Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026REG.PROV.COLL.
N. 03220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2024, proposto da
PR - Associazione Provider Indipendenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito e Maria Sole Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Molino, Stefano Previti, Giuseppe Rossi e Vincenzo Colarocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Bruno Ghirardi, Paola Pezzali e Stefano Previti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Bruno Ghirardi e Stefano Previti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Itsright S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 1223/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
Vista la rinunzia all’appello formulata da parte appellante il 22 dicembre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. AN ON e udito l’avv. Enzo Perrettini in sostituzione dell'avvocato Paolo Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera n. 490/18/CONS, pubblicata sul sito istituzionale in data 18 ottobre 2018, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in seguito anche solo A.G.COM. o anche l’“Autorità”) ha apportato alcune modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 approvato con la precedente delibera n. 680/13/CONS.
2. Con ricorso introduttivo notificato il 17 dicembre 2018 e depositato il 28 dicembre 2018 PR - Associazione provider indipendenti – Confcommercio (in seguito anche solo “PR”), associazione di categoria di operatori di comunicazione elettronica di servizi accessibili al pubblico che rappresenta circa 200 I.S.P. (Internet Service Provider), ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, domandone l’annullamento:
- la suddetta delibera A.G.COM. n. 490/18/CONS;
- gli allegati A e B alla predetta delibera n. 490/18/CONS,
- la delibera A.G.COM. n.8/18/CONS del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto “Consultazione pubblica sullo schema di proposte di modifica al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS”.
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 70/03 in relazione alla legge n. 633/41 ;
2) Violazione e falsa applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 70/03. Inesistenza e/o nullità dell’atto per usurpazione del potere giudiziario. Violazione dell’art 23, della Costituzione. Violazione degli artt. 2,21, 41, della Costituzione ;
3) Illegittimità del regolamento per violazione comunitaria derivata. Violazione di legge indiretta del Regolamento di cui alla Delibera 490/2018, per contrarietà della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -Legge europea 2017” e, in particolare, dell’art. 2, rubricato “Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”, oltre a quanto previsto dalle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE” ;
4) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione all’art. 9 bis dell’allegato A alla delibera. Illogicità della motivazione per contrarietà dell’art. 9 bis con l’art. 9 del regolamento 680/2013 coordinato, eccesso di poter per mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Incompetenza relativa della “direzione” ad emettere provvedimenti di competenza dell’Autorità stessa. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione agli art. 7, comma 1 e 2, e art. 15 allegato a alla delibera 680/2013, coordinata con la delibera 490/2018. Violazione dei principi di cui agli artt. 2 e 24, II comma, della Costituzione. Istanza di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per di cui all’art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ;
5) Eccesso di potere dell’AGCOM e difetto di proporzionalità: violazione del principio di imparzialità nel porre a carico solo degli operatori di comunicazione elettronica l’onere economico degli ordini di AGCOM. Mancata comparazione degli interessi coinvolti, sviamento. Ingiustizia manifesta .
PR ha, inoltre, chiesto al T.A.R. di disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
3. Con delibera n. 189/23/Cons, pubblicata sul sito istituzionale in data 31 luglio 2023 A.G.COM. ha apportato ulteriori modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera680/13/Cons”.
4. Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 16 ottobre 2023 e depositato lo stesso giorno PR ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, domandone l’annullamento, anche i seguenti atti:
- la suddetta delibera A.G.COM. n. 189/23/Cons;
- gli allegati A e B alla predetta delibera n. 189/23/Cons,
3.1 Tali primi motivi aggiunti sono stati affidati alle seguenti doglianze:
1) illegittimità derivata per i motivi oggetto del ricorso principale ;
2) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione all’art 9 bis regolamento 680/2013, come modificato da AGCOM a seguito della legge 14 luglio 2023, n. 93 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione: in vigore dall’8.8.2023. Illogicità della motivazione per contrarietà dell’art. 9 bis con l’art. 9 del regolamento 680/2013. Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere; Incompetenza relativa della “direzione” ad emettere provvedimenti di competenza dell’Autorità stessa. Violazione dei principi di cui all’art 2 e 24, II comma, della Costituzione. Violazione dei principi dell’effettività del ricorso giurisdizionale, previsti dall’art 19 Carta di Nizza e 47, Trattato dell’Unione Europea. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione agliart 7, comma 1 e 2, e art 15 allegato B, nel testo coordinato al Regolamento680/2013. 7 Violazione dei principi di cui all’art 2 e 24, II comma, della Costituzione. Violazione dei principi dell’effettività del ricorso giurisdizionale, previsti dall’art 19 della Carta di Nizza e 47 del Trattato dell’Unione Europea. Istanza di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e art 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ;
3) Violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui all’art 14, 15 e 16, del decreto legislativo 70/2003, di recepimento del Regolamento 680/2013, come modificato dalla delibera 490/2018 e dalla delibera 189/2023, in particolare dell’art 9 bis, commi quater e quinquies. Illegittimità comunitaria di quanto previsto dall’art 2 e 6, della legge 14 luglio 2023, n 93, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione .
PR ha altresì formulato, in tali motivi aggiunti, un’istanza istruttoria finalizzata ad ottenere l’acquisizione di “qualsiasi documento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale alla Delibera n. 189/2023/CONS, emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed in particolare le richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot. n. 0106318), come citate a pag 10 della Delibera 189/2023”; nonché l’esibizione della “notifica di regola tecnica effettuata ai sensi della citata direttiva 2015/1535/UE e le richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot.n. 0106318), come citate a pag 10 della Delibera 189/2023”.
4. Con ordinanza presidenziale n. 6796 del 17 ottobre 2023 tale istanza è stata accolta “nella parte in cui vengono specificati gli elementi documentali ritenuti a tale finalità utili (non quindi, pertanto, relativamente alla generica indicazione di “qualsiasi documento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale alla Delibera n.189/2023/CONS, emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”)” ed è stato, pertanto, ordinato ad A.G.COM. di provvedere al deposito della relativa documentazione.
A.G.COM. vi ha provveduto in data 13 dicembre 2023.
5. In conseguenza degli elementi emersi dalla disposta istruttoria, PR ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 gennaio 2024 e depositato lo stesso, domandando l’annullamento anche dei seguenti atti:
- della delibera A.G.COM. n. 190/23/CONS del 26.7.2023, avente ad oggetto la “Autorizzazione all’accettazione dell’atto pubblico di donazione avente ad oggetto il software di gestione della piattaforma machine to machine denominato Piracy Shield”;
- della delibera A.G.COM. n.321/23/CONS, avente ad oggetto la “Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/cons attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”, pubblicata in data 8 dicembre 2023;
- dei manuali d’uso della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera A.G.COM. n. 189/23/cons attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93, ed i relativi addendum;
- dell’atto di donazione, non pubblicato né conosciuto e non conoscibile, mediante il quale la lega Calcio serie A avrebbe donato all’A.G.COM. la piattaforma tecnologica sviluppata dalla start-up dello studio legale Previti.
5.1 A sostegno di tali secondi motivi aggiunti sono state dedotte le doglianze così indicate:
1) illegittimità derivata per i motivi oggetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti del 16.10.2023 ;
2) Violazione dell’art 9 bis della delibera 189/2023 e degli art 2, 5 e 6 della legge 14 luglio 2023, n 93, come modificato dal D.L. 15settembre 2023, n. 123, con L. 13 novembre 2023, n. 159 (G.U. n. 266 del 14novembre 2023), delle disposizioni di cui all’art 1, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ;
3) Violazione di legge per contrarietà della Delibera n.321/23/CONS Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/cons attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 8 dicembre 2023 e non notificato, e dei Manuali tecnici mai pubblicati, rispetto agli art 32 legge 69/2009 e art 12 d.lgs. n.33/2013 ;
4) Sviamento di potere. Contrarietà ai principi dell’evidenza pubblica e della necessaria esclusione di interesse economico del donante in relazione alla donazione della piattaforma tecnologica e di cui alla Delibera n. 321/23/CONS Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/cons attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 8 dicembre 2023;
5) Violazione della Delibera 321/2023, dell’atto di donazione della piattaforma e dei relativi manuali esplicativi, a quanto previsto dall’art 68 e 69 del codice dell’Amministrazione digitale, nonché a quanto previsto dalla Determinazione AGID n. 115/2019 del 9 maggio 2019 -Adozione delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, pubblicate in Gazzetta ufficiale, serie generalen.119 del 23 maggio 2019 ;
6) Violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza di cui all’art 3 Cost, dell’art 2, comma 7, e 5 della legge 14 luglio2023, n. 93, come modificato dal D.L. 15 settembre 2023, n.123, con legge 13 novembre 2023, n. 159 (G.U. n. 266 del 14 novembre 2023), rispetto alla sanzione amministrativa prevista .
6. Si è costituita in giudizio, con intervento ad opponendum la FAPAV– Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e ì Multimediali.
Sempre con intervento ad opponendum , si sono costituite in giudizio la Lega nazionale professionisti serie B (e la Lega nazionale professionisti serie A, tutte chiedendo l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso come integrato da motivi aggiunti.
7. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il T.A.R. ha pronunciato sentenza ex art. 60 c.p.a. respingendo il ricorso come integrato da motivi aggiunti.
8. Ora, con ricorso notificato il 20 aprile 2024 e depositato lo stesso giorno, PR ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
8.1 Il gravame è stato affidato ai motivi così rubricati:
1) Error in iudicando. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto. Violazione dei principi di cui all'art 2 e 24, 2° comma, della Costituzione. Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. Omissione di pronuncia sulla relativa pregiudiziale comunitaria ;
2) Error in iudicando, in relazione alle disposizioni di cui alla delibera 189/2024 e 321/2023. Omessa motivazione su punto. Omessa pronuncia con riferimento alla notifica della Delibera 189 e delibera 323 alla Commissione Europea quanto ai motivi aggiunti ;
3) Error in iudicando. Violazione dell’art 34, 2 comma CPA. Omessa pronuncia con riferimento ai motivi aggiunti. Motivazione erronea in riferimento all’inammissibilità dell’impugnazione delle Delibere 189, 190 e 321/2023 ;
4) Error in Iudicando. Violazione del principio di riserva di legge in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei provider, in relazione al sesto motivo dei motivi aggiunti in primo grado ovvero della violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni previste dal regolamento. Perplessità e contraddittorietà della motivazione .
9. Nelle date, rispettivamente, del 23 aprile, 17 maggio e 20 maggio 2024, A.G.COM., Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Nazionale Professionisti Seria A si sono costituiti in giudizio.
9.1 Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Nazionale Professionisti Seria A hanno, con la memoria di costituzione, anche riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. le seguenti eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado:
1) sull’ inammissibilità del III motivo del secondo atto di motivi aggiunti ;
2) sull’ inammissibilità del IV motivo del secondo atto di motivi aggiunti .
10. Il 17 dicembre 2025 la difesa erariale ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. chiedendo la reiezione del gravame.
11. Il 19 dicembre 2025 FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello.
11.1 Il 24 dicembre 2025 a stessa ha depositato memorie difensive.
12. Con atto depositato il 22 dicembre 2025 e notificato alle altre parti ASSOPROVIDER ha formulato rinuncia ex art. 84 c.p.a. all’appello chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
13. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
2. Ed invero, con il menzionato atto notificato a mezzo P.E.C. alle altre parti, l’appellante ha formulato rituale rinuncia al ricorso.
Pertanto, rilevato che nessuna delle parti costituite si è opposta alla rinuncia, va dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
3. Per tutto quanto innanzi esposto, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a., il presente giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
4. Sussistono nondimeno, in ragione della non opposizione delle altre parti e della consistenza delle censure dedotte, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD ET, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
AN ON, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | AD ET |
IL SEGRETARIO