Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01236/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tessier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale è stato ordinato al ricorrente “ qualora rintracciato nel territorio del -OMISSIS-, l’immediato allontanamento e il rimpatrio al luogo di residenza, con obbligo di presentarsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento all’ autorità di P.S. di quel luogo ”, e con il quale allo stesso ricorrente è stato imposto il “ divieto di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del -OMISSIS-(-OMISSIS-) e relative frazioni, per la durata di anni 3 (tre) ”, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento del 2.7.2021, nonché alla proposta per l’applicazione della misura di prevenzione di cui all’art. 2 del D.lgs. nr. 159/2011 inviata alla -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, ancorché allo stato non conosciuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, pur ad un sommario esame tipico della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto, quanto al profilo del fumus boni iuris , che la contestata misura di prevenzione (divieto per anni tre di fare ritorno nel territorio del -OMISSIS-) appare adeguatamente sorretta dalla gravità dagli indizi di pericolosità sociale accertati in capo al ricorrente, desunti, oltreché dalla condotta violenta e oltremodo minacciosa, manifestata durante la lite, occorsa il -OMISSIS-, con il titolare del locale “ -OMISSIS- ”, non giustificabile neppure in presenza di una concomitante provocazione, dagli ulteriori comportamenti aggressivi e incontrollati seguiti all’intervento degli agenti di pubblica sicurezza, del personale sanitario e dei familiari dell’interessato;
Ritenuto che i numerosi pregiudizi di polizia sussistenti in capo al ricorrente (verificatisi in un arco temporale che va dal -OMISSIS-) e alle persone appartenenti alla cerchia delle frequentazioni dello stesso (questi ultimi relativi a reati contro il patrimonio e a violazioni delle misure adottate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria), confermano ulteriormente in chiave prognostica il giudizio di pericolosità, posto alla base del divieto adottato dall’autorità di pubblica sicurezza, anche a prescindere dagli esiti penali dei fatti contestati;
Ritenuto, infatti, che l’adozione della misura non necessita della prova dell'avvenuta commissione di reati, costituendone valido presupposto l’indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio -ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilità di condotte socialmente pericolose capaci di minare l’ordine pubblico;
Ritenuto che la gravità dei fatti accertati dagli organi di polizia non è intaccata dalla successiva ricomposizione dei rapporti con il gestore del locale e dalla remissione della querela, con la quale la fidanzata del ricorrente aveva chiesto che si procedesse contro le stesso in relazione ai reati di “ rapina impropria ”, “ atti persecutori ” e “ maltrattamenti ”, atti che potrebbero precludere l’esercizio dell’azione penale (facendo mancare una condizione di procedibilità) senza però elidere l’autonoma rilevanza delle condotte ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione;
Ritenuto, quanto al denunciato periculum in mora , che i generici pregiudizi allegati dal ricorrente, afferenti alla vita di relazione nonché all’accesso ai luoghi di svago e di villeggiatura presenti nel territorio del -OMISSIS- (servizi peraltro presenti e ben fruibili anche nei vicini -OMISSIS-), appaiono senz’altro recessivi rispetto al primario interesse, sotteso al provvedimento impugnato, volto a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica;
Ritenuto di respingere, per quanto precede, l’istanza cautelare;
Ritenuto di rinviare alla decisione di merito la regolazione delle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.