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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2296/2024
VERBALE D'UDIENZA dell'11 febbraio 2025
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2296/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, alle ore 10.24 nessuno è presente;
Per parte resistente, l'avv. Marilangela Borgese per delega dell'avv. Cinzia
Lolli;
Per parte resistente , l'Avv. Alessandro Currò. CP_1
Le parti resistenti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Rocco Iemma (codice fiscale ), giusta procura C.F._2
in atti;
ricorrente
E
C.F.: – P.I.: Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Palmi Via Volta n. 2, sede dell'Agenzia rappresentato e CP_2
difeso dall' Avv. Cinzia Lolli (c.f. –pec C.F._3
t), in virtù di mandato generale alle liti 22 Email_1
marzo 2024 a rogito del dott. in atti Persona_1
resistente
E (P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Currò
(c.f. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249000959213000 recante l'avviso di addebito n. 39420220005101582000, emesso dall' Sede di Reggio Calabria CP_2
per il recupero di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, Gestione Commercianti, per l'anno per l'anno 2021, per complessivi euro 3.274,25 .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente, ha eccepito di essere stata iscritta alla
Gestione Commercianti, quale socio lavoratore al 50% e di avere effettuato la comunicazione unica d'impresa prot. n. RC/RI/PRA/2020/000014278/0200 del 7.7.2020, annotata in visura camerale di cessazione di ogni prestazione d'opera per la società, permanendo la mera qualifica di socio, a decorrere dal
31.12.2019 e, pertanto, di non essere obbligata alla Gestione Commercianti presso l' e al relativo obbligo contributivo. Parte ricorrente ha, infatti, CP_2
eccepito, inoltre, che dal 31 dicembre 2019 non collaborava più fattivamente al lavoro dell'impresa, sia per esigenze e ragioni personali, sia per scelte aziendali. Deduceva, inoltre che, perchè sorga l'obbligo dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti dell' e quindi dei relativi versamenti contributivi, CP_2
per il socio di s.n.c. non è sufficiente il solo requisito della responsabilità illimitata, ma è comunque richiesta la partecipazione personale al lavoro, allo svolgimento, cioè, dell'attività commerciale aziendale, intesa come attività lavorativa in concreto esercitata dalla persona fisica all'interno dell'impresa, così come accertato dal Tribunale di Palmi, con la sentenza n.570/2024, a firma della Dott.ssa Trunfio.
Pertanto, concludeva chiedendo:” accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti per l'anno 2021, per insussistenza del presupposto impositivo;
accertare e dichiarare quindi l'insussistenza del diritto dell' di procedere all'esecuzione Controparte_4
esattoriale per la riscossione dei contributi previdenziali di cui alle premesse e accessori, per l'importo oggetto di intimazione di euro 3.274,25; conseguentemente, dichiarare nullo e inefficace e/o annullare e/o revocare l'avviso di addebito n.
39420220005101582000, mai notificato, e l'intimazione di pagamento n.
09420249000959213000. Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario e con condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more venga indebitamente riscosso e relativi interessi. “
Regolarmente istituito il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva, CP_2
la decadenza dall'opposizione ex art. 617 cpc e 24, comma 5, del D.L.gs n.
46/1999, l'intangibilità del credito contributivo Pertanto, concludeva, chiedendo di” respingere il ricorso perché inammissibile. In subordine respingere il ricorso, in tutto o in parte perché infondato in fatto e diritto. Spese come per legge” .
Si costituiva anche l' , la quale eccepiva, in Controparte_4
via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta in quanto l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta era stato notificato e non opposto nei termini di legge. Nella specie, l' Controparte_5
ha notificato l'avviso di addebito n. 39420220005101582000 in data in data
30.01.2023 e , stante il mancato pagamento Controparte_4
delle somme dallo stesso portate nel termine prescritto, aveva notificato l'intimazione di pagamento per cui è causa in data 11.07.2024 , pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a ed anzi si precisa che l CP_1 [...]
dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità anche in punto CP_6
di spese processuali ove dovessero essere accertate in corso di causa irregolarità negli atti o nell'attività di competenza dell' . Controparte_5
Quindi, concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare legittimo l'iter procedimentale siccome espletato da 2) Ritenere e Controparte_4
dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile ad Controparte_4
per quanto imputabile esclusivamente ad e, per l'effetto, tenerla indenne da ogni CP_2
responsabilità anche in punto di spese processuali ove dovessero essere accertate irregolarità negli atti e/o nell'attività di competenza dell' Con Controparte_5
vittoria di spese, competenze ed onorari.”
La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta da parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art.24
D.L.gs n.46 del 1999 e risulta tempestivamente prodotta.
L'avviso di addebito impugnato, nasce dall'iscrizione della parte ricorrente per l'anno 2021, in considerazione della sola qualifica di socio, senza altra motivazione e senza alcun accertamento.
La disciplina da applicare al caso di specie è quella contenuta nell'art.29, comma 1 della legge 160/1975, che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano prevalentemente organizzate e/o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
-abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendità, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
-partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
-siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze e/o autorizzazioni o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Cassazione con la Sentenza resa a Sezioni Unite n.3240 del 12.02.2010 ha statuito che in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella gestione, di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il giudice deve accertare la partecipazione del socio, personalmente al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Quindi, affinchè possa ritenersi un soggetto obbligato a versare la contribuzione per cui è causa è necessario che lo stesso versi concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, essendo invece necessario che il socio svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr.
Tribunale Perugia, Sezione Lavoro 07.04.2016).
Passando al caso di specie occorre accertare se l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società fosse effettivamente caratterizzata da abitualità e prevalenza. Si rileva che il processo relativo a controversie per il pagamento di contributi previdenziali, benchè instaurato mediante opposizione ad avviso di accertamento, da luogo ad un giudizio ordinario sui diritti ed obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
L' nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma CP_2
quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò è onere dell'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_2
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente con riferimento agli anni in questione di iscrizione nella gestione dei commercianti .
Tanto detto si osserva che l'istituto previdenziale ben lungi dall'avere effettuato alcun accertamento in concreto sulla posizione del ricorrente, ha semplicemente desunto dalla qualità di socio che lo stesso svolgeva attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società.
In realtà per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell dei soci di CP_2
società, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, l'iscrizione per gli stessi alla gestione IVS, deve passare da un effettivo accertamento dell'attività svolta dallo stesso per la società.
Ed a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dalla parte opponente , anche in virtù della sentenza n.1570/2024 di questo tribunale che ha statuito in merito che difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione dei commercianti, non risultando, in atti, per l'anno 2021, lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi, relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Era onere dell'Ente previdenziale, quale attore sostanziale , allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente.
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato il valore della causa con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' con distrazione aa favore dell'avvocato, CP_2
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso;
- annulla l'avviso di addebito n. 39420220005101582000, emesso dall' Sede CP_2
di Reggio Calabria per il recupero di contributi IVS fissi o entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2021, per complessivi euro 3.274,25;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento delle spese di lite , che liquida in €. 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 11 febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2296/2024
VERBALE D'UDIENZA dell'11 febbraio 2025
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2296/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, alle ore 10.24 nessuno è presente;
Per parte resistente, l'avv. Marilangela Borgese per delega dell'avv. Cinzia
Lolli;
Per parte resistente , l'Avv. Alessandro Currò. CP_1
Le parti resistenti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Rocco Iemma (codice fiscale ), giusta procura C.F._2
in atti;
ricorrente
E
C.F.: – P.I.: Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Palmi Via Volta n. 2, sede dell'Agenzia rappresentato e CP_2
difeso dall' Avv. Cinzia Lolli (c.f. –pec C.F._3
t), in virtù di mandato generale alle liti 22 Email_1
marzo 2024 a rogito del dott. in atti Persona_1
resistente
E (P. IVA: , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Currò
(c.f. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249000959213000 recante l'avviso di addebito n. 39420220005101582000, emesso dall' Sede di Reggio Calabria CP_2
per il recupero di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, Gestione Commercianti, per l'anno per l'anno 2021, per complessivi euro 3.274,25 .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente, ha eccepito di essere stata iscritta alla
Gestione Commercianti, quale socio lavoratore al 50% e di avere effettuato la comunicazione unica d'impresa prot. n. RC/RI/PRA/2020/000014278/0200 del 7.7.2020, annotata in visura camerale di cessazione di ogni prestazione d'opera per la società, permanendo la mera qualifica di socio, a decorrere dal
31.12.2019 e, pertanto, di non essere obbligata alla Gestione Commercianti presso l' e al relativo obbligo contributivo. Parte ricorrente ha, infatti, CP_2
eccepito, inoltre, che dal 31 dicembre 2019 non collaborava più fattivamente al lavoro dell'impresa, sia per esigenze e ragioni personali, sia per scelte aziendali. Deduceva, inoltre che, perchè sorga l'obbligo dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti dell' e quindi dei relativi versamenti contributivi, CP_2
per il socio di s.n.c. non è sufficiente il solo requisito della responsabilità illimitata, ma è comunque richiesta la partecipazione personale al lavoro, allo svolgimento, cioè, dell'attività commerciale aziendale, intesa come attività lavorativa in concreto esercitata dalla persona fisica all'interno dell'impresa, così come accertato dal Tribunale di Palmi, con la sentenza n.570/2024, a firma della Dott.ssa Trunfio.
Pertanto, concludeva chiedendo:” accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti per l'anno 2021, per insussistenza del presupposto impositivo;
accertare e dichiarare quindi l'insussistenza del diritto dell' di procedere all'esecuzione Controparte_4
esattoriale per la riscossione dei contributi previdenziali di cui alle premesse e accessori, per l'importo oggetto di intimazione di euro 3.274,25; conseguentemente, dichiarare nullo e inefficace e/o annullare e/o revocare l'avviso di addebito n.
39420220005101582000, mai notificato, e l'intimazione di pagamento n.
09420249000959213000. Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario e con condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more venga indebitamente riscosso e relativi interessi. “
Regolarmente istituito il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva, CP_2
la decadenza dall'opposizione ex art. 617 cpc e 24, comma 5, del D.L.gs n.
46/1999, l'intangibilità del credito contributivo Pertanto, concludeva, chiedendo di” respingere il ricorso perché inammissibile. In subordine respingere il ricorso, in tutto o in parte perché infondato in fatto e diritto. Spese come per legge” .
Si costituiva anche l' , la quale eccepiva, in Controparte_4
via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta in quanto l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta era stato notificato e non opposto nei termini di legge. Nella specie, l' Controparte_5
ha notificato l'avviso di addebito n. 39420220005101582000 in data in data
30.01.2023 e , stante il mancato pagamento Controparte_4
delle somme dallo stesso portate nel termine prescritto, aveva notificato l'intimazione di pagamento per cui è causa in data 11.07.2024 , pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a ed anzi si precisa che l CP_1 [...]
dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità anche in punto CP_6
di spese processuali ove dovessero essere accertate in corso di causa irregolarità negli atti o nell'attività di competenza dell' . Controparte_5
Quindi, concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare legittimo l'iter procedimentale siccome espletato da 2) Ritenere e Controparte_4
dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile ad Controparte_4
per quanto imputabile esclusivamente ad e, per l'effetto, tenerla indenne da ogni CP_2
responsabilità anche in punto di spese processuali ove dovessero essere accertate irregolarità negli atti e/o nell'attività di competenza dell' Con Controparte_5
vittoria di spese, competenze ed onorari.”
La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta da parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art.24
D.L.gs n.46 del 1999 e risulta tempestivamente prodotta.
L'avviso di addebito impugnato, nasce dall'iscrizione della parte ricorrente per l'anno 2021, in considerazione della sola qualifica di socio, senza altra motivazione e senza alcun accertamento.
La disciplina da applicare al caso di specie è quella contenuta nell'art.29, comma 1 della legge 160/1975, che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano prevalentemente organizzate e/o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
-abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendità, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
-partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
-siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze e/o autorizzazioni o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Cassazione con la Sentenza resa a Sezioni Unite n.3240 del 12.02.2010 ha statuito che in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella gestione, di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il giudice deve accertare la partecipazione del socio, personalmente al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Quindi, affinchè possa ritenersi un soggetto obbligato a versare la contribuzione per cui è causa è necessario che lo stesso versi concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, essendo invece necessario che il socio svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr.
Tribunale Perugia, Sezione Lavoro 07.04.2016).
Passando al caso di specie occorre accertare se l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società fosse effettivamente caratterizzata da abitualità e prevalenza. Si rileva che il processo relativo a controversie per il pagamento di contributi previdenziali, benchè instaurato mediante opposizione ad avviso di accertamento, da luogo ad un giudizio ordinario sui diritti ed obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
L' nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma CP_2
quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò è onere dell'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_2
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente con riferimento agli anni in questione di iscrizione nella gestione dei commercianti .
Tanto detto si osserva che l'istituto previdenziale ben lungi dall'avere effettuato alcun accertamento in concreto sulla posizione del ricorrente, ha semplicemente desunto dalla qualità di socio che lo stesso svolgeva attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società.
In realtà per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell dei soci di CP_2
società, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, l'iscrizione per gli stessi alla gestione IVS, deve passare da un effettivo accertamento dell'attività svolta dallo stesso per la società.
Ed a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dalla parte opponente , anche in virtù della sentenza n.1570/2024 di questo tribunale che ha statuito in merito che difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione dei commercianti, non risultando, in atti, per l'anno 2021, lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi, relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Era onere dell'Ente previdenziale, quale attore sostanziale , allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente.
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato il valore della causa con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' con distrazione aa favore dell'avvocato, CP_2
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso;
- annulla l'avviso di addebito n. 39420220005101582000, emesso dall' Sede CP_2
di Reggio Calabria per il recupero di contributi IVS fissi o entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2021, per complessivi euro 3.274,25;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento delle spese di lite , che liquida in €. 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 11 febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo