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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1345/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6024/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230026014607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della Regione Sicilia, Dipartimento delle Finanze e del Credito, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dal convenuto Agente della riscossione e relativa a due ruoli emessi dall'Assessorato regionale a titolo di tassa auto Sicilia per l'anno 2020 e per un importo di Euro
357,66; lamentava al riguardo la decadenza e la prescrizione del diritto al recupero delle somme di denaro asseritamente dovute e l'omessa allegazione dei relativi atti prodromici;
concludeva di conseguenza
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva nel merito della controversia, produceva documentazione relativa alla notifica della cartella e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si costituiva l'Assessorato regionale.
Rigettata la previa richiesta d'inibitoria, all'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della ER è infondato.
Ed infatti il pagamento delle tasse automobilistiche è dovuto per effetto dell'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'azione dell'amministrazione finanziaria per il loro recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento (su quest'ultimo profilo cfr. l'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986 n.2, convertito con legge n.60 dello stesso anno).
Per di più, a partire dall'anno 2016 la notificazione della cartella non necessita dell'adozione di prodromici atti di accertamento perché, ai sensi della legge regionale siciliana n.16 dell'11 agosto 2015, come integrata dall'art.19 della successiva legge regionale n.24 del 5 dicembre 2016 che ha introdotto un comma 2 bis all'interno del suo art.2, è previsto che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo, decorsi i termini per l'eventuale ravvedimento spontaneo, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo (su alcune sollevate questioni di legittimità costituzionale in merito a detta disposizione di legge, questioni peraltro dichiarate inammissibili o non fondate, cfr. la sentenza n.152 dell'11 luglio 2018 della Corte Costituzionale, ove è chiosato nel senso che l'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla normativa regionale si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso d'inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali, senza significativi margini di discrezionalità interpretativa, e che, nel tempo, anche il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione).
Nel caso a mano il pagamento della tassa di circolazione dovuta per l'anno 2020 sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2023.
E in proposito l'Agente della riscossione ha provato che la contestata notifica della cartella di pagamento è avvenuta con lettera raccomandata spedita il 10 maggio 2023 e ricevuta il successivo 22 maggio, ben prima quindi della maturazione di qualsiasi prescrizione e senz'avere obbligo di notifica di un precedente accertamento.
Il ricorso in esame va pertanto rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni di lite, dell'impegno difensivo in concreto spiegato ma anche della prolissità delle depositate controdeduzioni.
La somma liquidata in favore dell'Agente della riscossione è già decurtata della riduzione del venti per cento prevista dall'art.15, comma 2 sexies, della legge n.546 del 1992 per l'assistenza in giudizio da parte di un proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna a rimborsare all'Agenzia delle Entrate- Riscossione le spese processuali, che liquida in Euro 180,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6024/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230026014607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della Regione Sicilia, Dipartimento delle Finanze e del Credito, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dal convenuto Agente della riscossione e relativa a due ruoli emessi dall'Assessorato regionale a titolo di tassa auto Sicilia per l'anno 2020 e per un importo di Euro
357,66; lamentava al riguardo la decadenza e la prescrizione del diritto al recupero delle somme di denaro asseritamente dovute e l'omessa allegazione dei relativi atti prodromici;
concludeva di conseguenza
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva nel merito della controversia, produceva documentazione relativa alla notifica della cartella e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si costituiva l'Assessorato regionale.
Rigettata la previa richiesta d'inibitoria, all'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della ER è infondato.
Ed infatti il pagamento delle tasse automobilistiche è dovuto per effetto dell'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'azione dell'amministrazione finanziaria per il loro recupero si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento (su quest'ultimo profilo cfr. l'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986 n.2, convertito con legge n.60 dello stesso anno).
Per di più, a partire dall'anno 2016 la notificazione della cartella non necessita dell'adozione di prodromici atti di accertamento perché, ai sensi della legge regionale siciliana n.16 dell'11 agosto 2015, come integrata dall'art.19 della successiva legge regionale n.24 del 5 dicembre 2016 che ha introdotto un comma 2 bis all'interno del suo art.2, è previsto che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo, decorsi i termini per l'eventuale ravvedimento spontaneo, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo (su alcune sollevate questioni di legittimità costituzionale in merito a detta disposizione di legge, questioni peraltro dichiarate inammissibili o non fondate, cfr. la sentenza n.152 dell'11 luglio 2018 della Corte Costituzionale, ove è chiosato nel senso che l'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla normativa regionale si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso d'inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali, senza significativi margini di discrezionalità interpretativa, e che, nel tempo, anche il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione).
Nel caso a mano il pagamento della tassa di circolazione dovuta per l'anno 2020 sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2023.
E in proposito l'Agente della riscossione ha provato che la contestata notifica della cartella di pagamento è avvenuta con lettera raccomandata spedita il 10 maggio 2023 e ricevuta il successivo 22 maggio, ben prima quindi della maturazione di qualsiasi prescrizione e senz'avere obbligo di notifica di un precedente accertamento.
Il ricorso in esame va pertanto rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni di lite, dell'impegno difensivo in concreto spiegato ma anche della prolissità delle depositate controdeduzioni.
La somma liquidata in favore dell'Agente della riscossione è già decurtata della riduzione del venti per cento prevista dall'art.15, comma 2 sexies, della legge n.546 del 1992 per l'assistenza in giudizio da parte di un proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna a rimborsare all'Agenzia delle Entrate- Riscossione le spese processuali, che liquida in Euro 180,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi