Art. 3.
Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , da emanare ai sensi dell' articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni, possono anche derogare all' articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacita' contributiva e di evitare inutili duplicazioni.
Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , da emanare ai sensi dell' articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni, possono anche derogare all' articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacita' contributiva e di evitare inutili duplicazioni.