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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/07/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza cartolare la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. RG 7330/2024 promossa
DA
, rapp. e dif. Dall'avv.to DONNARUMMA MARIA e ANTONIO Parte_1 GIONGATI , con domicilio eletto come da ricorso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18/12/2024 il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. All' odierna udienza, all' esito della discussione/deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza. Il ricorrente in sede di Atp chiedeva il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale dal 74% al 100% a fronte del riconoscimento dell'invalidità al 50% della commissione medica. Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l'istante non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio invocato e riconosceva il 60% di invalidità. Ha concluso valutando il diabete mellito applicando il codice di riferimento 9309 per analogia, e valutando la sua recente insorgenza e l'esiguità delle complicanze;
la cardiopatia in una classe intermedia tra I e II applicando una percentuale mediana di invalidità; la sindrome depressiva è stata valutata come lieve, non essendovi alcun documento in atti che la valuti come media come allegato nel ricorso in opposizione;
anche l'osteoartite è stata valutata applicando il codice 7010 per analogia. Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti del ctu, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella misura indicata non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. La natura della controversia, la dichiarazione in atti ex art 152 disp. att. c.p.c. e le ragioni poste a base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso in quanto inammissibile;
b) omologa l'accertamento sanitario richiesto nel procedimento RG 7962/23, secondo le risultanze indicate nella consulenza tecnica;
c) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa Cristina Giusti
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza cartolare la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. RG 7330/2024 promossa
DA
, rapp. e dif. Dall'avv.to DONNARUMMA MARIA e ANTONIO Parte_1 GIONGATI , con domicilio eletto come da ricorso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18/12/2024 il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. All' odierna udienza, all' esito della discussione/deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza. Il ricorrente in sede di Atp chiedeva il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale dal 74% al 100% a fronte del riconoscimento dell'invalidità al 50% della commissione medica. Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l'istante non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio invocato e riconosceva il 60% di invalidità. Ha concluso valutando il diabete mellito applicando il codice di riferimento 9309 per analogia, e valutando la sua recente insorgenza e l'esiguità delle complicanze;
la cardiopatia in una classe intermedia tra I e II applicando una percentuale mediana di invalidità; la sindrome depressiva è stata valutata come lieve, non essendovi alcun documento in atti che la valuti come media come allegato nel ricorso in opposizione;
anche l'osteoartite è stata valutata applicando il codice 7010 per analogia. Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti del ctu, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella misura indicata non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. La natura della controversia, la dichiarazione in atti ex art 152 disp. att. c.p.c. e le ragioni poste a base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso in quanto inammissibile;
b) omologa l'accertamento sanitario richiesto nel procedimento RG 7962/23, secondo le risultanze indicate nella consulenza tecnica;
c) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa Cristina Giusti