TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1948 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. MOTTA DAMIANO;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. INGALA Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO; convenuto avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO e proprietari di un immobile facente parte di fabbricato di Pt_1 Parte_2
maggior consistenza, sito in Modica, Corso Umberto I n. 228/A - 230 P.T., censito al C.F. del detto Comune al foglio 231, particella 8166, sub. 16 z.c. 1, cat. C/1, cl.
7 della consistenza di 120 mq, con superficie catastale pari a mq 182 e R.C.E.
2.776,47, facente parte del condominio denominato " , hanno CP_1
impugnato la delibera condominiale del 3.6.2024 con cui sono stati approvati i lavori straordinari di parte della copertura condominiale (doc. 2 citazione).
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Con le note di trattazione scritta del 10 e del 14 gennaio 2025, le parti hanno rappresentato l'intervenuta conciliazione in sede di mediazione, producendo il relativo verbale e chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L'intervenuta composizione stragiudiziale della lite determina la cessazione della materia del contendere per venir meno della controversia. Le spese vanno compensate come concordemente richiesto dalle parti.
La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonostante il mancato previo rinvio per discussione e decisione perché le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza ulteriori adempimenti e ciò per pacifica giurisprudenza di legittimità deve essere fatto con sentenza: pertanto deve ritenersi che le parti abbiano discusso la causa per la decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Ragusa, 16/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1948 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. MOTTA DAMIANO;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. INGALA Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO; convenuto avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO e proprietari di un immobile facente parte di fabbricato di Pt_1 Parte_2
maggior consistenza, sito in Modica, Corso Umberto I n. 228/A - 230 P.T., censito al C.F. del detto Comune al foglio 231, particella 8166, sub. 16 z.c. 1, cat. C/1, cl.
7 della consistenza di 120 mq, con superficie catastale pari a mq 182 e R.C.E.
2.776,47, facente parte del condominio denominato " , hanno CP_1
impugnato la delibera condominiale del 3.6.2024 con cui sono stati approvati i lavori straordinari di parte della copertura condominiale (doc. 2 citazione).
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Con le note di trattazione scritta del 10 e del 14 gennaio 2025, le parti hanno rappresentato l'intervenuta conciliazione in sede di mediazione, producendo il relativo verbale e chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L'intervenuta composizione stragiudiziale della lite determina la cessazione della materia del contendere per venir meno della controversia. Le spese vanno compensate come concordemente richiesto dalle parti.
La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonostante il mancato previo rinvio per discussione e decisione perché le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza ulteriori adempimenti e ciò per pacifica giurisprudenza di legittimità deve essere fatto con sentenza: pertanto deve ritenersi che le parti abbiano discusso la causa per la decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Ragusa, 16/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)