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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Prato
Sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 927/2025 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv. Maria Cristina Ciafrè C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso integrato da verbale di udienza del 17.09.2025.
Il Pubblico Ministero:> del 29.07.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 separazione personale, dando atto di essersi sposati a San Piero a Sieve (FI), il 09.06.2001, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato dai coniugi è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti è nata la figlia Per_1 in data 04.12.2006, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3) che la
[...] famiglia è, altresì, composta da un cane di razza OT Romagnolo, di nome ”, Per_2 identificato dal microchip n. 380261011706104; 4) che i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti;
5) che la casa familiare è sita in Prato, Via
Banchelli n. 58, ed è di proprietà esclusiva del sig. 6) che tra le parti sono da tempo Pt_1 sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza, venendo meno la comunione materiale e spirituale, e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
All'udienza del 17.09.2025 le parti hanno modificato il ricorso e concluso per l'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Affidamento della prole – Essendo la figlia maggiorenne, nulla si ha da disporre in ordine all'affidamento della stessa.
Mantenimento della prole – Le parti hanno provveduto a regolare le modalità di mantenimento della figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, e il Collegio ritiene che le predette modalità siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
pagina 2 di 6 Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Ulteriori pattuizioni – Infine, il Collegio si limita a prendere atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati a San Piero a Sieve (FI), il 09.06.2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 106, Parte II, Serie B, anno 2001;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 manterrà residenza e collocazione stabile nell'immobile di Prato in Via Banchelli
n. 58.
3. In considerazione dell'assenza di rapporti conflittuali tra genitori e del reciproco spirito di collaborazione nella cura e nel mantenimento della figlia Per_1
(comunque maggiorenne, benché economicamente non autosufficiente) e nella gestione della casa;
vista l'intenzione dei genitori di non stravolgere alla figlia il proprio contesto abitativo, la propria quotidianità e abitudini di vita, di studio e di relazioni;
stante la conformazione e ampiezza degli spazi della casa familiare (in
Via Banchelli n. 58, Prato), detto immobile rimarrà in godimento ed uso continuativo della figlia mentre i genitori – l'uno proprietario esclusivo, Per_1
l'altra titolare di diritto di abitazione – si alterneranno nella permanenza presso l'immobile sito a Prato in Via Banchelli n. 58, secondo un meccanismo rotativo pagina 3 di 6 funzionale, oltre che alla frequentazione della figlia, anche al suo mantenimento. In via indicativa, e salve modifiche concordate fra le parti, la settimana di presenza presso la (già) casa familiare inizierà per uno dei genitori dalla cena della domenica sino al venerdì successivo, cena esclusa, e così via a seguire per l'altro genitore. I genitori concorderanno fra loro e con la figlia gli eventuali periodi che ciascuno trascorrerà con lei durante le ferie natalizie, pasquali ed estive, tenendo conto delle rispettive esigenze di ognuno e della volontà della figlia.
4. Stante quanto convenuto ai predetti punti 3) e 4), entrambi i ricorrenti manterranno temporaneamente la propria residenza a Prato in Via Banchelli n. 58, alternando il diverso domicilio presso le rispettive famiglie di origine, ossia: quanto a in Via Cecconi n. 27 a Prato;
quanto a in Parte_1 Parte_2
Via F. Filzi n. 7B a Prato.
5. Entrambi i ricorrenti si faranno carico, ciascuno nella misura del 50%, del mantenimento ordinario e straordinario riguardante la figlia, secondo la ripartizione e le modalità contenute nelle Linee Guida del CNF del 2017, che i genitori dichiarano di aver letto e di ben conoscere ed accettare;
in linea di massima a tal fine, ove non diversamente stabilito in base all'entità e tipologia della singola spesa, i genitori provvederanno ad anticipare tali spese durante i periodi di permanenza con la figlia e ad effettuare fra loro conguaglio trimestrale con documentazione giustificativa di spesa. Il rimborso, da parte di chi vi risulterà tenuto all'altro genitore, dovrà avvenire entro 10 giorni dal conguaglio.
6. L' Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 230/21, ove ammesso e richiesto, verrà destinato al 50% in favore di ciascuno dei genitori, con comune collaborazione delle parti per l'effettuazione dei relativi incombenti funzionali al suo ottenimento. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali collegate alle spese sanitarie intestate e riguardanti la figlia in ragione del 50% ciascuno. Per_1
8. I ricorrenti rinunciano allo stato ad ogni altra reciproca pretesa di mantenimento, stante la rispettiva autosufficienza economica.
9. Il cane di nome , rimarrà a convivere con presso Per_2 Persona_1
l'immobile di Via Banchelli n. 58 a Prato;
entrambi i ricorrenti se ne prenderanno cura quando presenti nell'immobile, unitamente alla figlia e sosterranno Per_1
pagina 4 di 6 in parti uguali tutte le spese riguardanti l'animale, con conguaglio trimestrale, previa esibizione di relativi giustificativi di pagamento. All'esito del conguaglio, il rimborso dall'uno all'altro ricorrente, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni.
11. Stante quanto convenuto al punto 3), gli arredi, la mobilia ed i suppellettili di cui alla lettera c) in premessa permarranno nella casa familiare per consentirne un adeguato godimento.”;
3) prende atto delle seguenti condizioni: “7. Con riferimento all'immobile di Via
Banchelli n. 58 a Prato, il pagamento del residuo mutuo corrente rimarrà a carico esclusivo del proprietario mediante addebito delle relative rate su Parte_1 conto corrente cointestato tuttora acceso presso filiale di Via Valentini a CP_1
Prato. A tal proposito si impegna a non disporre in nessun caso in Parte_2 via autonoma del predetto conto corrente (Iban [...]), la cui gestione resterà pertanto in capo unicamente a Le utenze Parte_1 riguardanti l'immobile rimarranno intestate a e tutte le spese relative Parte_2 all'abitazione familiare (utenze, manutenzione caldaia, assicurazione, Tari etc.) verranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le medesime dovranno essere rimborsate entro 10 giorni, da chi vi sarà tenuto in favore dell'altro, all'esito di conguaglio trimestrale utilizzando documenti giustificativi di spesa.
10. In ordine all'uso delle autovetture di rispettiva proprietà, vista la diversa tipologia e condizione delle stesse, i ricorrenti acconsentono sin da ora, ove necessario, l'uso reciproco dei rispettivi mezzi. ”;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Prato
Sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 927/2025 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv. Maria Cristina Ciafrè C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso integrato da verbale di udienza del 17.09.2025.
Il Pubblico Ministero:
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 separazione personale, dando atto di essersi sposati a San Piero a Sieve (FI), il 09.06.2001, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato dai coniugi è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti è nata la figlia Per_1 in data 04.12.2006, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3) che la
[...] famiglia è, altresì, composta da un cane di razza OT Romagnolo, di nome ”, Per_2 identificato dal microchip n. 380261011706104; 4) che i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti;
5) che la casa familiare è sita in Prato, Via
Banchelli n. 58, ed è di proprietà esclusiva del sig. 6) che tra le parti sono da tempo Pt_1 sorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza, venendo meno la comunione materiale e spirituale, e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
All'udienza del 17.09.2025 le parti hanno modificato il ricorso e concluso per l'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Affidamento della prole – Essendo la figlia maggiorenne, nulla si ha da disporre in ordine all'affidamento della stessa.
Mantenimento della prole – Le parti hanno provveduto a regolare le modalità di mantenimento della figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, e il Collegio ritiene che le predette modalità siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
pagina 2 di 6 Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Ulteriori pattuizioni – Infine, il Collegio si limita a prendere atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati a San Piero a Sieve (FI), il 09.06.2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 106, Parte II, Serie B, anno 2001;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 manterrà residenza e collocazione stabile nell'immobile di Prato in Via Banchelli
n. 58.
3. In considerazione dell'assenza di rapporti conflittuali tra genitori e del reciproco spirito di collaborazione nella cura e nel mantenimento della figlia Per_1
(comunque maggiorenne, benché economicamente non autosufficiente) e nella gestione della casa;
vista l'intenzione dei genitori di non stravolgere alla figlia il proprio contesto abitativo, la propria quotidianità e abitudini di vita, di studio e di relazioni;
stante la conformazione e ampiezza degli spazi della casa familiare (in
Via Banchelli n. 58, Prato), detto immobile rimarrà in godimento ed uso continuativo della figlia mentre i genitori – l'uno proprietario esclusivo, Per_1
l'altra titolare di diritto di abitazione – si alterneranno nella permanenza presso l'immobile sito a Prato in Via Banchelli n. 58, secondo un meccanismo rotativo pagina 3 di 6 funzionale, oltre che alla frequentazione della figlia, anche al suo mantenimento. In via indicativa, e salve modifiche concordate fra le parti, la settimana di presenza presso la (già) casa familiare inizierà per uno dei genitori dalla cena della domenica sino al venerdì successivo, cena esclusa, e così via a seguire per l'altro genitore. I genitori concorderanno fra loro e con la figlia gli eventuali periodi che ciascuno trascorrerà con lei durante le ferie natalizie, pasquali ed estive, tenendo conto delle rispettive esigenze di ognuno e della volontà della figlia.
4. Stante quanto convenuto ai predetti punti 3) e 4), entrambi i ricorrenti manterranno temporaneamente la propria residenza a Prato in Via Banchelli n. 58, alternando il diverso domicilio presso le rispettive famiglie di origine, ossia: quanto a in Via Cecconi n. 27 a Prato;
quanto a in Parte_1 Parte_2
Via F. Filzi n. 7B a Prato.
5. Entrambi i ricorrenti si faranno carico, ciascuno nella misura del 50%, del mantenimento ordinario e straordinario riguardante la figlia, secondo la ripartizione e le modalità contenute nelle Linee Guida del CNF del 2017, che i genitori dichiarano di aver letto e di ben conoscere ed accettare;
in linea di massima a tal fine, ove non diversamente stabilito in base all'entità e tipologia della singola spesa, i genitori provvederanno ad anticipare tali spese durante i periodi di permanenza con la figlia e ad effettuare fra loro conguaglio trimestrale con documentazione giustificativa di spesa. Il rimborso, da parte di chi vi risulterà tenuto all'altro genitore, dovrà avvenire entro 10 giorni dal conguaglio.
6. L' Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 230/21, ove ammesso e richiesto, verrà destinato al 50% in favore di ciascuno dei genitori, con comune collaborazione delle parti per l'effettuazione dei relativi incombenti funzionali al suo ottenimento. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali collegate alle spese sanitarie intestate e riguardanti la figlia in ragione del 50% ciascuno. Per_1
8. I ricorrenti rinunciano allo stato ad ogni altra reciproca pretesa di mantenimento, stante la rispettiva autosufficienza economica.
9. Il cane di nome , rimarrà a convivere con presso Per_2 Persona_1
l'immobile di Via Banchelli n. 58 a Prato;
entrambi i ricorrenti se ne prenderanno cura quando presenti nell'immobile, unitamente alla figlia e sosterranno Per_1
pagina 4 di 6 in parti uguali tutte le spese riguardanti l'animale, con conguaglio trimestrale, previa esibizione di relativi giustificativi di pagamento. All'esito del conguaglio, il rimborso dall'uno all'altro ricorrente, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni.
11. Stante quanto convenuto al punto 3), gli arredi, la mobilia ed i suppellettili di cui alla lettera c) in premessa permarranno nella casa familiare per consentirne un adeguato godimento.”;
3) prende atto delle seguenti condizioni: “7. Con riferimento all'immobile di Via
Banchelli n. 58 a Prato, il pagamento del residuo mutuo corrente rimarrà a carico esclusivo del proprietario mediante addebito delle relative rate su Parte_1 conto corrente cointestato tuttora acceso presso filiale di Via Valentini a CP_1
Prato. A tal proposito si impegna a non disporre in nessun caso in Parte_2 via autonoma del predetto conto corrente (Iban [...]), la cui gestione resterà pertanto in capo unicamente a Le utenze Parte_1 riguardanti l'immobile rimarranno intestate a e tutte le spese relative Parte_2 all'abitazione familiare (utenze, manutenzione caldaia, assicurazione, Tari etc.) verranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Le medesime dovranno essere rimborsate entro 10 giorni, da chi vi sarà tenuto in favore dell'altro, all'esito di conguaglio trimestrale utilizzando documenti giustificativi di spesa.
10. In ordine all'uso delle autovetture di rispettiva proprietà, vista la diversa tipologia e condizione delle stesse, i ricorrenti acconsentono sin da ora, ove necessario, l'uso reciproco dei rispettivi mezzi. ”;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
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