dispone la compensazione per metà delle spese di lite fra parte appellante ed il terzo intervenuto, che si liquidano come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €.52.001,00 a €.260.000,00.
Atteso la dichiarazione di inammissibilità del gravame, si dispone a carico di parte appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater
DPR 115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile, perché tardivo, e in ogni caso infondato l'appello proposto da , e;
Parte_1 CP_1 Parte_3
-condanna , e a rifondere le spese Parte_1 CP_1 Parte_3
di lite del presente grado di giudizio in favore di per la Controparte_2 fase di studio, in €.2.977,00, per la fase introduttiva ed in €.1.911,00, alla fase pagina 18 di 19 istruttoria ed alla in €. 2.163,00 la fase decisoria, oltre spese Controparte_4
generali forfettarie, CPA 4% ed Iva;
Con duplicazione a carico di parte appellante del contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 19 di 19