Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 667
CS
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 70/03 in relazione alla legge n. 633/41

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 70/03. Inesistenza e/o nullità dell’atto per usurpazione del potere giudiziario. Violazione dell’art 23, della Costituzione. Violazione degli artt. 2,21, 41, della Costituzione

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità del regolamento per violazione comunitaria derivata. Violazione di legge indiretta del Regolamento di cui alla Delibera 490/2018, per contrarietà della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -Legge europea 2017” e, in particolare, dell’art. 2, rubricato “Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”, oltre a quanto previsto dalle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione all’art. 9 bis dell’allegato A alla delibera. Illogicità della motivazione per contrarietà dell’art. 9 bis con l’art. 9 del regolamento 680/2013 coordinato, eccesso di poter per mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Incompetenza relativa della “direzione” ad emettere provvedimenti di competenza dell’Autorità stessa. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione agli art. 7, comma 1 e 2, e art. 15 allegato a alla delibera 680/2013, coordinata con la delibera 490/2018. Violazione dei principi di cui agli artt. 2 e 24, II comma, della Costituzione. Istanza di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per di cui all’art 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere dell’AGCOM e difetto di proporzionalità: violazione del principio di imparzialità nel porre a carico solo degli operatori di comunicazione elettronica l’onere economico degli ordini di AGCOM. Mancata comparazione degli interessi coinvolti, sviamento. Ingiustizia manifesta

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Motivi del ricorso principale

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per i motivi oggetto del ricorso principale

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione all’art 9 bis regolamento 680/2013, come modificato da AGCOM a seguito della legge 14 luglio 2023, n. 93. Illogicità della motivazione per contrarietà dell’art. 9 bis con l’art. 9 del regolamento 680/2013. Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere; Incompetenza relativa della “direzione” ad emettere provvedimenti di competenza dell’Autorità stessa. Violazione dei principi di cui all’art 2 e 24, II comma, della Costituzione. Violazione dei principi dell’effettività del ricorso giurisdizionale, previsti dall’art 19 Carta di Nizza e 47, Trattato dell’Unione Europea. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto in relazione agliart 7, comma 1 e 2, e art 15 allegato B, nel testo coordinato al Regolamento680/2013. 7 Violazione dei principi di cui all’art 2 e 24, II comma, della Costituzione. Violazione dei principi dell’effettività del ricorso giurisdizionale, previsti dall’art 19 della Carta di Nizza e 47 del Trattato dell’Unione Europea. Istanza di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e art 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui all’art 14, 15 e 16, del decreto legislativo 70/2003, di recepimento del Regolamento 680/2013, come modificato dalla delibera 490/2018 e dalla delibera 189/2023, in particolare dell’art 9 bis, commi quater e quinquies. Illegittimità comunitaria di quanto previsto dall’art 2 e 6, della legge 14 luglio 2023, n 93, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per i motivi oggetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti del 16.10.2023

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione dell’art 9 bis della delibera 189/2023 e degli art 2, 5 e 6 della legge 14 luglio 2023, n 93, come modificato dal D.L. 15settembre 2023, n. 123, con L. 13 novembre 2023, n. 159, delle disposizioni di cui all’art 1, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 e della direttiva(UE) 2015/1535

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione di legge per contrarietà della Delibera n.321/23/CONS e dei Manuali tecnici rispetto agli art 32 legge 69/2009 e art 12 d.lgs. n.33/2013

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Sviamento di potere. Contrarietà ai principi dell’evidenza pubblica e della necessaria esclusione di interesse economico del donante in relazione alla donazione della piattaforma tecnologica e di cui alla Delibera n. 321/23/CONS

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione della Delibera 321/2023, dell’atto di donazione della piattaforma e dei relativi manuali esplicativi, a quanto previsto dall’art 68 e 69 del codice dell’Amministrazione digitale, nonché a quanto previsto dalla Determinazione AGID n. 115/2019

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza di cui all’art 3 Cost, dell’art 2, comma 7, e 5 della legge 14 luglio2023, n. 93, come modificato dal D.L. 15 settembre 2023, n.123, con legge 13 novembre 2023, n. 159 rispetto alla sanzione amministrativa prevista

    La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

  • Altro
    Error in iudicando. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certezza del diritto. Violazione dei principi di cui all'art 2 e 24, 2° comma, della Costituzione. Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. Omissione di pronuncia sulla relativa pregiudiziale comunitaria

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia.

  • Altro
    Error in iudicando, in relazione alle disposizioni di cui alla delibera 189/2024 e 321/2023. Omessa motivazione su punto. Omessa pronuncia con riferimento alla notifica della Delibera 189 e delibera 323 alla Commissione Europea quanto ai motivi aggiunti

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia.

  • Altro
    Error in iudicando. Violazione dell’art 34, 2 comma CPA. Omessa pronuncia con riferimento ai motivi aggiunti. Motivazione erronea in riferimento all’inammissibilità dell’impugnazione delle Delibere 189, 190 e 321/2023

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia.

  • Altro
    Error in Iudicando. Violazione del principio di riserva di legge in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei provider, in relazione al sesto motivo dei motivi aggiunti in primo grado ovvero della violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni previste dal regolamento. Perplessità e contraddittorietà della motivazione

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 667
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 667
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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