Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella. persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
13/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte 1
dif. dall'avv. LORENZO DANILO e dall'Avv. MARIA CRISTINA rappr.
ZINGARELLO
- Ricorrente
contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr.
e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO di Lecce (avv. Mariagrazia INVITTO)
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/11/2021 Parte 1 ha chiesto dichiararsi il suo asserito diritto a vedersi riconosciuto lo status di "vittima della criminalità ovvero vittima del dovere e/o soggetto equiparato” e, per l'effetto, condannarsi parte convenuta alla liquidazione in suo favore della speciale elargizione ex art. 5 co. 1, L. n. 206/2004, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3-4, L.
206/2004 e dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998, il tutto con decorrenza dalla
Il CP_1 convenuto, costituitosi, ha eccepito la prescrizione decennale del diritto ad ottenere la dichiarazione di vittima del dovere, e la prescrizione quinquennale per i singoli ratei a decorrere dalla loro maturazione. Chiedeva poi il rigetto nel merito per infondatezza della domanda.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. Pt 2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt 2 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015,
sempre in tema di motivazione.
***
Occorre innanzitutto rilevare che la controversia ha ad oggetto l'asserito diritto soggettivo ai benefici assistenziali conseguenti al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, diritto in tutto analogo a quelli derivanti dal riconoscimento della qualità di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la P.A. priva in materia di ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di erogabilità (cfr. CASS. SEZ. UN. 29 AGOSTO 2008 N. 21927 e
CASS. SEZ. UN. 18 DICEMBRE 2007 N. 26626) e trattandosi, pertanto, di una controversia non in materia di lavoro, bensì in materia di previdenza e assistenza sociale, restando così irrilevante, ai fini della giurisdizione, il regime giuridico cui è sottoposto il rapporto di lavoro.
Risulta poi inaccoglibile l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, dovendosi sul punto richiamare - attesa la funzione nomofilattica della S.C. - il dictum
Controparte_2di N° 17440, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di
"status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, mentre sono assoggettati a prescrizione i benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, soggetti, in quanto tali, alla prescrizione decennale.
In tale sentenza, inoltre, è stato ex professo affermato che comunque la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito.
Ne consegue che, pur avendo il ricorrente presentato la domanda con missiva del 19 luglio 2017, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, non può ritenersi prescritto il diritto al riconoscimento di vittima del dovere, nonché il diritto a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti dei dieci anni anteriori alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'ordinamento prevede speciali benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Capisaldi di tale disciplina sono l'art. 3 1. 27 ottobre 1973, n. 629 (NUOVE
DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEI
CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA), novellato dall'art. 1 1. 13 agosto 1980, n. 466 (SPECIALI ELARGIZIONI A FAVORE DI CATEGORIE DI
DIPENDENTI PUBBLICI E DI CITTADINI VITTIME DEL DOVERE O DI AZIONI TERRORISTICHE),
e la 1. 28 novembre 1975, n. 624 (PROVVIDENZE A FAVORE DEI SUPERSTITI DEI CADUTI
NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA), abrogata dal d.lgs.
15 marzo 2010, n. 66 (CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE).
Su tale corpo di norme ha poi inciso l'art. 9, primo comma, lettera s) del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 (ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO
LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, A
NORMA DELL'ARTICOLO 14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246).
Una equiparazione di trattamento a tali categorie è stata disposta per le vittime del dovere dall'art. 1, 1. 23 dicembre 2005, n. 266 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO – LEGGE FINANZIARIA 2006), i cui commi 563, 564 e 565 sanciscono:
- 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
-565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del MINISTRO DELL'INTERNO, di concerto con il CP 3 DELLA DIFESA e con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SONO disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti.
E' stato quindi emanato il D.P.R. 7 LUGLIO 2006, N. 243, recante “REGOLAMENTO
CONCERNENTE TERMINI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE PROVVIDENZE ALLE
VITTIME DEL DOVERE ED AI SOGGETTI EQUIPARATI, AI FINI DELLA PROGRESSIVA
ESTENSIONE DEI BENEFICI GIÀ PREVISTI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ E
DEL TERRORISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, comma 565, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
2005, N. 266"), il cui art. 1 prevede che: "1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Quanto al contenuto del diritto, sovviene l'art. 3 (TERMINI E MODALITÀ DELLE
PROCEDURE) del testé citato REGOLAMENTO ex D.P.R. 243/06: 1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime. 2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al che provvede a Controparte_4
formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.
,dopo 4. Il Controparte 4
aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione. 5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva. 6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 è comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno,
a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 1999, n. 510.
Orbene, nel caso di specie, la tesi attorea mira alla qualificazione dell' attività lavorativa dedotta in lite ai sensi della regola di cui all'art. 1, co. 563 oppure co. 564, 1. 266/05.
Con riferimento alla previsione di cui al co. 563, è da segnalare CASS. LAV. 17
OTTOBRE 2018 N° 26012, secondo cui: «Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorso gli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria».
In relazione, invece, al co. 564, CASS. SS. UU. 21 SETTEMBRE 2017 N° 21969 ha chiarito che: "Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'attività lavorativa dedotta in lite possa essere qualificata esclusivamente alla stregua della regola di cui all'art. 1, co. 563, 1. 266/05.
Difatti nel caso di specie è riscontrato e non contestato che il IA CA fosse impegnato in attività di servizio, legate allo svolgimento dei tipici Pt 1
compiti operativi di contrasto alla criminalità e alla repressione dei reati, allorquando si procurava le lesioni dedotte in ricorso.
Deve dunque ritenersi che la prospettazione attorea, sotto questo angolo di visuale, sia integralmente confermata, posto che, in ordine alle precise circostanze di fatto (cfr.
CASS. SEZ. III, 8 FEBBRAIO 2018 N° 3022) articolate da parte ricorrente, nessuna specifica contestazione (cfr. ancora Controparte_5 27 GIUGNO 2018 N° 16970) è stata espressa dalla parte convenuta costituita (cfr. CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2018 N°
16800), dovendosi pertanto fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. (in base al quale i fatti non contestati devono intendersi come pacifici e non bisognosi di prova) e trattandosi peraltro di fatti chiaramente allegati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. CASS. SEZ. III, 22 SETTEMBRE 2017 N°
22055) e certamente noti a parte convenuta (cfr. CASS. LAV. 4 GENNAIO 2019 N° 87).
Appare sussistere, inoltre, un nesso eziologico diretto tra l'attività di servizio e l'evento lesivo, in quanto proprio il ricorrente, in prima persona, e durante il turno di servizio, partecipava alle operazioni descritte in ricorso.
Ciò è sufficiente a configurare i presupposti previsti dalla norma richiamata per attribuire al ricorrente i benefici previsti per le vittime del dovere, non essendo necessaria, per quanto già riportato in premessa, l'esistenza del quid pluris delle
"particolari condizioni ambientali e operative" previsto solo dal co 564.
In definitiva “lo status di "vittima del dovere" (e i susseguenti benefici assistenziali) va riconosciuto sol che l'evento dannoso si sia verificato per il contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra fornire la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali".
Inoltre, in corso di giudizio, il CP 4 ha riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere in relazione alle lesioni riportate a seguito dell'episodio del
11.5.2008, come già dedotto dal ricorrente, nella misura del 4 % di invalidità complessiva, che lo stesso ha impugnato per ottenere la rideterminazione della percentuale nella misura almeno del 40% o quella maggiore o minore da stabilirsi.
Risultano dunque sussistenti - nella fattispecie in esame - i presupposti richiesti dalla legge (sulla base dei criteri ermeneutici sopra richiamati) per poter riconoscere la condizione di vittima del dovere a carico del ricorrente, ai sensi del co. 563 della l. n.
266 del 2005 (trattandosi di eventi dannosi ricollegabili ex se a complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque allo svolgimento di servizi di ordine pubblico).
In ogni caso, risulta comunque inapplicabile il co. 564, in ragione della mancata deduzione e allegazione di specifiche circostanze volte a comprovare le "particolari condizioni ambientali od operative".
Ed allora, occorre dare atto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal specialista in MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, inPersona 1 dr.
,
relazione ai seguenti quesiti (giusta ordinanza dell'26.9.2024):
✓ «accerti il CTU se l'attività istituzionale e/o lavorativa espletata da parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio e sulla base della documentazione in atti, rispetto alle relative condizioni ambientali od operative, possa ritenersi concausa efficiente e determinante delle patologie denunciate;
in caso positivo, il CTU quantifichi l'invalidità permanente eventualmente residuata a parte ricorrente, alla stregua dei criteri applicabili per le - VITTIME DEL DOVERE”.
Orbene, il CONSULENTE ha concluso nei seguenti termini: Parte 1 a seguito degli eventi lesivi lavorativi occorsi in 1. Il Sig.
data 08/09/2000, 02/11/2001 e 10/05/2008 durante turni di servizio in qualità
di Carabiniere, riportava rispettivamente ferita da arma da fuoco in corrispondenza del ginocchio sinistro con ritenzione di proiettile, rimosso chirurgicamente, trauma cranico con avulsione del II molare superiore destro, cui sono residuati esiti algo-disfunzionali a carico del ginocchio sinistro, nonché dell'ATM di sinistra e dell'apparato buccale, ipoacusia sinistra, nonché sfumati esiti disfunzionali a carico della mano destra ed esiti estetici a lieve pregiudizio.
«Le suddette infermità e le conseguenti menomazioni accertate in persona di 2. Parte 1 visto il DPR n. 181/2009 per le vittime del dovere ed applicandosi il calcolo di cui alla formula I.C. = D.B. 15% + D.M.5% + (I.P.
29% D.B. 15%) è pari al 34% (trenta quattro per cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
A seguito poi delle osservazioni depositate da parte ricorrente in ordine alla decorrenza, specificava che "stante la sovrapponibilità delle lesioni/menomazioni riportate dal periziando a seguito degli eventi lesivi del 2001 e 2008, è possibile affermare che la stabilizzazione dei postumi fosse già occorsa nel marzo 2007 allorquando fu redatto il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Direzione di Amministrazione – Sez. Equo Indennizzo".
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono ampiamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS.
LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30
APRILE 2009 N° 10123): risulta, anzi, che lo stesso CTP nominato dal convenuto abbia formalmente espresso parere concorde rispetto alleControparte_6 suddette conclusioni.
Pertanto, riconosciuto il diritto a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale, e attesa la decorrenza accertata dal ctu nel marzo del 2007, deve ritenersi, che la decorrenza sia da fissare nel luglio 2007.
In accoglimento del ricorso, dunque, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici assistenziali, economici e non, previsti in favore di Controparte_7 ai sensi dell'art. 1, co. 563, legge n° 266/05 ed al REGOLAMENTO di cui al DPR 7 LUGLIO
2006 N° 243, come richiesti in ricorso e con le decorrenze e le misure di legge.
In particolare, avuto anche riguardo alle specifiche domande formulate, le provvidenze spettanti sono le seguenti:
✓ SPECIALE ELARGIZIONE ex art. 5, co. 1, 1. 206/04, art. 1 1. 302/90 e art. 34 D.L. n°
159/07, conv. in L. n° 222/07, ovviamente in misura correlata alla percentuale di invalidità riconosciuta;
✓ ASSEGNO Parte_3 ex art. 21. 407/98 e artt. 1 e 4 DPR n° 243/06 (da determinarsi nell'importo di cui all'art. 4, co. 238, L. n° 350/03: cfr. CASS. SS.UU. 27 MARZO
2017 N° 7761 e CASS. LAV. 16 LUGLIO 2019 N° 19036), essendo stata accertata una lesione invalidante pari almeno al 25%;
✓ SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO ex art. 5, co. 3, 1. 206/04 art. 2, co. 105, 1. n°
244/07, sempre essendo stata accertata una lesione invalidante pari almeno al 25%.
Spettano altresì rivalutazione e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
30 dicembre 1991 n. 412, trattandosi di norma (che riconosce solo il diritto alla maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria) applicabile a tutte le pensioni (cfr. CP 2 31 MAGGIO 2011 N° 12049) erogate da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (cfr. CP 2 4 Parte 4 2015 N°
18041), nonché alle prestazioni assistenziali (cfr. CASS. Pt 2 18 OTTOBRE 2004 N°
20428).
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico. della parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55
- si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano CP 2 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, Controparte_5
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che il ricorrente è da ritenersi ai sensi dell'art. 1, co. 563, legge n° 266/05, con Controparte_7
percentuale complessiva di invalidità del 34% con decorrenza dal luglio 2007, condanna il CP 1 per quanto di rispettiva competenza, all'attribuzione dei و
benefici assistenziali previsti, come richiesti in ricorso e secondo quanto precisato in motivazione, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2. condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.4.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Danilo Lorenzo e dell'Avv. Maria Cristina
Zingarello, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico della parte convenuta in solido le spese di C.T.U. già liquidate.
Taranto, 27 maggio 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
-
(dott.ssa Viviana Di Palma)