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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott. Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2087/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SPINA GIORGIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di modifica delle condizioni di divorzio depositata il 27/11/2025;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1. verserà a a titolo di concorso nel di lei mantenimento, ex Controparte_1 Parte_1 art. 5 L. 898/70 e succ. mod., la somma mensile di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno dieci di ogni mese, specificando che alla data del presente ricorso non vi sono arretrati tra le parti e che il Dott. CP_1 ha sempre corrisposto la suddetta somma, in accordo con la ex moglie dall'anno 2023.
pagina 1 di 2 2. si farà interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Controparte_1
Per (alias ) maggiorenne, studente economicamente non indipendente, Persona_1 CP_1 provvedendo in via diretta ad ogni sua esigenza, versando direttamente in mani della figlia un mensile fisso nella misura di € 700,00 (settecento/00), annualmente rivalutabile ex lege, fino al raggiungimento della autonomia economica.
3. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie in favore è posta a Persona_1 favore del Prof. che sosterrà i relativi esborsi. CP_1
4. riconosce in favore della signora e della figlia Controparte_1 Parte_1 [...]
Per
(alias ) il diritto di vedersi attribuito, nella misura del 10% ciascuna, il ricavato che Per_1 CP_1 deriverà al medesimo dalla cessione a qualunque titolo, in tutto o in parte, delle proprie partecipazioni societarie presenti e future, dandosi atto che, allo stato, lo stesso rientra nella compagine di “
[...]
con sede in America e “Brain&Care” con sede in Italia e, conseguentemente, si obbliga a CP_2 comunicare alla ex moglie e alla figlia ogni futuro mutamento.
5. Le parti concordano che il rientro della signora nel mondo del lavoro non ha e non avrà Parte_1 alcuna influenza sulla persistenza del diritto alla percezione dell'assegno di divorzio, come stabilito al superiore punto 1) fatta salva, come per legge, la possibilità di poter rimodulare il suddetto assegno, in ipotesi di sopravvenienza di comprovati cambiamenti della situazione dell'obbligato.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di avere come sopra definito tra loro ogni pendenza e che, con la esatta esecuzione delle condizioni concordate, le stesse non avranno nulla altro a pretendere uno dall'altra.
7. Spese di giudizio compensate”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: dispone che e si attengano alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Elisa Dai Checchi
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